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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1322/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 04/06/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], e residente Parte_1 C.F._1
in Verbania, piazza Castello, 25 a,
(C.F. ) nata a [...] il [...], e residente in [...], Parte_2 C.F._2
frazione Ramello, via Borotti, 50, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrico ALBERT (c.f. ) presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola, corso Ferraris, 19, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale di via Borotti in frazione Ramello di Cambiasca (VB), condotta in locazione, è assegnata in uso esclusivo alla moglie con i mobili e gli arredi. Il marito, che ha già provveduto a reperire altra abitazione in locazione in piazza Castello n. 25 a Verbania, ha già fatto provvedere al ritiro dei propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale;
c) i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti e di avere redditi omogenei ed analoghi, rinunciando quindi i medesimi, reciprocamente, a domandarsi assegni di concorso al mantenimento in assenza delle condizioni presupposte;
d) i coniugi, che non hanno beni immobili in comunione, hanno altresì provveduto a definire tutti i rapporti economico-patrimoniali tra di loro, tanto che danno atto che oggi non residuano pretese creditorie di sorta vicendevolmente tra di loro.
e) L'autoveicolo Mercedes Classe A 170 targato CD494JB acquistato in comune in costanza di matrimonio e bene comune è concordemente assegnato in via esclusiva ed in intera proprietà alla moglie sig.ra ; Parte_2
f) spese di procedura compensate.
g) i coniugi danno atto di non aver fatto la denuncia dei redditi nell'ultimo triennio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 04/06/2024, Parte_1 Pt_2
premesso di avere contratto matrimonio in Verbania in data 13.4.2019, hanno chiesto, con
[...]
domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, avendo, essi, dato atto di aver risolto ogni questione economica tra loro intercorsa in relazione alla comunione legale dei beni, di essere economicamente autosufficienti, rinunciando ad ogni contributo di mantenimento, che la casa coniugale in via Borotti in frazione Ramello di Cambiasca (VB), condotta in locazione, rimane in uso esclusivo alla moglie con i mobili e gli arredi;
il marito, che ha già provveduto a reperire altra abitazione in locazione in piazza Castello n. 25 a Verbania, ha già provveduto al ritiro dei propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale, che l'autoveicolo Mercedes Classe A 170 targato
CD494JB acquistato in comune in costanza di matrimonio e bene comune è concordemente assegnato in via esclusiva ed in intera proprietà alla moglie Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio in Verbania in data 13.4.2019. Parte_2
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 25/11/2024.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 04/06/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], e residente Parte_1 C.F._1
in Verbania, piazza Castello, 25 a,
(C.F. ) nata a [...] il [...], e residente in [...], Parte_2 C.F._2
frazione Ramello, via Borotti, 50, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrico ALBERT (c.f. ) presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola, corso Ferraris, 19, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale di via Borotti in frazione Ramello di Cambiasca (VB), condotta in locazione, è assegnata in uso esclusivo alla moglie con i mobili e gli arredi. Il marito, che ha già provveduto a reperire altra abitazione in locazione in piazza Castello n. 25 a Verbania, ha già fatto provvedere al ritiro dei propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale;
c) i coniugi dichiarano di essere entrambi lavorativamente occupati ed economicamente autosufficienti e di avere redditi omogenei ed analoghi, rinunciando quindi i medesimi, reciprocamente, a domandarsi assegni di concorso al mantenimento in assenza delle condizioni presupposte;
d) i coniugi, che non hanno beni immobili in comunione, hanno altresì provveduto a definire tutti i rapporti economico-patrimoniali tra di loro, tanto che danno atto che oggi non residuano pretese creditorie di sorta vicendevolmente tra di loro.
e) L'autoveicolo Mercedes Classe A 170 targato CD494JB acquistato in comune in costanza di matrimonio e bene comune è concordemente assegnato in via esclusiva ed in intera proprietà alla moglie sig.ra ; Parte_2
f) spese di procedura compensate.
g) i coniugi danno atto di non aver fatto la denuncia dei redditi nell'ultimo triennio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 04/06/2024, Parte_1 Pt_2
premesso di avere contratto matrimonio in Verbania in data 13.4.2019, hanno chiesto, con
[...]
domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, avendo, essi, dato atto di aver risolto ogni questione economica tra loro intercorsa in relazione alla comunione legale dei beni, di essere economicamente autosufficienti, rinunciando ad ogni contributo di mantenimento, che la casa coniugale in via Borotti in frazione Ramello di Cambiasca (VB), condotta in locazione, rimane in uso esclusivo alla moglie con i mobili e gli arredi;
il marito, che ha già provveduto a reperire altra abitazione in locazione in piazza Castello n. 25 a Verbania, ha già provveduto al ritiro dei propri beni ed effetti personali dalla casa coniugale, che l'autoveicolo Mercedes Classe A 170 targato
CD494JB acquistato in comune in costanza di matrimonio e bene comune è concordemente assegnato in via esclusiva ed in intera proprietà alla moglie Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio in Verbania in data 13.4.2019. Parte_2
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 25/11/2024.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO