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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11893.2023 R.A.C.L., promossa da:
IM. G. srls con il proc. avv. Ianne dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 27.10.23 questo Giudice chiedendo accertarsi l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di cui al verbale di accertamento n.2022001864 del 24.6.22; il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo lamenta come alcuna evasione contributiva sia stata commessa, in quanto la mancata indicazione della c.d. retribuzione virtuale è stata determinata dall'omissione posta in essere dal consulente del lavoro;
come erroneamente sia stata liquidata la sanzione in quanto non sono stati considerati i giorni di ferie e\o di malattia e\o le festività godute dai dipendenti e le cause di esclusione legislativamente previste. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenzia come parte avversa abbia violato l'art.29 dl 23.6.1995 n.244, indicando in busta paga giornate non lavorate come assenze ingiustificate anche quando l'assenza non dipendeva dal lavoratore;
come parte avversa inoltre abbia assunto in data 4.10.17 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato quale tecnico di cantiere il socio unico ed amministratore della società, nonostante la incompatibilità dei ruoli di datore di lavoro e lavoratore.
Giova a questo punto ricordare come in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento CP_ dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso [Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n. 12108].
Parte ricorrente ricorrente riconosce in ricorso la mancata applicazione della c.d. retribuzione virtuale, imputandola tuttavia al proprio consulente del lavoro;
circostanza questa comunque irrilevante e che al più varrebbe a giustificare una azione risarcitoria del ricorrente nei confronti del proprio consulente, ma non ad escluderne la responsabilità nei confronti dell'Istituto.
Ciò detto e considerato che il giudice adito è giudice non dell'atto, ma del rapporto e che in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra CP_1 un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/06/2022, n. 20446], giova ricordare come il dl 9.10.1989 n.338, conv. L.
7.12.1989 n.389 individua l'imponibile contributivo nella retribuzione dovuta in base ai ccnl, quand'anche non vincolanti il singolo datore di lavoro in quanto non iscritto alle organizzazioni sindacale firmatarie (art.1, I co); fissa poi nel rispetto del ccnl e nella regolare denunzia del rapporto di lavoro e delle giornate e delle ore lavorate la condizione per il sorgere del diritto a conseguire gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia (art.6, X co.).
D'altra parte, la contrattazione collettiva del settore edile impone ai datori di lavoro di procedere ad accantonamenti di retribuzione in relazione ad eventi in ipotesi eventualmente pregiudizievoli per i lavoratori (come, ad esempio, ferie, riposi annui, gratifica natalizia, etc.), affidando alle Casse edili i conseguenti adempimenti nei confronti dei lavoratori.
Sino all'1.7.95, tenute all'iscrizione erano solo le imprese edili appaltatrici di opere pubbliche oltre che, evidentemente, quelle di per se' tenute al rispetto della contrattazione collettiva in virtu' dell'adesione alle organizzazioni sindacali firmatarie. Ebbene, l'indisponibilita' del profilo contributivo ex art.1 l.n. 389.1989 induce a ritenere che le imprese edili non tenute alla iscrizione debbano comunque assicurare il versamento degli accantonamenti nella misura ex art.9 l.n.166.1991.
A partire dall'1.7.95, il dl 23.6.95 (conv. l.
8.8.95 n.341) ha previsto la decadenza dai benefici dello sgravio e della fiscalizzazione in caso di omessa denunzia e omesso versamento alla cassa edile degli accantonamenti e della contribuzione;
per tal via tracciando una disciplina che non si sostituisce a quella precedentemente tracciata ma completa la stessa.
La peculiarita' del settore edile sul piano contributivo si segnala anche alla luce dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244, conv. con modifiche in l. 8 agosto 1995 n. 341 [cfr. App. Firenze, 15/03/2001].
Infatti, l'art.29 dl 244\95, nel testo attualmente in vigore della l.341\95, recita, come è noto, quanto segue: “
Retribuzione minima imponibile nel settore edile.
1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all' Controparte_2
e all' , per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore
[...] CP_3 settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.
4. Le disposizioni del presente articolo:
a) trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse;
b) non operano per le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2 .
6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995”.
La disposizione de qua, con soluzione invero che costituisce indice di un ragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore motivata dall'esigenza di garantire una tutela assicurativa sufficiente del lavoratore (senza che, del resto, nella fattispecie in esame, sia emersa una significativa ed intollerabile divaricazione tra reale e virtuale), traccia (I comma) una disciplina applicabile al settore edile nella sua interezza senza distinzione tra operai ed impiegati. Lì dove ciò che rileva è l'irrilevanza di sospensioni del lavoro non accompagnate dall'intervento della cassa integrazione guadagni (mancato intervento nella fattispecie pacifico). Soluzione ermeneutica imposta dalla natura eccezionale della previsione normativa de qua che impedisce una lettura atta a dilatarne irragionevolmente i confini operativi, con conseguente pregiudizio della posizione assicurativa del lavoratore.
Invero, nell'elenco di cui all'art.29 citato sono incluse fattispecie di diversa tipologia: sospensione totale dell'attività aziendale oppure di singoli lavoratori;
sospensione senza obbligo retributivo (scioperi, permessi individuali non retribuiti) ed ipotesi di sospensione retribuita (ferie collettive); ipotesi accertabili direttamente dalla documentazione degli enti impositivi (malattia, infortuni, intervento CIG), oppure dalla consultazione della documentazione aziendale (scioperi, permessi individuali non retribuiti); ipotesi previste direttamente dalla fonte normativa legale, ed ipotesi di rinvio alla disciplina dei contratti collettivi (ferie collettive).
Che è quanto induce ad affermare che, considerato che le eccezioni alla regola del minimale contributivo concernono ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, la regola si riferisce sia alle prestazioni ad orario inferiore a quello normale stabilito dai contratti collettivi nazionali, sia alle ipotesi di sospensione, in cui non vi è prestazione di attività lavorativa. Tuttavia, l'esame dell'art.29 citato consente di individuare il minimo comune denominatore di tutte le suddette ipotesi nel carattere oggettivo e verificabile della riduzione o sospensione dell'attività; la determinazione tramite legge, decreto ministeriale o contratto collettivo intende dare certezza delle ipotesi escluse dall' obbligo contributivo, per le ovvie ragioni di certezza del gettito.
Che è quanto vale a garantire il carattere di stretta interpretazione della elencazione dell'art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia, e, in base a tale principio, escludere che accordi individuali di sospensione dell'attività, al di fuori delle causali sopra indicate, possano condurre all'esonero dall'obbligo del minimale contributivo. A questo punto si pone un problema di interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, già evidenziata da Cass. 5233/2007, non quanto al metodo della classificazione, ma limitatamente all'ipotesi in cui consente l'esenzione dell'obbligo del minimale contributivo nei casi di sospensione dell'attività aziendale con intervento della cassa integrazione guadagni, ed implicitamente la escluderebbe per le aziende minori, per le quali non è previsto l'intervento della CIG.
Pertanto, si può affermare che per le imprese edili, nelle ipotesi in cui, sia pure temporaneamente, non sorge, in dipendenza del rapporto di lavoro consensualmente sospeso, né l'obbligazione di prestare lavoro né l'obbligazione di corrispondere la retribuzione, non trova applicazione il minimale contributivo di cui al comma 1 dell'art. 29 d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995; le sospensioni dell'attività di impresa rilevanti ai fini dell'esenzione dalla contribuzione virtuale sono anche quelle al di fuori dell'intervento della c.i.g. [Cassazione civile , sez. lav., 09 febbraio 2009, n. 3176].
Tuttavia, rilevano le sospensioni di attività aziendale senza intervento della Cassa integrazione guadagni, purché preventivamente comunicate agli enti previdenziali in modo da consentirne gli opportuni controlli. Ne consegue che l'omessa comunicazione determina l'inefficacia dell'esenzione e la vigenza dell'obbligo contributivo [Cassazione civile , sez. lav., 19 maggio 2008, n. 12624]. O quanto meno rilevano quelle sospensioni in relazione a cui, sulla scorta della documentazione aziendale, è possibile l'esercizio di un controllo oggettivo. Infatti, in tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate CP_ all' in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione. L'interpretazione adottata, seppure estende la portata dell'art. 29 citato, è l'unica che appare costituzionalmente corretta ed evita disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese [Cassazione civile , sez. lav., 07 marzo 2007, n. 5233].
Individuato, per tal via, il parametro normativo applicabile nella fattispecie in esame e considerate le emergenze processuali e documentali in atti, deve ritenersi l'infondatezza del ricorso.
In proposito, giova ricordare come la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti [Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2010, n. 5548] e che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa [ Cass., Sez. L, Ordinanza 2/02/2015, n. 1808 ], parametri questi che hanno reso inammissibile la prova testimoniale articolata in ricorso.
D'altra parte ritiene in generale questo Giudicante di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dalla Guardia di finanza oppure da funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ.
1.4.95 n.3853), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente, senza che talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite nel 1996 che hanno precisato come i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilita' che puo' essere infirmata solo da una specifica prova contraria [Cass.SSUU 3.2.96 n.916]; che è quanto non risulta offerta neanche con le note di udienza in cui genericamente si contesta la misura dei contributi che si assumono omessi a fronte di quelli “complessivamente versati”.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 7052,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 21/10/2025
EN LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11893.2023 R.A.C.L., promossa da:
IM. G. srls con il proc. avv. Ianne dom.
CONTRO
CP_1
avvocatura
Parte ricorrente ha adito, in data 27.10.23 questo Giudice chiedendo accertarsi l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di cui al verbale di accertamento n.2022001864 del 24.6.22; il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo lamenta come alcuna evasione contributiva sia stata commessa, in quanto la mancata indicazione della c.d. retribuzione virtuale è stata determinata dall'omissione posta in essere dal consulente del lavoro;
come erroneamente sia stata liquidata la sanzione in quanto non sono stati considerati i giorni di ferie e\o di malattia e\o le festività godute dai dipendenti e le cause di esclusione legislativamente previste. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenzia come parte avversa abbia violato l'art.29 dl 23.6.1995 n.244, indicando in busta paga giornate non lavorate come assenze ingiustificate anche quando l'assenza non dipendeva dal lavoratore;
come parte avversa inoltre abbia assunto in data 4.10.17 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato quale tecnico di cantiere il socio unico ed amministratore della società, nonostante la incompatibilità dei ruoli di datore di lavoro e lavoratore.
Giova a questo punto ricordare come in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento CP_ dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso [Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n. 12108].
Parte ricorrente ricorrente riconosce in ricorso la mancata applicazione della c.d. retribuzione virtuale, imputandola tuttavia al proprio consulente del lavoro;
circostanza questa comunque irrilevante e che al più varrebbe a giustificare una azione risarcitoria del ricorrente nei confronti del proprio consulente, ma non ad escluderne la responsabilità nei confronti dell'Istituto.
Ciò detto e considerato che il giudice adito è giudice non dell'atto, ma del rapporto e che in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra CP_1 un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/06/2022, n. 20446], giova ricordare come il dl 9.10.1989 n.338, conv. L.
7.12.1989 n.389 individua l'imponibile contributivo nella retribuzione dovuta in base ai ccnl, quand'anche non vincolanti il singolo datore di lavoro in quanto non iscritto alle organizzazioni sindacale firmatarie (art.1, I co); fissa poi nel rispetto del ccnl e nella regolare denunzia del rapporto di lavoro e delle giornate e delle ore lavorate la condizione per il sorgere del diritto a conseguire gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia (art.6, X co.).
D'altra parte, la contrattazione collettiva del settore edile impone ai datori di lavoro di procedere ad accantonamenti di retribuzione in relazione ad eventi in ipotesi eventualmente pregiudizievoli per i lavoratori (come, ad esempio, ferie, riposi annui, gratifica natalizia, etc.), affidando alle Casse edili i conseguenti adempimenti nei confronti dei lavoratori.
Sino all'1.7.95, tenute all'iscrizione erano solo le imprese edili appaltatrici di opere pubbliche oltre che, evidentemente, quelle di per se' tenute al rispetto della contrattazione collettiva in virtu' dell'adesione alle organizzazioni sindacali firmatarie. Ebbene, l'indisponibilita' del profilo contributivo ex art.1 l.n. 389.1989 induce a ritenere che le imprese edili non tenute alla iscrizione debbano comunque assicurare il versamento degli accantonamenti nella misura ex art.9 l.n.166.1991.
A partire dall'1.7.95, il dl 23.6.95 (conv. l.
8.8.95 n.341) ha previsto la decadenza dai benefici dello sgravio e della fiscalizzazione in caso di omessa denunzia e omesso versamento alla cassa edile degli accantonamenti e della contribuzione;
per tal via tracciando una disciplina che non si sostituisce a quella precedentemente tracciata ma completa la stessa.
La peculiarita' del settore edile sul piano contributivo si segnala anche alla luce dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244, conv. con modifiche in l. 8 agosto 1995 n. 341 [cfr. App. Firenze, 15/03/2001].
Infatti, l'art.29 dl 244\95, nel testo attualmente in vigore della l.341\95, recita, come è noto, quanto segue: “
Retribuzione minima imponibile nel settore edile.
1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all' Controparte_2
e all' , per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore
[...] CP_3 settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1.
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili si considerano parte della retribuzione.
4. Le disposizioni del presente articolo:
a) trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse;
b) non operano per le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2 .
6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995”.
La disposizione de qua, con soluzione invero che costituisce indice di un ragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore motivata dall'esigenza di garantire una tutela assicurativa sufficiente del lavoratore (senza che, del resto, nella fattispecie in esame, sia emersa una significativa ed intollerabile divaricazione tra reale e virtuale), traccia (I comma) una disciplina applicabile al settore edile nella sua interezza senza distinzione tra operai ed impiegati. Lì dove ciò che rileva è l'irrilevanza di sospensioni del lavoro non accompagnate dall'intervento della cassa integrazione guadagni (mancato intervento nella fattispecie pacifico). Soluzione ermeneutica imposta dalla natura eccezionale della previsione normativa de qua che impedisce una lettura atta a dilatarne irragionevolmente i confini operativi, con conseguente pregiudizio della posizione assicurativa del lavoratore.
Invero, nell'elenco di cui all'art.29 citato sono incluse fattispecie di diversa tipologia: sospensione totale dell'attività aziendale oppure di singoli lavoratori;
sospensione senza obbligo retributivo (scioperi, permessi individuali non retribuiti) ed ipotesi di sospensione retribuita (ferie collettive); ipotesi accertabili direttamente dalla documentazione degli enti impositivi (malattia, infortuni, intervento CIG), oppure dalla consultazione della documentazione aziendale (scioperi, permessi individuali non retribuiti); ipotesi previste direttamente dalla fonte normativa legale, ed ipotesi di rinvio alla disciplina dei contratti collettivi (ferie collettive).
Che è quanto induce ad affermare che, considerato che le eccezioni alla regola del minimale contributivo concernono ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, la regola si riferisce sia alle prestazioni ad orario inferiore a quello normale stabilito dai contratti collettivi nazionali, sia alle ipotesi di sospensione, in cui non vi è prestazione di attività lavorativa. Tuttavia, l'esame dell'art.29 citato consente di individuare il minimo comune denominatore di tutte le suddette ipotesi nel carattere oggettivo e verificabile della riduzione o sospensione dell'attività; la determinazione tramite legge, decreto ministeriale o contratto collettivo intende dare certezza delle ipotesi escluse dall' obbligo contributivo, per le ovvie ragioni di certezza del gettito.
Che è quanto vale a garantire il carattere di stretta interpretazione della elencazione dell'art. 29 e delle fonti normative cui esso rinvia, e, in base a tale principio, escludere che accordi individuali di sospensione dell'attività, al di fuori delle causali sopra indicate, possano condurre all'esonero dall'obbligo del minimale contributivo. A questo punto si pone un problema di interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, già evidenziata da Cass. 5233/2007, non quanto al metodo della classificazione, ma limitatamente all'ipotesi in cui consente l'esenzione dell'obbligo del minimale contributivo nei casi di sospensione dell'attività aziendale con intervento della cassa integrazione guadagni, ed implicitamente la escluderebbe per le aziende minori, per le quali non è previsto l'intervento della CIG.
Pertanto, si può affermare che per le imprese edili, nelle ipotesi in cui, sia pure temporaneamente, non sorge, in dipendenza del rapporto di lavoro consensualmente sospeso, né l'obbligazione di prestare lavoro né l'obbligazione di corrispondere la retribuzione, non trova applicazione il minimale contributivo di cui al comma 1 dell'art. 29 d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995; le sospensioni dell'attività di impresa rilevanti ai fini dell'esenzione dalla contribuzione virtuale sono anche quelle al di fuori dell'intervento della c.i.g. [Cassazione civile , sez. lav., 09 febbraio 2009, n. 3176].
Tuttavia, rilevano le sospensioni di attività aziendale senza intervento della Cassa integrazione guadagni, purché preventivamente comunicate agli enti previdenziali in modo da consentirne gli opportuni controlli. Ne consegue che l'omessa comunicazione determina l'inefficacia dell'esenzione e la vigenza dell'obbligo contributivo [Cassazione civile , sez. lav., 19 maggio 2008, n. 12624]. O quanto meno rilevano quelle sospensioni in relazione a cui, sulla scorta della documentazione aziendale, è possibile l'esercizio di un controllo oggettivo. Infatti, in tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate CP_ all' in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione. L'interpretazione adottata, seppure estende la portata dell'art. 29 citato, è l'unica che appare costituzionalmente corretta ed evita disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese [Cassazione civile , sez. lav., 07 marzo 2007, n. 5233].
Individuato, per tal via, il parametro normativo applicabile nella fattispecie in esame e considerate le emergenze processuali e documentali in atti, deve ritenersi l'infondatezza del ricorso.
In proposito, giova ricordare come la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti [Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2010, n. 5548] e che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa [ Cass., Sez. L, Ordinanza 2/02/2015, n. 1808 ], parametri questi che hanno reso inammissibile la prova testimoniale articolata in ricorso.
D'altra parte ritiene in generale questo Giudicante di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dalla Guardia di finanza oppure da funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ.
1.4.95 n.3853), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente, senza che talvolta si renda necessario l'espletamento di altri mezzi istruttori (come la prova testimoniale), sicuramente inidonei a vincere le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite nel 1996 che hanno precisato come i verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilita' che puo' essere infirmata solo da una specifica prova contraria [Cass.SSUU 3.2.96 n.916]; che è quanto non risulta offerta neanche con le note di udienza in cui genericamente si contesta la misura dei contributi che si assumono omessi a fronte di quelli “complessivamente versati”.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
CP_ rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro 7052,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 21/10/2025
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