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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/08/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 76 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. Parte_1
15 (codice fiscale e P.IVA n. ), in persona della propria procuratrice speciale Avv. P.IVA_1
munita dei necessari poteri e della rappresentanza processuale, giusto atto notarile, Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone del
Foro di Milano, i quali eleggono domicilio presso i propri indirizzi PEC;
opponente
contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
n. 166 (C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea C.F._1
Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29, per mandato in atti;
opposta la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni pagina 1 di 6 Nell'interesse dell'opponente come da atto introduttivo del 10.01.2024; nell'interesse dell'opposta come da atto introduttivo del 20.02.2024, come ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , esponendo: CP_1
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 709/23 emesso dal Tribunale di Sassari il 01.12.2023,
con il quale le ingiungeva di consegnare “copia della documentazione di cui al ricorso”, ossia
“contratto, estratto conto storico (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura), eventuale
liberatoria di estinzione”, relativa alla “Carta Revolving n. _ _ _ _ 239” e di pagare “spese e
competenze di procedura, da distrarsi in favore del difensore antistatario, liquidate in €. 680,00, oltre
ad €. 360,00 per spese”;
- che il sig. precedentemente all'instaurazione del procedimento monitorio, formulava ad CP_1
due istanze ex art. 119 T.U.B. aventi ad oggetto la consegna del contratto e Parte_1
dell'estratto conto storico relativi rispettivamente alla (n. **** 40823962007, emessa CP_2
in data 3 aprile 2018 e ad oggi attiva) e alla (n. **** 40222391006, emessa in data Parte_3
16 settembre 2016 e cancellata dallo stesso in data 15 maggio 2017 – oggetto del ricorso monitorio);
- che riscontrava le richieste, consegnando copia della documentazione richiesta Parte_1
(contratto, regolamento generale pro tempore vigente ed estratti conto emessi negli ultimi 10 anni), con la precisazione che per visionare il Regolamento vigente si sarebbe potuto consultare il “sito
www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni” , iscrivendosi al quale avrebbe potuto recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza dal Servizio Clienti;
pagina 2 di 6 - che il sig. proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere documentazione a lui già CP_1
consegnata dall'opponente;
- che sarebbe stata ingiustamente condannata al pagamento delle spese del Parte_1
procedimento monitorio.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese di lite e condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto la ricostruzione CP_1
fornita dall'opponente. Esponeva:
- che l'istituto di credito non avrebbe consegnato il contratto completo, ma solo un modulo di richiesta, mancante delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi;
- che l'indicazione, da parte dell'istituto, del sito tramite cui risalire alle condizioni generali e al regolamento attualmente vigente, non sarebbe sufficiente a far venire meno l'obbligo di consegnare la copia integrale del contratto sottoscritto dal cliente;
- che il comportamento di sarebbe contrario ai principi di correttezza e Parte_1
buona fede.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Incontestate sono le premesse di fatto, cioè che il sig. fosse titolare di CP_1
(n. **** 40222391006, emessa in data 16 settembre 2016 e cancellata Parte_3
dallo stesso in data 15 maggio 2017) e che egli abbia richiesto ad la Parte_1
pagina 3 di 6 documentazione inerente il rapporto contrattuale (contratto, estratto conto storico (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura), eventuale liberatoria di estinzione). Emerge
documentalmente che la richiesta sia stata avanzata il 09.08.2023 (data di consegna della pec) e che l'istituto di credito l'abbia riscontrata in data 31.10.2023, cioè in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo datato 29.11.2023. Ebbene, è certo che esiste il diritto del sig. ad ottenere copia di tutta la documentazione contrattuale (come CP_1
sostenuto dalla stessa giurisprudenza da lui citata), poiché, interpretando la norma alla luce del principio generale di buona fede contrattuale e, in particolare, del dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.,
la giurisprudenza ha affermato che i clienti hanno diritto a ricevere copia del contratto non solo al momento della sottoscrizione, bensì anche, ove occorra, in momenti successivi, senza alcun limite temporale. Il diritto alla consegna del contratto, infatti, è un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e, pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 che sottopone la consegna della documentazione delle singole operazioni alla condizione che si riferiscano al decennio anteriore alla richiesta. Oltre che dal tenore letterale della norma, la differenza di disciplina si giustifica in ragione del fatto che, rispetto alla documentazione prettamente contabile concernente le singole operazioni, il contratto,
per sua stessa natura, costituisce la fonte di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e,
come tale, deve essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca (ex multis, Corte d'appello di Milano n. 2560/2021).
Tuttavia, è altrettanto vero che il dovere di ciascuna parte di agire secondo correttezza e buona fede per addivenire all'adempimento è posto anche in capo a chi richiede la documentazione, che ha l'onere di adoperarsi per accedere agli atti richiesti, laddove il procedimento non sia eccessivamente difficoltoso od oneroso. Ora, nel caso di specie, pagina 4 di 6 l'istituto di credito ha correttamente adempiuto alla richiesta di consegna dei documenti e,
così, agli obblighi previsti a suo carico dal citato art. 119 TUB, avendo inviato il 31.10.2023
al sig. copia del contratto, del Regolamento generale pro tempore vigente e degli CP_1
estratti conto emessi negli ultimi 10 anni, con la precisazione che per visionare il
Regolamento vigente avrebbe potuto consultare il “sito www.americanexpress.it - nella
sezione Termini e Condizioni” e che, con l'iscrizione all'area riservata, lo stesso avrebbe potuto recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni e ricevere assistenza dal Servizio Clienti. Non ha invece, agito secondo correttezza e buona fede l'opposto, non adoperandosi secondo quanto indicato e radicando, comunque, un procedimento monitorio per ottenere atti che – di fatto – erano già a sua completa disposizione. Infatti, i documenti forniti da risultano esaustivi, in quanto il Parte_1
documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto e nella comunicazione è indicato il sito internet www.americanexpress.it, in cui, alla sezione
“Termini e Condizioni”, è consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta.
A tale stregua l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e condanna del sig. a corrispondere a parte opposta la somma di €. 2.500,00, a CP_1
titolo di risarcimento dei danni subiti per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave
(art. 96, comma 1, c.p.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il vigente D.M.
(valore indeterminabile, complessità bassa) con parametri minimi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
pagina 5 di 6 opposto;
- condanna alla rifusione ad delle spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio che liquida in €. 2.906,00, oltre rimborso C.U. e spese vive, rimborso forfettario
15%, IVA, CNPA oltre oneri di legge;
- condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di €. 2.500,00.
[...]
Così deciso in Sassari, in data 21.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 76 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. Parte_1
15 (codice fiscale e P.IVA n. ), in persona della propria procuratrice speciale Avv. P.IVA_1
munita dei necessari poteri e della rappresentanza processuale, giusto atto notarile, Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone del
Foro di Milano, i quali eleggono domicilio presso i propri indirizzi PEC;
opponente
contro
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
n. 166 (C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea C.F._1
Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29, per mandato in atti;
opposta la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni pagina 1 di 6 Nell'interesse dell'opponente come da atto introduttivo del 10.01.2024; nell'interesse dell'opposta come da atto introduttivo del 20.02.2024, come ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , esponendo: CP_1
- di essere destinatario di decreto ingiuntivo n. 709/23 emesso dal Tribunale di Sassari il 01.12.2023,
con il quale le ingiungeva di consegnare “copia della documentazione di cui al ricorso”, ossia
“contratto, estratto conto storico (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura), eventuale
liberatoria di estinzione”, relativa alla “Carta Revolving n. _ _ _ _ 239” e di pagare “spese e
competenze di procedura, da distrarsi in favore del difensore antistatario, liquidate in €. 680,00, oltre
ad €. 360,00 per spese”;
- che il sig. precedentemente all'instaurazione del procedimento monitorio, formulava ad CP_1
due istanze ex art. 119 T.U.B. aventi ad oggetto la consegna del contratto e Parte_1
dell'estratto conto storico relativi rispettivamente alla (n. **** 40823962007, emessa CP_2
in data 3 aprile 2018 e ad oggi attiva) e alla (n. **** 40222391006, emessa in data Parte_3
16 settembre 2016 e cancellata dallo stesso in data 15 maggio 2017 – oggetto del ricorso monitorio);
- che riscontrava le richieste, consegnando copia della documentazione richiesta Parte_1
(contratto, regolamento generale pro tempore vigente ed estratti conto emessi negli ultimi 10 anni), con la precisazione che per visionare il Regolamento vigente si sarebbe potuto consultare il “sito
www.americanexpress.it - nella sezione Termini e Condizioni” , iscrivendosi al quale avrebbe potuto recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni o comunque ricevere assistenza dal Servizio Clienti;
pagina 2 di 6 - che il sig. proponeva ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere documentazione a lui già CP_1
consegnata dall'opponente;
- che sarebbe stata ingiustamente condannata al pagamento delle spese del Parte_1
procedimento monitorio.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese di lite e condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto la ricostruzione CP_1
fornita dall'opponente. Esponeva:
- che l'istituto di credito non avrebbe consegnato il contratto completo, ma solo un modulo di richiesta, mancante delle condizioni generali, del regolamento europeo e del documento di sintesi;
- che l'indicazione, da parte dell'istituto, del sito tramite cui risalire alle condizioni generali e al regolamento attualmente vigente, non sarebbe sufficiente a far venire meno l'obbligo di consegnare la copia integrale del contratto sottoscritto dal cliente;
- che il comportamento di sarebbe contrario ai principi di correttezza e Parte_1
buona fede.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Incontestate sono le premesse di fatto, cioè che il sig. fosse titolare di CP_1
(n. **** 40222391006, emessa in data 16 settembre 2016 e cancellata Parte_3
dallo stesso in data 15 maggio 2017) e che egli abbia richiesto ad la Parte_1
pagina 3 di 6 documentazione inerente il rapporto contrattuale (contratto, estratto conto storico (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura), eventuale liberatoria di estinzione). Emerge
documentalmente che la richiesta sia stata avanzata il 09.08.2023 (data di consegna della pec) e che l'istituto di credito l'abbia riscontrata in data 31.10.2023, cioè in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo datato 29.11.2023. Ebbene, è certo che esiste il diritto del sig. ad ottenere copia di tutta la documentazione contrattuale (come CP_1
sostenuto dalla stessa giurisprudenza da lui citata), poiché, interpretando la norma alla luce del principio generale di buona fede contrattuale e, in particolare, del dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.,
la giurisprudenza ha affermato che i clienti hanno diritto a ricevere copia del contratto non solo al momento della sottoscrizione, bensì anche, ove occorra, in momenti successivi, senza alcun limite temporale. Il diritto alla consegna del contratto, infatti, è un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e, pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 che sottopone la consegna della documentazione delle singole operazioni alla condizione che si riferiscano al decennio anteriore alla richiesta. Oltre che dal tenore letterale della norma, la differenza di disciplina si giustifica in ragione del fatto che, rispetto alla documentazione prettamente contabile concernente le singole operazioni, il contratto,
per sua stessa natura, costituisce la fonte di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e,
come tale, deve essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca (ex multis, Corte d'appello di Milano n. 2560/2021).
Tuttavia, è altrettanto vero che il dovere di ciascuna parte di agire secondo correttezza e buona fede per addivenire all'adempimento è posto anche in capo a chi richiede la documentazione, che ha l'onere di adoperarsi per accedere agli atti richiesti, laddove il procedimento non sia eccessivamente difficoltoso od oneroso. Ora, nel caso di specie, pagina 4 di 6 l'istituto di credito ha correttamente adempiuto alla richiesta di consegna dei documenti e,
così, agli obblighi previsti a suo carico dal citato art. 119 TUB, avendo inviato il 31.10.2023
al sig. copia del contratto, del Regolamento generale pro tempore vigente e degli CP_1
estratti conto emessi negli ultimi 10 anni, con la precisazione che per visionare il
Regolamento vigente avrebbe potuto consultare il “sito www.americanexpress.it - nella
sezione Termini e Condizioni” e che, con l'iscrizione all'area riservata, lo stesso avrebbe potuto recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi 7 anni e ricevere assistenza dal Servizio Clienti. Non ha invece, agito secondo correttezza e buona fede l'opposto, non adoperandosi secondo quanto indicato e radicando, comunque, un procedimento monitorio per ottenere atti che – di fatto – erano già a sua completa disposizione. Infatti, i documenti forniti da risultano esaustivi, in quanto il Parte_1
documento contrattuale contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto e nella comunicazione è indicato il sito internet www.americanexpress.it, in cui, alla sezione
“Termini e Condizioni”, è consultabile il regolamento vigente per la specifica tipologia di carta.
A tale stregua l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e condanna del sig. a corrispondere a parte opposta la somma di €. 2.500,00, a CP_1
titolo di risarcimento dei danni subiti per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave
(art. 96, comma 1, c.p.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il vigente D.M.
(valore indeterminabile, complessità bassa) con parametri minimi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria che non si è tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'opposizione di e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
pagina 5 di 6 opposto;
- condanna alla rifusione ad delle spese del presente CP_1 Parte_1
giudizio che liquida in €. 2.906,00, oltre rimborso C.U. e spese vive, rimborso forfettario
15%, IVA, CNPA oltre oneri di legge;
- condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di €. 2.500,00.
[...]
Così deciso in Sassari, in data 21.08.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
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