Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10775
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e relativo licenziamento disciplinare è riservato al giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie nella sentenza impugnata, confermata dalla S.C., si era ritenuto sproporzionato il licenziamento irrogato rispetto al comportamento addebitato al lavoratore consistito nella sola autocertificazione, nel riepilogo mensile, di un orario di lavoro superiore di sette ore rispetto a quello effettivamente prestato senza alcuna richiesta di un rimborso spese non dovuto o di qualche altra utilità non spettante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10775
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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