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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/08/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1806/2020 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felicia Piacente Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
c o n t r o
(c.f. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1
(c.f. e (c.f. ), rappresentate e C.F._3 Controparte_2 C.F._4 difese dall'Avv. Claudio Turci
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill'mo, contrarie istanze respinte: in via principale Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1075 c.c. il diritto di esercitare la servitù di passaggio nella misura minima di metri quattro di larghezza, così come fu costituita, per volontà delle parti, nell'atto di Donazione del Notaio
sulla corte graffata al mappale 1232 foglio 21 del Comune di Beverino (già mappale Persona_2
134/C e successivamente 869) e per l'effetto ordinare l'eliminazione dei paletti. Vinte le spese di causa in caso di opposizione di parte avversa. In via subordinata accertare e dichiarare il diritto dell'attore di ampliare la servitù di passaggio costituita sulla corte graffata al mappale 1232 foglio
21 del Comune di Beverino avendo utilizzato da illo tempore l'intera corte al fine di agevolare le manovre, con i mezzi meccanici di entrata e uscita ai fondi dell'immobile di proprietà dell'attore.
Vinte le spese di causa in caso di opposizione di parte avversa”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, 164 e 125 c.p.c., così come ampiamente dedotto e spiegato in atti;
nel merito rigettare tutte le domande ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto. Con condanna dell'attore in ogni caso al pagamento di tutte le spese di giudizio, compensi professionali, spese generali forfettarie e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Si tratta del diritto di passo carrabile e pedonale costituito in favore della proprietà dell'odierno attore sulla corte sita nel Comune di Beverino oggi delle odierne convenute, catastalmente graffata al mappale 1232 del foglio 21.
In discussione è l'individuazione della porzione di fondo servente da destinare all'esercizio di tale servitù. ha, infatti, introdotto il presente giudizio lamentando il posizionamento, per opera Parte_1 di controparte, in data 23.6.2019, di quattro paletti di materiale plastico, uniti tra loro da una catenella;
detti paletti avrebbero ridotto a suo dire illegittimamente lo spazio per far accesso con mezzi dalla strada comunale (via Vetrale) alla corte di causa, nonché quello per raggiungere i suoi fondi.
Sono state formulate due domande.
La prima è volta: a far accertare l'effettiva portata del diritto costituito con l'atto di donazione del
24.08.1975 di cui al documento 2 nel fascicolo attoreo;
a ottenere la conseguente rimozione dei paletti sopra descritti.
La seconda è volta a far accertare il diritto di ampliare quella servitù sull'intera corte, che fino al giugno del 2019 sarebbe state sempre utilizzata liberamente, così da rendere più agevoli le manovre del caso.
La difesa delle convenute ha preliminarmente eccepito la contraddittorietà delle conclusioni contenute nella citazione avversaria e in ogni caso la nullità delle stesse per assoluta indeterminatezza.
Tali eccezioni sono infondate.
Come noto (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 1681/2015) ai presenti fini occorre prendere in considerazione il contenuto complessivo dell'atto (oltre che dei documenti ad esso allegati).
Ebbene, nella specie è decisiva la lettura di ciò che in esso è scritto a pagina 5: “… di talchè, è interesse dell'istante ottenere, in via giudiziale, il riconoscimento di utilizzare l'intera larghezza di almeno 4 metri della servitù come stabilito dall'atto di donazione onde raggiungere comodamente e con mezzi meccanici tutte le porte poste al piano terra della sua abitazione edificata nel 1963 ancor prima dell'atto di donazione e della costituzione della servitù. Che è, altresì, interesse dell'istante ottenere in via giudiziale il riconoscimento del diritto di ampliamento della servitù di passaggio avendo, da illo tempore, utilizzato liberamente l'intera corte per accede alla sua proprietà”.
Alla luce di quanto espresso in tale passaggio (“è altresì interesse…”) può, dunque, ritenersi che l'apparente richiesta “in via subordinata” dell'ampliamento della servitù contenuta nelle conclusioni ivi rassegnate (e non più precisate nei termini, stante il mancato deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) costituisca un mero refuso del difensore. Per il resto, valutati tutti gli elementi del caso, è da escludere che le ragioni e/o l'oggetto delle domande de quibus possano dirsi assolutamente incerti;
tanto è vero che parte convenuta sin dalla comparsa ha apprestato puntuali difese nel merito.
Venendo, dunque, ad esaminare la prima delle due domande, occorre prendere le mosse dal contenuto del citato atto di donazione del 1975, nel quale è scritto, per quanto qui di interesse, che: “il diritto di passo è riservato ad una striscia di terreno della larghezza di m 4 che congiunge la strada comunale con la porta del garage di proprietà dello stesso ”. Parte_1
L'effettiva portata di tale previsione è discussa in considerazione della peculiare conformazione dei luoghi di causa.
L'attore sostiene che il confine della sua proprietà, da cui misurare i 4 metri indicati nel titolo, sia costituito dal muretto di contenimento del giardino posto all'inizio della rampa di accesso che occupa la parte iniziale della corte (sulla sinistra della stessa, scendendo); ciò in quanto quel muretto esisterebbe in loco sin dal 1963, unitamente alla casa.
Le convenute hanno contestato, a loro dire la misurazione di interesse dovendo essere fatta partire dal muro dell'edificio: secondo tale prospettazione, infatti, l'altro manufatto, avanzato rispetto al fabbricato di quasi un metro, sarebbe stato realizzato solo successivamente (in epoca, tuttavia, non specificata) all'atto di donazione che ha regolamentato il diritto di servitù per cui è causa.
Deve a questo punto darsi conto degli esiti dell'istruttoria orale svolta in corso di causa (cfr. verbali d'udienza del 14.6.2022 e del 5.10.2022).
Essi sono stati senz'altro favorevoli alla posizione di parte attrice.
La risalente costruzione del muretto in contestazione ha, infatti, trovato circostanziate conferme nelle testimonianze in atti, in particolare in quelle di (“Sono nato il [...] … Io Testimone_1 andavo a scuola alle elementari davanti alla casa in questione che all'epoca era in costruzione;
il muretto è sempre stato nelle condizioni che vedo nella foto;
fu costruito insieme alla casa;
del resto
è il muretto che delimita anche il confine con la strada comunale. Mi viene rammostrata la foto n. 7, quella rappresentata dovrebbe essere la sorella di , dietro c'è la casa in CP_2 Pt_2 costruzione di fronte al cancello delle scuole elementari di cui ho detto. Si vede anche un pezzo del muretto. Lo ricordo quando frequentavo gli ultimi anni delle elementari e poi negli anni successivi;
capitava anche che ci si arrampicasse su questa cancellata e la moglie di era sempre a Pt_2 brontolare”) e (“Sono nato il [...] … Io da che ho memoria quel muretto che Testimone_2 pure è rappresentato nella foto, con la ringhiera sopra, lo ricordo come presente sui luoghi. Ho anche un ricordo specifico, mia madre ricordo che mi spaccò i modellini di macchine che mi aveva regalato mio padre proprio su quel muretto;
mia madre non mi trovava e quando tornai lì in ritardo quella fu la punizione;
avrò avuto dieci anni ora non ricordo bene;
ricordo che a quell'epoca la ringhiera c'era già”), entrambi non legati da vincoli di parentela con le parti in causa.
Conformi sono anche le dichiarazioni dei figli dell'attore, (“Sono nato il [...] … Io sono Per_3 nato nei luoghi di causa. Io ho visto costruire l'abitazione di mio padre;
da bambino andavamo a giocare alle biglie nel cantiere. Io il muretto dl contenimento del giardino me lo ricordo da quando era in costruzione la casa”) e (“Sono nata il [...] … Vedo la foto n. 8, avrò avuto 18 anni, Per_4 mi trovavo davanti alla casa, su via Vetrale;
poi la recinzione gira e va giù nel piazzale;
sono con il mio fidanzato dell'epoca oggi mio marito;
la casa all'epoca era giù ultimata, recintata e tutto, noi abitavamo già lì”), oltre che dal cognato, (“Sono nato il [...] … Vedo la foto n. Persona_5
8, vedo la figlia della mia cognata con suo marito;
qui erano ancora fidanzati;
siamo nei primi anni
70; dietro si vede l'entrata della casa, si vede il muretto del terrazzo;
poi c'è una scalettina che scende;
il muretto in questione quando io vidi la casa la prima volta c'era già. Mia figlia è del 69 ricordo che io ero sempre lì e portavamo mia figlia con la carrozzella … La casa dell'attore sarà stata ultimata a metà degli anni sessanta circa”).
In sede di scritti conclusionali la difesa di parte convenuta si è soffermata su alcune imprecisioni contenute nelle dichiarazioni sopra riportate, per esempio sul fatto che abbia confuso la Tes_1 persona rappresentata nella foto n. 7.
Si tratta, tuttavia, di aspetti marginali, non sufficienti a far ritenere nel complesso le testimonianze in oggetto non attendibili.
Quanto, poi, alla dichiarazione dell'unico teste indicato (a prova contraria) da parte convenuta,
[...]
(cugina di , essa è del seguente, irrilevante, tenore: “Sono nata il [...] … CP_3 CP_1
Conosco i luoghi di causa, io sono nata lì e i miei genitori hanno ancora la casa lì … l'edificio è stato edificato nel 1963, prima della mia nascita. Io non ho ricordo specifico della costruzione di questo muro;
io per sentito dire so però che il muretto è stato edificato in un momento successivo …
i rapporti si sono rotti solo dopo gli anni 80; per deduzione, secondo me il muro è stato edificato dopo”.
Tali univoche risultanze non possono essere superate solo constatando che nel progetto relativo all'immobile attoreo (come poi approvato dalla Giunta comunale appunto nel 1963), il muretto in questione non fosse contemplato (cfr. doc. 1 fasc. p. att.).
Detto che si tratta di attività edilizia posta in essere precedentemente all'entrata in vigore della legge
765/1967 e che non risulta agli atti un titolo successivo sulla cui base il manufatto possa essere stato realizzato, ci si può limitare ad osservare che in questa sede non interessano eventuali difformità urbanistiche dell'immobile, dovendo essere presa in considerazione unicamente la situazione esistente in loco prima del 24.8.1975, quale venuta in essere in via di fatto. In conclusione, l'ampiezza di 4 metri indicata nel titolo per l'esercizio del diritto di servitù gravante sulla corte di proprietà oggi delle convenute va calcolato all'imbocco dalla via pubblica, a partire dal muretto che delimita il giardino facente parte della proprietà attorea.
Con la conseguenza che e devono essere condannate a rimuovere i paletti CP_1 Controparte_2 in oggetto, atteso che il primo di essi risulta posto a una distanza di soli 3,07 metri dal confine, come appena individuato.
Tanto ai sensi dell'art. 1067, comma 2, c.c., per cui il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo
(essendo, dunque, irrilevante il fatto che l'attore, pur in presenza dei paletti in questione, possa comunque continuare a entrare e uscire dalla solita corte).
Non è, invece, meritevole di accoglimento la seconda domanda formulata da Parte_1
Essa presuppone (pur non esplicitandolo) l'accertamento dell'esercizio del passaggio in questione anche oltre lo spazio indicato nel titolo costitutivo, cioè di un possesso utile ai fini di un eventuale acquisto per usucapione del relativo diritto.
Tuttavia, avuto riguardo ai requisiti necessari stabiliti dalla legge in materia, le allegazioni attoree sono da ritenersi assolutamente generiche (la circostanza di aver utilizzato l'intera corte per l'accesso ai fondi o quella di aver eseguito opere di manutenzione e pulizia in particolare nella rampa posta vicino alla via) o, ad ogni modo, irrilevanti (il fatto di aver manovrato in entrata e uscita anche oltrepassando il cordolo presente sul suolo).
Deve quindi confermarsi la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova orale al riguardo formulati in seconda memoria istruttoria.
Atteso l'esito del giudizio, di parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vengono compensate in ragione di un mezzo;
il restante mezzo deve essere posto a carico di parte convenuta.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(inferiore a 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che la servitù di passaggio di cui all'atto di donazione del 24.08.1975 grava su una striscia della corte di causa della larghezza di metri 4, da misurare, all'ingresso dalla via pubblica, a partire dal muretto che delimita l'area esterna dell'immobile di parte attrice;
ordina per l'effetto a parte convenuta l'eliminazione dei paletti posizionati nella suddetta corte;
rigetta l'ulteriore domanda attorea;
condanna parte convenuta al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dall'attore, metà liquidata in 62,50 euro per esborsi e 1.276,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
compensa il restante mezzo.
