TAR Catania, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 67
TAR
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria in quanto la CILA non è un provvedimento amministrativo ma una mera comunicazione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento di revoca/annullamento

    L'applicabilità dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 alla CILA è dibattuta; il Collegio aderisce all'orientamento che ritiene la CILA non riconducibile all'annullamento d'ufficio disciplinato dall'art. 21-nonies, ma rientrante nei poteri di vigilanza contro gli abusi.

  • Rigettato
    Necessità del permesso di costruire

    La pedana, per le sue dimensioni, l'integrazione funzionale con l'attività commerciale e la presenza di un impianto elettrico, ha realizzato un ampliamento della superficie utile commerciale, configurando una trasformazione urbanistica che richiede un titolo edilizio diverso dalla CILA. La precarietà va valutata funzionalmente, non strutturalmente.

  • Rigettato
    Erroneo riferimento al carattere non transitorio dell'utilizzo del manufatto

    Il riferimento al carattere annuale dell'autorizzazione al suolo pubblico è fuorviante poiché si tratta di materia diversa. La precarietà è concetto diverso dalla stagionalità e anche un uso non continuativo ma periodicamente ricorrente non esclude esigenze permanenti.

  • Rigettato
    Mancanza di necessità di calcoli strutturali

    La pedana, per le sue dimensioni e l'integrazione funzionale, ha realizzato un ampliamento della superficie utile commerciale, configurando una trasformazione urbanistica che richiede un titolo edilizio diverso dalla CILA. La presenza di un impianto elettrico sottostante conferisce al manufatto una consistenza incompatibile con la sua asserita natura precaria.

  • Rigettato
    Necessità del preventivo nulla osta della Soprintendenza

    Una volta accertato che per la realizzazione dell'intervento era necessario un titolo edilizio diverso dalla CILA, l'impatto e la trasformazione urbanistica prodotta in centro storico richiedevano il parere della Soprintendenza, come previsto dal Regolamento del Centro Storico.

  • Rigettato
    Contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento e disparità di trattamento

    La documentazione fotografica non è idonea a supportare le censure poiché non esplicativa delle caratteristiche delle altre strutture e non provata la loro realizzazione con identico titolo edilizio. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo in situazioni perfettamente identiche e in presenza di poteri discrezionali dell'amministrazione. L'inerzia dell'amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo.

  • Rigettato
    Necessità del preventivo parere della Soprintendenza

    Una volta accertato che per la realizzazione dell'intervento era necessario un titolo edilizio diverso dalla CILA, l'impatto e la trasformazione urbanistica prodotta in centro storico richiedevano il parere della Soprintendenza, come previsto dal Regolamento del Centro Storico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 67
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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