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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1764/2024 R.A.C.C.
TRA
(cf ), in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Luca Marchesani, giusta procura in atti;
-
ATTRICE-
E
(cf ,), in persona del lrpt, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Leonello Brocchi, giusta procura in atti;
-
CONVENUTA-
Oggetto: appalto
Rimessione della causa in decisione: all'udienza del 11.3.2025, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al d.i. Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 581/2024, emesso da questo Tribunale in favore della
[...] per l'importo di € 298.396,57 oltre interessi e spese, per il mancato Controparte_1
pagamento di fatture emesse, sulla scorta di tre contratti di “fornitura e posa in opera” stipulati tra le parti relativamente a lavori oggetto di bonus edilizi ai sensi del d.l. 34/2020,
pagina 1 di 13 concernenti l'immobile di proprietà di e , sito in Parte_2 Parte_3
Pescara, Via Di Luzio 2 da un lato, e l'immobile di proprietà di sito in Parte_4
Pianella, via Vicenne Sud n. 70 dall'altro.
L'opponente ha eccepito preliminarmente la nullità del d.i. per mancato esperimento del tentativo di conciliazione nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara per essere competente il Tribunale di L'Aquila; nel merito ha eccepito l'inesigibilità del credito portato dal d.i. per mancato completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali relativi ai lavori in questione, contestando, in subordine, la valenza probatoria delle fatture ed evidenziandone, in particolare, l'erroneità sotto il profilo del quantum.
Sulla scorta di queste premesse, ha, dunque, chiesto di: “IN VIA Parte_1
PRELIMINARE IN OGNI CASO SOSPENDERE LA PROVVISORIA ESECUTIVITA' del
Decreto ingiuntivo n. 581/2024 del 22/05/2024 RG n. 1514/2024, per i gravi motivi evidenziati in narrativa e per carenza assoluta dei requisiti di legge;
1) Dichiarare la nullità, l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità e per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. 581/2024 del 22/05/2024 RG n. 1514/2024 per violazione della clausola compromissoria da applicarsi, quale condizione di procedibilità , in relazione a tutti i contratti relativi alle fatture oggetto del procedimento monitorio;
2) Dichiarare la nullità,
l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità e per l'effetto, revocare, in ogni caso, il
Decreto ingiuntivo n. 581/2024 del 22/05/2024 RG n. 1514/2024 per l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di PESCARA in quanto il Foro Competente viene concordato dalle parti ed individuato ex contractu nel Tribunale Civile di L' Aquila. NEL
MERITO 1. ANNULLARE, REVOCARE O COMUNQUE DICHIARARE INEFFICACE il
Decreto ingiuntivo n. 581/2024 del 22/05/2024 RG n. 1514/2024, in quanto il credito non risulta certo, liquido ed esigibile, per l'effetto dichiarando l'inesigibilità del credito in mancanza di completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali ex art 3 dei contratti di fornitura e posa in opera sottoscritti tra e Parte_1 Controparte_2
2. In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza totale del
[...] credito azionato in via monitoria dall' in quanto frutto Controparte_3 di illegittima, arbitraria ed erronea fatturazione. Respingendo, per l'effetto, la domanda di controparte da considerarsi infondata in fatto ed in diritto.
3. In via subordinata e nel
pagina 2 di 13 merito, accertare e dichiarare l'eventuale insussistenza parziale del credito ingiunto dalla
nei confronti della società per le CP_4 Controparte_2 Parte_1 causali di cui all'avversario ricorso monitorio ed al titolo impugnato, ed in particolare per
l'erronea quantificazione proposta OGGETTO DI ARBITRARIO ED ILLEGITTIMO
PROCESSO DI FATTURAZIONE;
e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto respingendo la domanda di controparte da considerarsi infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso dichiarare, in caso di insussistenza parziale del credito,
l'inesigibilità del credito in quanto non certo e non liquido in assenza di completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali ex art 3 dei contratti di fornitura e posa in opera sottoscritto tra e respingendo, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, la domanda di controparte da considerarsi infondata in fatto ed in diritto;
4.In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito in quanto non certo, non liquido
e non esigibile in assenza di completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali ex art. 3 del contratto di fornitura e posa in opera sottoscritto tra e Parte_1
CON VITTORIA DI DIRITTI, ONORARI, SPESE ED ACCESSORI DI Parte_5
LEGGE”.
Si è costituita l'opposta, la quale ha contestato le avverse eccezioni e deduzioni, rilevando, tra l'altro, di aver adempiuto alla propria obbligazione, avendo eseguito a regola d'arte e completato tutti i lavori per cui è causa, con conseguente maturazione del diritto al corrispettivo. ha, dunque, chiesto il rigetto dell'opposizione proposta con Controparte_5
conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio e con condanna altresì dell'opponente, per l'ipotesi in cui fosse stata ravvisata, nella specie, un'ipotesi di abuso del processo da parte di quest'ultima, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza del 2.7.2024 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
All'esito poi delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
L'opponente, in particolare, in sede di memoria integrativa n. 2, ha prodotto l'accordo quadro regolante le condizioni di cessione del proprio cassetto fiscale e ha chiesto, per la pagina 3 di 13 denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, la rimodulazione del credito, in aderenza alle condizioni in questione.
Alla prima udienza la causa è stata, dunque, rinviata per la rimessione in decisione al
11.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Qui la causa è stata riservata in decisione.
Merito
Premesso che s'intendono qui integralmente richiamate le ragioni sulla scorta delle quali questo Tribunale ha già disatteso l'eccezione preliminare di nullità del d.i. sotto il profilo del mancato esperimento del tentativo di conciliazione e dell'incompetenza per territorio, nel merito l'opposizione appare parzialmente fondata ed in tale misura è meritevole di accoglimento.
Come noto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi
o modificativi di tale diritto” (ex multis, Cass.
4.3.2020 n. 6091)
Dunque, sulla base degli ordinari principi in materia di onere della prova, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio e, nel caso che ci occupa, all'opposta, fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, mentre l'opponente deve allegare i fatti estintivi, modificativi del diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Si aggiunga inoltre che, sempre secondo la Suprema Corte, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto che per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, si osserva che parte opposta ha assolto all'onere probatorio incombente sulla stessa, avendo provveduto, da un lato, a depositare i pagina 4 di 13 contratti di “fornitura e posa in opera” stipulati con nonché le fatture attestanti le Parte_1 prestazioni rese sulla scorta dei contratti in questione e, dall'altro, ad allegare l'inadempimento della stessa opponente all'obbligazione assunta di pagamento del corrispettivo.
Ora, a fronte di ciò, parte attrice ha eccepito, dal canto suo, l'inesigibilità del credito per cui è causa per mancato completamento del c.d. “processo di monetizzazione dei crediti fiscali” maturati relativamente ai lavori in questione.
Prima di entrare nello specifico della questione, però, giova qui rammentare che, nella vicenda in oggetto, vengono in rilievo la previsione di cui all'art. 1, comma 219-224, legge l. 160/2019 (c.d. legge di bilancio 2020), che ha introdotto il c.d. bonus facciate, vale a dire l'agevolazione fiscale consistente nella detrazione del 90% delle spese documentate per interventi di restauro o recupero della facciata esterna degli edifici effettuati negli anni
2020 e 2021 e l'art. 119 del d.l. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) che ha introdotto il c.d.
Superbonus, vale a dire l'altra agevolazione consistente in una detrazione del 110% delle spese sostenute tra il 1.7.2020 e il 31.12.2021 (termine poi successivamente prorogato) per la realizzazione di specifici interventi finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica
(ecobonus), ad assicurare il consolidamento statico o la riduzione del rischio sismico
(sismabonus) degli edifici.
L'art. 121 del decreto Superbonus in questione ha poi previsto per il committente dei lavori ricadenti nelle agevolazioni fiscali di che trattasi (anche, dunque, per quelli rientranti nell'ambito del Bonus facciate, cfr circolare ADE 24/E 8.8.2020 nonché risposta ADE ad istanza di interpello n. 385/2022), in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, due possibilità alternative: l'opzione per un credito d'imposta mediante sconto in fattura, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1, lett. A), oppure l'opzione per la cessione del credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché compresa l'impresa appaltatrice (art. 121, comma 1, lett. B).
pagina 5 di 13 Sempre con specifico riferimento all'opzione in parola, il comma 1 bis dell'art. 121 testé richiamato, ha inoltre previsto la possibilità di esercitare detta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, con la precisazione che, per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. cennato, gli stati di avanzamento dei lavori non avrebbero potuto essere più di due per ciascun intervento complessivo, dovendo ciascuno stato di avanzamento riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Infine, il comma 1 ter dell'articolo in questione ha previsto, sempre per il caso di esercizio dell'opzione de qua, l'obbligo per il contribuente di richiedere (ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi ovvero ai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf) il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta nonché l'attestazione della congruità delle spese sostenute, rispetto alla tipologia dei lavori da eseguire, da parte di tecnici abilitati.
Ora, ferma la doverosa precisazione che precede e venendo al caso di specie, v'è da dire che sono in atti (all. 1,2, e 3 comparsa costituzione opposta) i tre contratti di subappalto, con cui si è obbligata ad eseguire in favore della Controparte_6 Parte_1
sulla scorta di appositi contratti di appalto stipulati da quest'ultima con i committenti
[...]
(rispettivamente e relativamente all'immobile di Parte_2 Parte_3
loro proprietà sito in Pescara, Via Di Luzio 2 e relativamente Parte_4 all'immobile di proprietà dello stesso sito in Pianella, Via Vicenne Sud 70) lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico nonché lavori oggetto del bonus facciate aventi ad oggetto “il cantiere di Pescara” (rispettivamente con contratti del
15.6.2021 e 9.12.2021) da un lato, e lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento energetico aventi ad oggetto “il cantiere di Pianella” (contratto di fornitura e posa in opera del 12.10.2021) dall'altro.
Ebbene, con riferimento ai contratti de quibus, si osserva che il corrispettivo spettante a viene regolato secondo l'istituto della “cessione del credito”, ai sensi Controparte_1
della normativa cennata.
Difatti, all'art. 2, ultimo comma, di tutti i contratti in parola si legge testualmente che:
“si premette che i lavori saranno determinati dai dettami previsti dal d.l. 34/2020 art. 119,
pagina 6 di 13 120 detto Superbonus e pertanto la Mandante” (vale a dire la “provvederà Parte_1 alla Cessione del Credito con il proprio Cliente committente” (ossia con i da un Parte_2 lato e con dall'altro). Parte_4
Inoltre, all'art. 3 di ogni contratto viene specificato, tra l'altro, che il prezzo viene determinato a corpo (rispettivamente in € 108.344,47 e € 28.597,92 oltre Iva per il cantiere di Pescara- superbonus e bonus facciate- ed € 192.624,46 oltre Iva per il cantiere di
Pianella) e che “l'importo dei lavori sarà suddiviso in 2 SAL più collaudo finale come da
d.l. 34/2020 e s.m.i. erogato come segue: -I SAL al raggiungimento minimo del 30% con cessione del credito salvo buon fine;
-II SAL al raggiungimento minimo del 30% con cessione del credito salvo buon fine;
saldo al collaudo con cessione del credito salvo buon fine”.
Tanto precisato, si osserva che sono altresì in atti (all. 4,5,6,7,8 e 9 comparsa costituzione opposta) le fatture relative alle prestazioni rese sulla scorta dei contratti in questione, secondo i rispettivi SAL e precisamente:
- Fattura n. 22/22 del 28.12.2022 per l'importo di € 44.153,10 relativa a “lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico ai sensi del D.L.
34/2020 art. 119,120,121 modificato con legge 77/2020- demolizione e ricostruzione
-isolamento termico 1 SAL Sisma bonus” cantiere Pianella;
- Fattura n. 23/22 del 29.12.2022 per l'importo di € 85.077,37 relativa a “lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico ai sensi del D.L.
34/2020 art. 119,120,121 modificato con legge 77/2020- demolizione e ricostruzione
-isolamento termico 2 SAL Sisma bonus” cantiere Pianella;
- Fattura n. 24/22 del 29.12.2022 per l'importo di € 30.286,62 relativa a “lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico ai sensi del D.L.
34/2020 art. 119,120,121 modificato con legge 77/2020- demolizione e ricostruzione
-isolamento termico 2 SAL eco” cantiere Pianella;
- Fattura n. 25/22 del 30.12.2022 per l'importo di € 73.747,52 relativa a “lavori di fornitura e posa in opera di materiale per la ristrutturazione edilizia con miglioramento energetico ai sensi del dm 34/2020 modificato in l. 77/2020- Sal
Finale” cantiere Pescara;
pagina 7 di 13 - Fattura n. 26/22 del 30.12.2022 per l'importo di € 31.457, 71 relativa a “lavori di ripristino della facciata condominiale, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, bonus facciate e modifiche” cantiere Pescara;
- Fattura n. 4/2023 per l'importo di € 33.674,25 relativa a “lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico ai sensi del D.L. 34/2020 art. 119,120,121 modificato con legge 77/2020- demolizione e ricostruzione -isolamento termico fattura a saldo ECO” cantiere Pianella.
Ora, rispetto ai documenti che precedono, l'opponente ha eccepito l'inesigibilità del credito per mancato completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali, muovendo doglianze specifiche relativamente ai crediti afferenti al cantiere di Pescara.
Ed invero, relativamente ai lavori oggetto del bonus facciate, l'opponente sostiene che la monetizzazione del credito non sarebbe stata possibile, poiché “la condotta professionale della Direzione dei Lavori ha notevolmente dilatato le tempistiche di gestione al punto da protrarre lo stallo delle pratiche sino al momento in cui le banche inibirono la liquidazione dei crediti a causa dell'emissione del noto decreto sostegni-ter (Sal maturati a fine dicembre 2022 - decreto sostegni ter marzo 2023)” (comparsa conclusionale pag. 18-19
[...]
. Pt_1
Quanto, invece, ai lavori oggetto di superbonus, la eccepisce, Parte_1
relativamente al SAL 2 (rispetto al quale, però, non risulta versata in atti una specifica fattura), che non sarebbe neanche maturato il relativo credito d'imposta, non essendo stato emesso il necessario visto di conformità per una grave incongruenza documentale e per mancata conformità contabile, cui il d.l. non sarebbe stato in grado di ovviare, come relative comunicazioni mail intercorse con quest'ultimo (all. 4, 5, 6 e 7 atto di opposizione).
La stessa contestazione viene, infine, sollevata relativamente al SAL finale, rispetto al quale l'opponente eccepisce non essersi completato l'iter richiesto dalla normativa speciale ed in particolare non essere stato rispettato il “processo di asseverazione tecnica e fiscale che avrebbe consentito di operare la cessione dei crediti sul cassetto fiscale di
[...]
(pag. 11 dell'atto di opposizione). Parte_1
Ebbene, le allegazioni che precedono non risultano essere state contestate specificamente da che non ha preso puntuale posizione al riguardo, Controparte_1
pagina 8 di 13 essendosi limitata ad eccepire del tutto genericamente l'infondatezza della “allusione della debitrice ad una sorta di rudimentale inesigibilità di tali corrispettivi Parte_1 insoluti”.
Conseguentemente, l'inesigibilità dei crediti afferenti ai lavori de quibus deve ritenersi pacifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. risultando così soddisfatto l'onere probatorio incombente sull'opponente, senza necessità di apposito accertamento giudiziale sul punto (ex multis, Cass. 21.8.2012 n. 14594 e Trib. Milano 6.10.2022 n.
7781).
In particolare, v'è da dire che l'opposta ha incentrato la propria difesa, sostenendo che il contratto di appalto non ha natura aleatoria, con la conseguenza che l'appaltatore
(ovvero anche il subappaltatore), una volta adempiuta la propria obbligazione, ha diritto al pagamento del corrispettivo, essendo illecita l'apposizione di una condizione sospensiva mista al riguardo ed in ogni caso delineandosi un profilo di contrarietà al principio di correttezza e di buona fede per la clausola volta a subordinare, come nella specie, il pagamento del corrispettivo all'effettiva realizzazione della cessione di credito.
In realtà, i rilievi in questione non colgono nel segno e, conseguentemente, vanno disattesi.
Ed invero, va preliminarmente rilevato che richiama, nelle sue Controparte_1
argomentazioni, una pronuncia della Suprema Corte (Cass.
6.5.2024 n. 12115) che, tuttavia, si riferisce alla diversa ipotesi del contratto di appalto, con pattuizione del pagamento del corrispettivo subordinato all'emissione dei SAL nei tempi e nelle modalità previste dalla banca, vale a dire condizionato, dunque, all'erogazione di un finanziamento bancario da parte di un terzo (l'istituto di credito appunto).
Senonché, nella specie, si verte della diversa fattispecie, legislativamente prevista
(cfr art. 121 d.l. 34/2020 cit.), dell'agevolazione fiscale consistente nella detrazione verso lo Stato la quale, una volta trasformata in credito d'imposta suscettibile di cessione, diventa un bene giuridico a sé stante, soggetto, oltre che alla normativa speciale dei c.d. bonus fiscali, anche alla normativa codicistica di riferimento (artt. 1260 e ss. c.c., cfr in tal senso
Tribunale Napoli Nord 7.10.2024).
pagina 9 di 13 In particolare, ai fini che qui interessano, posto che la cessione del credito in questione è stata pattuita (nei contratti per cui è causa) con funzione solutoria (vale a dire per far fronte all'avvenuto svolgimento dei lavori, da parte di , ricorre, Controparte_1
nel caso, l'ipotesi di cui all'art. 1198 c.c. (cessione di un credito in luogo di adempimento) che, come noto, prevede che, qualora in luogo dell'adempimento sia ceduto un credito,
l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito stesso, se non risulta una diversa volontà delle parti.
Ebbene, con riferimento alla specie, si osserva che e Parte_1 Controparte_1 entrambe società attive nel settore dell'edilizia, hanno espressamente previsto, nel libero esercizio della loro autonomia privata, che il pagamento del corrispettivo avvenisse mediante cessione del credito d'imposta “pro solvendo” e né, d'altro canto, hanno ritenuto di apportare un correttivo a tale forma di pagamento, disponendo, ad esempio, che qualora la cessione in parola fosse divenuta, in concreto, impraticabile per ragioni non imputabili alla stessa subappaltatrice (come nel caso in cui fossero subentrati interventi legislativi limitativi dell'effettiva cedibilità del credito) la (salvo il suo diritto di rivalersi Parte_1
nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili) avrebbe dovuto, in ogni caso, onorare il prezzo pattuito.
Ora, fermo quanto appena precisato, resta da evidenziare che, relativamente ai crediti afferenti al cantiere di Pianella, è lo stesso opponente ad ammettere che, dopo il blocco iniziale del processo di monetizzazione per inadempienze del d.l. “a dicembre 2023, la
Società è riuscita a far acquistare i crediti da una società cessionaria, la Parte_1 quale pagherà il corrispettivo della cessione secondo un piano di rientro rateale” (pag. 12 dell'atto di opposizione).
Dunque, secondo quanto allegato dalla stessa , con riferimento ai crediti Parte_1
de quibus, non varrebbero le contestazioni, sollevate per gli altri crediti, di inesigibilità per mancato completamento del processo di monetizzazione.
Ora, è pur vero che parte attrice deduce, al riguardo, essere stato previsto un piano di rientro rateale, ma purtuttavia, in mancanza della produzione del documento in questione ed in assenza di specificazione delle rate ad oggi effettivamente pagate dal cessionario (si rammenta, infatti, che nella fattispecie di cui all'art. 1198 c.c. l'onere della prova circa la pagina 10 di 13 riscossione del credito ceduto grava sul debitore cedente, ex multis Cass. 9141/2007, Cass.
12246/1995 e Cass. 9827/1992), deve ritenersi che l'intero credito in parola (vale a dire quello relativo a tutti i lavori afferenti al cantiere di Pianella) sia stato monetizzato e, dunque, sia esigibile.
Quantum
Ferme le considerazioni che precedono, v'è da dire che, sulla scorta delle fatture prodotte dall'opposta (fatture 22/22, 23/22, 24/22 e 4/23), il credito in questione esigibile ammonta complessivamente a € 193.191,34 Iva compresa.
Ora, l'opponente si è difeso sul punto, contestando il valore probatorio delle fatture de quibus nonchè i certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dal d.l., in quanto privi, peraltro, della sottoscrizione del “committente (Responsabile dei Lavori)”.
Senonché le doglianze in parola appaiono prive di pregio.
Ed invero, a parte il fatto che il certificato di regolare esecuzione dell'appalto risponde alla finalità tipica della liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore e non presuppone, invece, l'approvazione della stazione appaltante, che serve soltanto a rendere vincolante il collaudo per quest'ultima (Cass. 25.6.2018 n. 16669), si osserva che, nella specie, l'opponente non ha contestato il rapporto, intercorso tra le parti, sotteso alle fatture, non avendo allegato né chiesto di provare che i lavori, per quantità e prezzi applicati, fossero effettivamente difformi da quelli ivi riportati (si rammenta, peraltro che, contro e in aggiunta al contenuto delle fatture, sono ammissibili anche prove testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto o ad esso sottostanti, secondo Cass. 17050/2011, Cass. 1798/1995 e Cass. 771/1982).
Ciò posto, con specifico riferimento al quantum, si evidenzia che l'opponente si duole che, nelle fatture in questione, non sia stata detratta la quota del 15% da destinare all'appaltatore generale così come previsto nei corrispondenti contratti di subappalto (pag.
10 atto di opposizione).
Ebbene, anche l'allegazione in parola non risulta specificamente contestata dall'opposta, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi pacificamente acquisita in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
pagina 11 di 13 Dunque, dall'importo complessivo di € 193.191,34, va detratta la percentuale del
15% di € 28.978,70, con la conseguenza che il credito in questione ammonta esattamente a
€ 164.212,63.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda dell'opponente di rimodulazione del credito, al netto della percentuale del 26%, prevista, quale corrispettivo della cessione spettante alla stessa , nell'accordo quadro di cessione stipulato da Parte_1 quest'ultima con il terzo cessionario (all. 1 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. opponente).
Al riguardo, infatti, è appena il caso di rilevare che l'accordo in questione non è richiamato nel contratto di subappalto inerente al cantiere di Pianella che invece, come rilevato, si limita a menzionare in proposito solo la normativa speciale di cui al d.l.
34/2020.
Infine, va evidenziato che, come allegato dall'opposta, trovano applicazione nella specie gli interessi moratori relativi alle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002.
Posto, invero, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della predetta normativa, le disposizioni in essa contenute si applicano “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” e che queste ultime sono intese come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, deve ritenersi che la presente controversia rientri nel novero delle ipotesi in questione, essendo entrambe le parti in causa
“imprese” e vertendosi in tema di pagamento del corrispettivo contrattualmente spettante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 164.212,63, oltre interessi ex dlgs 231/2002 dalla data di messa in mora (pec 12.5.2023, all. 14 parte opposta) al saldo.
L'accoglimento parziale dell'opposizione esclude l'ipotesi di condanna ex art. 96 co.
3 cpc.
Spese di lite
pagina 12 di 13 Le spese di giudizio, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il d.i. opposto e condanna al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € Parte_1
164.212,63, oltre interessi come da parte motiva;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pescara, 3.6.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1764/2024 R.A.C.C.
TRA
(cf ), in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Luca Marchesani, giusta procura in atti;
-
ATTRICE-
E
(cf ,), in persona del lrpt, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Leonello Brocchi, giusta procura in atti;
-
CONVENUTA-
Oggetto: appalto
Rimessione della causa in decisione: all'udienza del 11.3.2025, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al d.i. Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 581/2024, emesso da questo Tribunale in favore della
[...] per l'importo di € 298.396,57 oltre interessi e spese, per il mancato Controparte_1
pagamento di fatture emesse, sulla scorta di tre contratti di “fornitura e posa in opera” stipulati tra le parti relativamente a lavori oggetto di bonus edilizi ai sensi del d.l. 34/2020,
pagina 1 di 13 concernenti l'immobile di proprietà di e , sito in Parte_2 Parte_3
Pescara, Via Di Luzio 2 da un lato, e l'immobile di proprietà di sito in Parte_4
Pianella, via Vicenne Sud n. 70 dall'altro.
L'opponente ha eccepito preliminarmente la nullità del d.i. per mancato esperimento del tentativo di conciliazione nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara per essere competente il Tribunale di L'Aquila; nel merito ha eccepito l'inesigibilità del credito portato dal d.i. per mancato completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali relativi ai lavori in questione, contestando, in subordine, la valenza probatoria delle fatture ed evidenziandone, in particolare, l'erroneità sotto il profilo del quantum.
Sulla scorta di queste premesse, ha, dunque, chiesto di: “IN VIA Parte_1
PRELIMINARE IN OGNI CASO SOSPENDERE LA PROVVISORIA ESECUTIVITA' del
Decreto ingiuntivo n. 581/2024 del 22/05/2024 RG n. 1514/2024, per i gravi motivi evidenziati in narrativa e per carenza assoluta dei requisiti di legge;
1) Dichiarare la nullità, l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità e per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. 581/2024 del 22/05/2024 RG n. 1514/2024 per violazione della clausola compromissoria da applicarsi, quale condizione di procedibilità , in relazione a tutti i contratti relativi alle fatture oggetto del procedimento monitorio;
2) Dichiarare la nullità,
l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità e per l'effetto, revocare, in ogni caso, il
Decreto ingiuntivo n. 581/2024 del 22/05/2024 RG n. 1514/2024 per l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di PESCARA in quanto il Foro Competente viene concordato dalle parti ed individuato ex contractu nel Tribunale Civile di L' Aquila. NEL
MERITO 1. ANNULLARE, REVOCARE O COMUNQUE DICHIARARE INEFFICACE il
Decreto ingiuntivo n. 581/2024 del 22/05/2024 RG n. 1514/2024, in quanto il credito non risulta certo, liquido ed esigibile, per l'effetto dichiarando l'inesigibilità del credito in mancanza di completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali ex art 3 dei contratti di fornitura e posa in opera sottoscritti tra e Parte_1 Controparte_2
2. In via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza totale del
[...] credito azionato in via monitoria dall' in quanto frutto Controparte_3 di illegittima, arbitraria ed erronea fatturazione. Respingendo, per l'effetto, la domanda di controparte da considerarsi infondata in fatto ed in diritto.
3. In via subordinata e nel
pagina 2 di 13 merito, accertare e dichiarare l'eventuale insussistenza parziale del credito ingiunto dalla
nei confronti della società per le CP_4 Controparte_2 Parte_1 causali di cui all'avversario ricorso monitorio ed al titolo impugnato, ed in particolare per
l'erronea quantificazione proposta OGGETTO DI ARBITRARIO ED ILLEGITTIMO
PROCESSO DI FATTURAZIONE;
e per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto respingendo la domanda di controparte da considerarsi infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso dichiarare, in caso di insussistenza parziale del credito,
l'inesigibilità del credito in quanto non certo e non liquido in assenza di completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali ex art 3 dei contratti di fornitura e posa in opera sottoscritto tra e respingendo, per Parte_1 Controparte_2
l'effetto, la domanda di controparte da considerarsi infondata in fatto ed in diritto;
4.In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito in quanto non certo, non liquido
e non esigibile in assenza di completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali ex art. 3 del contratto di fornitura e posa in opera sottoscritto tra e Parte_1
CON VITTORIA DI DIRITTI, ONORARI, SPESE ED ACCESSORI DI Parte_5
LEGGE”.
Si è costituita l'opposta, la quale ha contestato le avverse eccezioni e deduzioni, rilevando, tra l'altro, di aver adempiuto alla propria obbligazione, avendo eseguito a regola d'arte e completato tutti i lavori per cui è causa, con conseguente maturazione del diritto al corrispettivo. ha, dunque, chiesto il rigetto dell'opposizione proposta con Controparte_5
conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio e con condanna altresì dell'opponente, per l'ipotesi in cui fosse stata ravvisata, nella specie, un'ipotesi di abuso del processo da parte di quest'ultima, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza del 2.7.2024 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
All'esito poi delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
L'opponente, in particolare, in sede di memoria integrativa n. 2, ha prodotto l'accordo quadro regolante le condizioni di cessione del proprio cassetto fiscale e ha chiesto, per la pagina 3 di 13 denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, la rimodulazione del credito, in aderenza alle condizioni in questione.
Alla prima udienza la causa è stata, dunque, rinviata per la rimessione in decisione al
11.3.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Qui la causa è stata riservata in decisione.
Merito
Premesso che s'intendono qui integralmente richiamate le ragioni sulla scorta delle quali questo Tribunale ha già disatteso l'eccezione preliminare di nullità del d.i. sotto il profilo del mancato esperimento del tentativo di conciliazione e dell'incompetenza per territorio, nel merito l'opposizione appare parzialmente fondata ed in tale misura è meritevole di accoglimento.
Come noto, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi
o modificativi di tale diritto” (ex multis, Cass.
4.3.2020 n. 6091)
Dunque, sulla base degli ordinari principi in materia di onere della prova, spetta a chi fa valere un diritto in giudizio e, nel caso che ci occupa, all'opposta, fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in via monitoria, mentre l'opponente deve allegare i fatti estintivi, modificativi del diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Si aggiunga inoltre che, sempre secondo la Suprema Corte, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto che per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, si osserva che parte opposta ha assolto all'onere probatorio incombente sulla stessa, avendo provveduto, da un lato, a depositare i pagina 4 di 13 contratti di “fornitura e posa in opera” stipulati con nonché le fatture attestanti le Parte_1 prestazioni rese sulla scorta dei contratti in questione e, dall'altro, ad allegare l'inadempimento della stessa opponente all'obbligazione assunta di pagamento del corrispettivo.
Ora, a fronte di ciò, parte attrice ha eccepito, dal canto suo, l'inesigibilità del credito per cui è causa per mancato completamento del c.d. “processo di monetizzazione dei crediti fiscali” maturati relativamente ai lavori in questione.
Prima di entrare nello specifico della questione, però, giova qui rammentare che, nella vicenda in oggetto, vengono in rilievo la previsione di cui all'art. 1, comma 219-224, legge l. 160/2019 (c.d. legge di bilancio 2020), che ha introdotto il c.d. bonus facciate, vale a dire l'agevolazione fiscale consistente nella detrazione del 90% delle spese documentate per interventi di restauro o recupero della facciata esterna degli edifici effettuati negli anni
2020 e 2021 e l'art. 119 del d.l. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) che ha introdotto il c.d.
Superbonus, vale a dire l'altra agevolazione consistente in una detrazione del 110% delle spese sostenute tra il 1.7.2020 e il 31.12.2021 (termine poi successivamente prorogato) per la realizzazione di specifici interventi finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica
(ecobonus), ad assicurare il consolidamento statico o la riduzione del rischio sismico
(sismabonus) degli edifici.
L'art. 121 del decreto Superbonus in questione ha poi previsto per il committente dei lavori ricadenti nelle agevolazioni fiscali di che trattasi (anche, dunque, per quelli rientranti nell'ambito del Bonus facciate, cfr circolare ADE 24/E 8.8.2020 nonché risposta ADE ad istanza di interpello n. 385/2022), in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale, due possibilità alternative: l'opzione per un credito d'imposta mediante sconto in fattura, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1, lett. A), oppure l'opzione per la cessione del credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari nonché compresa l'impresa appaltatrice (art. 121, comma 1, lett. B).
pagina 5 di 13 Sempre con specifico riferimento all'opzione in parola, il comma 1 bis dell'art. 121 testé richiamato, ha inoltre previsto la possibilità di esercitare detta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, con la precisazione che, per gli interventi di cui all'art. 119 del d.l. cennato, gli stati di avanzamento dei lavori non avrebbero potuto essere più di due per ciascun intervento complessivo, dovendo ciascuno stato di avanzamento riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Infine, il comma 1 ter dell'articolo in questione ha previsto, sempre per il caso di esercizio dell'opzione de qua, l'obbligo per il contribuente di richiedere (ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi ovvero ai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf) il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta nonché l'attestazione della congruità delle spese sostenute, rispetto alla tipologia dei lavori da eseguire, da parte di tecnici abilitati.
Ora, ferma la doverosa precisazione che precede e venendo al caso di specie, v'è da dire che sono in atti (all. 1,2, e 3 comparsa costituzione opposta) i tre contratti di subappalto, con cui si è obbligata ad eseguire in favore della Controparte_6 Parte_1
sulla scorta di appositi contratti di appalto stipulati da quest'ultima con i committenti
[...]
(rispettivamente e relativamente all'immobile di Parte_2 Parte_3
loro proprietà sito in Pescara, Via Di Luzio 2 e relativamente Parte_4 all'immobile di proprietà dello stesso sito in Pianella, Via Vicenne Sud 70) lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico nonché lavori oggetto del bonus facciate aventi ad oggetto “il cantiere di Pescara” (rispettivamente con contratti del
15.6.2021 e 9.12.2021) da un lato, e lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento energetico aventi ad oggetto “il cantiere di Pianella” (contratto di fornitura e posa in opera del 12.10.2021) dall'altro.
Ebbene, con riferimento ai contratti de quibus, si osserva che il corrispettivo spettante a viene regolato secondo l'istituto della “cessione del credito”, ai sensi Controparte_1
della normativa cennata.
Difatti, all'art. 2, ultimo comma, di tutti i contratti in parola si legge testualmente che:
“si premette che i lavori saranno determinati dai dettami previsti dal d.l. 34/2020 art. 119,
pagina 6 di 13 120 detto Superbonus e pertanto la Mandante” (vale a dire la “provvederà Parte_1 alla Cessione del Credito con il proprio Cliente committente” (ossia con i da un Parte_2 lato e con dall'altro). Parte_4
Inoltre, all'art. 3 di ogni contratto viene specificato, tra l'altro, che il prezzo viene determinato a corpo (rispettivamente in € 108.344,47 e € 28.597,92 oltre Iva per il cantiere di Pescara- superbonus e bonus facciate- ed € 192.624,46 oltre Iva per il cantiere di
Pianella) e che “l'importo dei lavori sarà suddiviso in 2 SAL più collaudo finale come da
d.l. 34/2020 e s.m.i. erogato come segue: -I SAL al raggiungimento minimo del 30% con cessione del credito salvo buon fine;
-II SAL al raggiungimento minimo del 30% con cessione del credito salvo buon fine;
saldo al collaudo con cessione del credito salvo buon fine”.
Tanto precisato, si osserva che sono altresì in atti (all. 4,5,6,7,8 e 9 comparsa costituzione opposta) le fatture relative alle prestazioni rese sulla scorta dei contratti in questione, secondo i rispettivi SAL e precisamente:
- Fattura n. 22/22 del 28.12.2022 per l'importo di € 44.153,10 relativa a “lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico ai sensi del D.L.
34/2020 art. 119,120,121 modificato con legge 77/2020- demolizione e ricostruzione
-isolamento termico 1 SAL Sisma bonus” cantiere Pianella;
- Fattura n. 23/22 del 29.12.2022 per l'importo di € 85.077,37 relativa a “lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico ai sensi del D.L.
34/2020 art. 119,120,121 modificato con legge 77/2020- demolizione e ricostruzione
-isolamento termico 2 SAL Sisma bonus” cantiere Pianella;
- Fattura n. 24/22 del 29.12.2022 per l'importo di € 30.286,62 relativa a “lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico ai sensi del D.L.
34/2020 art. 119,120,121 modificato con legge 77/2020- demolizione e ricostruzione
-isolamento termico 2 SAL eco” cantiere Pianella;
- Fattura n. 25/22 del 30.12.2022 per l'importo di € 73.747,52 relativa a “lavori di fornitura e posa in opera di materiale per la ristrutturazione edilizia con miglioramento energetico ai sensi del dm 34/2020 modificato in l. 77/2020- Sal
Finale” cantiere Pescara;
pagina 7 di 13 - Fattura n. 26/22 del 30.12.2022 per l'importo di € 31.457, 71 relativa a “lavori di ripristino della facciata condominiale, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, bonus facciate e modifiche” cantiere Pescara;
- Fattura n. 4/2023 per l'importo di € 33.674,25 relativa a “lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed energetico ai sensi del D.L. 34/2020 art. 119,120,121 modificato con legge 77/2020- demolizione e ricostruzione -isolamento termico fattura a saldo ECO” cantiere Pianella.
Ora, rispetto ai documenti che precedono, l'opponente ha eccepito l'inesigibilità del credito per mancato completamento del processo di monetizzazione dei crediti fiscali, muovendo doglianze specifiche relativamente ai crediti afferenti al cantiere di Pescara.
Ed invero, relativamente ai lavori oggetto del bonus facciate, l'opponente sostiene che la monetizzazione del credito non sarebbe stata possibile, poiché “la condotta professionale della Direzione dei Lavori ha notevolmente dilatato le tempistiche di gestione al punto da protrarre lo stallo delle pratiche sino al momento in cui le banche inibirono la liquidazione dei crediti a causa dell'emissione del noto decreto sostegni-ter (Sal maturati a fine dicembre 2022 - decreto sostegni ter marzo 2023)” (comparsa conclusionale pag. 18-19
[...]
. Pt_1
Quanto, invece, ai lavori oggetto di superbonus, la eccepisce, Parte_1
relativamente al SAL 2 (rispetto al quale, però, non risulta versata in atti una specifica fattura), che non sarebbe neanche maturato il relativo credito d'imposta, non essendo stato emesso il necessario visto di conformità per una grave incongruenza documentale e per mancata conformità contabile, cui il d.l. non sarebbe stato in grado di ovviare, come relative comunicazioni mail intercorse con quest'ultimo (all. 4, 5, 6 e 7 atto di opposizione).
La stessa contestazione viene, infine, sollevata relativamente al SAL finale, rispetto al quale l'opponente eccepisce non essersi completato l'iter richiesto dalla normativa speciale ed in particolare non essere stato rispettato il “processo di asseverazione tecnica e fiscale che avrebbe consentito di operare la cessione dei crediti sul cassetto fiscale di
[...]
(pag. 11 dell'atto di opposizione). Parte_1
Ebbene, le allegazioni che precedono non risultano essere state contestate specificamente da che non ha preso puntuale posizione al riguardo, Controparte_1
pagina 8 di 13 essendosi limitata ad eccepire del tutto genericamente l'infondatezza della “allusione della debitrice ad una sorta di rudimentale inesigibilità di tali corrispettivi Parte_1 insoluti”.
Conseguentemente, l'inesigibilità dei crediti afferenti ai lavori de quibus deve ritenersi pacifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. risultando così soddisfatto l'onere probatorio incombente sull'opponente, senza necessità di apposito accertamento giudiziale sul punto (ex multis, Cass. 21.8.2012 n. 14594 e Trib. Milano 6.10.2022 n.
7781).
In particolare, v'è da dire che l'opposta ha incentrato la propria difesa, sostenendo che il contratto di appalto non ha natura aleatoria, con la conseguenza che l'appaltatore
(ovvero anche il subappaltatore), una volta adempiuta la propria obbligazione, ha diritto al pagamento del corrispettivo, essendo illecita l'apposizione di una condizione sospensiva mista al riguardo ed in ogni caso delineandosi un profilo di contrarietà al principio di correttezza e di buona fede per la clausola volta a subordinare, come nella specie, il pagamento del corrispettivo all'effettiva realizzazione della cessione di credito.
In realtà, i rilievi in questione non colgono nel segno e, conseguentemente, vanno disattesi.
Ed invero, va preliminarmente rilevato che richiama, nelle sue Controparte_1
argomentazioni, una pronuncia della Suprema Corte (Cass.
6.5.2024 n. 12115) che, tuttavia, si riferisce alla diversa ipotesi del contratto di appalto, con pattuizione del pagamento del corrispettivo subordinato all'emissione dei SAL nei tempi e nelle modalità previste dalla banca, vale a dire condizionato, dunque, all'erogazione di un finanziamento bancario da parte di un terzo (l'istituto di credito appunto).
Senonché, nella specie, si verte della diversa fattispecie, legislativamente prevista
(cfr art. 121 d.l. 34/2020 cit.), dell'agevolazione fiscale consistente nella detrazione verso lo Stato la quale, una volta trasformata in credito d'imposta suscettibile di cessione, diventa un bene giuridico a sé stante, soggetto, oltre che alla normativa speciale dei c.d. bonus fiscali, anche alla normativa codicistica di riferimento (artt. 1260 e ss. c.c., cfr in tal senso
Tribunale Napoli Nord 7.10.2024).
pagina 9 di 13 In particolare, ai fini che qui interessano, posto che la cessione del credito in questione è stata pattuita (nei contratti per cui è causa) con funzione solutoria (vale a dire per far fronte all'avvenuto svolgimento dei lavori, da parte di , ricorre, Controparte_1
nel caso, l'ipotesi di cui all'art. 1198 c.c. (cessione di un credito in luogo di adempimento) che, come noto, prevede che, qualora in luogo dell'adempimento sia ceduto un credito,
l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito stesso, se non risulta una diversa volontà delle parti.
Ebbene, con riferimento alla specie, si osserva che e Parte_1 Controparte_1 entrambe società attive nel settore dell'edilizia, hanno espressamente previsto, nel libero esercizio della loro autonomia privata, che il pagamento del corrispettivo avvenisse mediante cessione del credito d'imposta “pro solvendo” e né, d'altro canto, hanno ritenuto di apportare un correttivo a tale forma di pagamento, disponendo, ad esempio, che qualora la cessione in parola fosse divenuta, in concreto, impraticabile per ragioni non imputabili alla stessa subappaltatrice (come nel caso in cui fossero subentrati interventi legislativi limitativi dell'effettiva cedibilità del credito) la (salvo il suo diritto di rivalersi Parte_1
nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili) avrebbe dovuto, in ogni caso, onorare il prezzo pattuito.
Ora, fermo quanto appena precisato, resta da evidenziare che, relativamente ai crediti afferenti al cantiere di Pianella, è lo stesso opponente ad ammettere che, dopo il blocco iniziale del processo di monetizzazione per inadempienze del d.l. “a dicembre 2023, la
Società è riuscita a far acquistare i crediti da una società cessionaria, la Parte_1 quale pagherà il corrispettivo della cessione secondo un piano di rientro rateale” (pag. 12 dell'atto di opposizione).
Dunque, secondo quanto allegato dalla stessa , con riferimento ai crediti Parte_1
de quibus, non varrebbero le contestazioni, sollevate per gli altri crediti, di inesigibilità per mancato completamento del processo di monetizzazione.
Ora, è pur vero che parte attrice deduce, al riguardo, essere stato previsto un piano di rientro rateale, ma purtuttavia, in mancanza della produzione del documento in questione ed in assenza di specificazione delle rate ad oggi effettivamente pagate dal cessionario (si rammenta, infatti, che nella fattispecie di cui all'art. 1198 c.c. l'onere della prova circa la pagina 10 di 13 riscossione del credito ceduto grava sul debitore cedente, ex multis Cass. 9141/2007, Cass.
12246/1995 e Cass. 9827/1992), deve ritenersi che l'intero credito in parola (vale a dire quello relativo a tutti i lavori afferenti al cantiere di Pianella) sia stato monetizzato e, dunque, sia esigibile.
Quantum
Ferme le considerazioni che precedono, v'è da dire che, sulla scorta delle fatture prodotte dall'opposta (fatture 22/22, 23/22, 24/22 e 4/23), il credito in questione esigibile ammonta complessivamente a € 193.191,34 Iva compresa.
Ora, l'opponente si è difeso sul punto, contestando il valore probatorio delle fatture de quibus nonchè i certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dal d.l., in quanto privi, peraltro, della sottoscrizione del “committente (Responsabile dei Lavori)”.
Senonché le doglianze in parola appaiono prive di pregio.
Ed invero, a parte il fatto che il certificato di regolare esecuzione dell'appalto risponde alla finalità tipica della liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore e non presuppone, invece, l'approvazione della stazione appaltante, che serve soltanto a rendere vincolante il collaudo per quest'ultima (Cass. 25.6.2018 n. 16669), si osserva che, nella specie, l'opponente non ha contestato il rapporto, intercorso tra le parti, sotteso alle fatture, non avendo allegato né chiesto di provare che i lavori, per quantità e prezzi applicati, fossero effettivamente difformi da quelli ivi riportati (si rammenta, peraltro che, contro e in aggiunta al contenuto delle fatture, sono ammissibili anche prove testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto o ad esso sottostanti, secondo Cass. 17050/2011, Cass. 1798/1995 e Cass. 771/1982).
Ciò posto, con specifico riferimento al quantum, si evidenzia che l'opponente si duole che, nelle fatture in questione, non sia stata detratta la quota del 15% da destinare all'appaltatore generale così come previsto nei corrispondenti contratti di subappalto (pag.
10 atto di opposizione).
Ebbene, anche l'allegazione in parola non risulta specificamente contestata dall'opposta, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi pacificamente acquisita in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
pagina 11 di 13 Dunque, dall'importo complessivo di € 193.191,34, va detratta la percentuale del
15% di € 28.978,70, con la conseguenza che il credito in questione ammonta esattamente a
€ 164.212,63.
Non appare, invece, meritevole di accoglimento la domanda dell'opponente di rimodulazione del credito, al netto della percentuale del 26%, prevista, quale corrispettivo della cessione spettante alla stessa , nell'accordo quadro di cessione stipulato da Parte_1 quest'ultima con il terzo cessionario (all. 1 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. opponente).
Al riguardo, infatti, è appena il caso di rilevare che l'accordo in questione non è richiamato nel contratto di subappalto inerente al cantiere di Pianella che invece, come rilevato, si limita a menzionare in proposito solo la normativa speciale di cui al d.l.
34/2020.
Infine, va evidenziato che, come allegato dall'opposta, trovano applicazione nella specie gli interessi moratori relativi alle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002.
Posto, invero, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 della predetta normativa, le disposizioni in essa contenute si applicano “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” e che queste ultime sono intese come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, deve ritenersi che la presente controversia rientri nel novero delle ipotesi in questione, essendo entrambe le parti in causa
“imprese” e vertendosi in tema di pagamento del corrispettivo contrattualmente spettante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € 164.212,63, oltre interessi ex dlgs 231/2002 dalla data di messa in mora (pec 12.5.2023, all. 14 parte opposta) al saldo.
L'accoglimento parziale dell'opposizione esclude l'ipotesi di condanna ex art. 96 co.
3 cpc.
Spese di lite
pagina 12 di 13 Le spese di giudizio, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il d.i. opposto e condanna al pagamento, in favore dell'opposta, dell'importo di € Parte_1
164.212,63, oltre interessi come da parte motiva;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pescara, 3.6.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
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