Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Dirigente del Comune di Catania - Ufficio Urbanistica dell’11 luglio 2025, prot. 321232/2025, con cui la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) del 12 agosto 2024 prot. 354420, per la realizzazione di una pedana modulare e removibile con ombrelloni e paratie laterali, antistante l'attività di ristorazione gestita dalla ricorrente in Catania e nell'area assentita con concessione di suolo pubblico, è stata dichiara inammissibile, disponendo, altresì, la revoca, ai sensi degli art. 20 e 21 nonies della legge 241/90, del silenzio-assenso eventualmente formatosi ;
- nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso ogni accertamento istruttorio;
- ove occorra, e nei limiti di interesse, delle N.T. dello Studio di dettaglio del Centro storico approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 23/03/2022, ove da interpretarsi nel senso che la realizzazione della pedana amovibile di cui è causa vada sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. LV OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente esponeva che, in qualità di conduttrice di alcuni locali siti nel centro storico del Comune di Catania, adibiti ad attività di ristorazione, aveva presentato al Comune di Catania, al fine di poter svolgere anche all’esterno del locale l’attività di somministrazione, una CILA, ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. 380/01, per la realizzazione di una pedana livellante con pavimentazione in legno e struttura in ferro con piedini di appoggio stabilizzanti.
Affermava che su tale CILA si sarebbe formato il silenzio assenso.
2. Riferiva che con il provvedimento dell’11 luglio 2025, il Comune aveva, tuttavia, dichiarato inammissibile la medesima CILA sul rilievo:
a) che il manufatto avrebbe comportato l’“ uso continuativo dello spazio esterno e non temporaneo o stagionale, costituendo funzionalmente un ampliamento della superficie utile commerciale ”;
b) che gli elementi della struttura di supporto della pedana non sarebbero stati corredati da necessari calcoli strutturali e/o omologazione, così come, invece, sarebbe stato previsto dalle NCT 2018;
c) che, data la trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio prodotta dall’intervento, sarebbe stato necessario il rilascio di un permesso di costruire e l’acquisizione dei pareri degli Enti preposti, come previsto dalle Norme Tecniche dello Studio di Dettaglio del Centro Storico.
3. Tanto premesso, riteneva il provvedimento illegittimo per i motivi di seguito indicati.
3.1. In primo luogo, lamentava che l’atto impugnato non sarebbe stato preceduto da rituale comunicazione di avvio del procedimento idonea a consentire alla stessa società di presentare memorie ed osservazioni già nella fase endo-procedimentale.
3.2. Affermava, poi, in un secondo motivo di ricorso, che il potere di revoca/annullamento (al quale avrebbe dovuto ricondursi la dichiarazione di “inammissibilità” del caso in esame), esercitato ai sensi dell’art. 19 comma 4 della legge 241/90, avrebbe richiesto, in base all’art. 21 novies della medesima legge, una motivazione rafforzata che avrebbe dovuto dare conto del bilanciamento delle ragioni di interesse pubblico, ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità, con quelle, private, di tutela del legittimo affidamento del destinatario.
Di qui il difetto di motivazione del provvedimento.
3.3. Evidenziava, nel merito, in un ulteriore motivo di ricorso, che il permesso di costruire non sarebbe stato necessario, secondo i più elementari principi di diritto urbanistico, nonché sulla base della normativa vigente, in quanto l’intervento contestato avrebbe riguardato la semplice realizzazione di una pedana amovibile modulare esterna, semplicemente poggiata al suolo, posta a corredo dell’attività economica, aperta da tutti i lati e priva totalmente di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
Non sarebbe stata applicabile, dunque, al manufatto in esame, la nozione di “nuova costruzione”, la quale avrebbe presupposto un accresciuto carico urbanistico o un aumento della volumetria, che non sarebbero stati configurabili, nel caso in esame, venendo in rilievo una struttura di carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile di riferimento, di cui non avrebbe modificato l’entità, né alterato il prospetto o la sagoma.
In definitiva, la CILA avrebbe dovuto considerarsi titolo edilizio certamente idoneo, benché “minore”, per la realizzazione dell’intervento in esame.
3.3.1. Erroneo sarebbe stato il riferimento, nella motivazione del provvedimento, al carattere non transitorio dell’utilizzo del manufatto, in quanto tale aspetto avrebbe potuto assumere rilievo solo rispetto al diverso regime dell’edilizia libera – per la quale, nell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 si sarebbe fatto riferimento alla “stagionalità” - e non anche con riferimento alla CILA di cui all’art. 6 bis del medesimo D.P.R. La scelta della CILA sarebbe, in tal senso, derivata proprio dall’esigenza di poter fruire di una pedana amovibile funzionale alla ristorazione per un periodo più lungo dei 180 gg.
Tale circostanza, del resto, sarebbe stata confermata dalla stessa concessione di suolo pubblico, rilasciata e reiterata, annualmente, dal Comune per il mantenimento della pedana per l’intera durata annuale, senza alcuna limitazione stagionale di tempo (e dunque senza soluzione di continuità).
Conclusivamente, evidenziava che il requisito della stagionalità non sarebbe stato in alcun modo previsto per gli interventi assistiti da CILA ex art. 6 bis del D.P.R. 380/01. Inoltre, riteneva manifestamente illogico e contraddittorio il provvedimento impugnato (laddove avrebbe rilevato l’uso “non stagionale” della pedana) rispetto alle determinazioni dell’Ufficio SUAP del Comune che avrebbero rilasciato concessione di durata annuale per l’occupazione della pedana.
3.4. Affermava, ancora, che il manufatto, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, non avrebbe richiesto alcun calcolo strutturale, in quanto una semplice pedana in legno livellante, alta non più di 30 cm, sarebbe stata pacificamente priva di rilevanza per la pubblica incolumità e, pertanto, non avrebbe necessitato di alcuna specifica autorizzazione.
3.5 Radicalmente errata sarebbe stata l’affermazione, contenuta nel provvedimento, secondo cui sarebbe stato necessario, per la realizzazione del manufatto, il preventivo nulla osta della Soprintendenza dei BB.CC.AA.
Nessun rilievo, in proposito, avrebbe potuto assumere il regolamento del Centro storico del 23 marzo 2022, in quanto, sulla base del Codice dei beni Culturali e di tutela del Paesaggio (d. lgs. 42/04), da ritenersi “…norma fondamentale di riforma economico-sociale”, come tale prevalente sulle diverse regole “regionali” siciliane” e sulla scorta del D.P.R. n. 31/2017, non sarebbero state soggette ad autorizzazione paesaggistica, tra l’altro, le “…installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo… ”.
Avrebbe dovuto, altresì, tenersi in considerazione che, in base all’art. 10, comma 5 del d. l. 16.7.2020, sarebbe stato espressamente esclusa la facoltà - nonché la necessità - della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di rilasciare il “nulla osta paesaggistico” sull’istallazione dei dehors , il che sarebbe dovuto valere, a maggior ragione, per una semplice pedana amovibile.
Il generico vincolo paesaggistico generale ed omni-comprensivo di “centro storico” genericamente richiamato dalla nota della Direzione Urbanistica e contenuto nella delibera di C.C. N° 7 del 23 marzo 2022, impugnata comunque, per i profili di rilevanza, con lo stesso ricorso, non sarebbe certamente rientrato nel novero delle eccezioni a tale generale esclusione della necessità di acquisizione del parere della Soprintendenza per le pedane amovibili, tanto più con riferimento ad interventi minimali come sarebbe stato quello in esame.
3.6. In un ulteriore motivo di ricorso la parte ricorrente evidenziava come in numerosi passati provvedimenti il Comune avrebbe ritenuto necessario, ma, al contempo, sufficiente, per l’installazione di pedane (necessarie per livellare il fondo dei marciapiedi e/o il tratto di strada occupato e superare dislivelli) la cd. CILA.
Da qui il manifesto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di legittimo affidamento.
