Art. 9.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanita', con i decreti previsti nel precedente articolo 8, puo' autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.
Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, numero 880 , e' dello 0,35 parti per milione.
((E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene))
(2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 28 marzo 1983 (in G.U. 28/05/1983, n. 145, S.O n. 30) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con l'entrata in vigore dei limiti di cui all'allegato I cessano di aver vigore i corrispondenti limiti riportati nella tabella dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 , nell' art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e nell' art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393 ".
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanita', con i decreti previsti nel precedente articolo 8, puo' autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.
Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, numero 880 , e' dello 0,35 parti per milione.
((E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonche' negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene))
(2)
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 28 marzo 1983 (in G.U. 28/05/1983, n. 145, S.O n. 30) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Con l'entrata in vigore dei limiti di cui all'allegato I cessano di aver vigore i corrispondenti limiti riportati nella tabella dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322 , nell' art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e nell' art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393 ".