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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3489/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/04/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. CLEMENTE MASSIMO presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. TORTORA ALESSANDRO presente
È presente per la pratica forense il dott. tessera nr P 80176 ordine avvocati di Persona_1
Roma.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3489 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) quale esercente la potestà genitoriale sulla CP_1 C.F._1 minore (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Persona_2 C.F._2
Clemente (C.F.: - PEC: ) ed C.F._3 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Roma, Via Salaria n. 292, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F: ) in persona dell'Amministratore pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore dott. , con sede in Roma, Via F. Verdinois n. 6, rappresentato e difeso in virtù di CP_3 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta atto dall'Avv. Alessandro Tortora (C.F.:
– PEC: ) e elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n.96, giusta procura in atti;
- APPELLATO - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 07/07/2020 ha proposto appello CP_1
avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 24150/2019, pubblicata in data 18/12/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 32220/2016, promosso dall' odierno appellante nei confronti del . Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, quale esercente la potestà genitoriale CP_1
sulla minore , evocava in giudizio il , per sentirne accertare e Per_2 Controparte_2 dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., la responsabilità in relazione al sinistro occorso in data 11 giugno 2015. A fondamento della domanda, l'attore deduceva che, mentre la figlia giocava nel giardino di pertinenza dello stabile condominiale, inciampava a causa di alcune radici di albero scoperte, riportando gravi lesioni. L'attore chiedeva quindi che il convenuto venisse condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla minore a seguito dell'incidente causato dalla presenza di un pericolo occulto, addebitabile alla negligente manutenzione dell'ente proprietario, complessivamente quantificati nell'importo di € 20.612,08.
Produceva documentazione attestante la verificazione dell'incidente e delle lesioni riportate”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “rigetta la domanda;
- compensa fra le parti le spese di lite.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Corte, in riforma della sentenza n. 24150/2019 depositata dal Tribunale di Roma il
18 dicembre 2019, non notificata, condannare il sito in Roma, Via F. Controparte_2
Verdinois nn. 6/14, in persona del suo amministratore pro tempore - nel precedente grado domiciliato in Viale Giuseppe Mazzini n. 96 – 00195 Roma, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Tortora (p.e.c.
) – al risarcimento subito dalla minore Email_2 Persona_2 nella somma di € 20.612,08, ovvero in quella diversa che la Corte riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali. Con ristoro delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. • Chiede che l'On.le Corte, ove lo ritenga opportuno, proceda alla rinnovazione della prova testimoniale assunta in primo grado, anche solo parziale, nei punti che la Corte stessa riterrà di stabilire, nonché a disporre eventuale CTU medico-legale sulla persona della minore, non effettuata nel grado stesso.”
§ 5. — L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta Controparte_2 depositata in data 21/12/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa: 1) rigettare, per i sopra esposti motivi nonché ex art. 348 bis c.p.c., L' 'appello proposto dal sig. nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore CP_1 Per_2
e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di Roma, n. 24150/2019; 2) con
[...]
conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio. Si formula espressa opposizione sia alla richiesta di rinnovazione della prova testimoniale, sia alla richiesta di ammissione di CTU medico legale. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado”.
§ 6. — Con ordinanza del 19/01/2021 la Corte rigettava tutte le istanze istruttorie.
§ 7. — Deve ritenersi superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc.
§ 8. — L'appello si articola in un unico motivo, relativo alla mancata prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia del e il danno subito dalla figlia dell'appellante. CP_2
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che: “Innanzitutto va precisato che il condominio di un edificio, in virtù di un rapporto di custodia dei beni e dei servizi comuni riconducibile all'art. 2051 c.c. - alla cui fattispecie normativa deve essere ricondotto il caso in esame
-, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, in caso contrario, dei danni da queste cagionati. Vertendosi dunque in un'ipotesi di responsabilità derivante dalla custodia del bene, la verifica di fondatezza della pretesa risarcitoria deve essere effettuata alla stregua della relativa disciplina, con ciò che ne consegue in termini di ripartizione dell'onere della prova. Al riguardo, giova ricordare che un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da che scrive, individua nella norma richiamata un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui applicazione è cioè sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (cfr. ord. 25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684), con il solo limite del caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (compreso lo stesso comportamento del danneggiato o di un terzo), recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (si veda Cass. n. 15383/2006; Cass., n. 5910/2011, Cass., n. 15389/2011). Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. ord. 3 febbraio 2015, n. 1896). La dimostrazione del nesso causale è poi particolarmente rilevante e delicata proprio nei casi, come quello in esame, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), in cui l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa e il danno, mentre non
è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa. Quando il danno richiede invece che, al modo di essere della cosa, di per sé statica e inerte, (marciapiede, scale, strada, pavimenti e simili), si unisca l'agire umano, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata (cfr. sul tema Cass. n. 25243/2006), poiché il danneggiato deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di rischio, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta (Cass.
2660/2013). In tale caso è quindi indispensabile che vengano effettuati ulteriori accertamenti circa la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione adeguato allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Nel caso di cose statiche, a chi agisce in giudizio è richiesta pertanto la prova che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la loro abituale utilizzazione (Cass., n. 25214/2014), in quanto il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti va "formulato in relazione alla loro normale interazione con la realtà circostante” (Cass., n. 25772/2009; conformi Cass., n.16527/2003, n. 584/2000 e n.
6767/2001). È del tutto erroneo concludere che l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a considerare assolto l'onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto su un'anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche dell'insidia lamentata, poiché è invece suo specifico dovere fornire anzitutto la prova dell'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione della pericolosità assunta. Con riguardo a tale aspetto, le allegazioni di parte attrice, la documentazione prodotta e le prove offerte a sostegno di esse non consentono di ritenere sufficientemente dimostrati gli elementi costitutivi della domanda e, in particolare, il nesso causale fra il danno subito e le specifiche modalità di verificazione dell'evento, dalle quali, soltanto, sarebbe desumibile l'eventuale esistenza di una responsabilità dell'ente proprietario, per omessa manutenzione del bene”.
Deduce l'appellante che: “Quanto alla visibilità, il Tribunale non ha tenuto in alcun conto che, in primis, le fotografie - prodotte tanto da parte attrice quanto da parte convenuta -, non documentavano lo stato del terreno al momento dell'evento, bensì, acquisite successivamente all'evento stesso, esse comprovavano solo che, in effetti, dal terreno sporgevano delle radici provenienti dalla pianta sotto la quale era caduta la bimba. In secundis, il decidente nessun rilievo ha dato alla testimonianza resa sul punto specifico, pur testualmente richiamata nella sentenza: “la bambina giocando, inciampava nelle radici presenti sul terreno che erano parzialmente coperte dal fogliame e non visibili” [doc. 1, pag. 4, 5° alinea]. L'indagine avrebbe quindi dovuto maggiormente concentrarsi sulla dichiarazione della testimone circa la non-visibilità delle radici sporgenti, cioè sulle ragioni di tale affermazione e, quindi, sulla quantità di fogliame e di terriccio ivi presente al momento del sinistro, senza meramente presumerne la scarsità sulla scorta del momento stagionale o delle foto che erano state successivamente scattate. Il decidente, peraltro, non ha neppure tenuto conto che, come chiaramente si evince dalla quarta fotografia di parte attrice [infra doc. 1 fascicolo del primo grado – qui doc. 4] -, la bimba cadde proprio sotto l'intenso cono d'ombra dell'albero, ivi sempre presente;
ombra che, quindi, contribuiva alla non visibilità dell'ostacolo. Quanto, invece, all'asserita conoscenza dei luoghi, non v'è alcuna risultanza che possa confortare la deduzione circa il fatto che la minore e la madre li frequentassero abitualmente, dal momento che i coniugi Per_2 nemmeno erano condomini del . Al riguardo, davvero non si comprende, Controparte_2 infatti – stando a quanto si legge in sentenza -, la relazione che dovrebbe sussistere tra la conoscenza, da parte della teste, degli orari di apertura e chiusura del parco giochi, con la desunta conoscenza, in capo alla minore (nel passaggio, si noti, non si parla della madre), dell'attiguo giardino condominiale (!) Il nesso causale risulta invece provato, sia perché la teste ha confermato che le radici non erano visibili, sia perché non v'è alcuna risultanza che la madre e/o la figlia conoscessero la specifica impervietà del giardino condominiale, tale da prevedere l'ostacolo. D'altra parte, nessuna prova è stata data dal convenuto, essendosi questo limitato a dedurre come CP_2 sarebbe normale che, in presenza di piante ad alto fusto, possano fuoriuscire radici dal terreno, nonché a sostenere la corretta manutenzione del giardino. Tuttavia, anche volendo ammettere la normalità delle radici sporgenti, proprio per questo non può ritenersi che il custode abbia fatto tutto quanto in suo potere per evitare accadimenti quali quello de quo, visto, ad esempio, il libero accesso al terreno, la mancata segnalazione del pericolo, il mancato interramento delle radici o, quantomeno, il transennamento del o dei punti di loro sporgenza, il fogliame comunque ivi presente. Elementi, questi, pure emersi incontestabilmente nel giudizio e che rilevano anche sotto il profilo dell'art. 2043
c.c. Né, del resto, il ha nemmeno sostenuto – e men che mai provato - che l'ingresso CP_2 nella piccola nel giardino avesse potuto rappresentare un comportamento eccezionale ed oggettivamente imprevedibile, come del pari anche lo stesso decidente neppure ha ipotizzato”.
Il motivo è infondato.
Invero “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 - Rv. 670982 - 02).
“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” (Cass. Sez. 3, 23/05/2023, n. 14228, Rv. 667836 - 02).
Applicando tali principi al caso in esame deve osservarsi innanzitutto che non vi è prova certa che la minore sia inciampata nelle radici in quanto l'unica teste ha così riferito “è caduta in Tes_1 prossimità dell'albero nella parte sterrata, e, rispetto alla panchina dove ci trovavamo, nella parte posteriore laterale destra, tanto è vero che, con la coda dell'occhio ho visto cadere e l'ho Per_2 subito soccorsa insieme alla mamma”.
Tuttavia appare inverosimile che la testimone, mentre stava parlando con la madre della minore, possa aver visto la bimba cadere soprattutto perché il fatto sarebbe avvenuto nella parte posteriore della panchina e quindi alle sue spalle.
Sotto altro profilo deve osservarsi che il fatto è accaduto in un parco con alberi di alto fusto talché la presenza di radici era facilmente prevedibile.
Inoltre la caduta è avvenuta in un pomeriggio d'estate e quindi il parco era pienamente illuminato con possibilità di avvistare facilmente le radici.
Le stesse erano pienamente visibili come evidenziato nelle foto (deve escludersi la presenza di fogliame perché si era in estate).
Difetta quindi già la prova del nesso eziologico.
Inoltre le fotografie in atti mostrano un parco ben curato con un'apposita area giochi pavimentata.
Le radici sono ben evidenti talché la madre della bambina avrebbe dovuto controllare la figlia evitando che la stessa giocasse fuori dall'area giochi.
La caduta e le conseguenti lesioni riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali. § 9. — In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 5.201 ad € 26.000, tabella 12, 3° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.984,00
§ 11. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del CP_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. Controparte_2
24150/2019, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna a rifondere al le spese di lite che liquida CP_1 Controparte_2 in complessivi € 1.984,00 per compensi oltre accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di CP_1
Così deciso in Roma il 9 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli