Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
Nel rito del lavoro i documenti, quali prove precostituite, ancorché non indicati nel ricorso, possono essere prodotti fino all'udienza di discussione anche in appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui agli artt. 414, 416 e 437 cod. proc. civ., applicabili alle sole prove costituende, come quelle testimoniali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2003, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - est. Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA CO, elettivamente domiciliato in Roma in via Lazzaro Spallanzani 36 presso lo studio dell'avvocato Vittorio Bruzzone, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Pascale, giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni Azienda Tabacchi Italiani, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via delle Tre Madonne 8 presso lo studio dell'avvocato Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso, ricorrente incidentale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lanciano del 7 ottobre 1999, depositata il giorno 21 successivo, numero 414, r.g. 431/99;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 20 gennaio 2003 dal Consigliere Dott. Pietro Cuoco;
Udito l'avvocato CO De Feo per delega dell'avvocato Marazza;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e innamm.tà e in subordine rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Lanciano, MA CO - premesso che:
aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della Azienda Tabacchi Italiani dal 29 novembre 1969; era stato da questa licenziato con decorrenza dal 30 dicembre 1995 a seguito di accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali prevedente la mobilità per i lavoratori per i quali ricorressero talune condizioni;
il recesso intimatogli era illegittimo per non avere egli raggiunto la anzianità contributiva dei 28 anni prevista dall'accordo, non avendo il datore di lavoro versato i contributi relativi all'anno 1991 - convenne in giudizio quest'ultimo chiedendo che venisse ordinata la propria reintegrazione nell'impiego con condanna dello stesso al risarcimento dei danni nella misura pari alle retribuzioni non corrispostegli dalla data del recesso.
Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse la domanda con pronuncia resa il 3 luglio 1998. L'appello proposto dalla società è stato accolto dal tribunale di Lanciano con la sentenza indicata in epigrafe per la sola parte relativa alla entità della indennità risarcitoria per effetto del disposto scomputo da questa di somme percepite dal lavoratore e allo stesso corrisposte, successivamente al licenziamento, dalla stessa società e dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il tribunale ha invece confermato la decisione del pretore con riferimento alla ritenuta illegittimità del licenziamento rilevando che era rimasto provato che all'atto di questo difettava la anzianità contributiva per omesso versamento da parte della azienda di contributi attinenti a periodi pregressi e che non poteva interessare che, all'adempimento dell'obbligo il datore di lavoro avesse poi provveduto, essendo stata la posizione regolarizzata solo successivamente allo spirare del periodo di mobilità.
Della sentenza viene chiesta la cassazione dal MA con ricorso. La Azienda Tabacchi Italiani, nel resistere con controricorso propone ricorso incidentale al quale replica il MA con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei due ricorsi in applicazione della regola dettata dall'articolo 335 del codice di procedura civile. Ragioni di ordine logico impongono di dare priorità al ricorso incidentale, denunciando la società vizi della motivazione e violazione e falsa applicazione dell'articolo 18 della legge numero 300 del 1970 con riferimento alla statuizione del giudice di merito di illegittimità del licenziamento. Al proposito la azienda sostiene che - se anche rispondeva al vero che all'atto del licenziamento non si era provveduto all'integrale versamento dei contributi previdenziali e ciò per fatto imputabile a un mero "errore materiale" e non a contestazione del datore di lavoro circa i periodi di attività prestata dal MA - pur tuttavia la anzianità contributiva doveva ritenersi di fatto ugualmente raggiunta e, in ogni caso, la successiva intervenuta regolarizzazione, avendo effetto ex tunc, aveva sanato la irregolarità formale.
La censura è manifestamente infondata. E invero, il tribunale, con argomentazioni corrette sul piano giuridico oltre che su quello logico, ha fornito ragione del perché, non essendo controverso che nè al momento del collocamento in mobilità ne' durante il periodo per il quale questa si protrasse non fossero stati versati integralmente i contributi previdenziali occorrenti per il raggiungimento della prevista anzianità contributiva, il MA non potesse essere interessato dal provvedimento di mobilità, espressamente sancendo l'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali per la individuazione dei lavoratori da licenziarsi che questi dovessero essere quelli che avessero già maturato il diritto alla pensione o lo avrebbero maturato durante il periodo di mobilità avendosi esclusivo riferimento al calcolo della contribuzione "quale oggi risultante all'INPS". Ne derivava che altra interpretazione dell'accordo in questione non poteva discostarsi da quella letterale delle espressioni adottate dalle parti, e quindi il già intervenuto accreditamento presso l'ente previdenziale dei versamenti utili per il trattamento pensionistico. D'altra parte, deve osservarsi da questa Corte, che l'inadempimento, anche se imputabile per avventura a una mera dimenticanza del datore di lavoro (come si asserisce con il ricorso), avrebbe certamente costituito causa ostativa al riconoscimento al diritto al materiale versamento del trattamento previdenziale in favore del lavoratore che si sarebbe visto negare questo con la inevitabile conseguenza di azioni nei confronti della azienda che avrebbe potuto eventualmente opporre ragioni per contrastare la domanda.
Il ricorrente principale, con un primo motivo, espone che - violando gli articoli 345 e 437 del codice di procedura civile e con motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria - il giudice di merito ha ritenuto ammissibile la eccezione dell'aliunde perceptum nonostante la sua tardività per non essere stata proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado ma esclusivamente con l'atto di appello. Il rilievo non è condivisibile. Al proposito occorre osservare che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, l'eccezione cosiddetta dell'aliunde perceptum - vale a dire la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato o la circostanza dell'avere questo percepito retribuzioni successivamente al recesso, al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di un licenziamento illegittimo o inefficace - non costituisce un'eccezione in senso stretto, atteso che con essa non si introducono fatti diversi da quello che costituisce oggetto del giudizio per effetto della domanda dell'attore, conseguendone che quando la prova della rioccupazione del lavoratore licenziato o del conseguimento di retribuzioni risulti ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore, il giudice ne deve tenere conto anche d'ufficio e, in difetto, l'omissione può formare oggetto di un motivo di gravame (ex plurimis: Sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099;
Cass., 21 marzo 2000, n. 3345; Cass., 28 novembre 2001, n. 15065). Orbene, deve in primo luogo osservarsi che il ricorrente non lamenta la mancata tempestiva allegazione, nel giudizio di primo grado, delle circostanze di fatto su cui l'eccezione si è fondata ne' contesta la loro rispondenza al vero, limitandosi, invece, a obiettare che solo con il motivo di appello il datore di lavoro ha richiesto di ridurre l'entità di quanto eventualmente da lui dovuto, scomputandovi l'importo goduto dal lavoratore, successivamente al licenziamento, a titolo di indennità di mobilità e di retribuzioni a fronte di attività lavorativa prestata a tempo determinato presso la stessa azienda, fornendo, solo in questa fase processuale, la dimostrazione della misura dell'aliunde perceptum che, contrariamente alle obiezioni opposte, deve considerarsi ritualmente acquisita anche nel giudizio di appello, trattandosi di documenti, dovendo farsi applicazione del principio (anche esso consolidato) secondo il quale nel rito del lavoro i documenti, quali prove precostituite, ancorché non indicati nel ricorso, possono essere prodotti fino alla udienza di discussione anche in appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui agli articoli 414, 416 e 437 del codice di procedura civile, applicabili alle sole prove costituende, come quelle testimoniali (per tutte, Cass., 25 gennaio 2000, n. 817). Con il secondo motivo, lo stesso ricorrente sostiene che, in violazione del quarto comma dell'articolo 18 della legge numero 300 del 1970 e con motivazione viziata, il giudice di merito ha illegittimamente escluso dalla risarcibilità del danno la misura minima dell'importo pari alle cinque mensilità retributive fissata inderogabilmente dalla norma sopra citata.
La censura è inficiata da inammissibilità per la sua genericità, risolvendosi in una mera asserzione non essendo state precisate le ragioni per cui la statuizione in punto risarcitorio della sentenza impugnata avrebbe determinato la riduzione del minimo dovuto a una misura inferiore a quella in ogni caso prescritta dalla norma. E invero, il tribunale altro non ha fatto che sancire, conformemente alle prescrizioni in materia di risarcimento del danno, che dalle somme dovute al lavoratore, come liquidate dal pretore e da questo indicate nelle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, doveva detrarsi l'importo pari a quelle percepite dallo stesso a titolo di aliunde perceptum nella entità indicata nell'atto di appello, lasciando evidentemente alle stesse parti, o eventualmente al giudice dell'esecuzione, la loro esatta quantificazione fermo il rispetto della misura minima stabilita. Di entrambi i ricorsi si impone quindi il rigetto. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003