3.7. Lamentava, ancora, la disparità di trattamento, allegando un report fotografico di numerose altre pedane amovibili livellanti riferite ad altri esercizi, non caratterizzate da alcuna stagionalità, come dimostrato dal fatto che le foto sarebbero state scattate anche in pieno inverno.
Ciò avrebbe confermato la fondatezza del ricorso e la vessatorietà ed arbitrarietà dell’operato del Comune che, per ragioni non comprensibili, avrebbe interpretato in malam partem le norme urbanistiche in danno della ricorrente.
Per tutte le predette ragioni, in conclusione, chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.
4. Si costituiva in giudizio il Comune di Catania il quale ribadiva come, non trattandosi, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, di una semplice “pedana amovibile livellante” sarebbe stato necessario il permesso di costruire e, in ragione dell’ubicazione in area vincolata paesaggisticamente, il parere monumentale e paesaggistico della Soprintendenza.
Evidenziava che le opere sarebbero state realizzate sul suolo pubblico e, pertanto, sarebbero state sussistenti le ragioni di pubblico interesse richiamate nell’art 21- nonies della l. n. 241/90 riguardante il ripristino delle vie del Centro Storico, consistenti nella necessità di evitare un pregiudizio all’interesse pubblico generale nonché al ripristino del corretto assetto urbanistico.
Le opere in esame non sarebbero state facilmente amovibili in quanto sarebbero consistite in una pedana di mt 21,60 x 5,85, realizzata con struttura portante metallica, sovrastata da pavimentazione sulla quale risultano fissati i parapetti laterali.
Riguardo alle ulteriori censure formulate dalla società ricorrente, sottolineava che la comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe stata necessaria in quanto la CILA non sarebbe stata altro che una comunicazione alla P.A., non diretta ad ottenere un provvedimento amministrativo.
Per le medesime ragioni non sarebbe stata necessaria alcuna motivazione, in quanto, fermo il rispetto del termine di cui all’art. 21 novies , non sarebbe stato necessario rappresentare ragioni di interesse pubblico che, comunque, sarebbero state rappresentate mediante il riferimento, tra l’altro, all’ubicazione in centro storico.
Non si sarebbe configurata la pretesa violazione della legge regionale n. 16 del 2016 e dell’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001, in quanto, secondo il Comune “ i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo, vanno considerato come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie ”.
Dato il soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo, sarebbe stato, dunque, necessario il permesso di costruire (e, conseguentemente, il parere degli enti preposti alla tutela del paesaggio e dei beni culturali) ed il calcolo strutturale per gli elementi di supporto per la pedana.
Evidenziava, infine, l’Amministrazione, che non vi sarebbe stata alcuna prova della lamentata disparità di trattamento dato che, in ogni caso, le ipotetiche irregolarità nelle strutture utilizzate da altri esercenti, esse non avrebbero, comunque, legittimato alcuna ulteriore violazione.
Per tali ragioni, chiedeva il rigetto del ricorso.
5. La ricorrente depositava una memoria di replica nella quale affermava che le difese dell’Amministrazione si sarebbero concretate in un’inammissibile motivazione postuma, della quale non avrebbe potuto tenersi conto ai fini del giudizio.
Ribadiva che il potere di annullamento in autotutela esercitato avrebbe richiesto il rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 241/1990, e una motivazione adeguata in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento ingenerato dal silenzio assenso formatosi sulla comunicazione.
In proposito, si richiamava alla giurisprudenza che, anche sotto tale profilo, avrebbe equiparato la CILA alla SCIA.
Affermava che il carattere asseritamente permanente del manufatto non sarebbe stato di per sé sufficiente a giustificare la pretesa necessità dei calcoli strutturali.
Sottolineava che nell’All. A, punto A 17, del D.P.R. 31/2017 (attuativo del d. lgs. 42/2004), nonché nell’art. 10, comma 5, del d.l. 16.7.2020, integrato dai D.M di attuazione del 30.11.2021 e dal D.M. n. 252 del 21.6.2022, sarebbero stati precisati i beni immobili di “eccezionale valore storico ed artistico” per i quali sarebbe stato necessario il parere della Soprintendenza, e tale, certamente, non avrebbe potuto considerarsi, in termini generali, l’intero centro storico catanese.
Specificava che la pedana sarebbe stata costituita da numerosi pannelli modulari facilmente rimovibili.
Insisteva, infine, nell’affermazione secondo cui l’annullamento di una CILA per una modesta pedana amovibile, senza adeguata motivazione rafforzata, sarebbe stata manifestamente sproporzionata, ribadendo, in conclusione, la domanda di accoglimento del ricorso.
6. Il Comune di Catania depositava, a sua volta, un’ulteriore memoria di replica, nella quale sottolineava che la CILA non sarebbe assimilabile alla SCIA riguardo all’applicazione dei requisiti procedurali e sostanziali di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990.
Pertanto non sarebbe stata necessaria alcuna motivazione rafforzata, né la comparazione degli interessi privati coinvolti e dell’eventuale affidamento al mantenimento d’opera abusiva maturato per il lasso di tempo trascorso.
Ribadiva che, essendo, la pedana, finalizzata a soddisfare esigenze permanenti nel tempo, sarebbe stato necessario il permesso di costruire e, conseguentemente, il parere favorevole degli enti preposti alla tutela del paesaggio e dei beni culturali.
Infine, sosteneva che, ove pure altri operatori economici avessero posto in essere la medesima violazione di legge, tale circostanza non avrebbe legittimato alcun diritto a sottrarsi al rispetto della legge da parte della ricorrente.
Insisteva, pertanto, nella propria richiesta di rigetto del ricorso.
7. La ricorrente depositava, quindi, documentazione che avrebbe attestato, per altra ditta, la positiva valutazione da parte del Comune della presentazione di una CILA per la realizzazione di un analogo manufatto.
8. In risposta, il Comune depositava una nota con la quale chiedeva l’estromissione di tale documento in quanto depositato tardivamente, in violazione dell’art. 73 c.p.a.
9. All’udienza del 18 novembre 2025, udita la discussione delle parti, nel corso della quale la difesa del Comune di Catania ribadiva la propria richiesta di espunzione della documentazione da ultimo depositata dalla controparte, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
10. Preliminarmente, deve disporsi, come richiesto dal Comune di Catania, l’espunzione della documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 17 novembre 2025, in quanto tardiva rispetto ai termini di decadenza di cui all’art. 73 c.p.a. e comunque non rilevante anche per le ragioni di seguito precisate sub 15 e 15.1.
11. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi infondato.
12. Nella motivazione del provvedimento impugnato sono indicate tre principali ragioni per cui il Comune ha ritenuto inammissibile, per la realizzazione della pedana posta a servizio dell’attività svolta dalla stessa parte ricorrente, la CILA da quest’ultima presentata.
Nell’atto si fa, infatti, riferimento sia all’ampliamento funzionale della superficie utile commerciale realizzato attraverso l’utilizzo continuativo del manufatto, sia al difetto dei calcoli strutturali e dell’omologazione, sia, infine, alla mancanza dei pareri degli enti preposti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, ritenuti necessari a fronte della trasformazione edilizia ed urbanistica prodotta dagli interventi effettuati.
12.1. L’atto impugnato, dunque, rientra, per tali sue caratteristiche, nel genus dei c.d. provvedimenti plurimotivati, ossia fondati su una pluralità di presupposti, ciascuno dei quali in sé idoneo a sorreggere le conclusioni cui la p.a. è giunta con l’adozione dell’atto amministrativo contestato.
Come già chiarito in più circostanze dalla giurisprudenza amministrativa, laddove un provvedimento sia fondato su più ordini di motivi, tra loro autonomi, questo deve comunque considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo in maniera congrua (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione Terza, n. 3201/2023; in termini, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5565/2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 1921/2016; Sez. VI, n. 2894/2012), con conseguente carenza originaria di interesse di parte ricorrente all’esame delle ulteriori censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio.
13. Nel caso in esame, appare determinante l’infondatezza delle censure con cui parte ricorrente ha contestato il rilievo, contenuto nel provvedimento, secondo cui la struttura esterna realizzata dalla parte ricorrente avrebbe un carattere stabilmente integrato, quanto meno sul piano funzionale, con la superficie commerciale dei locali interni.
13.1. Ed in effetti, al di là delle caratteristiche della pedana e delle tecniche costruttive utilizzate, ovvero della sua dedotta realizzazione con strutture modulari, facilmente rimovibili, e della mancanza di parti in muratura e strutture stabilmente ancorate al suolo, ciò che emerge, anche dalla documentazione progettuale depositata, risultando decisivi la trasformazione ed il carico urbanistico accresciuto e, conseguentemente, il pregiudizio arrecato al territorio dal complesso delle opere realizzate.
In analoghi precedenti, infatti, questo Tribunale ha affermato chiaramente, in proposito, che “ in tema di abuso edilizio il concetto di precarietà che attrae le opere nell'ambito di quelle realizzabili con semplice autorizzazione e non permesso di costruire non coincide, secondo la giurisprudenza amministrativa, con quello strutturale della facile amovibilità, ma attiene principalmente a quello funzionale della destinazione d'uso ” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 4/7/2023, n. 2082).
Nel caso in esame, la precarietà della struttura realizzata a servizio dell’attività di ristorazione è esclusa non solo e non tanto dal carattere permanente e non stagionale della stessa, quanto dalla stabile integrazione materiale e funzionale con l’attività e con i locali utilizzati dalla società per l’esercizio della propria attività economica, che ne escludono il carattere “pertinenziale e meramente accessorio” e, dunque, la natura secondaria che ad essi, del tutto infondatamente, vorrebbe assegnare la parte ricorrente.
Infatti, anche dalla documentazione progettuale in atti, oltre che dalla motivazione del provvedimento, sul punto non adeguatamente smentita dalla parte ricorrente, si coglie chiaramente che la struttura, di significativa estensione, per le sue concrete caratteristiche, ha realizzato un’integrazione piena con i locali al chiuso utilizzati dalla parte, non riscontrandosi alcuna soluzione di continuità con gli stessi.
13.2. Va aggiunto che, non solo la presenza di paratie, ma anche la realizzazione di un impianto elettrico sottostante alla pedana, per l’alimentazione degli apparati presenti sulla pedana stessa (circostanza, in sé non contestata dalla parte ricorrente), conferiscono al manufatto una consistenza incompatibile con la sua asserita natura precaria.
13.3. Sui punti sopra indicati la pronuncia di questo Tribunale da ultimo citata precisa, in effetti, in termini che il Collegio condivide pienamente, che “ un'opera, quand'anche non infissa al suolo oppure realizzata in legno o materiali simili, serva invece a soddisfare esigenze - abitative o produttive - di carattere permanente, non rientra nel concetto di precarietà, dovendo ritenersi idoneo a produrre trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio ” (cfr. anche, in termini sostanzialmente analoghi, tra gli altri, T.A.R. Campania, Sez. II, 4/2/2020, n. 529) .
Tali affermazioni sono state ripetutamente sostenute anche dal giudice di secondo grado, secondo cui il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione e alle caratteristiche costruttive, ma, secondo il cd. criterio funzionale, avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato: nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata (in termini: C.G.A. 27 marzo 2023, n. 235; Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2020, n. 6768; 11 giugno 2020, n. 3730; 19 marzo 2020, n. 1951; Sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 260; 15 gennaio 2018, n. 150).
Sempre il giudice di secondo grado ha, dunque, ribadito che “ per individuare la natura precaria di un'opera, si deve quindi seguire "non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale", per cui se essa è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie, anche ove realizzata con materiali facilmente amovibili (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1291/2016 cit.); rivelandosi, conseguentemente, idoneo a produrre trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio, a nulla rilevando l'eventuale precarietà strutturale e l'amovibilità, ove ad essa non si accompagni un uso assolutamente temporaneo e per fini contingenti e specifici ” (Cons. Stato, Sez. II, sentenza 3/11/2020, n. 6768 cit.)
13.4. Anche alla luce di tali arresti giurisprudenziali, considerata l’effettiva conformazione dei manufatti realizzati, e la sostanziale integrazione degli spazi all’esterno occupati dalla pedana con quella dei locali interni - che ha, in definitiva, prodotto l’ampliamento di questi ultimi- si rivelano, dunque, prive di fondamento le censure con le quali la ricorrente ha tentato di porre in discussione il punto di motivazione del provvedimento impugnato nel quale la CILA è stata ritenuta inadeguata a fronte dell’“ampliamento della superficie utile commerciale” che risulta effettivamente essere stato prodotto.
14. Va, poi, aggiunto che deve ritenersi fuorviante il riferimento contenuto nel ricorso al carattere annuale e non stagionale dell’autorizzazione per l’utilizzo del suolo pubblico, sia perché viene in esame, nel presente giudizio, un provvedimento avente oggetto e materia diversa, in quanto di natura edilizia (CILA), sia perché la precarietà è, comunque concetto diverso dalla stagionalità, poiché anche un utilizzo, in ipotesi, non continuativo, ma periodicamente ricorrente della struttura, non escluderebbe, comunque, “ la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo ” (Cons. Stato, Sez. II, sentenza 3/11/2020, n. 6768, cit.).
14.1. In tal senso, a proposito del carattere stagionale o meno dell’utilizzo delle opere, non è pertinente neanche il richiamo alle previsioni di cui all’art. 6 bis del D.P.R. 380/01 – nel confronto con gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 dello stesso D.P.R. – in quanto la presentazione della CILA presuppone, comunque, che non si tratti di un intervento comportante una trasformazione edilizia ed un aumento del carico urbanistico sul territorio, come, invece, si è sopra dimostrato essere avvenuto nel caso in esame.
15. Infine, devono ritenersi infondate - in quanto, peraltro, prive di adeguata dimostrazione - le censure con cui si lamenta, per un verso, la presunta contraddittorietà e la violazione del principio di legittimo affidamento in tesi derivante dal riferimento a precedenti fattispecie in cui, per la realizzazione di analoghe strutture da parte di altri esercenti, il Comune avrebbe ritenuto sufficiente la CILA e, per altro verso, la presunta disparità di trattamento attuata rispetto ad altre attività cittadine che fruirebbero di analoghe strutture al loro esterno.
15.1 Deve sottolinearsi, infatti, che la documentazione fotografica relativa alle pedane realizzate a servizio di altre attività di ristorazione nel contesto cittadino - documentazione inserita in seno allo stesso ricorso - non è idonea a supportare le predette censure, sia perché non sufficientemente esplicativa rispetto alle effettive caratteristiche e conformazione di ciascuna delle predette strutture, sia, soprattutto, perché non supportata dalla prova che la realizzazione di tali manufatti sarebbe stata supportata da un identico titolo edilizio, ovvero la CILA.
Va rammentato, infatti, che il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo nell'ipotesi di situazioni perfettamente identiche, circostanza, quest’ultima, che non è stata sufficientemente documentata dalla parte.
15.1.1. D’altra parte, tale ultima censura deve ritenersi, comunque, infondata, in quanto fa richiamo ad una figura sintomatica dell’eccesso di potere che può ritenersi sussistente solo quando l’Amministrazione eserciti, diversamente dal caso in esame, poteri discrezionali (Cons. Stato, Sez. IV, 9/6/2023, n. 5672; Cons. Stato, Sez. VI, 7/3/2022, n. 1613; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 30/3/2023, n. 1074).
Ad ogni modo, va detto che la disparità evocata, rende, semmai, doveroso, sempre che vengano in considerazione situazioni identiche e nella sussistenza dei presupposti di legge, l'intervento dell’Amministrazione rispetto agli ulteriori abusi, e non può certamente legittimare l’omissione di un atto doveroso di repressione dell’illecito edilizio accertato (T.A.R. Sicilia, Catania, V, 21/7/2025, n. 2366).
15.2. Né può fondatamente invocarsi l’asserita lesione dell’affidamento sulla regolarità del procedimento seguito, dal momento che, a fronte della commissione di un abuso edilizio, melius , dell’utilizzazione di un titolo, per la realizzazione di un’opera, oggettivamente inidoneo e insufficiente, la mera inerzia o il ritardo dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo ) è sin dall’origine illegittimo.
15.3. Infondata, dato il carattere vincolato del provvedimento, è anche la censura di omessa comunicazione del preavviso di diniego, di cui il ricorrente ha, invece, lamentato la violazione.
Sarebbe, d’altronde, contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la valorizzazione di irregolarità meramente formali, allorché emerga che, comunque, il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3160).
Peraltro, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 3304/2023).
16. Infine, deve ritenersi infondato pure il motivo di ricorso con cui la parte ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento anche sotto il profilo del mancato bilanciamento e comparazione tra interesse pubblico e privato di cui all’art. 21 nonies della legge 241/90.
16.1. L'applicabilità dell'articolo 21- nonies della legge n. 241/1990 alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è, invero, questione dibattuta in giurisprudenza, che ha dato origine a contrapposti orientamenti interpretativi.
16.2. Il Collegio ritiene di dovere aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, mentre in materia di SCIA sussiste una disciplina che postula espressamente l'applicazione dei requisiti procedurali e sostanziali di cui all'art. 21 nonies , l. n. 241 del 1990, la legge non contiene disposizioni simili in ordine alla CILA, venendo in rilievo, con riferimento a quest'ultima, un'attività non solo libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di tali ultime segnalazioni, non sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, che viene conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.
Solo nel caso in cui tale ultima verifica abbia esito negativo all’Amministrazione è consentito esprimere una formale dichiarazione di inammissibilità dell’intervento che, tuttavia, non avendo la CILA presentata alcun valore provvedimentale, non è, comunque, riconducibile all’annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21 nonies della legge 214/90, ma rientra negli ordinari poteri di vigilanza contro gli abusi, delineato in via generale dall’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, consistenti nel semplice rilievo dell’inefficacia della CILA in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi (cfr., in tal senso, TAR Campania- Napoli, sez. III,16 settembre 2024, n. 4976; 27 giugno 2024, n. 3985; Salerno, sez. II, 9 settembre 2024, n. 1642;TAR Sicilia – Catania, sez. II, 7 dicembre 2022, n. 3192).
17. In conclusione, può affermarsi che nessuna delle censure formulate dalla società ricorrente è risultata idonea a smentire l’assunto contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato secondo cui, al di là delle caratteristiche materiali, il manufatto in esame, sul piano funzionale, sarebbe stato privo delle caratteristiche di precarietà rappresentata dalla stessa società ricorrente ed avrebbe comportato l’ampliamento delle superfici utili del locale gestito dalla stessa società.
Sotto tale profilo, risulta, dunque, che l’intervento richiesto avrebbe richiesto un titolo edilizio diverso e, pertanto, si rivelano infondate anche le censure rivolte avverso l’ulteriore parte della motivazione nella quale l’Amministrazione ha rilevato, stante l’ubicazione in centro storico, l’assenza dei necessari atti autorizzatori da parte della Soprintendenza.
Una volta accertato, infatti, che per la realizzazione dell’intervento sarebbe stato necessario un titolo edilizio di ben diversa pregnanza rispetto alla semplice comunicazione di inizio lavori asseverata, è evidente che l’impatto e la trasformazione urbanistica prodotta dai manufatti, considerata la realizzazione di questi ultimi in centro storico, avrebbero reso necessario anche il parere dell’organo tutorio preposto alla tutela paesaggistica, come, in tal senso del tutto ragionevolmente previsto nel “Regolamento del Centro storico”, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Catania con delibera n. 7 del 23 marzo 2022, le cui previsioni sul punto devono, dunque, ritenersi indenni dai profili di illegittimità denunciati nel ricorso.
18. In conclusione, per tutte le predette ragioni il ricorso deve essere rigettato.
19. Le spese di causa seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Catania che liquida in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione della società ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NA AR, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
LV OL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV OL | NE NA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.