Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/05/2022, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00773/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2018, proposto da
SI ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Eliana De Luca e Marilena Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Leverano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Paladini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 77 del 28.8.2018 del Dirigente del Settore Assetto del Territorio - Urbanistica Edilizia del Comune di Leverano;
di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, del verbale di accertamenti urgenti sui luoghi del 25.7.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Leverano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. S. Lazzari, in sostituzione dell’avv. E. De Luca, per la parte ricorrente e avv. S. Paladini per la P.A.;
Con il ricorso all’esame, il Sig. SI ON ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe indicati, con cui il Comune di Leverano gli ha ordinato la demolizione di alcune opere – presenti nell’immobile di sua proprietà censito nel NCEU al fg. 29, part. 1366 – eseguite in difformità rispetto al titolo autorizzativo posseduto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
In vista della trattazione del merito della causa, la difesa di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Per tale ragione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
Sussistono giusti motivi, considerata la definizione in rito della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO