Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 786
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica atti prodromici e conseguente decadenza/prescrizione dei crediti

    Il giudice ha ritenuto infondata tale eccezione, evidenziando che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude la maturazione della decadenza o prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità della legge regionale 56/2023 e sua applicazione retroattiva

    Il giudice ha rigettato questa eccezione, affermando che la norma regionale è applicabile perché, al momento della sua entrata in vigore, non era ancora trascorso il termine decadenziale triennale per la richiesta del credito. Non si configura un'applicazione retroattiva, ma un'applicazione successiva all'entrata in vigore della norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 786
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 786
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo