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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Maria
Mammone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37281/2024 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati DAMIANO BONOMO, MARIO DEL VAGLIO e
MASSIMILIANO MILANO presso il cui studio in VIA XXIV MAGGIO, 43 00187 ROMA, è elettivamente domiciliato;
- parte attrice -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA Controparte_2
GABRIELLA NOCCO ed elettivamente domiciliata in VIA CARMINE 21 70029 SANTERAMO IN COLLE presso il predetto difensore
- parte convenuta – sulle seguenti conclusioni: per l'attrice:
“1) in accoglimento alla presente opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva opposta e per l'effetto ordinare la restituzione delle somme pignorate per l'importo complessivo di euro 46.947,03;
2) Tutto con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ai procuratori che si dichiarano antistatari”; per la convenuta:
“che l'On.le Tribunale adito Voglia rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in CP_1
fatto e diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto pagina 1 di 8 procuratore che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'8 febbraio 2024, , creditore procedente, ha notificato a sé stessa, Controparte_2
quale terzo debitore, un pignoramento ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 per euro 46.947,03, somma dovuta al debitore esecutato Controparte_3
che è società autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso
[...]
l'istituzione, la promozione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi, ha proposto opposizione ex artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e, nel merito, di “accertare e dichiarare che la creditrice opposta non ha alcun titolo per iniziare e proseguire l'esecuzione forzata cui ci si oppone;
per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inefficace
e/o nullo e/o annullare e/o revocare il pignoramento presso terzi promosso da Controparte_2
nei confronti di e comunque ordinare lo svincolo delle somme pignorate per
[...] Parte_1
l'importo complessivo di euro 46.947,03”.
Il g.e., preso atto dell'intervenuto pagamento a favore del creditore procedente, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ed ha assegnato all'opponente termine per l'instaurazione del giudizio di merito. vi ha provveduto, ribadendo: CP_1
1. l'illegittimità ed improcedibilità del pignoramento e la violazione dell'all'art. 72 bis, d.p.r. n.
602/1973: la speciale procedura prevista dall'art. 72-bis –ove si parla di “pignoramento dei crediti del debitore verso terzi”- che consente all'agente della riscossione di ordinare al terzo di pagare al procedente senza un preventivo controllo giurisdizionale, secondo l'opponente non legittima il concessionario ad incamerare direttamente le somme dovute al contribuente, sottraendo la riscossione coattiva non solo al controllo giurisdizionale, ma anche a quello del terzo;
da ciò, la nullità del pignoramento;
2. l'illegittimità e l'improcedibilità del pignoramento con riferimento all'intimazione di pagamento n. 06820239031686621 per €70.273,56, rilevando l'inerenza della pretesa creditoria al Fondo Social liquidazione giudiziale, del quale essa opponente non era Controparte_4
più gestore fin dal 27 aprile 2018. Il pignoramento aveva quindi colpito un soggetto diverso dal debitore, anche in violazione dell'art. 36, comma 4, TUF, a mente del quale “ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
pagina 2 di 8 autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Con società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”. Inoltre, ad avviso di poiché il CP_1 Controparte_5
il 28 settembre 2023 era stato sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art.
[...]
57, comma 6-bis, TUF e degli articoli 83 e 84 TUB, dallo stesso richiamati, ogni pretesa volta al soddisfacimento del credito avrebbe dovuto essere indirizzata ai commissari liquidatori;
3. l'illegittimità e l'improcedibilità del pignoramento con riferimento alla cartella di pagamento n.
06820230072440439000, notificata il 26 giugno 2023, in quanto emessa in relazione ad importi
“già annullati o sgravati”;
4. l'illegittimità e l'improcedibilità del pignoramento con riferimento alla cartella di pagamento n.
06820230072440540000 in quanto emessa in relazione a debiti inerenti al Fondo Spazio
Industriale, la cui gestione non era più in capo all'opponente dal 19 maggio 2013 e che, comunque, erano stati, in parte, oggetto di sgravio. concludeva chiedendo al Tribunale di accertare l'illegittimità della procedura esecutiva, con CP_1 condanna di a restituire l'importo incassato di €46.947,03. Controparte_2
, nella sua duplice qualità di creditore pignorante e di terzo Controparte_6
pignorato, si costituiva in giudizio anche nella fase di merito, deducendo che né l'art. 72-bis d.p.r. n.
602/1973 né altre disposizioni normative vietavano il pignoramento presso sé stessi, che doveva ritenersi quindi consentito al creditore pubblico come a qualsiasi altro creditore. Sottolineava di aver agito in via esecutiva nell'interesse degli enti impositori e quindi per il recupero di crediti dei quali essa non era titolare (in caso contrario, del resto, non avrebbe avuto bisogno di procedere esecutivamente, ma avrebbe potuto semplicemente avvalersi della compensazione) e che la tutela in sede giurisdizionale del debitore era comunque assicurata dalla possibilità di proporre opposizione. Richiamava la dottrina che ammette la pignorabilità di cose del debitore che si trovino presso il creditore, o di crediti del debitore nei confronti dello stesso creditore e la giurisprudenza che reputa legittimo il sequestro presso sé stessi. Sotto altro profilo, osservava che, considerato che il fondo comune manca di soggettività giuridica, il pignoramento era stato correttamente attuato nei confronti della società di gestione;
negava che vi fosse stata una qualche duplicazione di pagamenti. Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese.
Con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. dava atto che prima di Controparte_2
pagina 3 di 8 procedere ai sensi dell'art. 72-bis citato, era stata trasmessa a una proposta di compensazione ai CP_1
sensi dell'articolo 28-ter del d.p.r. n. 602/73 alla quale il contribuente non aveva aderito. Ribadiva che le somme pignorate erano state imputate alle sole cartelle che evidenziavano un debito a carico dell'esecutata.
in replica, riproponeva le proprie doglianze in ordine all'operato di CP_1 Controparte_6
.
[...]
In data 1^ aprile 2025 il giudice disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione ex art. 171-bis, quarto comma, c.p.c., assegnando termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi.
Nessuna delle parti si avvaleva del termine concesso.
All'udienza del 3 giugno 2025 il giudice ha invitato le parti alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma della diposizione citata.
L'opposizione, che qualifica come proposta ai sensi degli artt. 615, secondo comma e 617, CP_1
secondo comma, c.p.c., è infondata.
Vanno, in primo luogo, disattese le censure che investono la legittimità del c.d. “auto-pignoramento”, ascrivibili all'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c.
Al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal condiviso orientamento del giudice di legittimità che ha spiegato come “nel caso di pignoramento che il creditore procedente operi presso se stesso, ex art 543 c.p.c, di un credito del debitore esecutato, tale ingiunzione è connaturata, nei suoi effetti, all'intimazione che il creditore fa a se stesso, quale terzo debitore, di non disporre delle cose del debitore esecutato in suo possesso senza ordine del giudice” (Cass. n. 4207 del 19/12/1975; Cass. n.
35677 del 5/12/2022), dando così per pacifico il ricorso al mezzo e che ha ritenuto parimenti legittimo il sequestro conservativo a mani proprie (cfr. Cass. n.1407/1992), la cui attuazione avviene con modalità esattamente sovrapponibili a quelle del pignoramento. Nello stesso senso si è espressa in modo convincente parte della giurisprudenza di merito (si vedano App. Milano, n. 1497/2025 e Trib.
Parma, n. 896/2022, entrambe in Banca dati di merito del Ministero della giustizia).
La possibilità di adire l'autorità giudiziaria in sede esecutiva esclude ogni lesione del diritto di difesa;
sarebbe invece irragionevole consentire al debitore di riscuotere le somme di cui è creditore nei confronti dell'Erario, rendendo al creditore pubblico più difficile il soddisfacimento rispetto agli altri creditori.
pagina 4 di 8 In parte improponibili ed in parte infondate sono le altre censure sulle quali si fonda l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con le quali, sotto vari profili, l'opponente contesta il diritto del concessionario a procedere nei suoi confronti in via esecutiva.
Giova premettere, poiché il tema è comune a tutte le censure sollevate da che l'art.2 d.lgs. n. CP_1
546/1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria "... tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio- le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati - e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, riscossione ed alle sanzioni - unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all'obbligazione tributaria", escludendo dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Rispetto a tali controversie, viene in considerazione l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.p.r. che, ancorché parzialmente riscritto dalla Corte Costituzionale, non consente opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario nelle forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (si vedano Cass. n. 23894/2023
e Corte cost. n. 114 del 2018).
In sintesi, se il credito ha natura tributaria, tutte le contestazioni che precedono la notificazione della cartella o dell'avviso devono essere fatte valere dinanzi al giudice tributario ed è possibile adire il giudice ordinario solo per fatti successivi, diversi da quelli che il debitore avrebbe potuto far valere dinanzi al giudice tributario.
Ne deriva, nel caso in esame, l'improponibilità del. le censure di cui ai punti 3) e 4). La cartella di pagamento n. 06820230072440439000 è stata notificata il 26 giugno 2023 e non è stata opposta, né la documentazione prodotta da dà conto di pagamenti, annullamenti o sgravi successivi, dei quali CP_1
il procedente non abbia tenuto conto. Le pronunce di accoglimento di ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo sono state emesse nel 2022; i provvedimenti di “sgravio” non sono datati, ma risultano adottati in accoglimento di istanze presentate nel 2021 (doc. nn. 8, 9 e 11).
Anche la cartella di pagamento n. 06820230072440540000 è stata notificata il 26 giugno 2023 e non è provato che la richiesta di annullamento in autotutela (doc. 14) sia stata accolta successivamente alla pagina 5 di 8 notificazione della predetta cartella. Pacificamente, la circostanza della cessazione del rapporto con
Fondo Spazio Industriale risale al 19 maggio 2013 e quindi, anche sotto questo profilo, la cartella
Cont emessa e notificata alla per debiti del Fondo avrebbe dovuto essere autonomamente e tempestivamente impugnata.
Considerazioni analoghe si impongono con riferimento all'intimazione di pagamento n.
06820239031686621, notificata il 30 agosto 2023 per IMU dovuta al per il 2018 e Parte_2
TARI dovuta al per il 2019, poiché la cessazione del rapporto gestorio del Fondo Parte_3
a partire dalla primavera del 2018 è circostanza che avrebbe dovuto essere Controparte_5 dedotta mediante impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Si deve infine escludere che il successivo assoggettamento del fondo alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 57, comma 6-bis, TUF, abbia comportato l'improponibilità dell'azione esecutiva individuale. A questo proposito, appare sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, che tali principi ha affermato in materia di ICI e di IMU, la mancanza di soggettività giuridica del fondo impone alla società di gestione di eseguire tutti gli adempimenti fiscali formali e sostanziali e che essa riveste un ruolo “in virtù del quale è tenuta al pagamento dell'imposta municipale unica gravante sugli immobili che fanno parte del patrimonio separato”. Il soggetto passivo del rapporto tributario è dunque , sì che l'assoggettamento del fondo alla liquidazione CP_1 giudiziale non osta all'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del gestore (si veda Cass. ord. n.
7116/2023, citata1).
Da ultimo, occorre evidenziare che sebbene abbia lamentato la violazione della regola posta CP_1 dall'art. 36 TUF sulla separazione dei patrimoni, si deve escludere che, con tale eccezione, essa abbia efficacemente contestato la pignorabilità del credito aggredito da . L'opponente, Controparte_2
infatti, non si è limitata a dedurre la mera impignorabilità dei crediti siccome propri e non compresi nel patrimonio dei fondi gestiti (questione sicuramente rientrante nel novero delle opposizioni proponibili ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 602/1973 anche nella versione antecedente l'intervento additivo della Corte
Costituzionale con sentenza n. 114/2018), ma ha invocato il principio di separazione patrimoniale al fine di contestare la propria responsabilità in relazione alle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento.
Sotto questo profilo, è dunque decisivo quanto si è appena detto e cioè che l'autonomia patrimoniale Cont dei fondi non fa venir meno la responsabilità della per i debiti maturati sotto la sua gestione (in 1 Mentre Cass. n. 16285/2024 richiamata dall'opponente si riferisce al debito iva inerente ad un fondo estinto. pagina 6 di 8 questo senso, si veda App. Milano, n. 2815/2022, in Banca dati di merito del Ministero della giustizia).
Senza tacere, con riferimento al tema della “appartenenza” dei crediti pignorati, che non vi è alcuna specifica allegazione -e, a maggior ragione, manca del tutto la prova- del fatto che detti crediti siano
Cont
“propri” della in quanto tale e non rientrino nel patrimonio dei medesimi fondi ai quali ineriscono i debiti portati dalle cartelle esattoriali.
In conclusione, l'opposizione va respinta e l'opponente condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate tenuto conto del valore della controversia e, considerata la semplicità delle questioni trattate ed il rito, in misura prossima al minimo tariffario, con distrazione a favore dell'avv. Michela Gabriella
Nocco che si è dichiarata antistataria.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere ad , €4.200 per Controparte_3 Controparte_6
compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Michela Gabriella Nocco.
Così deciso in Milano, il 10 giugno 2025 La giudice
Francesca Maria Mammone
pagina 7 di 8
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE TERZA CIVILE definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1)
2) condanna parte attrice convenuta a rimborsare in favore di parte attrice convenuta le spese di giudizio, che liquida in € per compensi ed € per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 12 giugno 2025
Il giudice dott. Francesca Maria Mammone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Maria
Mammone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37281/2024 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati DAMIANO BONOMO, MARIO DEL VAGLIO e
MASSIMILIANO MILANO presso il cui studio in VIA XXIV MAGGIO, 43 00187 ROMA, è elettivamente domiciliato;
- parte attrice -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA Controparte_2
GABRIELLA NOCCO ed elettivamente domiciliata in VIA CARMINE 21 70029 SANTERAMO IN COLLE presso il predetto difensore
- parte convenuta – sulle seguenti conclusioni: per l'attrice:
“1) in accoglimento alla presente opposizione, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva opposta e per l'effetto ordinare la restituzione delle somme pignorate per l'importo complessivo di euro 46.947,03;
2) Tutto con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ai procuratori che si dichiarano antistatari”; per la convenuta:
“che l'On.le Tribunale adito Voglia rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in CP_1
fatto e diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto pagina 1 di 8 procuratore che si dichiara antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'8 febbraio 2024, , creditore procedente, ha notificato a sé stessa, Controparte_2
quale terzo debitore, un pignoramento ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 per euro 46.947,03, somma dovuta al debitore esecutato Controparte_3
che è società autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso
[...]
l'istituzione, la promozione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi, ha proposto opposizione ex artt. 615, secondo comma, e 617, secondo comma, c.p.c. dinanzi al giudice dell'esecuzione, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e, nel merito, di “accertare e dichiarare che la creditrice opposta non ha alcun titolo per iniziare e proseguire l'esecuzione forzata cui ci si oppone;
per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inefficace
e/o nullo e/o annullare e/o revocare il pignoramento presso terzi promosso da Controparte_2
nei confronti di e comunque ordinare lo svincolo delle somme pignorate per
[...] Parte_1
l'importo complessivo di euro 46.947,03”.
Il g.e., preso atto dell'intervenuto pagamento a favore del creditore procedente, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ed ha assegnato all'opponente termine per l'instaurazione del giudizio di merito. vi ha provveduto, ribadendo: CP_1
1. l'illegittimità ed improcedibilità del pignoramento e la violazione dell'all'art. 72 bis, d.p.r. n.
602/1973: la speciale procedura prevista dall'art. 72-bis –ove si parla di “pignoramento dei crediti del debitore verso terzi”- che consente all'agente della riscossione di ordinare al terzo di pagare al procedente senza un preventivo controllo giurisdizionale, secondo l'opponente non legittima il concessionario ad incamerare direttamente le somme dovute al contribuente, sottraendo la riscossione coattiva non solo al controllo giurisdizionale, ma anche a quello del terzo;
da ciò, la nullità del pignoramento;
2. l'illegittimità e l'improcedibilità del pignoramento con riferimento all'intimazione di pagamento n. 06820239031686621 per €70.273,56, rilevando l'inerenza della pretesa creditoria al Fondo Social liquidazione giudiziale, del quale essa opponente non era Controparte_4
più gestore fin dal 27 aprile 2018. Il pignoramento aveva quindi colpito un soggetto diverso dal debitore, anche in violazione dell'art. 36, comma 4, TUF, a mente del quale “ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
pagina 2 di 8 autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Con società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo”. Inoltre, ad avviso di poiché il CP_1 Controparte_5
il 28 settembre 2023 era stato sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art.
[...]
57, comma 6-bis, TUF e degli articoli 83 e 84 TUB, dallo stesso richiamati, ogni pretesa volta al soddisfacimento del credito avrebbe dovuto essere indirizzata ai commissari liquidatori;
3. l'illegittimità e l'improcedibilità del pignoramento con riferimento alla cartella di pagamento n.
06820230072440439000, notificata il 26 giugno 2023, in quanto emessa in relazione ad importi
“già annullati o sgravati”;
4. l'illegittimità e l'improcedibilità del pignoramento con riferimento alla cartella di pagamento n.
06820230072440540000 in quanto emessa in relazione a debiti inerenti al Fondo Spazio
Industriale, la cui gestione non era più in capo all'opponente dal 19 maggio 2013 e che, comunque, erano stati, in parte, oggetto di sgravio. concludeva chiedendo al Tribunale di accertare l'illegittimità della procedura esecutiva, con CP_1 condanna di a restituire l'importo incassato di €46.947,03. Controparte_2
, nella sua duplice qualità di creditore pignorante e di terzo Controparte_6
pignorato, si costituiva in giudizio anche nella fase di merito, deducendo che né l'art. 72-bis d.p.r. n.
602/1973 né altre disposizioni normative vietavano il pignoramento presso sé stessi, che doveva ritenersi quindi consentito al creditore pubblico come a qualsiasi altro creditore. Sottolineava di aver agito in via esecutiva nell'interesse degli enti impositori e quindi per il recupero di crediti dei quali essa non era titolare (in caso contrario, del resto, non avrebbe avuto bisogno di procedere esecutivamente, ma avrebbe potuto semplicemente avvalersi della compensazione) e che la tutela in sede giurisdizionale del debitore era comunque assicurata dalla possibilità di proporre opposizione. Richiamava la dottrina che ammette la pignorabilità di cose del debitore che si trovino presso il creditore, o di crediti del debitore nei confronti dello stesso creditore e la giurisprudenza che reputa legittimo il sequestro presso sé stessi. Sotto altro profilo, osservava che, considerato che il fondo comune manca di soggettività giuridica, il pignoramento era stato correttamente attuato nei confronti della società di gestione;
negava che vi fosse stata una qualche duplicazione di pagamenti. Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese.
Con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. dava atto che prima di Controparte_2
pagina 3 di 8 procedere ai sensi dell'art. 72-bis citato, era stata trasmessa a una proposta di compensazione ai CP_1
sensi dell'articolo 28-ter del d.p.r. n. 602/73 alla quale il contribuente non aveva aderito. Ribadiva che le somme pignorate erano state imputate alle sole cartelle che evidenziavano un debito a carico dell'esecutata.
in replica, riproponeva le proprie doglianze in ordine all'operato di CP_1 Controparte_6
.
[...]
In data 1^ aprile 2025 il giudice disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione ex art. 171-bis, quarto comma, c.p.c., assegnando termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi.
Nessuna delle parti si avvaleva del termine concesso.
All'udienza del 3 giugno 2025 il giudice ha invitato le parti alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi del terzo comma della diposizione citata.
L'opposizione, che qualifica come proposta ai sensi degli artt. 615, secondo comma e 617, CP_1
secondo comma, c.p.c., è infondata.
Vanno, in primo luogo, disattese le censure che investono la legittimità del c.d. “auto-pignoramento”, ascrivibili all'ambito applicativo dell'art. 617 c.p.c.
Al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal condiviso orientamento del giudice di legittimità che ha spiegato come “nel caso di pignoramento che il creditore procedente operi presso se stesso, ex art 543 c.p.c, di un credito del debitore esecutato, tale ingiunzione è connaturata, nei suoi effetti, all'intimazione che il creditore fa a se stesso, quale terzo debitore, di non disporre delle cose del debitore esecutato in suo possesso senza ordine del giudice” (Cass. n. 4207 del 19/12/1975; Cass. n.
35677 del 5/12/2022), dando così per pacifico il ricorso al mezzo e che ha ritenuto parimenti legittimo il sequestro conservativo a mani proprie (cfr. Cass. n.1407/1992), la cui attuazione avviene con modalità esattamente sovrapponibili a quelle del pignoramento. Nello stesso senso si è espressa in modo convincente parte della giurisprudenza di merito (si vedano App. Milano, n. 1497/2025 e Trib.
Parma, n. 896/2022, entrambe in Banca dati di merito del Ministero della giustizia).
La possibilità di adire l'autorità giudiziaria in sede esecutiva esclude ogni lesione del diritto di difesa;
sarebbe invece irragionevole consentire al debitore di riscuotere le somme di cui è creditore nei confronti dell'Erario, rendendo al creditore pubblico più difficile il soddisfacimento rispetto agli altri creditori.
pagina 4 di 8 In parte improponibili ed in parte infondate sono le altre censure sulle quali si fonda l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con le quali, sotto vari profili, l'opponente contesta il diritto del concessionario a procedere nei suoi confronti in via esecutiva.
Giova premettere, poiché il tema è comune a tutte le censure sollevate da che l'art.2 d.lgs. n. CP_1
546/1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria "... tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio- le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati - e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, riscossione ed alle sanzioni - unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all'obbligazione tributaria", escludendo dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Rispetto a tali controversie, viene in considerazione l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.p.r. che, ancorché parzialmente riscritto dalla Corte Costituzionale, non consente opposizioni all'esecuzione aventi funzione "recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario nelle forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (si vedano Cass. n. 23894/2023
e Corte cost. n. 114 del 2018).
In sintesi, se il credito ha natura tributaria, tutte le contestazioni che precedono la notificazione della cartella o dell'avviso devono essere fatte valere dinanzi al giudice tributario ed è possibile adire il giudice ordinario solo per fatti successivi, diversi da quelli che il debitore avrebbe potuto far valere dinanzi al giudice tributario.
Ne deriva, nel caso in esame, l'improponibilità del. le censure di cui ai punti 3) e 4). La cartella di pagamento n. 06820230072440439000 è stata notificata il 26 giugno 2023 e non è stata opposta, né la documentazione prodotta da dà conto di pagamenti, annullamenti o sgravi successivi, dei quali CP_1
il procedente non abbia tenuto conto. Le pronunce di accoglimento di ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo sono state emesse nel 2022; i provvedimenti di “sgravio” non sono datati, ma risultano adottati in accoglimento di istanze presentate nel 2021 (doc. nn. 8, 9 e 11).
Anche la cartella di pagamento n. 06820230072440540000 è stata notificata il 26 giugno 2023 e non è provato che la richiesta di annullamento in autotutela (doc. 14) sia stata accolta successivamente alla pagina 5 di 8 notificazione della predetta cartella. Pacificamente, la circostanza della cessazione del rapporto con
Fondo Spazio Industriale risale al 19 maggio 2013 e quindi, anche sotto questo profilo, la cartella
Cont emessa e notificata alla per debiti del Fondo avrebbe dovuto essere autonomamente e tempestivamente impugnata.
Considerazioni analoghe si impongono con riferimento all'intimazione di pagamento n.
06820239031686621, notificata il 30 agosto 2023 per IMU dovuta al per il 2018 e Parte_2
TARI dovuta al per il 2019, poiché la cessazione del rapporto gestorio del Fondo Parte_3
a partire dalla primavera del 2018 è circostanza che avrebbe dovuto essere Controparte_5 dedotta mediante impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Si deve infine escludere che il successivo assoggettamento del fondo alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 57, comma 6-bis, TUF, abbia comportato l'improponibilità dell'azione esecutiva individuale. A questo proposito, appare sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, che tali principi ha affermato in materia di ICI e di IMU, la mancanza di soggettività giuridica del fondo impone alla società di gestione di eseguire tutti gli adempimenti fiscali formali e sostanziali e che essa riveste un ruolo “in virtù del quale è tenuta al pagamento dell'imposta municipale unica gravante sugli immobili che fanno parte del patrimonio separato”. Il soggetto passivo del rapporto tributario è dunque , sì che l'assoggettamento del fondo alla liquidazione CP_1 giudiziale non osta all'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti del gestore (si veda Cass. ord. n.
7116/2023, citata1).
Da ultimo, occorre evidenziare che sebbene abbia lamentato la violazione della regola posta CP_1 dall'art. 36 TUF sulla separazione dei patrimoni, si deve escludere che, con tale eccezione, essa abbia efficacemente contestato la pignorabilità del credito aggredito da . L'opponente, Controparte_2
infatti, non si è limitata a dedurre la mera impignorabilità dei crediti siccome propri e non compresi nel patrimonio dei fondi gestiti (questione sicuramente rientrante nel novero delle opposizioni proponibili ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 602/1973 anche nella versione antecedente l'intervento additivo della Corte
Costituzionale con sentenza n. 114/2018), ma ha invocato il principio di separazione patrimoniale al fine di contestare la propria responsabilità in relazione alle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento.
Sotto questo profilo, è dunque decisivo quanto si è appena detto e cioè che l'autonomia patrimoniale Cont dei fondi non fa venir meno la responsabilità della per i debiti maturati sotto la sua gestione (in 1 Mentre Cass. n. 16285/2024 richiamata dall'opponente si riferisce al debito iva inerente ad un fondo estinto. pagina 6 di 8 questo senso, si veda App. Milano, n. 2815/2022, in Banca dati di merito del Ministero della giustizia).
Senza tacere, con riferimento al tema della “appartenenza” dei crediti pignorati, che non vi è alcuna specifica allegazione -e, a maggior ragione, manca del tutto la prova- del fatto che detti crediti siano
Cont
“propri” della in quanto tale e non rientrino nel patrimonio dei medesimi fondi ai quali ineriscono i debiti portati dalle cartelle esattoriali.
In conclusione, l'opposizione va respinta e l'opponente condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate tenuto conto del valore della controversia e, considerata la semplicità delle questioni trattate ed il rito, in misura prossima al minimo tariffario, con distrazione a favore dell'avv. Michela Gabriella
Nocco che si è dichiarata antistataria.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere ad , €4.200 per Controparte_3 Controparte_6
compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Michela Gabriella Nocco.
Così deciso in Milano, il 10 giugno 2025 La giudice
Francesca Maria Mammone
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PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE TERZA CIVILE definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1)
2) condanna parte attrice convenuta a rimborsare in favore di parte attrice convenuta le spese di giudizio, che liquida in € per compensi ed € per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 12 giugno 2025
Il giudice dott. Francesca Maria Mammone
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