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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/09/2024, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 574/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di C.F._1
Gotto (ME), via Benedetto Croce n. 4, presso lo studio dell'avv. Melchiorre
Mirko Munafò, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Attrice;
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) nella qualità di erede di (C.F. C.F._2 Persona_1
, elettivamente domiciliato in Molochio (RC), Corso V. C.F._3
Veneto n.10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maria Alessio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Convenuto;
E
1 nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
nella qualità di erede di (C.F. C.F._4 Persona_1
; C.F._3
Convenuta non costituita;
Conclusioni: all'udienza del 21.05.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 17.04.2021,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
PA, e , nella qualità di eredi di Controparte_1 Parte_1 Per_1
, chiedendo che venisse accertata “… come vera ed autentica la
[...]
sottoscrizione apposta da ricorrente e da , Parte_1 Persona_1
dante causa degli odierni convenuti, sulla scrittura privata del 18/2/1999, stesa nel
verbale di sopralluogo, da pag.6 a pag.14, allegato n.1 alla relazione di Consulenza
del giudizio 217/96 Trib. PA depositata dal dott. , nonché Persona_2
di “Ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Messina di procedere alla
trascrizione della predetta scrittura privata e della emittenda sentenza” e
“Condannare i resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio e degli
onorari di avvocato nonché di quelle relative al procedimento di mediazione”.
Instauratosi regolarmente nei suoi confronti il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.10.2021, si costituiva in giudizio CP_2
[...
[...] chiedendo il rigetto della domanda proposta dalla ricorrente,
[...]
previo mutamento del rito e fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 183
c.p.c.
Tuttavia, all'esito dell'udienza del 25.10.2021, il G.I., “Rilevato che risulta
costituito il resistente mentre non risulta costituita la Controparte_1
resistente ; Rilevato che … il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Parte_1
depositato in data 17-04-2021 da risulta privo Parte_1
dell'avvertimento di cui al numero 7 del terzo comma dell'art. 163, come
richiamato dal primo comma dell'art. 702 bis c.p.c.”, ordinava “… la
rinnovazione dell'atto introduttivo con l'inclusione del necessario avvertimento di
cui al numero 7 dell'art. 163 c.p.c. nei confronti della resistente non costituitasi
”, fissando, per la novella comparizione delle parti, l'udienza Parte_1
del 19.04.2022.
Parte ricorrente provvedeva tempestivamente alla notifica del ricorso in rinnovazione, unitamente all'ordinanza del 25.10.2021, nei confronti di
, la quale, tuttavia, non si costituiva e, pertanto, ne va Parte_1
dichiarata la contumacia.
Quindi, all'udienza del 19.04.2022, il G.I., “in ragione delle difese svolte dalle
parti e della complessità delle questioni sia tecniche sia giuridiche sollevate nel
presente procedimento”, disponeva il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702
ter comma 3 c.p.c., fissando, ex art. 183 c.p.c., l'udienza del 10.10.2022.
Alla predetta udienza, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 27.02.2023.
Le parti depositavano tempestivamente le rispettive memorie ex art. 183
comma 6 c.p.c.
3 Di poi, il G.I., con ordinanza del 2.03.2023, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.02.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.05.2024.
Come già anticipato, all'udienza del 21.05.2024 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. – la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, giova, anzitutto, osservare che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata, prodotta in atti, intervenuta il 18.02.1999 tra parte attrice ed il fratello , di cui gli odierni convenuti sono Persona_1
eredi.
Mediante la stipula della predetta scrittura, si era posto fine al giudizio n.
R.G. 217/1996 instaurato da , il quale aveva convenuto, Persona_1
dinanzi al Tribunale di PA, la sorella , al fine di Parte_1
ottenere la “divisione della massa ereditaria originariamente facente capo ai suoi
genitori … e l'attribuzione della proprietà esclusiva di 1/2 dei beni caduti in
successione” (vedi sentenza n. 2256/2000 Tribunale di PA in atti).
Infatti, in data 18.02.1999, le parti del giudizio R.G. 217/1996 erano pervenute ad una soluzione transattiva della controversia, stipulando, alla presenza del CTU nominato in corso di causa, un accordo con il quale avevano regolamentato tutti gli aspetti della lite tra di loro insorta.
Conseguentemente, con la citata sentenza n. 2256/2000, il Tribunale aveva dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
2.1. Ora, nel presente giudizio, parte attrice ha chiesto l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni che e il de cuius Parte_1
4 apposero alla scrittura privata del 18.02.1999, allegata alla Persona_1
relazione in atti del CTU nominato dal Tribunale nella causa n. 217/1996
R.G..
A tal riguardo, si premette che l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata costituisce il mezzo per ovviare alla mancanza di autenticazione (cfr. art. 2703 c.c.), necessaria per poterne attuare la trascrizione ai sensi dell'art. 2657 c.c.
Di talché, la domanda formulata da è ammissibile, Parte_1
sussistendo, nel caso di specie, l'interesse dell'attrice a ottenere la pronuncia richiesta.
Peraltro, dall'esame della produzione documentale in atti, non risulta che l'autenticità della predetta sottoscrizione abbia costituito oggetto di contestazione né da parte dell'originario contraente, , né da Persona_1
parte dei suoi eredi, oggi convenuti.
Invero, nella propria comparsa di costituzione del 15- Controparte_1
10-2021, pur essendosi “opposto” all'accoglimento della domanda ex
adverso formulata, non ha dichiarato di disconoscere la firma apposta sul contratto dal proprio dante causa e anche rimasta Parte_1
contumace nel presente giudizio, aveva già integralmente accettato la transazione del 1999, rendendosi disponibile alla stipula dell'atto pubblico nonché aderendo alla posizione dell'attrice nel giudizio n. R.G. 763/2005
promosso da contro e poi Parte_1 Persona_1
proseguito, in seguito al decesso di quest'ultimo, nei confronti dei suoi eredi (vedi missiva dell'avv. Francesco Scalia del 10/12/2020; comparsa di costituzione di nel giudizio R.G. 763/2005 e verbali di Parte_1
5 udienza in atti).
Si soggiunga ancora che, in sintesi, l'evenienza del mancato disconoscimento non preclude l'esperimento dell'azione di accertamento finalizzata a ottenere una sentenza dichiarativa dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata, affinché la stessa possa costituire titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2657 c.c., atteso che l'interesse all'accertamento giudiziale“… sussiste anche nel caso in cui l'altro
contraente non contesti l'autenticità della sottoscrizione, potendo il
comportamento processuale di quest'ultimo influire, semmai, sull'onere delle spese
processuali”(Cass. n. 5424/1981).” (Corte d'Appello di Napoli, sez. VII,
22/12/2022 n. 5466).
Si ribadisce, pertanto, la sussistenza, in capo all'attrice, di un interesse giuridicamente rilevante all'ottenimento della chiesta pronuncia giudiziale,
anche inteso come interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
3. Nel merito, la domanda di accertamento è fondata e deve essere accolta,
tenuto conto che il convenuto non ha sollevato alcuna Controparte_1
contestazione in ordine all'autenticità della sottoscrizione stessa, come apposta da alla scrittura privata del 18.02.1999, limitandosi Persona_1
a chiedere il rigetto dell'altrui domanda per ragioni diverse.
Di talché, anche in applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., considerato che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo
comma, cod. proc. civ., è tenuto … a prendere posizione, in modo chiaro ed
analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati
dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti
debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di
6 risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed
in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione», senza esprimere alcuna
chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi ... .” (Cassazione
civile, sez. I, ordinanza del 4/11/2021 n. 31837), va dichiarata l'autenticità
delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 18.02.1999 per cui è
causa.
4. Risulta, invece, inammissibile, per carenza di interesse, l'ulteriore domanda formulata da ovvero: “ordinare al Parte_1
Conservatore dei registri immobiliari di Messina di procedere alla trascrizione
della predetta scrittura privata e della emittenda sentenza.” e ciò in quanto colui che abbia acquisito la proprietà o altro diritto reale su beni immobili in forza di una scrittura privata non autenticata“… al fine di rendere opponibile
tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale
dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c.,
ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata,
divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c … presentandola in originale o in
copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.”
(Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, n.23945).
Costituisce, pertanto, onere dell'interessato – una volta ottenuta una pronuncia di accertamento giudiziale delle sottoscrizioni – eseguire gli adempimenti necessari ai fini della trascrizione del titolo previsti dall'art. 2658 c.c.; non rinvenendosi, allo stato attuale, i requisiti per l'adozione di un ordine giudiziale rivolto al Conservatore dei registri immobiliari.
5. Passando all'esame delle domande e delle eccezioni spiegate dal convenuto si osserva che sia la domanda di Controparte_1
7 “eliminazione” della servitù di passaggio, costituita in favore di
[...]
, sia la domanda di risarcimento dei danni “…subiti a seguito Parte_1
delle inadempienze della propria zia …”, espressamente qualificate dallo stesso convenuto come domande riconvenzionali, sono state formulate, per la prima volta, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. con la conseguenza che le stesse appaiono tardive e, pertanto, inammissibili, posto che le eventuali domande riconvenzionali devono essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 167 comma 2
c.p.c. ovvero, in considerazione del rito prescelto dall'attrice, nella comparsa di risposta ex art. 702 bis comma 4 c.p.c.
A ben vedere, anche quando tali domande fossero state tempestivamente formulate, si sarebbe posto il problema della loro pertinenza rispetto all'oggetto del presente giudizio, il quale- lo si ribadisce - è costituito unicamente dall'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 18.02.1999.
Invero, tanto la domanda di “eliminazione” della servitù di passaggio quanto quella di risarcimento dei danni subiti dal convenuto per il dedotto comportamento inadempiente dell'attrice, unitamente alla consequenziale richiesta di ammettersi CTU ai fini della “… quantificazione dei danni subiti
dal a partire dal 1999 sino al termine”, non risultano Controparte_1
attinenti all'oggetto del contendere.
Parimenti estranea appare la domanda del convenuto di predisposizione di un progetto di divisione, “…secondo quanto stabilito con la transazione
raggiunta dalle parti il 18.02.1999”, nonché la collegata richiesta istruttoria,
formulata nella comparsa di costituzione, di “disporsi CTU tecnica d'ufficio al
8 fine di determinare il valore attuale delle due masse ereditarie, accorpare ove fosse
possibile le particelle ad ogni singolo erede, procedere alla formazione delle quote
spettanti agli eredi e predisporre il necessario frazionamento e le relative
catastazioni.”.
Peraltro, la questione relativa alla divisione della massa ereditaria tra i coeredi ha già formato oggetto del precedente giudizio n. 217/1996 R.G.,
promosso da e conclusosi con una sentenza dichiarativa Persona_1
dell'avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta tra le parti, in data 18.02.1999, proprio la transazione con cui le stesse hanno “…regolato ogni aspetto della controversia (attribuzione dei beni e
regolamento delle spese processuali e di quelle successive per l'esecuzione
dell'accordo transattivo).” (vedi l'allegata sentenza n. 2256/2000 del Tribunale
di PA).
Successivamente, nel giudizio R.G. 763/2005, Parte_1
aveva chiesto al Tribunale di PA di emettere una sentenza ex art. 2932
c.c., produttiva degli effetti del trasferimento degli immobili descritti nell'atto di transazione del 1999 e, in data 28 gennaio 2020, il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ha motivato che “le parti, con la transazione
in esame non si sono obbligati ad una futura divisione da effettuarsi mediante atto
pubblico notarile ma hanno proceduto alla divisione con accordo definitivo…. e già
traslativo del diritto di proprietà sui beni oggetto della divisione, sicché
non può farsi luogo ad una pronuncia ex art. 2932 c.c. produttiva degli effetti del
contratto non concluso e ciò in quanto, lo si ribadisce, il contratto è già
validamente concluso e produttivo di effetti tra le parti.”(vedasi pag. 4 e 5 della sentenza Reg. sent. n. 95/2020, in atti).
9 Ne segue, allora, che è preclusa in questa sede la (ri)proposizione di questioni coperte dall'autorità del giudicato che, come noto, investe anche il dedotto e il deducibile poiché si estende “…non soltanto alle ragioni
giuridiche e di fatto esercitato in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni,
esercitabili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte specificamente,
costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia…”
(Cassazione civile, sez. II, 04/03/2020 n. 6091).
Occorre, a questo punto, vagliare l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui la transazione del 18.02.1999 per cui è causa sarebbe stata sottoposta a condizione, avendo le parti contraenti pattuito che, entro il termine di sei mesi, avrebbero proceduto alla formalizzazione della divisione con atto pubblico notarile e che, entro lo stesso termine, il CTU
avrebbe proceduto ai relativi conguagli e al frazionamento.
Di conseguenza, a detta del convenuto, la transazione medesima sarebbe da considerarsi nulla per il mancato avveramento degli eventi dedotti nella condizione.
Sennonché, le predette questioni sono state già vagliate nell'ambito dei due precedenti giudizi, n. R.G. 217/1996 e n. R.G. 763/2005, di cui si è già
ampiamente trattato, atteso che la transazione del 1999 “…risulta
perfettamente valida avendo con essa le parti regolato ogni aspetto della
controversia…né può validamente ritenersi che il mandato conferito al
C.T.U. di procedere al frazionamento, fa sì che la transazione debba
ritenersi “condizionata”, attenendo tale mandato alla fase esecutiva della
transazione medesima.” (vedi sentenza n. 2256/2000).
10 Parimenti, nella sentenza con cui è stato definito il giudizio R.G. 763/2005,
si è stabilito che “sussiste un valido ed efficace accordo divisionale tra le
parti, ossia quello di cui alla transazione definitiva del giudizio N. 217/ 1996 R.G.
[…]. Esso, come sopra specificato, non è sottoposto ad alcuna condizione risolutiva
ma è perfettamente valido ed efficace tra le parti” (cfr. pag. 6 della allegata sentenza n. 95/2020 del Tribunale di PA).
Conseguentemente, è oggi preclusa anche la rivalutazione delle questioni inerenti alla validità e all'efficacia della transazione, atteso che “quando due
giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto
giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di
una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad
entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione
contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l'esame del punto
accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse
da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo.” (Cassazione civile,
sez. VI, 30/09/2020 n. 20816).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, in considerazione della non elevata complessità delle questioni trattate nonché del carattere prevalentemente documentale della controversia e avuto riguardo al valore della stessa (indeterminabile/complessità bassa), secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
11 Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
6.1. Non può, invece, essere accolta la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'attrice in relazione al procedimento di mediazione di cui al
D. Lgs. 28/2010, poiché non risultano documentati e, dunque,
quantificabili, i relativi esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, Sezione civile, in persona del Giudice Dott. Gianluca
Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al
n. 574/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Parte_1
1. In accoglimento della domanda formulata dall'attrice, accerta e dichiara l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del
18.02.1999 da e;
Parte_1 Persona_1
2. Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda di cui al punto 2.
dell'originario ricorso introduttivo, per le causali di cui in parte motiva;
3. Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali formulate da
Controparte_1
12
4. Condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle Controparte_1
spese del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi €
3.809,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alla rifusione del C.U.
Così deciso in PA il 16-09-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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