Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 19/03/2025, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07530/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7530 del 2024, proposto da ST CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Esterdonatella Longo, Simona Fabbrini, Salvatore Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per la dichiarazione
di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione alla domanda di riconoscimento del
titolo di formazione professionale, n. 29293 inoltrata dalla ricorrente in data 11.4.2023, volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione per le attività di sostegno (solo con abilitazione) per la scuola secondaria di II° grado (ADSS), conseguito in Spagna,
nonché per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in relazione alla domanda medesima, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato parte ricorrente, premesso che in data 11 aprile 2023 ha presentato al Ministero dell’Istruzione, ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE e successive modifiche, l’istanza per il riconoscimento del titolo per l’insegnamento del sostegno per ADSS conseguito in Spagna e che l’amministrazione non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006, ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, condannare quest’ultima all’adozione del provvedimento espresso e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
L’Amministrazione dell’Istruzione e del Merito non risulta costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 5 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. I presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima, oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
Nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine specificamente previsto. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 prevede infatti che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; al comma 6 prevede poi che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Inoltre, dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto a parte ricorrente un’integrazione documentale.
Va pure rammentato che l’art. 2 del d.l. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione e del Merito la competenza in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”.
In accoglimento del ricorso, si deve pertanto ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza.
Si ritiene altresì opportuno, in considerazione dei ritardi già accumulati su analoghe istanze, nominare sin d’ora il commissario ad acta, nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, in caso di perdurante inerzia di quest’ultima.
3. In applicazione del principio della soccombenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 750,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO