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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 6806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6806 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18/02/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 19469/2022 R.G.;
causa pendente tra: elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla via Campana n. Parte_1
1/A, presso lo studio dell'avv. Michele Briola, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Casoria, alla via Giacinto Gigante n. 36, presso lo studio dell'avv. Luigi Di Palma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in alla via Comunale CP_2 del Principe n. 13/a, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigia Mandes ed Isabella
Selvaggi giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con atto di citazione notificato in data 12/8/2022 spiegava Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229016514512/000 notificata in data 19/7/2022 ad istanza di per il Controparte_1 recupero del credito di cui alla cartella n. 07120100462983171000 nascente da sanzioni amministrative in favore della per Controparte_2 un importo complessivo di euro 7.853,42; al riguardo, eccepiva, in primo luogo, la nullità dell'atto per carenza di motivazione, per omessa notificazione della cartella di pagamento e, in ogni caso, per la nullità della relativa notificazione;
in secondo luogo, postulava l'estinzione del credito consacrato nella cartella per decorso del termine di prescrizione quinquennale nel periodo intercorrente tra la data della pretesa notificazione della cartella (14/9/2013) e quella della notificazione dell'intimazione (19/7/2022); ancora, deduceva la nullità della cartella per l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
Si costituiva la parte opposta la quale Controparte_1 domandava rigettarsi l'opposizione; in particolare, deduceva l'infondatezza della doglianza relativa alla carenza di motivazione dell'atto e, in ogni caso, invocava l'applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo;
circa l'eccezione di prescrizione, ne rilevava la genericità e l'infondatezza in ragione dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale conseguente all'effetto novativo derivante dalla notificazione della cartella;
sotto questo profilo, ad ogni modo, sottolineava come l'eventuale termine di prescrizione quinquennale sarebbe stato interrotto con la notificazione nel 2019 di precedente intimazione di pagamento;
in ultimo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, l'ente impositore , il Controparte_2 quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando come le contestazioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione non avrebbero riguardato il merito della sanzione irrogata;
in ogni caso, poi, rilevava la decadenza di ogni contestazione sul punto per decorso del termine di impugnazione.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, le doglianze sollevate con l'atto di citazione in opposizione devono essere qualificate nei termini di seguito indicati.
Anzitutto, le censure relative alla pretesa carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento ed alla nullità della stessa per l'omissione e/o per la nullità della notificazione della cartella prodromica ed ancora alla nullità della cartella per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi integrano un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c. Invero, le contestazioni investono la regolarità degli atti posti in essere dall'agente della riscossione e, quindi, il quomodo dell'esecuzione minacciata con l'intimazione.
Per contro, la censura relativa all'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., atteso che viene in discussione il diritto stesso dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito sottostante.
§ 3. Sempre in limine litis deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione sia stata “generata” da un atto di riscossione posto in essere da Controparte_1
(segnatamente, la notificazione dell'intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973).
Ne discende che – al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria – la legittimazione passiva non può che spettare al soggetto che abbia minacciato l'azione esecutiva con il compimento del relativo atto.
Per la verità, l'eccezione parrebbe postulare che, quanto meno in relazione alle doglianze inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo esattoriale (e, quindi, integranti un'opposizione ex art. 615 c.p.c.), la legittimazione dell'agente della riscossione dovrebbe comunque escludersi in quanto involgente una fase di pertinenza esclusiva dell'ente creditore.
Nondimeno, anche sotto tale profilo l'eccezione appare infondata.
Al riguardo, è indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito
(in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come sopra evidenziato, configura il “titolo esecutivo” dell'esecuzione esattoriale).
Tuttavia, non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce, l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Ad ogni modo, però, la circostanza per cui la titolarità del credito si appartiene comunque all'ente impositore esclude che possa darsi seguito alla richiesta dell odierna convenuta di estromissione del giudizio, atteso che – Controparte_2 anche laddove non esistente una situazione di litisconsorzio necessario – sussiste l'interesse ad un accertamento che si estenda anche al soggetto titolare del credito sottostante.
§ 4. Ciò posto, appare logicamente preliminare la delibazione della doglianza integrante un'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Anzitutto, non appare fuor luogo sgombrare il campo dalle contestazioni sviluppate dall'odierna parte opposta circa l'asserita genericità dell'eccezione di prescrizione: sotto questo profilo, infatti, l'opponente ha espressamente indicato sia il dies a quo che il dies ad quem rilevanti (rispettivamente, le date della notificazione della cartella e dell'intimazione) e finanche la disciplina normativa applicabile
(avendo richiamato l'art. 28 della legge n. 689 del 1981).
Ciò senza contare che – secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. 27 ottobre 2021, n. 30303; Cass. 27 luglio 2016, n. 15631; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843).
Una volta riconosciuta l'ammissibilità dell'eccezione deve darsi atto che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie sia quello quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Invero, come risulta dalla documentazione depositata agli atti del giudizio il credito oggetto di iscrizione a ruolo si origina da una sanzione amministrativa irrogata ai sensi della legge sopra citata (segnatamente, ingiunzione n. 47/2006). Né può ritenersi che la notificazione della cartella abbia determinato la
“conversione” del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario
(decennale).
Sul punto, infatti, trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (e ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva) secondo cui “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”
(Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016, n. 23397).
Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi estinto il credito azionato con l'intimazione di pagamento, atteso che:
da un lato, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione della cartella è stato oggetto di sospensione sino al 15/6/2014 per effetto dell'art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013;
dall'altro lato, l'opposta ha dimostrato di aver Controparte_1 interrotto il termine in questione (comprensivo, si ribadisce, della sospensione sopra indicata) con la notificazione in data 8/2/2019 della precedente intimazione n.
07120189014770430/000.
§ 5. Le doglianze integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sono inammissibili.
Invero, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 12/8/2022 e, quindi, una volta decorso il termine di venti giorni dalla notificazione dell'intimazione
(avvenuta il 19/7/2022), tenuto conto del fatto che la sospensione dei termini per il periodo feriale non trova applicazione nell'ipotesi di opposizioni c.d. esecutive. § 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'opposizione deve essere complessivamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione di tutte le voci per la semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti opposte in epigrafe indicate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 06/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 18/02/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 19469/2022 R.G.;
causa pendente tra: elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla via Campana n. Parte_1
1/A, presso lo studio dell'avv. Michele Briola, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Casoria, alla via Giacinto Gigante n. 36, presso lo studio dell'avv. Luigi Di Palma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in alla via Comunale CP_2 del Principe n. 13/a, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigia Mandes ed Isabella
Selvaggi giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con atto di citazione notificato in data 12/8/2022 spiegava Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229016514512/000 notificata in data 19/7/2022 ad istanza di per il Controparte_1 recupero del credito di cui alla cartella n. 07120100462983171000 nascente da sanzioni amministrative in favore della per Controparte_2 un importo complessivo di euro 7.853,42; al riguardo, eccepiva, in primo luogo, la nullità dell'atto per carenza di motivazione, per omessa notificazione della cartella di pagamento e, in ogni caso, per la nullità della relativa notificazione;
in secondo luogo, postulava l'estinzione del credito consacrato nella cartella per decorso del termine di prescrizione quinquennale nel periodo intercorrente tra la data della pretesa notificazione della cartella (14/9/2013) e quella della notificazione dell'intimazione (19/7/2022); ancora, deduceva la nullità della cartella per l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
Si costituiva la parte opposta la quale Controparte_1 domandava rigettarsi l'opposizione; in particolare, deduceva l'infondatezza della doglianza relativa alla carenza di motivazione dell'atto e, in ogni caso, invocava l'applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo;
circa l'eccezione di prescrizione, ne rilevava la genericità e l'infondatezza in ragione dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale conseguente all'effetto novativo derivante dalla notificazione della cartella;
sotto questo profilo, ad ogni modo, sottolineava come l'eventuale termine di prescrizione quinquennale sarebbe stato interrotto con la notificazione nel 2019 di precedente intimazione di pagamento;
in ultimo, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva, altresì, l'ente impositore , il Controparte_2 quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando come le contestazioni sollevate con l'atto di citazione in opposizione non avrebbero riguardato il merito della sanzione irrogata;
in ogni caso, poi, rilevava la decadenza di ogni contestazione sul punto per decorso del termine di impugnazione.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, le doglianze sollevate con l'atto di citazione in opposizione devono essere qualificate nei termini di seguito indicati.
Anzitutto, le censure relative alla pretesa carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento ed alla nullità della stessa per l'omissione e/o per la nullità della notificazione della cartella prodromica ed ancora alla nullità della cartella per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi integrano un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c. Invero, le contestazioni investono la regolarità degli atti posti in essere dall'agente della riscossione e, quindi, il quomodo dell'esecuzione minacciata con l'intimazione.
Per contro, la censura relativa all'estinzione del credito per decorso del termine di prescrizione integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., atteso che viene in discussione il diritto stesso dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata per estinzione del credito sottostante.
§ 3. Sempre in limine litis deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'agente della riscossione.
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'opposizione sia stata “generata” da un atto di riscossione posto in essere da Controparte_1
(segnatamente, la notificazione dell'intimazione ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973).
Ne discende che – al pari di quanto avviene per qualsivoglia opposizione esecutiva ordinaria – la legittimazione passiva non può che spettare al soggetto che abbia minacciato l'azione esecutiva con il compimento del relativo atto.
Per la verità, l'eccezione parrebbe postulare che, quanto meno in relazione alle doglianze inerenti il merito dell'iscrizione a ruolo esattoriale (e, quindi, integranti un'opposizione ex art. 615 c.p.c.), la legittimazione dell'agente della riscossione dovrebbe comunque escludersi in quanto involgente una fase di pertinenza esclusiva dell'ente creditore.
Nondimeno, anche sotto tale profilo l'eccezione appare infondata.
Al riguardo, è indubbio che il sistema della riscossione mediante ruolo di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973 sia caratterizzato dalla scissione tra la titolarità del credito
(in capo all'ente impositore) e la titolarità dell'azione esecutiva (in capo all'agente della riscossione), nel senso che è quest'ultimo il soggetto legittimato a procedere esecutivamente per la riscossione in via coattiva dei crediti oggetto di iscrizione a ruolo (ruolo che, come sopra evidenziato, configura il “titolo esecutivo” dell'esecuzione esattoriale).
Tuttavia, non va trascurato come l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non integri un mero giudizio sull'esistenza del credito azionato, bensì dia luogo ad un accertamento negativo sul diritto di agire esecutivamente in forza di un determinato titolo esecutivo.
In tale ipotesi, l'oggetto dell'accertamento investe la legittimità dell'azione esecutiva minacciata o promossa in forza del titolo, con la conseguenza che – anche laddove siffatto accertamento si origini da una contestazione sull'esistenza del credito – quest'ultimo profilo appare meramente strumentale, nella misura in cui, cioè, esso è funzionale alla verifica della perdurante idoneità del titolo a giustificare l'azione esecutiva (che, si ribadisce, costituisce l'oggetto vero e proprio dell'accertamento).
Ne discende che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto dell'esecuzione esattoriale inevitabilmente vede quale destinatario della domanda l'agente della riscossione, trattandosi del soggetto istituzionalmente titolare di quella situazione giuridica processuale (si ribadisce, l'azione esecutiva) della quale con l'opposizione si domanda l'accertamento negativo.
Ad ogni modo, però, la circostanza per cui la titolarità del credito si appartiene comunque all'ente impositore esclude che possa darsi seguito alla richiesta dell odierna convenuta di estromissione del giudizio, atteso che – Controparte_2 anche laddove non esistente una situazione di litisconsorzio necessario – sussiste l'interesse ad un accertamento che si estenda anche al soggetto titolare del credito sottostante.
§ 4. Ciò posto, appare logicamente preliminare la delibazione della doglianza integrante un'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Anzitutto, non appare fuor luogo sgombrare il campo dalle contestazioni sviluppate dall'odierna parte opposta circa l'asserita genericità dell'eccezione di prescrizione: sotto questo profilo, infatti, l'opponente ha espressamente indicato sia il dies a quo che il dies ad quem rilevanti (rispettivamente, le date della notificazione della cartella e dell'intimazione) e finanche la disciplina normativa applicabile
(avendo richiamato l'art. 28 della legge n. 689 del 1981).
Ciò senza contare che – secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. 27 ottobre 2021, n. 30303; Cass. 27 luglio 2016, n. 15631; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843).
Una volta riconosciuta l'ammissibilità dell'eccezione deve darsi atto che il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie sia quello quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Invero, come risulta dalla documentazione depositata agli atti del giudizio il credito oggetto di iscrizione a ruolo si origina da una sanzione amministrativa irrogata ai sensi della legge sopra citata (segnatamente, ingiunzione n. 47/2006). Né può ritenersi che la notificazione della cartella abbia determinato la
“conversione” del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario
(decennale).
Sul punto, infatti, trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (e ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva) secondo cui “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”
(Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016, n. 23397).
Ciò posto, nel caso di specie non può ritenersi estinto il credito azionato con l'intimazione di pagamento, atteso che:
da un lato, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notificazione della cartella è stato oggetto di sospensione sino al 15/6/2014 per effetto dell'art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013;
dall'altro lato, l'opposta ha dimostrato di aver Controparte_1 interrotto il termine in questione (comprensivo, si ribadisce, della sospensione sopra indicata) con la notificazione in data 8/2/2019 della precedente intimazione n.
07120189014770430/000.
§ 5. Le doglianze integranti un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sono inammissibili.
Invero, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 12/8/2022 e, quindi, una volta decorso il termine di venti giorni dalla notificazione dell'intimazione
(avvenuta il 19/7/2022), tenuto conto del fatto che la sospensione dei termini per il periodo feriale non trova applicazione nell'ipotesi di opposizioni c.d. esecutive. § 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'opposizione deve essere complessivamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione di tutte le voci per la semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti opposte in epigrafe indicate, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
(nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 06/07/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea