TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 26785/2024 cui è riunito il procedimento n.
4490/2024
TRA
, difesa dall'avv. GALDI PAOLO;
Parte_1
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/12/24 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto che in data 16/03/23 veniva presentata istanza per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta, ma che la domanda non ha avuto esito positivo non essendo stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario alla visita del 21/09/23, all'esito della quale all'istante è stata riconosciuta un'invalidità pari al 67%.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. concludeva confermando il giudizio espresso in sede amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità ovvero alla pensione di inabilità, e al riconoscimento dello stato di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 e la condanna dell' al pagamento CP_1 dei relativi importi, oltre accessori.
Il procedimento per ATP veniva pertanto riunito al presente, in applicazione analogica dell'art. 274 c.p.c.
La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del
1 ricorso.
Il ricorso in opposizione è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma
1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio
2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Tale, o meglio, tali plurime finalità devono pertanto costituire, ad avviso del giudice adito, i necessari parametri cui deve essere informata l'interpretazione del testo normativo.
Tanto premesso, la disposizione richiamata stabilisce quanto segue:
«[I]. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
[II]. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di
2 quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
[III]. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
[VI]. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
[VII]. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, finalizzato esclusivamente (per le ragioni che si specificheranno di seguito) alla verifica (ovviamente previo scrutinio dell'esistenza di un concreto interesse ad agire per il conseguimento di un diritto: Cass. Sez L Sentenza n. 8932 del 05/05/2015; Sez L Sentenza n.
8533 del 27/04/2015) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445
3 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo sul requisito sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
E, considerato che nella casistica giurisprudenziale il fattore di maggior conflitto è costituito dalla contestazione in ordine al requisito sanitario, la scissione nei due distinti giudizi deve ritenersi aderente alla ratio deflattiva, nella misura in cui, una volta risolto, con un procedimento snello e di più rapida definizione, il contrasto sul requisito sanitario, nell'ottica legislativa tale definizione è idonea ad impedire l'ulteriore ricorso alla tutela giurisdizionale, e segnatamente ad impedire l'attivazione del giudizio ordinario, destinato all'accertamento del diritto “finale”; fermo restando che l'accertamento sanitario può essere rimesso in discussione, ma esclusivamente mediante il ricorso alla seconda fase di opposizione, limitato, secondo quanto si dirà appresso, alla sola denuncia di vizi che inficiano il percorso logico-procedimentale che ha condotto al predetto accertamento (in questi sensi v. Cass. Sez.
6-L
Sentenza n. 6084 del 17/03/2014; Sez 6-L Sentenza n. 6085 del 17/03/2014;
Sez L Sentenza n. 9876 del 09/04/2019).
Ora, dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione», si evince che a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna
4 sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 4254 del 20/02/2009).
Va inoltre premesso che l'attribuzione di una determinata percentuale di invalidità deve essere il frutto di una corretta applicazione dei criteri stabiliti con il d.m. 05/02/92. È opportuno pertanto riportare i principali criteri cui deve uniformarsi il c.t.u., nella determinazione della percentuale complessiva di invalidità.
Principi base sono che «il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre
5 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica».
Le variazioni, peraltro «possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica».
Il d.m. citato ribadisce inoltre che «a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del
1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori».
Nel caso, poi, di infermità plurime, il decreto recita: «i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c). Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza».
Ora, per quanto concerne il concorso funzionale, esso si determina allorché una pluralità di menomazioni «interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella
(danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato».
Sono invece «in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo».
Tanto premesso, nella specie, il c.t.u. ha ritenuto che per il grado delle patologie riscontrate la percentuale complessiva di invalidità sia pari al
6 67% (ciò che evidentemente esclude che sussistano le condizioni per la condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità). la parte si duole che il Ctu non abbia valutato «tutte le patologie proposte nel ricorso, benché ampiamente documentate con certificazioni mediche, sia perché ha sottostimato la gravità di quelle diagnosticate errando quindi nella valutazione delle stesse e non tenendo conto del quadro clinico generale derivante dalla presenza contemporanea e aggravante di tutte le malattie presenti».
La parte elenca le seguenti patologie:
1. Meningioma frontale;
2. Adenoma ipofisario;
3. Asma bronchiale;
4. Esiti di vertebroplastica dorsale per crollo vertebrale;
5. Artrosi vertebrale con discopatie cervicali e lombosacrali;
6. Gozzo tiroideo;
7. Microadenoma ipofisario;
8. Microlitiasi renale;
9. Sindrome del tunnel carpale dx;
10. Sindrome ansioso-depressiva.
Il c.t.u. ha per contro ritenuto valutabili le seguenti patologie:
- Meningioma frontale
- Adenoma ipofisario
- Asma bronchiale
- Disco-artrosi del rachide e remota vertebroplastica dorsale.
- Sindrome ansioso-depressiva
Sfrondando l'elenco formulato da parte ricorrente, delle evidenti duplicazioni (adenoma/microadenoma ipofisario) e delle patologie insistenti sul medesimo apparato (le patologie vertebrali), e restando evidentemente fuori le patologie di nessun significato clinico anche in base alle tabelle del 05/02/92, il c.t.u. ha chiarito:
«L'asma bronchiale è perfettamente controllato dalla terapia farmacologica non risultando, allo stato. segni patologici a carico dell'apparato respiratorio come da me evidenziato e confermato dalla recente visita pneumologica con spirometria presente agli atti. Il meningioma a sede fronto-opercolare destra è risultato stabile a tutti i controlli effettuati, in assenza di qualsiasi compromissione del parenchima cerebrale. Il meningioma è un tumore delle meningi, le membrane protettive del cervello e del midollo spinale. Il tumore può comprimere il tessuto nervoso adiacente e causare vari sintomi, oppure essere asintomatico. La diagnosi si basa sulla risonanza magnetica con mezzo di contrasto. Il trattamento può consistere in chirurgia, radioterapia o radiochirurgia12.
7 Il piccolo adenoma ipofisario risulta non secernente. L'artrosi del rachide lombare con discopatie multiple determina un deficit funzionale di medio grado. La vertebroplastica dorsale per frattura è perfettamente riuscita La sindrome ansioso-depressiva, di natura certamente reattiva, può essere classificata di lieve-medio grado. Per tutto quanto sopra descritto possiamo concludere che le patologie in diagnosi determinano una invalidità inferiore al 74%, in particolare: Il meningioma frontale, di piccole dimensioni, in assenza di qualsiasi compromissione del parenchima cerebrale
e /o di tipo neurologico, determina una invalidità del 11% (cod.9322
“neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”).
L'artrosi del rachide lombare con discopatie multiple e gli esti di vertebroplastica dorsale determinano una invalidità del 35% (cod 7001 ” anchilosi rachide totale per analogia e riduzione”). L'asma bronchiale, con ottima risposta farmacologica, determina una invalidità del 21% (cod 6003
“asma bronchiale estrinseco”). La sindrome ansioso depressiva reattiva determina una invalidità del 25% (cod 2205). Le altre patologie determinano una invalidità inferiore al 10% pertanto non valutabili nel computo finale ai sensi del DM 5/02/92. Applicando alle percentuali sopra descritte la formula riduzionistica di Legge otterremo una invalidità complessiva del
67%».
Essendo la motivazione congrua e perfettamente idonea a consentire di ricostruire il procedimento logico seguito dal consulente, né essendo ravvisabile nel ragionamento seguito alcun elemento di contraddizione, ogni altra valutazione atterrebbe a ragioni di merito come tali insindacabili dal giudice adito, ove, come nella specie, adeguatamente e correttamente motivata la relazione peritale.
Né peraltro, la parte ha ritenuto di formulare, come sarebbe stato suo onere, osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico del, ai sensi dell'art. 195
c.p.c.
La parte poi chiede di acquisire ulteriore documentazione. Dal momento che la parte non ha inteso attendere l'autorizzazione nel contraddittorio, può in questa sede rilevarsi come tale documentazione appaia meramente riepilogativa di patologie già ampiamente diagnosticate e discusse dal c.t.u., il quale non ha ritenuto la sindrome depressiva di grado superiore al lieve con valutazione di merito che, per le ragioni ampiamente esposte, in assenza di vizi di legittimità o vizi logici non può essere messa in discussione unicamente sulla base del dissenso espresso da altri medici.
Deve al riguardo chiarirsi che l'utilizzo dello strumento eccezionale dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può tradursi nell'automatico riconoscimento di un aggravamento ogni qualvolta la parte si procuri un
8 nuovo certificato medico. E le certificazioni prodotte, nel caso di specie, appaiono meramente riepilogative delle patologie esistenti, senza che alcuna storia clinica risulti ancora una volta documentabile e senza che alcuno specifico elemento venga fornito per supportare un aggravamento che dal 67% dovrebbe condurre, con il metodo riduzionistico a raggiungere la percentuale del 74%.
Il ricorso va pertanto respinto.
Risulta comunque correttamente formulata la dichiarazione ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., demandata ad un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla
Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte attrice non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Napoli, 08/07/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
9