Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1511/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1511/2024 R.G. promossa da:
Parte 1 .F. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. PINTO BENEDETTO giusta mandato allegato all'atto di citazione,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. P.IVA 1 Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ROMANO CESAREO GERARDO, giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto Ente nella determinazione del sinistro per cui è causa, condannarlo a rifondere i danni tutti patiti e subiti dall'attore, per le poste di cui alle narrativa, che si indicano in € 26.000,00 o quella somma diversa altra meglio ritenuta di
Per parte convenuta:
Parte 1 in quanto infondata in A) in via principale, rigettare la domanda proposta dal sig.
fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi di suo accoglimento anche parziale, previo accertamento e liquidazione del danno effettivamente subito, ridurre la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo comma cod. civ., secondo la gravità della colpa dell'attore (pari al 50%
in mancanza di altro criterio utilizzabile); Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite ovvero, nel caso subordinato di accoglimento parziale, con compensazione delle stesse, attesa la parziale reciproca soccombenza
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Parte 1Con atto di citazione del 22/03/2024 (cfr. doc. 04), il sig. ha convenuto in giudizio il CP_1 CP 1 per ivi sentire accertare e dichiarare l'asserita responsabilità dell'Ente convenuto ex art. 2051 cod. civ. nell'evento dannoso occorsogli in data 10/10/2016, alle ore 11.30 circa, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 26.000,00 ovvero in misura maggiore o inferiore che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali, nonché al pagamento delle spese di giustizia. L'attore, in particolare, deduceva che nel percorrere, in sella alla propria bicicletta, via XI febbraio, sita in CP 1 a causa del manto stradale e del dislivello della banchina in cui erano presenti delle buche, cadeva a terra.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea e precisando che il sinistro è avvenuto nel 2016, la prima richiesta di risarcimento danni è del 2020, ed il giudizio è stato introdotto nel 2024, circostanze, queste, che rendono difficile anche valutare lo stato dei luoghi all'epoca del sinistro. Il CP 1 comunque, contesta la ricostruzione dei fatti così come operata dall'attore e nega la responsabilità del convenuto.
La causa è stata istruita a mezzo di prova orale;
i testi sono stati sentiti alle udienze del 16.1.25 e del
4.3.25.
Successivamente è stato disposto un rinvio all'udienza del 3.4.25 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1) Dei presupposti dell' art. 2051 cod. civ.
1.1) Della nozione di cosa
L'art. 2051 cod. civ. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Il concetto di "cosa in custodia” ricomprende qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
La pericolosità della cosa non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che anche cose innocue possono cagionare un danno risarcibile ai sensi della predetta norma. Infatti, il danno può essere cagionato dalla cosa per fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della stessa, dal suo connaturato dinamismo, ovvero da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere. Il danneggiato dovrà dimostrare unicamente il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia tenuto a provare la pericolosità della res.
In altri termini, sul danneggiato incombe l'onus probandi relativo al fatto che il danno patito sia stato provocato dalla cosa, sia che questa sia in grado già di per sé di produrlo, sia che sia divenuta produttiva di danni per la combinazione con altri elementi (Cass. civ, sez. I, 15 febbraio 2000, n.
1682). Il difetto di manutenzione della strada, consistente nella presenza di una grossa buca o, comunque, di un tratto dissestato o deformato, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando sia provato il nesso di causalità con il danno subito.
A prescindere dal riparto dell'onus probandi, la pericolosità è definita come la caratteristica di una cosa o di un bene che ha in sé la possibilità di determinare o di costituire un pericolo, che può procurare o provocare danni fisici o d'altra natura, direttamente o indirettamente.
1.2) Della qualità di custode del convenuto
La nozione di custodia rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'effettiva titolarità della res ed implica un rapporto duraturo e continuativo con la stessa, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa espone i terzi.
-In altri termini, deve considerarsi custode - e quindi responsabile per i danni cagionati – il soggetto su cui grava un dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa stessa e che quindi ha il "governo della cosa", che si concretizza nella disponibilità immediata della res derivante dall'effettiva disponibilità e padronanza.
Tale specifico rapporto può derivare dalla proprietà ma anche dalla situazione fattuale determinatasi in ragione delle peculiari contingenze del caso concreto.
Nel caso di specie, il CP_1 è da ritenersi certamente custode del bene.
1.3) Del nesso di causa
L'art. 2051 cod. civ. individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (tra le più recenti: Cass. civ., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass. civ., sez. III, 1 febbraio
2018, n. 2477).
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il danneggiato è quindi gravato della sola prova del fatto che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo sul convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito.
La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 1981, n. 6467).
Il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta,
1.4) Della prova liberatoria ex art. 2051 cod. civ.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale il convenuto "deve fornire la dimostrazione che il danno si è verificato nonostante essa (la parte convenuta come custode) abbia espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa ed in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione dovute in base a specifiche disposizioni normative e al principio generale del neminem laedere” (Cass. civ., 27 giugno 2016, n.
11802; Cass. civ., 28 luglio 2017, n. 18856 e Cass. civ., 19 gennaio 2018, n. 1257) e, quindi, piegando verso una nozione di fortuito soggettivo.
Altra parte della giurisprudenza ha riaffermato una nozione di fortuito (a cui è equiparata la forza maggiore per la sua inevitabilità) con una curvatura marcatamente oggettiva in quanto gravitante esclusivamente sull'imprevedibilità dell'evento, o - se prevedibile sull'inevitabilità secondo
-
parametri obiettivi e non sul profilo psicologico del custode, sì che anche l'eventuale fatto della vittima per poter interrompere il nesso di causa deve assumere i caratteri dell'imprevedibilità e, se prevedibile, dell'inevitabilità, ricadendo sul custode “la dimostrazione che tale condotta sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima e inattesa da parte di una persona sensata” (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25837).
In tema di danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito valevole ad escludere la responsabilità del custode solo ove tale contegno sia colposo ed imprevedibile, ossia quando esso costituisce una causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile che si innesta nella dinamica del fatto e recide il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. Tribunale, Monza, sez. II,
15/09/2023, n. 1921. 2) Della prova del sinistro.
Così delineata la responsabilità ex art. 2051 c.c. che l'attore vorrebbe imputare al CP 1 deve valutarsi se è stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Gli esiti dell'istruttoria non lasciano ritenere raggiunta la prova.
Sono stati sentiti tre testimoni, nessuno dei quali era presente nel momento in cui il sig. Parte_1 è caduto dalla bicicletta. Tutti i testi affermano di essere arrivati in un momento successivo.
La sig.ra TE, compagna dell'attore, afferma di averlo visto risalire dal fossato grazie all'aiuto di altre persone e di essere arrivata una volta che il ciclista era già caduto nel fossato. La bicicletta era rovesciata a terra, ma elle non ricorda se la ruota si trovasse in corrispondenza della buca;
la sig.ra
TE afferma di aver visto un capannello di persone che prestavano soccorso all'attore.
Il sig. TE 2 ha dichiarato di non conoscere il sig. Parte 1 di essere passato per la strada in questione e di essersi accorto che era successo qualcosa, essendo lì ferme circa quattro o cinque persone;
egli non ha assistito alla caduta.
Il teste ha dichiarato di aver chiesto se c'era bisogno di aiuto, ma che la compagna dell'attore gli ha risposto che stavano aspettando i soccorsi.
Il teste ha dichiarato di non aver fatto attenzione al manto stradale e di non conoscere la strada;
egli ha visto l'attore a terra vicino al fossato, dolorante, ma di non essere stato presente al momento della caduta.
La sig.ra Pt 2 dichiara di essere passata in auto, di aver visto il sig. Parte_1 a terra e di essersi fermata per chiedere se vi fosse bisogno di aiuto;
il sig. Parte 1 si è seduto nell'auto della sig.ra
Pt 2 che l'ha accompagnato al pronto soccorso. Lì l'attore è sceso da solo dall'auto della teste ed è entrato in ospedale.
La teste dichiara di non aver assistito alla caduta e di non ricordare le condizioni del manto stradale, ma riconosce dalle fotografie i luoghi.
La teste ha negato la presenza di altre persone, affermando che erano soli lei e l'attore. Ella ha riferito di avere avuto soltanto lei il telefono, di aver chiesto al sig. Parte 1 se voleva chiamare qualcuno, ma che egli ha risposto di no. Ella non ha mai parlato con la compagna dell'attore.
Va anzitutto rilevata l'incoerenza delle testimonianze, che ricostruiscono il post factum con versioni tra di loro incoerenti. La sig.ra Pt 2 (peraltro l'unica indicata dall'attore nelle sue comunicazioni al Comune, in via stragiudiziale) ha affermato di aver trovato l'attore a terra, solo, e di essere sempre rimasta sola in sua compagnia, fino al momento in cui l'ha accompagnato al pronto soccorso, lasciandolo lì.
TE 2 affermano di aver visto sul luogo altre persone, che Al contrario, la sig.ra TE 1 ed il sig. si erano fermate per aiutare il ciclista.
La sig.ra TE avrebbe riferito al sig. TE 2 che stavano aspettando i soccorsi e che era stata chiamata dal compagno dopo la caduta.
Circostanze, queste, non coerenti con la deposizione della sig.ra Pt 2 che dichiara di aver accompagnato con la propria auto il sig. Parte 1 in ospedale.
In disparte l'attendibilità delle riportate testimonianze alla luce della loro incoerenza, va sottolineato che nessuno dei testi afferma di aver visto la caduta, ma ciascuno di essi riporta di aver trovato il ciclista a terra.
Due di loro, inoltre, non hanno memoria delle condizioni del manto stradale.
Le fotografie del luogo in atti, contestate dal convenuto, non riportano alcuna data e, considerato che l'incidente è avvenuto nel 2016, non è dato sapere quali fossero le condizioni del manto stradale a quell'epoca, né vi è prova che le foto siano state scattate il giorno della caduta o in epoca immediatamente successiva.
Dall'esame della documentazione fotografica, inoltre, non può rinvenirsi alcuna buca sul manto stradale.
L'attore ritiene che la caduta sia stata causata dal dislivello della banchina, caratterizzata da buche
(pag. 1 atto di citazione), ma tali “buche" non sono visibili nelle fotografie, salvo intendersi minimi avallamenti del manto erboso, non eccezionali, in assenza di asfalto.
Può piuttosto notarsi un “fossato", al lato della carreggiata, a destra della stretta banchina, che, però, non può ritenersi un'insidia, essendo facilmente scorgibile, anche da lontano (come dimostrato dalla fotografia in atti, che raffigura il tratto di strada ed il semaforo da lontano).
Tuttavia né l'attore, né la teste TE 1 attribuiscono la caduta al fossato, ma alle buche presenti sulla banchina.
La giurisprudenza ritiene che “L'obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata ei limiti della sede stradale (ossia la banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch'essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati". (Corte di Cassazione sentenza n. 19610/21, 9 luglio 2021).
E' quindi sussistente, in via generale, l'obbligo del custode di mantenere in buone condizioni non solo la carreggiata, ma anche la banchina.
Dunque, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di suoi accessori e pertinenze, è, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, tenuto a dare la prova che in relazione alle circostanze del caso concreto i danni subiti derivano dalla cosa.
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia. Derivazione la cui prova può essere data anche per presunzioni.
Tuttavia, nel caso concreto, l'attore non è riuscito a fornire tale prova.
Né la prova orale, né la documentazione fotografica consentono di ritenere, seppur in via presuntiva, che la caduta (da cui derivano i lamentati danni) sia stata causata dalla insufficiente manutenzione della banchina.
I testi, della cui attendibilità si è detto, non hanno assistito alla caduta, avendo trovato il ciclista già a terra e le fotografie, prive di data o di riscontri temporali, non consentono di ritenere che lo stato della banchina possa aver dato causa alla caduta.
Non vi è prova che la ruota della bicicletta si sia incastrata o sia comunque finita in una buca sulla banchina, o sia scivolata a causa del dislivello tra carreggiata asfaltata e banchina erbosa (peraltro non potendosi riscontrare, nelle foto, un importante dislivello); non si può quindi escludere che l'attore sia caduto perdendo autonomamente l'equilibrio, in assenza di responsabilità del custode della strada.
Inoltre l'incidente è avvenuto il 10/10/2016 e la prima richiesta di risarcimento del danno trasmessa al CP 1 è del 06/11/2020 (cfr. doc. 05, Fascicolo Parte attrice); il tempo trascorso ha reso impossibile per il CP_1 ogni valutazione e verifica sullo stato dei luoghi. L'attore non ha neppure denunciato il fatto alla Polizia Locale, così rendendo impossibile una verifica a mezzo di eventuale verbale di intervento.
Le fotografie in atti non riportano data certa.
La prova del nesso causale non può limitarsi alla prova dell'esistenza di una potenziale situazione di pericolo, ma deve estendersi alla prova che la strada dissestata sia stata la causa e non la mera occasione della caduta.
Si devono quindi dedurre e provare quei fatti oggettivo che, nel caso concreto, hanno prodotto l'evento dannoso verificatosi.
Non basta la prova delle potenzialità dannose della cosa in custodia, ma occorre dimostrare il fattore per cui la cosa, nella sua materialità, ha cagionato il danno.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
La domanda deve quindi essere rigettata.
3) Delle spese di lite.
La condanna alle spese segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 147/22, valori medi, relativamente alle prime tre fasi processuali, non essendo state depositate memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando
Rigetta la domanda proposta dall'attore;
Condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che liquida in euro
3.376,00 oltre accessori di legge.
Treviso, 10.4.2025
Il Giudice
Marina Righi