Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e relativo licenziamento disciplinare è riservato al giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie nella sentenza impugnata, confermata dalla S.C., si era ritenuto sproporzionato il licenziamento irrogato rispetto al comportamento addebitato al lavoratore consistito nella sola autocertificazione, nel riepilogo mensile, di un orario di lavoro superiore di sette ore rispetto a quello effettivamente prestato senza alcuna richiesta di un rimborso spese non dovuto o di qualche altra utilità non spettante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10775 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. US IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO BONAMICO, GIAN PIETRO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELENA POLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6758/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 18.10.99 R.G.N. 1032/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA per delega DE LUCA TAMAJO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. US NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 aprile 1996 US IA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino la FIAT Auto s.p.a., di cui era dipendente, chiedendo che venisse dichiarato illegittimo, inefficace, nullo o comunque inefficace il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro in data 14 marzo 1996 e che, in conseguenza, detta società venisse condannata a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità pari alle retribuzioni maturate e maturande dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Il IA esponeva di essere stato assunto dalla Fiat Auto in data 12 maggio 1966 in qualità di operaio;
di avere conseguito la qualifica di quadro;
di avere svolto presso la Direzione d'Area Fiat di Torino le mansioni di promotore vendite ricambi.
Con lettera in data 8 marzo 1996 gli veniva contestato di avere indicato nel riepilogo orario mensile per il giorno 15 febbraio 1996 un orario di lavoro superiore a quello effettivamente prestato, essendo partito da Milano per Cuba alle ore 12,15 e avendo, invece, dichiarato di avere prestato lavoro sino alle ore 19,30. Con lettera 12 marzo 1996 inviava le sue osservazioni alla società, che, tuttavia, in data 14 marzo 1996 gli aveva intimato il licenziamento.
Il lavoratore a sostegno dell'illegittimità dell'intimato licenziamento sosteneva che non si era reso responsabile di tale illecito disciplinare previsto dall'art. 25 lettera b) disc. Gen. del C.C.N.L. di categoria e che, in ogni caso, la sanzione applicata non era proporzionata alla mancanza contestata.
Il Pretore con sentenza in data 16 aprile 1997 rigettava la domanda. Con sentenza in data 20 settembre/18 ottobre 1999 il Tribunale di Torino, in accoglimento dello appello del IA, dichiarava illegittimo l'intimato licenziamento e condannava la Fiat Auto a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzione globali di fatto maturate dal licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi dalle scadenze al saldo e oltre i contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla data di effettiva reintegrazione. Il giudice di merito osserva che, pur essendo stato accertato in punto di fatto che il IA aveva dichiarato falsamente che l'orario di lavoro si era protratto sino alle ore 19,30 del 15 febbraio 1996 anziché sino alle ore 11,30 - 12, tuttavia non aveva preordinato tale dichiarazione al fine di ottenere un rimborso spese non dovuto o qualche altra utilità non spettante, sia perché non aveva chiesto somme non dovute e sia perché godeva, quale appartenente alla categoria dirigenziale dei dipendenti, di una certa autonomia nello svolgimento dell'orario di lavoro.
Da ciò il Tribunale traeva la conclusione che il IA non fosse meritevole della sanzione disciplinare prevista dall'art. 25 del C.C.N.L. e cioè del licenziamento, bensì di quella conservativa previste dall'art. 24 lett. b dello stesso contratto collettivo per l'anticipata cessazione dell'attività lavorativa. La Fiat Auto s.p.a. ricorre per cassazione con unico articolato motivo.
Resiste con controricorso il lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo, in primo luogo, che era stato erroneo da parte del Tribunale l'inqua dramento della mancanza del IA nell'art. 24 lett. b) del contratto collettivo, che prevede sanzioni conservative per l'ipotesi in cui il lavoratore senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione. Il IA, invece, si era reso responsabile - rileva la società ricorrente - di una autocertificazione, suscettibile, caso mai, di essere inquadrata nell'art. 25 lett. a), che prevede il licenziamento con preavviso per le mancanze previste dall'art. 24 quando assumono maggiore gravità.
La stessa ricorrente, tuttavia, ammette che il Tribunale aveva valutato in sè il comportamento del lavoratore senza fermarsi alla mera previsione contrattuale.
Tuttavia, aggiunge la Fiat Auto, anche nella valutazione del comportamento del IA il Tribunale era incorso in vizio di omessa e illogica motivazione nel considerare non proporzionata la sanzione del licenziamento in riferimento alla mancanza commessa, ritenuta dallo stesso Tribunale di una certa gravità.
In realtà - conclude la ricorrente - il Tribunale non aveva considerato che l'addebito attribuito al IA era di tal gravità da far venir meno il rapporto fiduciario tra società e lavoratore e da giustificare un provvedimento espulsivo, non importa se sorretto da giusta causa o giustificato motivo, avuto riguardo al fatto che l'attività del lavoratore non era controllata ne' controllabile in relazione all'autonomia delle sue mansioni di promotore vendita di ricambi nonché al fatto che egli apparteneva agli impiegati con funzioni direttive con conseguenziale dilatazione dell'elemento fiduciario.
Il ricorso è infondato.
In realtà, come del resto ammette la stessa società ricorrente, il Tribunale aveva valutato la non proporzionalità della sanzione del licenziamento intimato non già in forza dell'inquadramento dell'infrazione in una norma collettiva piuttosto che in un'altra, bensì in forza di una valutazione in fatto del comportamento del IA, correttamente considerato nel suo contenuto oggettivo e nel suo elemento soggettivo e ritenuto di non particolare gravità avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.
Sotto tale profilo, però, la sentenza impugnata è adeguatamente e logicamente motivata, perché ha posto in rilievo che con l'autocertificazione non veritiera il lavoratore si era limitato a chiedere indennità che in ogni caso gli sarebbero spettate, con la conseguenza che il fatto addebitato sia per il contenuto oggettivo e sia per l'elemento psicologico non era punibile con la sanzione espulsiva del licenziamento ma con altra sanzione di minore gravità, perciò conservativa, in riferimento a una mancanza che, piuttosto, andava considerata come una anticipata cessazione della attività lavorativa. Peraltro la falsa dichiarazione non era punibile come delitto, giusta come prevedeva il contratto collettivo ai fini della prevista tipica ipotesi di gravità della mancanza idonea a giustificare il licenziamento. Infatti di essa, attesa la sua natura di falsità in scrittura privata il lavoratore non aveva fatto l'uso che è necessario per la consumazione del delitto di falso in scrittura privata (v. art. 485 c.p..; v. Cass. 14 dicembre 1979 n. 10699) e con essa il medesimo non aveva tratto ne' aveva inteso trarre quello ingiusto profitto che è necessario per l'integrazione del reato di truffa (v. art. 640 c.p.). Il proposto ricorso va, perciò rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 22 maggio 2001.
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2001.