Così deciso alla Spezia il 24.8.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1806/2020 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Felicia Piacente Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
c o n t r o
(c.f. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1
(c.f. e (c.f. ), rappresentate e C.F._3 Controparte_2 C.F._4 difese dall'Avv. Claudio Turci
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill'mo, contrarie istanze respinte: in via principale Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1075 c.c. il diritto di esercitare la servitù di passaggio nella misura minima di metri quattro di larghezza, così come fu costituita, per volontà delle parti, nell'atto di Donazione del Notaio
sulla corte graffata al mappale 1232 foglio 21 del Comune di Beverino (già mappale Persona_2
134/C e successivamente 869) e per l'effetto ordinare l'eliminazione dei paletti. Vinte le spese di causa in caso di opposizione di parte avversa. In via subordinata accertare e dichiarare il diritto dell'attore di ampliare la servitù di passaggio costituita sulla corte graffata al mappale 1232 foglio
21 del Comune di Beverino avendo utilizzato da illo tempore l'intera corte al fine di agevolare le manovre, con i mezzi meccanici di entrata e uscita ai fondi dell'immobile di proprietà dell'attore.
Vinte le spese di causa in caso di opposizione di parte avversa”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, 164 e 125 c.p.c., così come ampiamente dedotto e spiegato in atti;
nel merito rigettare tutte le domande ex adverso formulate siccome infondate in fatto ed in diritto. Con condanna dell'attore in ogni caso al pagamento di tutte le spese di giudizio, compensi professionali, spese generali forfettarie e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Si tratta del diritto di passo carrabile e pedonale costituito in favore della proprietà dell'odierno attore sulla corte sita nel Comune di Beverino oggi delle odierne convenute, catastalmente graffata al mappale 1232 del foglio 21.
In discussione è l'individuazione della porzione di fondo servente da destinare all'esercizio di tale servitù. ha, infatti, introdotto il presente giudizio lamentando il posizionamento, per opera Parte_1 di controparte, in data 23.6.2019, di quattro paletti di materiale plastico, uniti tra loro da una catenella;
detti paletti avrebbero ridotto a suo dire illegittimamente lo spazio per far accesso con mezzi dalla strada comunale (via Vetrale) alla corte di causa, nonché quello per raggiungere i suoi fondi.
Sono state formulate due domande.
La prima è volta: a far accertare l'effettiva portata del diritto costituito con l'atto di donazione del
24.08.1975 di cui al documento 2 nel fascicolo attoreo;
a ottenere la conseguente rimozione dei paletti sopra descritti.
La seconda è volta a far accertare il diritto di ampliare quella servitù sull'intera corte, che fino al giugno del 2019 sarebbe state sempre utilizzata liberamente, così da rendere più agevoli le manovre del caso.
La difesa delle convenute ha preliminarmente eccepito la contraddittorietà delle conclusioni contenute nella citazione avversaria e in ogni caso la nullità delle stesse per assoluta indeterminatezza.
Tali eccezioni sono infondate.
Come noto (cfr., ex multis, Cass. sent. n. 1681/2015) ai presenti fini occorre prendere in considerazione il contenuto complessivo dell'atto (oltre che dei documenti ad esso allegati).
Ebbene, nella specie è decisiva la lettura di ciò che in esso è scritto a pagina 5: “… di talchè, è interesse dell'istante ottenere, in via giudiziale, il riconoscimento di utilizzare l'intera larghezza di almeno 4 metri della servitù come stabilito dall'atto di donazione onde raggiungere comodamente e con mezzi meccanici tutte le porte poste al piano terra della sua abitazione edificata nel 1963 ancor prima dell'atto di donazione e della costituzione della servitù. Che è, altresì, interesse dell'istante ottenere in via giudiziale il riconoscimento del diritto di ampliamento della servitù di passaggio avendo, da illo tempore, utilizzato liberamente l'intera corte per accede alla sua proprietà”.
Alla luce di quanto espresso in tale passaggio (“è altresì interesse…”) può, dunque, ritenersi che l'apparente richiesta “in via subordinata” dell'ampliamento della servitù contenuta nelle conclusioni ivi rassegnate (e non più precisate nei termini, stante il mancato deposito della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) costituisca un mero refuso del difensore. Per il resto, valutati tutti gli elementi del caso, è da escludere che le ragioni e/o l'oggetto delle domande de quibus possano dirsi assolutamente incerti;
tanto è vero che parte convenuta sin dalla comparsa ha apprestato puntuali difese nel merito.
Venendo, dunque, ad esaminare la prima delle due domande, occorre prendere le mosse dal contenuto del citato atto di donazione del 1975, nel quale è scritto, per quanto qui di interesse, che: “il diritto di passo è riservato ad una striscia di terreno della larghezza di m 4 che congiunge la strada comunale con la porta del garage di proprietà dello stesso ”. Parte_1
L'effettiva portata di tale previsione è discussa in considerazione della peculiare conformazione dei luoghi di causa.
L'attore sostiene che il confine della sua proprietà, da cui misurare i 4 metri indicati nel titolo, sia costituito dal muretto di contenimento del giardino posto all'inizio della rampa di accesso che occupa la parte iniziale della corte (sulla sinistra della stessa, scendendo); ciò in quanto quel muretto esisterebbe in loco sin dal 1963, unitamente alla casa.
Le convenute hanno contestato, a loro dire la misurazione di interesse dovendo essere fatta partire dal muro dell'edificio: secondo tale prospettazione, infatti, l'altro manufatto, avanzato rispetto al fabbricato di quasi un metro, sarebbe stato realizzato solo successivamente (in epoca, tuttavia, non specificata) all'atto di donazione che ha regolamentato il diritto di servitù per cui è causa.
Deve a questo punto darsi conto degli esiti dell'istruttoria orale svolta in corso di causa (cfr. verbali d'udienza del 14.6.2022 e del 5.10.2022).
Essi sono stati senz'altro favorevoli alla posizione di parte attrice.
La risalente costruzione del muretto in contestazione ha, infatti, trovato circostanziate conferme nelle testimonianze in atti, in particolare in quelle di (“Sono nato il [...] … Io Testimone_1 andavo a scuola alle elementari davanti alla casa in questione che all'epoca era in costruzione;
il muretto è sempre stato nelle condizioni che vedo nella foto;
fu costruito insieme alla casa;
del resto
è il muretto che delimita anche il confine con la strada comunale. Mi viene rammostrata la foto n. 7, quella rappresentata dovrebbe essere la sorella di , dietro c'è la casa in CP_2 Pt_2 costruzione di fronte al cancello delle scuole elementari di cui ho detto. Si vede anche un pezzo del muretto. Lo ricordo quando frequentavo gli ultimi anni delle elementari e poi negli anni successivi;
capitava anche che ci si arrampicasse su questa cancellata e la moglie di era sempre a Pt_2 brontolare”) e (“Sono nato il [...] … Io da che ho memoria quel muretto che Testimone_2 pure è rappresentato nella foto, con la ringhiera sopra, lo ricordo come presente sui luoghi. Ho anche un ricordo specifico, mia madre ricordo che mi spaccò i modellini di macchine che mi aveva regalato mio padre proprio su quel muretto;
mia madre non mi trovava e quando tornai lì in ritardo quella fu la punizione;
avrò avuto dieci anni ora non ricordo bene;
ricordo che a quell'epoca la ringhiera c'era già”), entrambi non legati da vincoli di parentela con le parti in causa.
Conformi sono anche le dichiarazioni dei figli dell'attore, (“Sono nato il [...] … Io sono Per_3 nato nei luoghi di causa. Io ho visto costruire l'abitazione di mio padre;
da bambino andavamo a giocare alle biglie nel cantiere. Io il muretto dl contenimento del giardino me lo ricordo da quando era in costruzione la casa”) e (“Sono nata il [...] … Vedo la foto n. 8, avrò avuto 18 anni, Per_4 mi trovavo davanti alla casa, su via Vetrale;
poi la recinzione gira e va giù nel piazzale;
sono con il mio fidanzato dell'epoca oggi mio marito;
la casa all'epoca era giù ultimata, recintata e tutto, noi abitavamo già lì”), oltre che dal cognato, (“Sono nato il [...] … Vedo la foto n. Persona_5
8, vedo la figlia della mia cognata con suo marito;
qui erano ancora fidanzati;
siamo nei primi anni
70; dietro si vede l'entrata della casa, si vede il muretto del terrazzo;
poi c'è una scalettina che scende;
il muretto in questione quando io vidi la casa la prima volta c'era già. Mia figlia è del 69 ricordo che io ero sempre lì e portavamo mia figlia con la carrozzella … La casa dell'attore sarà stata ultimata a metà degli anni sessanta circa”).
In sede di scritti conclusionali la difesa di parte convenuta si è soffermata su alcune imprecisioni contenute nelle dichiarazioni sopra riportate, per esempio sul fatto che abbia confuso la Tes_1 persona rappresentata nella foto n. 7.
Si tratta, tuttavia, di aspetti marginali, non sufficienti a far ritenere nel complesso le testimonianze in oggetto non attendibili.
Quanto, poi, alla dichiarazione dell'unico teste indicato (a prova contraria) da parte convenuta,
[...]
(cugina di , essa è del seguente, irrilevante, tenore: “Sono nata il [...] … CP_3 CP_1
Conosco i luoghi di causa, io sono nata lì e i miei genitori hanno ancora la casa lì … l'edificio è stato edificato nel 1963, prima della mia nascita. Io non ho ricordo specifico della costruzione di questo muro;
io per sentito dire so però che il muretto è stato edificato in un momento successivo …
i rapporti si sono rotti solo dopo gli anni 80; per deduzione, secondo me il muro è stato edificato dopo”.
Tali univoche risultanze non possono essere superate solo constatando che nel progetto relativo all'immobile attoreo (come poi approvato dalla Giunta comunale appunto nel 1963), il muretto in questione non fosse contemplato (cfr. doc. 1 fasc. p. att.).
Detto che si tratta di attività edilizia posta in essere precedentemente all'entrata in vigore della legge
765/1967 e che non risulta agli atti un titolo successivo sulla cui base il manufatto possa essere stato realizzato, ci si può limitare ad osservare che in questa sede non interessano eventuali difformità urbanistiche dell'immobile, dovendo essere presa in considerazione unicamente la situazione esistente in loco prima del 24.8.1975, quale venuta in essere in via di fatto. In conclusione, l'ampiezza di 4 metri indicata nel titolo per l'esercizio del diritto di servitù gravante sulla corte di proprietà oggi delle convenute va calcolato all'imbocco dalla via pubblica, a partire dal muretto che delimita il giardino facente parte della proprietà attorea.
Con la conseguenza che e devono essere condannate a rimuovere i paletti CP_1 Controparte_2 in oggetto, atteso che il primo di essi risulta posto a una distanza di soli 3,07 metri dal confine, come appena individuato.
Tanto ai sensi dell'art. 1067, comma 2, c.c., per cui il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo
(essendo, dunque, irrilevante il fatto che l'attore, pur in presenza dei paletti in questione, possa comunque continuare a entrare e uscire dalla solita corte).
Non è, invece, meritevole di accoglimento la seconda domanda formulata da Parte_1
Essa presuppone (pur non esplicitandolo) l'accertamento dell'esercizio del passaggio in questione anche oltre lo spazio indicato nel titolo costitutivo, cioè di un possesso utile ai fini di un eventuale acquisto per usucapione del relativo diritto.
Tuttavia, avuto riguardo ai requisiti necessari stabiliti dalla legge in materia, le allegazioni attoree sono da ritenersi assolutamente generiche (la circostanza di aver utilizzato l'intera corte per l'accesso ai fondi o quella di aver eseguito opere di manutenzione e pulizia in particolare nella rampa posta vicino alla via) o, ad ogni modo, irrilevanti (il fatto di aver manovrato in entrata e uscita anche oltrepassando il cordolo presente sul suolo).
Deve quindi confermarsi la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova orale al riguardo formulati in seconda memoria istruttoria.
Atteso l'esito del giudizio, di parziale soccombenza reciproca, le spese di lite vengono compensate in ragione di un mezzo;
il restante mezzo deve essere posto a carico di parte convenuta.
La liquidazione è effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(inferiore a 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara che la servitù di passaggio di cui all'atto di donazione del 24.08.1975 grava su una striscia della corte di causa della larghezza di metri 4, da misurare, all'ingresso dalla via pubblica, a partire dal muretto che delimita l'area esterna dell'immobile di parte attrice;
ordina per l'effetto a parte convenuta l'eliminazione dei paletti posizionati nella suddetta corte;
rigetta l'ulteriore domanda attorea;
condanna parte convenuta al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dall'attore, metà liquidata in 62,50 euro per esborsi e 1.276,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
compensa il restante mezzo.
Così deciso alla Spezia il 24.8.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto