TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2036/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2036/2019
A trattazione cartolare
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 14.50 il GI, esaminati gli atti, viste le note di trattazione cartolare depositate dalle parti, riserva la pronuncia della sentenza e si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Peri ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio
-opponente-
Contro
titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Traica ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio
-opposto-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 226/2019
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia adito, contrariis rejectis, - previa verificazione della non autenticità della sottoscrizione apposta alle note pro-forma n. 1 del 01.12.2017 e n. 2 del 4.12.2017, espressamente disconosciuta dalla ditta , Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t.. ; dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare Parte_1 il Decreto Ingiuntivo opposto n. 226/2019 datato 5.02.2019 depositato il 6.2.2019 RG 701/2019, notificato il 26.02.2019, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari professionali del presente giudizio” Conclusioni per l'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In limine litis: CONCEDERE, per le ragioni esposte in narrativa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: RESPINGERE, per le ragioni spiegate l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 226/2019 emesso il 5.02.2019 dal Tribunale di Perugia, notificato il 26.02.2019, nel proc. civ. n° 701/2029 RG, proposta dalla ”, in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto e, conseguentemente CONFERMARE il Decreto ingiuntivo n. 226/2019 emesso il
5.02.2019 dal Tribunale di Perugia, notificato il 26.02.2019, nel proc. civ. n° 701/2029 RG ed opposto dalla estintori , e per l'effetto CONDANNARE la Pt_1 Parte_1 Pt_1 pagina 2 di 9 estintori ” al pagamento della somma ingiunta di € 12.306,14 ovvero della Parte_1 diversa somma maggiore o minore che sarà provata nel corso del giudizio, ciò oltre gli interessi calcolati in base all'art. 4 e 5 del D.lgs 231/2002 ed alle spese legali liquidate dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo opposto. In ogni caso: Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 226/19, emesso dal Tribunale di Perugia in data 5.2.20219 su ricorso di quale titolare dell'omonima ditta individuale nei confronti di CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per il pagamento della somma di €
[...]
12.306,14, oltre interessi, spese e competenze, era impugnato dalla ingiunta con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato al ricorrente.
Esponeva nell'atto introduttivo che: - per conto di essa opponente il IG. titolare CP_1
della omonima ditta individuale, svolgeva, in subappalto, le operazioni relative alla manutenzione di estintori;
- fino a tutto il 2017, fra le due aziende, non era emerso alcun problema;
il IG. era CP_1
stato incaricato di eseguire le manutenzioni in favore della ditta con sede legale a CP_2 CP_3
Latina, con cui la aveva stipulato un contratto di subappalto che prevedeva il pagamento della Pt_1 somma di € 4,00 per ciascun estintore (doc. 2); - le parti avevano verbalmente stabilito che, per l'esecuzione di tale incarico, sarebbe stato riconosciuto al IG. un compenso pari ad € 3,00, CP_1 mentre per gli altri interventi il compenso era determinato in € 1,20; - conclusi i rapporti con la , CP_2
la sollecitava il IG. a stipulare un contratto scritto, ma l'opposto si rifiutava;
- Pt_1 CP_1 nonostante tale circostanza fosse stata ampiamente chiarita, il IG. ha continuato a fatturare € CP_1
3,00 per ciascun estintore, somma che, però, gli veniva tempestivamente contestata (doc. 3); - alcuni clienti si erano espressamente lamentati del lavoro svolto dal IG. , rifiutandosi di pagare le CP_1
fatture emesse dalla per gli interventi da lui eseguiti in subappalto (allegava a tale scopo una Pt_1
comunicazione inviata dall'amministratore di condominio, IG. il quale scriveva in data 9 Per_1 luglio: “verifica estintori che a mio parere non è stata eseguita in quanto il verbale di manutenzione porta la data del 09.12.16 ed i cartellini degli estintori non hanno i cartellini aggiornati” (doc. 4); rappresentava che comunicazione era pervenuta da altro amministratore di condominio IG.ra
[...]
. Per_2
Disconosceva la sottoscrizione apposta in calce alle note pro-forma prodotte dall'opposto e poste a giustificazione della fattura n. 8 del 7.8.2018 sui cui l'opposto decreto si fonda;
contestazione formulata direttamente dalla con comunicazione a mezzo pec datata 14 agosto 2018 Parte_1
(doc. 3) ed evidenziava come nella fattura n. 8/2018 si facesse riferimento a n. 4 note pro-forma di cui pagina 3 di 9 però se ne producono solamente due. Rappresentava che la fattura n. 8 del 7 agosto 2018 è stata tempestivamente contestata dalla con la lettera allegata al doc. 3 nella quale si fa, fra l'altro, Pt_1
riferimento a due condomini e presso i quali prestava la sua assistenza il IG. Per_2 Per_1 CP_1
per conto della i quali erano rimasti fortemente insoddisfatti del lavoro svolto da quest'ultimo Pt_1
tanto da inviare formale contestazione alla opponente. Infine evidenziava che non era stata fornita la prova di aver eseguito l'intervento su tutti gli estintori fatturati. Secondo quanto concordato il IG.
al momento della manutenzione avrebbe dovuto apporre un cartellino con l'indicazione CP_1
dell'avvenuto intervento con la relativa data di esecuzione. Al rientro in azienda avrebbe dovuto redigere il rapporto degli interventi eseguiti ma alcuni clienti della hanno rilevato che gli Pt_1
estintori fatturati riportavano ancora la data della manutenzione precedente, segno evidente che il IG.
non era intervenuto né rilasciava il rapporto degli interventi eseguiti. Concludeva per CP_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria del 10.06.2021, si costituiva in giudizio il convenuto-opposto sig. , CP_1 in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale prima “Gusto e Felicità di Esposito Luigi” successivamente a far data dal 1.1.2018 , contestando l'opposizione e concludendo per CP_1
il rigetto delle domande formulate.
Rappresentava l'opposto come fosse circostanza non contestata da controparte l'esecuzione dei lavori da parte del IG. , titolare dell'omonima ditta individuale, per la committente ditta CP_1
; evidenziava anche che: -il sig. era stato Parte_1 CP_1
incaricato dalla di dare esecuzione al contratto di subappalto che la ditta aveva Parte_1
stipulato con la prevedente controllo semestrale estintori (manutenzione totalgaz, distributori CP_2
ecc.); - era concordato con la società, per la manutenzione di ogni estintore, un compenso pari ad €
3,00, mentre per i distributori veniva pattuita la somma di € 11,00 complessivi (specificava che il sig.
svolgeva anche altri incarichi di manutenzione estintori per diversi clienti privati CP_1 Pt_1
(condomini, caserme ecc.), applicando alla prestazione sempre la tariffa concordata di € 3,00 ad estintore); - non rispondeva a verità quanto dedotto dalla controparte sull'importo pattuito tra le parti
(ossia pari ad € 3,00 soltanto per l'esecuzione subappalto ed per gli altri interventi pari ad € CP_2
1,20), peraltro mai nessuna contestazione sul quantum dei compensi era pervenuta al sig. da CP_1
parte della fino al momento in cui si attivava per il recupero delle somme a lui dovute per il Pt_1
lavoro svolto e mai pagato;
evidenziava che la data della contestazione anzidetta porta la data del
14.08.2018 (cfr. all. n. 3 dell'atto di opposizione), successiva alla richiesta di pagamento inoltrata dal sig. a mezzo legale di fiducia con due comunicazioni una del 27.06.2018 e l'altra CP_1 dell'8.08.2018, (all. 4 e 5 decreto ingiuntivo opposto); - gli accordi economici tra e CP_1 Pt_1
pagina 4 di 9 mutarono, soltanto dopo l'inadempimento colpevole della ditta, circostanza suffragata da ampia documentazione tra cui la fattura n. 10 del 31.12.2017, correttamente onorata dalla senza Pt_1
contestazione alcuna, nel maggio/giugno 2018 (ultimo pagamento effettuato dalla ditta a favore dell' , all. 3); - il IG. chiedeva più volte di veder regolarizzare la propria posizione, CP_1 CP_1
perché era suo interesse anche sotto il profilo economico trovare maggiore stabilità economica dovendo sostenere spese importanti per il mantenimento della figlia minore, ma la si era sempre Pt_1
rifiutata di provvedere, continuando a fargli effettuare prestazioni a partita iva;
- contestava le contestazioni tardive sulle modalità di esecuzione delle prestazioni dallo stesso svolte per la Pt_1
presso alcuni Condomini, nello specifico manutenzione estintori in n. 2 condomini quello di Viale
Firenze 28/ a (amministratore e di Via Ippolito 40 (amministratore . Sottolineava che Per_1 Per_2 inspiegabilmente, nonostante fossero arrivate lamentele alla l'opposto continuò a manutentare Pt_1
gli estintori di quei condomini anche in seconda manutenzione, che venne effettuata nel dicembre 2017,
e per tali lavori venne remunerato (cfr all. 3 ossia fattura 31.12.2017); - in ordine alle contestazioni dell'amministratore relativa al Viale Firenze 28/a rilevava come fosse datata 9.07.2018 ossia in Per_1
data successiva alla contestazione del mancato pagamento dei compensi, mentre in ordine al condominio di Via Ippolito 40, portante la data del maggio 2018, evidenziava trattarsi di una semplice richiesta di verifica pressione;
- in ordine al disconoscimento della firma apposta nelle fatture pro forma e diversa ragione sociale, rimarcava che il timbro e la firma furono apposti senza dubbio da un soggetto che era legittimato e/o autorizzato dalla a vidimare il documento perché in possesso Pt_1
CP_ del timbro della medesima. Era, dunque, uso da parte della società utilizzare il timbro (come risulta dalle fatture allegate cfr. all. 1 alla presente memoria) come forma di accettazione del documento;
- il disconoscimento della documentazione e delle firme apposte non risulta essere stato effettuato in modo chiaro e specifico, sottolineando nuovamente come, avendo il legale rapp.te e suo delegato la disponibilità del timbro, e potendo dunque i medesimi soggetti validare e ratificare documenti da e per la la sottoscrizione apposta sulle pro forma agli atti fosse pienamente Pt_1
valida ed efficace prova della pretesa avanzata dal resistente;
- in ordine alla contestazione della diversa intestazione (ragione sociale) della fattura rispetto alle pro forma, rappresentava che da visura allegata a far data dal 10 1.01.2018 (all. 5), il sig. aveva effettuato una variazione nella denominazione CP_1 sociale da “Gusto e Felicità di Esposito Luigi” a con trasferimento della sede e CP_1 variazione residenza/domicilio oltre alla variazione dell'attività prevalente d'impresa; - concludeva per il rigetto della opposizione e insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa, con ordinanza pronunciata fuori udienza, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il GI disponeva l'invio delle parti in mediazione e rinviava, dinanzi a sé, all'udienza del pagina 5 di 9 10.11.2021. In data 11.10.2021 l'Avv. Traica depositava note autorizzate rappresentando al G.I. l'esito negativo dell'esperita mediazione. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie il GI ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti: prova per testi e le prove contrarie, riservandosi all'esito delle prove orali ogni decisione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie. Il fascicolo era riassegnato all'odierno estensore. All'udienza dell'8.06.2023 era escusso il teste comune alle parti, la sig.ra Alla successiva udienza era escusso il teste citato da Testimone_1 parte opposta, l'amministratrice del , la sig.ra All'udienza Parte_2 Persona_2 dell'8.02.24 erano sentiti due testi di parte opposta, il sig. legale rappresentante di Tes_2
, e l'amministratore di condominio sig. A scioglimento della riserva per CP_2 Parte_3
l'esame delle ulteriori richieste istruttorie, il GI, ritenuto doversi fissare udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c, fissava per la comparizione personale delle parti ai fini conciliativi,
l'udienza del 21.11.2024. All'udienza del 21.11.2024 erano presenti l'Avv. Traica e l'opposto personalmente, ma non la parte opponente;
il sostituto dell'Avv. Peri produceva certificato attestante impedimento alla comparizione da parte del sig. , certificato recante la data di Agosto Parte_1
2024. Il GI dichiarava l'assenza ingiustificata dell'opponente e preso atto che il tentativo di conciliazione non poteva essere esperito, rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.01.2025 concedendo termine alle parti fino al 30.12.2024 per il deposito di note conclusive e note spese.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
pagina 6 di 9 7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio emergono le seguenti circostanze: -non risulta contestato il rapporto obbligatorio sottostante, come peraltro evidenziato dal GI all'atto della concessione della provvisoria esecuzione;
- la prima contestazione circa le modalità di esecuzione della prestazione svolta appare in epoca successiva alla formale richiesta di pagamento;
- in ordine al quantum relativo alle prestazioni rese dal IG. , titolare dell'omonima ditta individuale, in favore di CP_1 [...]
elementi fondanti il diritto al pagamento emergono anche dalle fatture allegate e onorate;
- la Parte_1
tariffa riconosciuta ad da per la manutenzione di ogni estintore, era pari ad CP_1 Parte_1
€ 3,00 ad estintore, mentre per i distributori veniva pattuita la somma di € 11,00 complessivi, apparendo questa la tariffa pattuita tra le parti, la quale risulta essere stata applicata dall'opponente per determinare il corrispettivo dovuto ad per tutti gli incarichi di manutenzione estintori, CP_1
dallo stesso svolti (subappalto SERIM/Totalgaz, condomini, caserme ecc) per la in quel Pt_1
periodo (all. 2 e all. 3 comparsa di costituzione e fattura n. 10 del 31.12.2017, ultima fattura pagata dalla senza contestazione, nel maggio/giugno 2018, laddove la prestazione veniva Pt_1
quantificata con le tariffe indicate); nella documentazione richiamata ed allegata alla comparsa di costituzione, come puntualmente evidenziato dalla opposta nello scritto defensionale finale, è chiaramente indicato sia il lavoro svolto dal sig. nella manutenzione di condomini, sia quello CP_1 svolto per , nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto laddove la tariffa indicata Pt_4 CP_2 nelle fatture richiamate, onorate dall'opponente, è di € 3,00 ad estintore e € 11 a distributore;
- il teste
IG.ra sentita all'udienza del 8.06.2023, segretaria della ha confermato le Testimone_1 Pt_1
tariffe sostenute dal suo datore di lavoro negli atti di causa, ma successivamente, interrogata da parte pagina 7 di 9 opposta sul capitolo 18 e 19 della memoria istruttoria, ha dichiarato che è vero i lavori eseguiti da presso i condomini, venivano remunerati dalla in € 3,00 ad estintore e aggiunge che CP_1 Pt_1 per la manutenzione degli estintori dei condomini “il prezzo che applicava era di € 7,00”; - la Pt_1
prestazione eseguita dal IG. non appare affetta da vizi, avendo il IG. espletato a CP_1 CP_1 regola d'arte l'incarico lui conferito da in esecuzione del contratto di subappalto Parte_1
sottoscritto con la che prevedeva il controllo semestrale estintori (manutenzione Controparte_5 totalgaz, distributori ecc.); - la IG.ra , all'udienza del 8.06.2023, confermava di avere Testimone_1 visto la mail che le era esibita, ma non contestualizzava quando l'avesse ricevuta, inoltre il legale rappresentante della , il sig. , sentito all'udienza dell'8.02.2024, confermava, peraltro CP_2 Tes_3 senza contestualizzare nel tempo, la rescissione dell'appalto con affermando di non essere Pt_1
soddisfatto del servizio della - la effettivamente non proseguiva il rapporto Pt_1 CP_6
con ma non vi è prova che vi fosse attribuzione di responsabilità in capo al IG. , Pt_1 CP_1 per non essere l'unico (teste a gestire la manutenzione degli estintori relativi all'appalto Tes_1
né risulta contestazione specifica sul punto;
- circa la manutenzione degli estintori nei CP_2
Condomini di Viale Firenze 28/A (amministratore e di Via Ippolito 40 (amministratore Per_1
, il sig. (Viale Firenze n. 28 a ) ha dichiarato di non conoscere il IG. Per_2 Per_1 Pt_2 CP_1
ma di avere avuto rapporti con fino al 2020 e di averla regolarmente saldata, mentre la sig.ra Pt_1
relativamente al condominio da lei gestito (Via Ippolito n. 40 a ), confermava di non Per_2 Pt_2
avere mosso contestazione alcuna alla - degli interventi eseguiti il IG. redigeva Pt_1 CP_1
apposito rapporto;
- le cinque fatture pro forma recano, circostanza ammessa dallo stesso opposto, il timbro della ditta e una sigla, apposti, come emerge dalla istruttoria, da un soggetto probabilmente autorizzato dalla avendo questa l'uso del timbro della ditta medesima (ad avere piena Pt_1
disponibilità del timbro, erano oltre al , legale rappresentante, anche le segretaria Parte_1 amministrativa della la sig.ra la quale, sentita all'udienza del 8.06.2023 Pt_1 Testimone_1
dichiarava di occuparsi sempre del pagamento delle fatture emesse al IG. dietro CP_1 autorizzazione del titolare, autorizzata nel 2017 all'uso del timbro della ditta confermava la circostanza che le fatture venivano pagate anche con 4/5 mesi di ritardo sul lavorato precisando che “i pagamenti erano eseguiti in base ai flussi di entrata quando erano andati a regime”.
In ordine al disconoscimento compiuto dall'opponente, si osserva che non appare idoneo a privare di qualsivoglia valenza probatoria il documento prodotto, avendo l'opponente disconosciuto la firma apposta in quanto non riconducibile al legale rappresentante della società, ovvero ad altro soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale. Ora, si osserva che quand'anche la sottoscrizione contestata non fosse riconducibile al legale rappresentante della opponente, deve darsi atto che il pagina 8 di 9 disconoscimento non potrebbe escludere la riconducibilità della sottoscrizione alla società in sé, tenuto conto del c.d. principio dell'apparenza, invocato a propria tutela da parte convenuta opposta. Invero, il principio di apparenza del diritto, ricondotto a quello più generale dell'affidamento del terzo incolpevole è di ampia applicazione potendo essere invocato, in tema di rappresentanza, quando, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante, vi sia la buona fede del terzo e sussista altresì un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (ex plurimis: Cass. n. 13829/2004; n. 12617/2003 e 18191/2007). Inoltre, lo stesso opponente ha dato corso al rapporto contrattuale con il convenuto opposto, contratto che - secondo la generica allegazione attorea - sarebbe stato concluso a condizioni economiche diverse da quelle rappresentate dall'opposto.
Gli elementi evidenziati appaiono nel loro complesso idonei ad ingenerare un apprezzabile affidamento in capo al convenuto opposto circa la validità dell'impegno negoziale assunto al prezzo e alle prestazioni, almeno fino alla richiesta di pagamento, non contestati.
Il decreto ingiuntivo, già munito della clausola di provvisoria esecuzione, va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 226/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore di titolare della omonima ditta individuale, delle CP_1
spese di lite liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
PERUGIA, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2036/2019
A trattazione cartolare
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 14.50 il GI, esaminati gli atti, viste le note di trattazione cartolare depositate dalle parti, riserva la pronuncia della sentenza e si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2036/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Peri ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio
-opponente-
Contro
titolare dell'omonima ditta, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Traica ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio
-opposto-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 226/2019
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia adito, contrariis rejectis, - previa verificazione della non autenticità della sottoscrizione apposta alle note pro-forma n. 1 del 01.12.2017 e n. 2 del 4.12.2017, espressamente disconosciuta dalla ditta , Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t.. ; dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare Parte_1 il Decreto Ingiuntivo opposto n. 226/2019 datato 5.02.2019 depositato il 6.2.2019 RG 701/2019, notificato il 26.02.2019, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari professionali del presente giudizio” Conclusioni per l'opposto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In limine litis: CONCEDERE, per le ragioni esposte in narrativa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: RESPINGERE, per le ragioni spiegate l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n. 226/2019 emesso il 5.02.2019 dal Tribunale di Perugia, notificato il 26.02.2019, nel proc. civ. n° 701/2029 RG, proposta dalla ”, in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto e, conseguentemente CONFERMARE il Decreto ingiuntivo n. 226/2019 emesso il
5.02.2019 dal Tribunale di Perugia, notificato il 26.02.2019, nel proc. civ. n° 701/2029 RG ed opposto dalla estintori , e per l'effetto CONDANNARE la Pt_1 Parte_1 Pt_1 pagina 2 di 9 estintori ” al pagamento della somma ingiunta di € 12.306,14 ovvero della Parte_1 diversa somma maggiore o minore che sarà provata nel corso del giudizio, ciò oltre gli interessi calcolati in base all'art. 4 e 5 del D.lgs 231/2002 ed alle spese legali liquidate dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo opposto. In ogni caso: Con vittoria di spese funzioni ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 226/19, emesso dal Tribunale di Perugia in data 5.2.20219 su ricorso di quale titolare dell'omonima ditta individuale nei confronti di CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., per il pagamento della somma di €
[...]
12.306,14, oltre interessi, spese e competenze, era impugnato dalla ingiunta con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato al ricorrente.
Esponeva nell'atto introduttivo che: - per conto di essa opponente il IG. titolare CP_1
della omonima ditta individuale, svolgeva, in subappalto, le operazioni relative alla manutenzione di estintori;
- fino a tutto il 2017, fra le due aziende, non era emerso alcun problema;
il IG. era CP_1
stato incaricato di eseguire le manutenzioni in favore della ditta con sede legale a CP_2 CP_3
Latina, con cui la aveva stipulato un contratto di subappalto che prevedeva il pagamento della Pt_1 somma di € 4,00 per ciascun estintore (doc. 2); - le parti avevano verbalmente stabilito che, per l'esecuzione di tale incarico, sarebbe stato riconosciuto al IG. un compenso pari ad € 3,00, CP_1 mentre per gli altri interventi il compenso era determinato in € 1,20; - conclusi i rapporti con la , CP_2
la sollecitava il IG. a stipulare un contratto scritto, ma l'opposto si rifiutava;
- Pt_1 CP_1 nonostante tale circostanza fosse stata ampiamente chiarita, il IG. ha continuato a fatturare € CP_1
3,00 per ciascun estintore, somma che, però, gli veniva tempestivamente contestata (doc. 3); - alcuni clienti si erano espressamente lamentati del lavoro svolto dal IG. , rifiutandosi di pagare le CP_1
fatture emesse dalla per gli interventi da lui eseguiti in subappalto (allegava a tale scopo una Pt_1
comunicazione inviata dall'amministratore di condominio, IG. il quale scriveva in data 9 Per_1 luglio: “verifica estintori che a mio parere non è stata eseguita in quanto il verbale di manutenzione porta la data del 09.12.16 ed i cartellini degli estintori non hanno i cartellini aggiornati” (doc. 4); rappresentava che comunicazione era pervenuta da altro amministratore di condominio IG.ra
[...]
. Per_2
Disconosceva la sottoscrizione apposta in calce alle note pro-forma prodotte dall'opposto e poste a giustificazione della fattura n. 8 del 7.8.2018 sui cui l'opposto decreto si fonda;
contestazione formulata direttamente dalla con comunicazione a mezzo pec datata 14 agosto 2018 Parte_1
(doc. 3) ed evidenziava come nella fattura n. 8/2018 si facesse riferimento a n. 4 note pro-forma di cui pagina 3 di 9 però se ne producono solamente due. Rappresentava che la fattura n. 8 del 7 agosto 2018 è stata tempestivamente contestata dalla con la lettera allegata al doc. 3 nella quale si fa, fra l'altro, Pt_1
riferimento a due condomini e presso i quali prestava la sua assistenza il IG. Per_2 Per_1 CP_1
per conto della i quali erano rimasti fortemente insoddisfatti del lavoro svolto da quest'ultimo Pt_1
tanto da inviare formale contestazione alla opponente. Infine evidenziava che non era stata fornita la prova di aver eseguito l'intervento su tutti gli estintori fatturati. Secondo quanto concordato il IG.
al momento della manutenzione avrebbe dovuto apporre un cartellino con l'indicazione CP_1
dell'avvenuto intervento con la relativa data di esecuzione. Al rientro in azienda avrebbe dovuto redigere il rapporto degli interventi eseguiti ma alcuni clienti della hanno rilevato che gli Pt_1
estintori fatturati riportavano ancora la data della manutenzione precedente, segno evidente che il IG.
non era intervenuto né rilasciava il rapporto degli interventi eseguiti. Concludeva per CP_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria del 10.06.2021, si costituiva in giudizio il convenuto-opposto sig. , CP_1 in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale prima “Gusto e Felicità di Esposito Luigi” successivamente a far data dal 1.1.2018 , contestando l'opposizione e concludendo per CP_1
il rigetto delle domande formulate.
Rappresentava l'opposto come fosse circostanza non contestata da controparte l'esecuzione dei lavori da parte del IG. , titolare dell'omonima ditta individuale, per la committente ditta CP_1
; evidenziava anche che: -il sig. era stato Parte_1 CP_1
incaricato dalla di dare esecuzione al contratto di subappalto che la ditta aveva Parte_1
stipulato con la prevedente controllo semestrale estintori (manutenzione totalgaz, distributori CP_2
ecc.); - era concordato con la società, per la manutenzione di ogni estintore, un compenso pari ad €
3,00, mentre per i distributori veniva pattuita la somma di € 11,00 complessivi (specificava che il sig.
svolgeva anche altri incarichi di manutenzione estintori per diversi clienti privati CP_1 Pt_1
(condomini, caserme ecc.), applicando alla prestazione sempre la tariffa concordata di € 3,00 ad estintore); - non rispondeva a verità quanto dedotto dalla controparte sull'importo pattuito tra le parti
(ossia pari ad € 3,00 soltanto per l'esecuzione subappalto ed per gli altri interventi pari ad € CP_2
1,20), peraltro mai nessuna contestazione sul quantum dei compensi era pervenuta al sig. da CP_1
parte della fino al momento in cui si attivava per il recupero delle somme a lui dovute per il Pt_1
lavoro svolto e mai pagato;
evidenziava che la data della contestazione anzidetta porta la data del
14.08.2018 (cfr. all. n. 3 dell'atto di opposizione), successiva alla richiesta di pagamento inoltrata dal sig. a mezzo legale di fiducia con due comunicazioni una del 27.06.2018 e l'altra CP_1 dell'8.08.2018, (all. 4 e 5 decreto ingiuntivo opposto); - gli accordi economici tra e CP_1 Pt_1
pagina 4 di 9 mutarono, soltanto dopo l'inadempimento colpevole della ditta, circostanza suffragata da ampia documentazione tra cui la fattura n. 10 del 31.12.2017, correttamente onorata dalla senza Pt_1
contestazione alcuna, nel maggio/giugno 2018 (ultimo pagamento effettuato dalla ditta a favore dell' , all. 3); - il IG. chiedeva più volte di veder regolarizzare la propria posizione, CP_1 CP_1
perché era suo interesse anche sotto il profilo economico trovare maggiore stabilità economica dovendo sostenere spese importanti per il mantenimento della figlia minore, ma la si era sempre Pt_1
rifiutata di provvedere, continuando a fargli effettuare prestazioni a partita iva;
- contestava le contestazioni tardive sulle modalità di esecuzione delle prestazioni dallo stesso svolte per la Pt_1
presso alcuni Condomini, nello specifico manutenzione estintori in n. 2 condomini quello di Viale
Firenze 28/ a (amministratore e di Via Ippolito 40 (amministratore . Sottolineava che Per_1 Per_2 inspiegabilmente, nonostante fossero arrivate lamentele alla l'opposto continuò a manutentare Pt_1
gli estintori di quei condomini anche in seconda manutenzione, che venne effettuata nel dicembre 2017,
e per tali lavori venne remunerato (cfr all. 3 ossia fattura 31.12.2017); - in ordine alle contestazioni dell'amministratore relativa al Viale Firenze 28/a rilevava come fosse datata 9.07.2018 ossia in Per_1
data successiva alla contestazione del mancato pagamento dei compensi, mentre in ordine al condominio di Via Ippolito 40, portante la data del maggio 2018, evidenziava trattarsi di una semplice richiesta di verifica pressione;
- in ordine al disconoscimento della firma apposta nelle fatture pro forma e diversa ragione sociale, rimarcava che il timbro e la firma furono apposti senza dubbio da un soggetto che era legittimato e/o autorizzato dalla a vidimare il documento perché in possesso Pt_1
CP_ del timbro della medesima. Era, dunque, uso da parte della società utilizzare il timbro (come risulta dalle fatture allegate cfr. all. 1 alla presente memoria) come forma di accettazione del documento;
- il disconoscimento della documentazione e delle firme apposte non risulta essere stato effettuato in modo chiaro e specifico, sottolineando nuovamente come, avendo il legale rapp.te e suo delegato la disponibilità del timbro, e potendo dunque i medesimi soggetti validare e ratificare documenti da e per la la sottoscrizione apposta sulle pro forma agli atti fosse pienamente Pt_1
valida ed efficace prova della pretesa avanzata dal resistente;
- in ordine alla contestazione della diversa intestazione (ragione sociale) della fattura rispetto alle pro forma, rappresentava che da visura allegata a far data dal 10 1.01.2018 (all. 5), il sig. aveva effettuato una variazione nella denominazione CP_1 sociale da “Gusto e Felicità di Esposito Luigi” a con trasferimento della sede e CP_1 variazione residenza/domicilio oltre alla variazione dell'attività prevalente d'impresa; - concludeva per il rigetto della opposizione e insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa, con ordinanza pronunciata fuori udienza, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, il GI disponeva l'invio delle parti in mediazione e rinviava, dinanzi a sé, all'udienza del pagina 5 di 9 10.11.2021. In data 11.10.2021 l'Avv. Traica depositava note autorizzate rappresentando al G.I. l'esito negativo dell'esperita mediazione. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie il GI ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti: prova per testi e le prove contrarie, riservandosi all'esito delle prove orali ogni decisione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie. Il fascicolo era riassegnato all'odierno estensore. All'udienza dell'8.06.2023 era escusso il teste comune alle parti, la sig.ra Alla successiva udienza era escusso il teste citato da Testimone_1 parte opposta, l'amministratrice del , la sig.ra All'udienza Parte_2 Persona_2 dell'8.02.24 erano sentiti due testi di parte opposta, il sig. legale rappresentante di Tes_2
, e l'amministratore di condominio sig. A scioglimento della riserva per CP_2 Parte_3
l'esame delle ulteriori richieste istruttorie, il GI, ritenuto doversi fissare udienza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 bis c.p.c, fissava per la comparizione personale delle parti ai fini conciliativi,
l'udienza del 21.11.2024. All'udienza del 21.11.2024 erano presenti l'Avv. Traica e l'opposto personalmente, ma non la parte opponente;
il sostituto dell'Avv. Peri produceva certificato attestante impedimento alla comparizione da parte del sig. , certificato recante la data di Agosto Parte_1
2024. Il GI dichiarava l'assenza ingiustificata dell'opponente e preso atto che il tentativo di conciliazione non poteva essere esperito, rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.01.2025 concedendo termine alle parti fino al 30.12.2024 per il deposito di note conclusive e note spese.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
pagina 6 di 9 7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare,
l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio emergono le seguenti circostanze: -non risulta contestato il rapporto obbligatorio sottostante, come peraltro evidenziato dal GI all'atto della concessione della provvisoria esecuzione;
- la prima contestazione circa le modalità di esecuzione della prestazione svolta appare in epoca successiva alla formale richiesta di pagamento;
- in ordine al quantum relativo alle prestazioni rese dal IG. , titolare dell'omonima ditta individuale, in favore di CP_1 [...]
elementi fondanti il diritto al pagamento emergono anche dalle fatture allegate e onorate;
- la Parte_1
tariffa riconosciuta ad da per la manutenzione di ogni estintore, era pari ad CP_1 Parte_1
€ 3,00 ad estintore, mentre per i distributori veniva pattuita la somma di € 11,00 complessivi, apparendo questa la tariffa pattuita tra le parti, la quale risulta essere stata applicata dall'opponente per determinare il corrispettivo dovuto ad per tutti gli incarichi di manutenzione estintori, CP_1
dallo stesso svolti (subappalto SERIM/Totalgaz, condomini, caserme ecc) per la in quel Pt_1
periodo (all. 2 e all. 3 comparsa di costituzione e fattura n. 10 del 31.12.2017, ultima fattura pagata dalla senza contestazione, nel maggio/giugno 2018, laddove la prestazione veniva Pt_1
quantificata con le tariffe indicate); nella documentazione richiamata ed allegata alla comparsa di costituzione, come puntualmente evidenziato dalla opposta nello scritto defensionale finale, è chiaramente indicato sia il lavoro svolto dal sig. nella manutenzione di condomini, sia quello CP_1 svolto per , nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto laddove la tariffa indicata Pt_4 CP_2 nelle fatture richiamate, onorate dall'opponente, è di € 3,00 ad estintore e € 11 a distributore;
- il teste
IG.ra sentita all'udienza del 8.06.2023, segretaria della ha confermato le Testimone_1 Pt_1
tariffe sostenute dal suo datore di lavoro negli atti di causa, ma successivamente, interrogata da parte pagina 7 di 9 opposta sul capitolo 18 e 19 della memoria istruttoria, ha dichiarato che è vero i lavori eseguiti da presso i condomini, venivano remunerati dalla in € 3,00 ad estintore e aggiunge che CP_1 Pt_1 per la manutenzione degli estintori dei condomini “il prezzo che applicava era di € 7,00”; - la Pt_1
prestazione eseguita dal IG. non appare affetta da vizi, avendo il IG. espletato a CP_1 CP_1 regola d'arte l'incarico lui conferito da in esecuzione del contratto di subappalto Parte_1
sottoscritto con la che prevedeva il controllo semestrale estintori (manutenzione Controparte_5 totalgaz, distributori ecc.); - la IG.ra , all'udienza del 8.06.2023, confermava di avere Testimone_1 visto la mail che le era esibita, ma non contestualizzava quando l'avesse ricevuta, inoltre il legale rappresentante della , il sig. , sentito all'udienza dell'8.02.2024, confermava, peraltro CP_2 Tes_3 senza contestualizzare nel tempo, la rescissione dell'appalto con affermando di non essere Pt_1
soddisfatto del servizio della - la effettivamente non proseguiva il rapporto Pt_1 CP_6
con ma non vi è prova che vi fosse attribuzione di responsabilità in capo al IG. , Pt_1 CP_1 per non essere l'unico (teste a gestire la manutenzione degli estintori relativi all'appalto Tes_1
né risulta contestazione specifica sul punto;
- circa la manutenzione degli estintori nei CP_2
Condomini di Viale Firenze 28/A (amministratore e di Via Ippolito 40 (amministratore Per_1
, il sig. (Viale Firenze n. 28 a ) ha dichiarato di non conoscere il IG. Per_2 Per_1 Pt_2 CP_1
ma di avere avuto rapporti con fino al 2020 e di averla regolarmente saldata, mentre la sig.ra Pt_1
relativamente al condominio da lei gestito (Via Ippolito n. 40 a ), confermava di non Per_2 Pt_2
avere mosso contestazione alcuna alla - degli interventi eseguiti il IG. redigeva Pt_1 CP_1
apposito rapporto;
- le cinque fatture pro forma recano, circostanza ammessa dallo stesso opposto, il timbro della ditta e una sigla, apposti, come emerge dalla istruttoria, da un soggetto probabilmente autorizzato dalla avendo questa l'uso del timbro della ditta medesima (ad avere piena Pt_1
disponibilità del timbro, erano oltre al , legale rappresentante, anche le segretaria Parte_1 amministrativa della la sig.ra la quale, sentita all'udienza del 8.06.2023 Pt_1 Testimone_1
dichiarava di occuparsi sempre del pagamento delle fatture emesse al IG. dietro CP_1 autorizzazione del titolare, autorizzata nel 2017 all'uso del timbro della ditta confermava la circostanza che le fatture venivano pagate anche con 4/5 mesi di ritardo sul lavorato precisando che “i pagamenti erano eseguiti in base ai flussi di entrata quando erano andati a regime”.
In ordine al disconoscimento compiuto dall'opponente, si osserva che non appare idoneo a privare di qualsivoglia valenza probatoria il documento prodotto, avendo l'opponente disconosciuto la firma apposta in quanto non riconducibile al legale rappresentante della società, ovvero ad altro soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale. Ora, si osserva che quand'anche la sottoscrizione contestata non fosse riconducibile al legale rappresentante della opponente, deve darsi atto che il pagina 8 di 9 disconoscimento non potrebbe escludere la riconducibilità della sottoscrizione alla società in sé, tenuto conto del c.d. principio dell'apparenza, invocato a propria tutela da parte convenuta opposta. Invero, il principio di apparenza del diritto, ricondotto a quello più generale dell'affidamento del terzo incolpevole è di ampia applicazione potendo essere invocato, in tema di rappresentanza, quando, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante, vi sia la buona fede del terzo e sussista altresì un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (ex plurimis: Cass. n. 13829/2004; n. 12617/2003 e 18191/2007). Inoltre, lo stesso opponente ha dato corso al rapporto contrattuale con il convenuto opposto, contratto che - secondo la generica allegazione attorea - sarebbe stato concluso a condizioni economiche diverse da quelle rappresentate dall'opposto.
Gli elementi evidenziati appaiono nel loro complesso idonei ad ingenerare un apprezzabile affidamento in capo al convenuto opposto circa la validità dell'impegno negoziale assunto al prezzo e alle prestazioni, almeno fino alla richiesta di pagamento, non contestati.
Il decreto ingiuntivo, già munito della clausola di provvisoria esecuzione, va confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 226/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna , in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., al pagamento in favore di titolare della omonima ditta individuale, delle CP_1
spese di lite liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
PERUGIA, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 9 di 9