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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3007/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato al ricorso introduttivo, dall'avv.
FRANCO LABATE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._2
sito in Ostuni alla via Monte Sarago n. 1/D;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso, in virtù di procura alle liti in calce al controricorso del 5.10.2020 depositato nel giudizio riassunto e di deliberazione G.C. n. 161 del 28.7.2020, dagli avv.ti ALFREDO TANZARELLA (c.f.
) e MARY CAPRIGLIA (c.f. ed elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliato in Ostuni alla Piazza Libertà n. 68 presso l'Avvocatura Comunale;
RESISTENTE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro CP_3 P.IVA_2
1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. RAFFAELLA MARINO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale sono elettivamente C.F._5
domiciliati, in Bari al Lungomare N. Sauro n. 31/33;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione a seguito di incompetenza per materia dichiarata dal
Tribunale di Brindisi, notificato in data 29.6.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
e la , onde sentirli condannare, in via solidale o alternativa, al Controparte_1 CP_3
risarcimento dei danni cagionati agli immobili di sua proprietà, siti in Ostuni, contrada
Casamassima-Petardi (riportati in catasto al foglio 55, particelle 15, 14, 41, 42, 8, 7 e 17, foglio 57, particelle 151, 14, 46, 29 e 16 e foglio 43, particelle 20 e 22), a causa delle intense precipitazioni del
10.9.2016, quantificati a mezzo CTP in complessivi € 245.000,00 (di cui € 55.000,00 per danno alle infrastrutture connesse all'attività agricola ed € 190.000,00 per danno a carico delle strutture aziendali agricole). A fondamento della domanda, in virtù anche dell'atto di precisazione del
15.3.2023, deduceva che, a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche del 10.9.2016, i suddetti beni immobili avevano subito ingenti danni sia alla produzione olivicola, sia alla parte strutturale dei terreni, precisando che era “sopraggiunta una portata d'acqua maggiore rispetto a quella di regime idraulico che, però, incontrando sul suo percorso ostruzioni presenti a monte dei terreni oggetto di causa, significative di una mancata manutenzione da parte degli enti pubblici, determinava l'esondazione e la variazione di flusso del canale che investiva, danneggiandola, buona parte dei terreni e delle attività agricole di proprietà del ricorrente, e distrutto vari ponti di attraversamento del canale, ancora a tutt'oggi impraticabili” (cfr. ricorso pag. 6) e che “il risarcimento del danno richiesto dal ricorrente deriva dalla omessa cura e manutenzione di alcuni corsi d'acqua pubblici da parte degli enti preposti”. Aggiungeva, poi, che tali danni erano meglio identificati e quantificati nella CTP a firma della dott.ssa perito agrario , allegata al Persona_1
ricorso, a cui faceva espresso richiamo.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva l'infondatezza e l'illegittimità della CP_3
domanda, argomentando che, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 28710 del 5.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22.12.2016, era stato riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso del 10.9.2016 che aveva colpito la provincia di
Brindisi e che il ricorrente aveva già presentato domanda di contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate a seguito dell'evento per cui è causa;
eccepiva che il
2 carattere eccezionale dell'evento costituisce fattore idoneo a recidere il nesso causale fra la condotta del custode e l'evento dannoso provocato dalla cosa che il custode stesso ha l'obbligo di mantenere e controllare ai sensi dell'art. 2051 c.c. In ogni caso, nel merito, eccepiva, altresì, la nullità del ricorso per incertezza e genericità della causa petendi e del petitum, sostenendo che il ricorrente dapprima aveva contestato l'omessa manutenzione dei canali, mentre, in sede di conclusioni, aveva dedotto l'omessa manutenzione, gestione e controllo delle strade, pertinenze, impianti e servizi.
Chiedeva, infine, il rigetto integrale delle domande con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il eccependo anch'esso l'eccezionalità dell'evento Controparte_1
pluviometrico, tale da integrare il caso fortuito e recidere il nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta asseritamente omissiva dell'ente gestore dei canali. Deduceva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della e del , argomentando che la CP_3 Controparte_4
manutenzione dei canali idraulici esula del tutto dal novero delle competenze dei comuni.
Contestava, infine, il quantum, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, alla luce della specificità dell'eccezione formulata dalle convenute, e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del
2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, peraltro non contestata dagli enti resistenti, in quanto risultante dai documenti in atti (cfr. visura catastale allegata alla perizia di parte).
Sempre in via preliminare, in merito alla carenza di legittimazione passiva, eccepita rispettivamente sia dalla che dal osserva il Collegio che, sulla base delle CP_3 CP_1
prospettazioni contenute in ricorso, l'eccezione afferisce ad una valutazione nel merito della controversia, ossia all'individuazione del soggetto concretamente ed effettivamente responsabile dell'evento dannoso dedotto e non alla statuizione su una condizione dell'azione.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva;
di contro attiene al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e va respinta per i motivi di seguito indicati.
Giova premettere che nell'atto introduttivo non è individuato compiutamente il titolo della responsabilità invocata a fondamento della domanda;
nella narrativa si legge, infatti, che i danni
3 subiti sono derivati dalla omessa o insufficiente manutenzione dei canali (senza, peraltro, nessuna indicazione specifica del nome dei canali di che trattasi); che, a seguito delle abbondanti piogge, non hanno garantito un regolare deflusso delle acque, e che “il e/o la in quanto CP_1 CP_3
custodi del bene pubblico, sono tenuti a risarcire i danni provocati dalle intense precipitazioni atmosferiche se non adempiono ai loro obblighi da custodi”, mentre nelle conclusioni viene richiesto di accertare la responsabilità dei convenuti, in quanto “tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e controllo delle strade, pertinenze, impianti e servizi”. Nella perizia di parte, integralmente richiamata in ricorso, tuttavia, nella parte relativa alle “caratteristiche idrogeologiche”, il CTP ha citato il canale Lamacornola, descrivendolo come canale costituito da un solco erosivo di origine carsica, che si è creato con il passare del tempo ed individuandolo quale causa dell'allagamento dedotto in ricorso.
Vista la circostanziata difesa di eccezionalità dell'evento formulata da entrambe le convenute, ritenendo la soluzione della questione assorbente sulla decisione dell'intera domanda, si è, quindi, proceduto a conferire incarico ad un CTU per accertare se l'esondazione del canale Lamacornola in data 10.9.2016 (così individuato nel richiamo contenuto nella perizia di parte) avesse o meno carattere eccezionale sulla base dello studio dei tempi di ritorno.
Ed infatti, in linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P.
n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) la fattispecie dedotta all'esito della precisazione della domanda può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c.
In linea generale, in base all'art. 2051 c.c. l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l'evento.
La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/18).
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Nella fattispecie in esame, deve ritenersi inequivocabilmente accertato che in data 10.9.2016 la
4 ma, in particolare, l'intero territorio di Ostuni sia stato soggetto ad una eccezionale CP_3
alluvione, dalla quale sono scaturite le esondazioni del canale Lama, del canale Lamacornola e del torrente San Biagio, in corrispondenza dei suoli attorei (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 9).
Già dalla documentazione depositata dalla risultava che l'evento meteorologico CP_3
dedotto in giudizio aveva rivestito carattere di eccezionalità (cfr. Decreto Ministeriale n. 28710 del
5.2.2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento atmosferico, all. sub doc. 2 memoria . CP_3
In ogni caso, l'eccezionalità dell'evento è stata confermata anche dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, ing. il quale, all'esito dell'esame dei dati Persona_2
pluviometrici relativi all'area interessata al momento dell'evento, ha accertato che l'evento meteorico de quo “è estremamente raro, in quanto va considerato come la concomitanza di due eventi estremi, un periodo di pioggia lungo 5 giorni che ha saturato i suoli e un evento estremo di durata oraria, la cui precipitazione si è trasformata in deflusso superficiale in misura pari a circa il
70%” e che il periodo di ritorno è ben oltre i 1000 anni, “per cui ai sensi del d.lgs. 49/2010 va classificato come “scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi” (v. pag. 75 conclusioni perizia).
Si deve, pertanto, ritenere che l'evento dedotto in giudizio fu provocato da piogge di un'intensità tale che, per la considerevole ampiezza dell'intervallo temporale in cui tale intensità può ripresentarsi in quella zona, sono da considerarsi eccezionali e di inverosimile verificazione, tanto da costituire una causa sopravvenuta che, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, interrompe il nesso di causalità tra la condotta del custode, in relazione ai suoi obblighi di manutenzione e controllo delle opere idrauliche, e l'evento esondazione, ponendosi come di per sé sola idonea a cagionarlo.
La metodologia di indagine utilizzata nella richiamata consulenza tecnica d'ufficio (indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico, i cosiddetti dati pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia), e le conclusioni a cui lì si è giunti, corrispondono, infatti, ai principi espressi sul punto dalla Suprema Corte, che sul tema ha statuito che: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (cfr. Cass., 2482/18;
Cass., 30521/19; Cass., 4588/2022; Cass., S.U., n. 15574/2021, la quale ha ulteriormente precisato che tale accertamento deve essere compiuto “sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile che
5 rappresenti una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come "normale””).
Va anche dato atto che sulla base dell'orientamento prevalso nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo Collegio, restano “invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (cfr. Cass., 4588/2022; in senso analogo Cass., S.U., 20943/2022, la quale ha ulteriormente precisato: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato
l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga)”).
Nel caso di specie, sebbene dalla giurisprudenza citata emerga l'irrilevanza della diligenza del custode in caso di accertata natura eccezionale dell'evento, il CTU nominato ha comunque ulteriormente precisato che “la rete dei canali in corrispondenza dei suoli del ricorrente, anche se ben manutenuta, non sarebbe stata in grado di contenere le esondazioni” (cfr. pag. 76 CTU).
Ritiene, quindi, il Collegio, anche in ragione della sua composizione tecnica, che tali considerazioni siano sufficienti a far ritenere provata la natura eccezionale dell'evento dedotto in giudizio, avente efficienza eziologica determinante nella causazione dell'evento. L'evento atmosferico per cui è causa, per il carattere di imprevedibilità accertato dal CTU, configura una causa autonoma nella determinazione del sinistro e, in quanto sottratto ad ogni possibilità di controllo, interrompe il nesso eziologico tra il sinistro e la manutenzione del bene.
La domanda di parte ricorrente va, pertanto, rigettata, rinvenendosi negli eventi meteorologici del 10 settembre 2016 e nel conseguente straripamento dei corsi d'acqua indicati le caratteristiche del caso fortuito, rilevante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., come causa di esclusione della responsabilità del custode.
La peculiarità della vicenda, i danni indubbiamente subiti dal ricorrente e la circostanza che l'eccezionalità dell'evento quale causa idonea ad escludere il nesso di causalità è emersa solo nel corso del giudizio costituiscono, ad avviso di questa Corte, gravi ed eccezionali ragioni idonee a
6 giustificare la compensazione per ½ delle spese di lite. La restante metà segue la soccombenza, con condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore del e della Controparte_1 CP_3
, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022,
[...]
sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio sono poste per intero a carico del ricorrente, così come già liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e della , disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, Controparte_1 CP_3
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per ½ le spese di lite tra le parti e condanna , al pagamento, Parte_1
in favore del e della della restante metà, che si liquida in € Controparte_1 CP_3
3.550,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle due convenute;
3) condanna a pagare le spese della consulenza tecnica di ufficio, già Parte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3007/2022 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato al ricorso introduttivo, dall'avv.
FRANCO LABATE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._2
sito in Ostuni alla via Monte Sarago n. 1/D;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso, in virtù di procura alle liti in calce al controricorso del 5.10.2020 depositato nel giudizio riassunto e di deliberazione G.C. n. 161 del 28.7.2020, dagli avv.ti ALFREDO TANZARELLA (c.f.
) e MARY CAPRIGLIA (c.f. ed elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliato in Ostuni alla Piazza Libertà n. 68 presso l'Avvocatura Comunale;
RESISTENTE
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del Presidente della Giunta Regionale pro CP_3 P.IVA_2
1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. RAFFAELLA MARINO (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale sono elettivamente C.F._5
domiciliati, in Bari al Lungomare N. Sauro n. 31/33;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione a seguito di incompetenza per materia dichiarata dal
Tribunale di Brindisi, notificato in data 29.6.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
e la , onde sentirli condannare, in via solidale o alternativa, al Controparte_1 CP_3
risarcimento dei danni cagionati agli immobili di sua proprietà, siti in Ostuni, contrada
Casamassima-Petardi (riportati in catasto al foglio 55, particelle 15, 14, 41, 42, 8, 7 e 17, foglio 57, particelle 151, 14, 46, 29 e 16 e foglio 43, particelle 20 e 22), a causa delle intense precipitazioni del
10.9.2016, quantificati a mezzo CTP in complessivi € 245.000,00 (di cui € 55.000,00 per danno alle infrastrutture connesse all'attività agricola ed € 190.000,00 per danno a carico delle strutture aziendali agricole). A fondamento della domanda, in virtù anche dell'atto di precisazione del
15.3.2023, deduceva che, a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche del 10.9.2016, i suddetti beni immobili avevano subito ingenti danni sia alla produzione olivicola, sia alla parte strutturale dei terreni, precisando che era “sopraggiunta una portata d'acqua maggiore rispetto a quella di regime idraulico che, però, incontrando sul suo percorso ostruzioni presenti a monte dei terreni oggetto di causa, significative di una mancata manutenzione da parte degli enti pubblici, determinava l'esondazione e la variazione di flusso del canale che investiva, danneggiandola, buona parte dei terreni e delle attività agricole di proprietà del ricorrente, e distrutto vari ponti di attraversamento del canale, ancora a tutt'oggi impraticabili” (cfr. ricorso pag. 6) e che “il risarcimento del danno richiesto dal ricorrente deriva dalla omessa cura e manutenzione di alcuni corsi d'acqua pubblici da parte degli enti preposti”. Aggiungeva, poi, che tali danni erano meglio identificati e quantificati nella CTP a firma della dott.ssa perito agrario , allegata al Persona_1
ricorso, a cui faceva espresso richiamo.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva l'infondatezza e l'illegittimità della CP_3
domanda, argomentando che, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali n. 28710 del 5.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 298 del 22.12.2016, era stato riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso del 10.9.2016 che aveva colpito la provincia di
Brindisi e che il ricorrente aveva già presentato domanda di contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate a seguito dell'evento per cui è causa;
eccepiva che il
2 carattere eccezionale dell'evento costituisce fattore idoneo a recidere il nesso causale fra la condotta del custode e l'evento dannoso provocato dalla cosa che il custode stesso ha l'obbligo di mantenere e controllare ai sensi dell'art. 2051 c.c. In ogni caso, nel merito, eccepiva, altresì, la nullità del ricorso per incertezza e genericità della causa petendi e del petitum, sostenendo che il ricorrente dapprima aveva contestato l'omessa manutenzione dei canali, mentre, in sede di conclusioni, aveva dedotto l'omessa manutenzione, gestione e controllo delle strade, pertinenze, impianti e servizi.
Chiedeva, infine, il rigetto integrale delle domande con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il eccependo anch'esso l'eccezionalità dell'evento Controparte_1
pluviometrico, tale da integrare il caso fortuito e recidere il nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta asseritamente omissiva dell'ente gestore dei canali. Deduceva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della e del , argomentando che la CP_3 Controparte_4
manutenzione dei canali idraulici esula del tutto dal novero delle competenze dei comuni.
Contestava, infine, il quantum, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, alla luce della specificità dell'eccezione formulata dalle convenute, e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del
2.4.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, peraltro non contestata dagli enti resistenti, in quanto risultante dai documenti in atti (cfr. visura catastale allegata alla perizia di parte).
Sempre in via preliminare, in merito alla carenza di legittimazione passiva, eccepita rispettivamente sia dalla che dal osserva il Collegio che, sulla base delle CP_3 CP_1
prospettazioni contenute in ricorso, l'eccezione afferisce ad una valutazione nel merito della controversia, ossia all'individuazione del soggetto concretamente ed effettivamente responsabile dell'evento dannoso dedotto e non alla statuizione su una condizione dell'azione.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva;
di contro attiene al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e va respinta per i motivi di seguito indicati.
Giova premettere che nell'atto introduttivo non è individuato compiutamente il titolo della responsabilità invocata a fondamento della domanda;
nella narrativa si legge, infatti, che i danni
3 subiti sono derivati dalla omessa o insufficiente manutenzione dei canali (senza, peraltro, nessuna indicazione specifica del nome dei canali di che trattasi); che, a seguito delle abbondanti piogge, non hanno garantito un regolare deflusso delle acque, e che “il e/o la in quanto CP_1 CP_3
custodi del bene pubblico, sono tenuti a risarcire i danni provocati dalle intense precipitazioni atmosferiche se non adempiono ai loro obblighi da custodi”, mentre nelle conclusioni viene richiesto di accertare la responsabilità dei convenuti, in quanto “tenuti a provvedere alla manutenzione, gestione e controllo delle strade, pertinenze, impianti e servizi”. Nella perizia di parte, integralmente richiamata in ricorso, tuttavia, nella parte relativa alle “caratteristiche idrogeologiche”, il CTP ha citato il canale Lamacornola, descrivendolo come canale costituito da un solco erosivo di origine carsica, che si è creato con il passare del tempo ed individuandolo quale causa dell'allagamento dedotto in ricorso.
Vista la circostanziata difesa di eccezionalità dell'evento formulata da entrambe le convenute, ritenendo la soluzione della questione assorbente sulla decisione dell'intera domanda, si è, quindi, proceduto a conferire incarico ad un CTU per accertare se l'esondazione del canale Lamacornola in data 10.9.2016 (così individuato nel richiamo contenuto nella perizia di parte) avesse o meno carattere eccezionale sulla base dello studio dei tempi di ritorno.
Ed infatti, in linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P.
n. 126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012) la fattispecie dedotta all'esito della precisazione della domanda può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c.
In linea generale, in base all'art. 2051 c.c. l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante e l'evento.
La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/18).
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Nella fattispecie in esame, deve ritenersi inequivocabilmente accertato che in data 10.9.2016 la
4 ma, in particolare, l'intero territorio di Ostuni sia stato soggetto ad una eccezionale CP_3
alluvione, dalla quale sono scaturite le esondazioni del canale Lama, del canale Lamacornola e del torrente San Biagio, in corrispondenza dei suoli attorei (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 9).
Già dalla documentazione depositata dalla risultava che l'evento meteorologico CP_3
dedotto in giudizio aveva rivestito carattere di eccezionalità (cfr. Decreto Ministeriale n. 28710 del
5.2.2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento atmosferico, all. sub doc. 2 memoria . CP_3
In ogni caso, l'eccezionalità dell'evento è stata confermata anche dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio, ing. il quale, all'esito dell'esame dei dati Persona_2
pluviometrici relativi all'area interessata al momento dell'evento, ha accertato che l'evento meteorico de quo “è estremamente raro, in quanto va considerato come la concomitanza di due eventi estremi, un periodo di pioggia lungo 5 giorni che ha saturato i suoli e un evento estremo di durata oraria, la cui precipitazione si è trasformata in deflusso superficiale in misura pari a circa il
70%” e che il periodo di ritorno è ben oltre i 1000 anni, “per cui ai sensi del d.lgs. 49/2010 va classificato come “scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi” (v. pag. 75 conclusioni perizia).
Si deve, pertanto, ritenere che l'evento dedotto in giudizio fu provocato da piogge di un'intensità tale che, per la considerevole ampiezza dell'intervallo temporale in cui tale intensità può ripresentarsi in quella zona, sono da considerarsi eccezionali e di inverosimile verificazione, tanto da costituire una causa sopravvenuta che, per la sua eccezionalità ed imprevedibilità, interrompe il nesso di causalità tra la condotta del custode, in relazione ai suoi obblighi di manutenzione e controllo delle opere idrauliche, e l'evento esondazione, ponendosi come di per sé sola idonea a cagionarlo.
La metodologia di indagine utilizzata nella richiamata consulenza tecnica d'ufficio (indagine orientata da dati scientifici di tipo statistico, i cosiddetti dati pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia), e le conclusioni a cui lì si è giunti, corrispondono, infatti, ai principi espressi sul punto dalla Suprema Corte, che sul tema ha statuito che: “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico” (cfr. Cass., 2482/18;
Cass., 30521/19; Cass., 4588/2022; Cass., S.U., n. 15574/2021, la quale ha ulteriormente precisato che tale accertamento deve essere compiuto “sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile che
5 rappresenti una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come "normale””).
Va anche dato atto che sulla base dell'orientamento prevalso nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo Collegio, restano “invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (cfr. Cass., 4588/2022; in senso analogo Cass., S.U., 20943/2022, la quale ha ulteriormente precisato: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato
l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga)”).
Nel caso di specie, sebbene dalla giurisprudenza citata emerga l'irrilevanza della diligenza del custode in caso di accertata natura eccezionale dell'evento, il CTU nominato ha comunque ulteriormente precisato che “la rete dei canali in corrispondenza dei suoli del ricorrente, anche se ben manutenuta, non sarebbe stata in grado di contenere le esondazioni” (cfr. pag. 76 CTU).
Ritiene, quindi, il Collegio, anche in ragione della sua composizione tecnica, che tali considerazioni siano sufficienti a far ritenere provata la natura eccezionale dell'evento dedotto in giudizio, avente efficienza eziologica determinante nella causazione dell'evento. L'evento atmosferico per cui è causa, per il carattere di imprevedibilità accertato dal CTU, configura una causa autonoma nella determinazione del sinistro e, in quanto sottratto ad ogni possibilità di controllo, interrompe il nesso eziologico tra il sinistro e la manutenzione del bene.
La domanda di parte ricorrente va, pertanto, rigettata, rinvenendosi negli eventi meteorologici del 10 settembre 2016 e nel conseguente straripamento dei corsi d'acqua indicati le caratteristiche del caso fortuito, rilevante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., come causa di esclusione della responsabilità del custode.
La peculiarità della vicenda, i danni indubbiamente subiti dal ricorrente e la circostanza che l'eccezionalità dell'evento quale causa idonea ad escludere il nesso di causalità è emersa solo nel corso del giudizio costituiscono, ad avviso di questa Corte, gravi ed eccezionali ragioni idonee a
6 giustificare la compensazione per ½ delle spese di lite. La restante metà segue la soccombenza, con condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore del e della Controparte_1 CP_3
, liquidate nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022,
[...]
sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio sono poste per intero a carico del ricorrente, così come già liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e della , disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, Controparte_1 CP_3
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per ½ le spese di lite tra le parti e condanna , al pagamento, Parte_1
in favore del e della della restante metà, che si liquida in € Controparte_1 CP_3
3.550,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle due convenute;
3) condanna a pagare le spese della consulenza tecnica di ufficio, già Parte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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