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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 12843/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ZANARDINI CLAUDIA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ZANARDINI CLAUDIA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 08/07/2024, con cui e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Angolo Terme-BS in data 12.9.1998 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Angolo Terme-BS al numero 10, parte II, serie A, dell'anno 1998), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 9.7.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, comprensiva di tutti gli arredi che la compongono, resta assegnata alla sig.ra Parte_1 affinché continui ad abitarla unitamente alla figlia mentre il sig. si trasferirà in altra abitazione Per_1 CP_1 entro e non oltre il 30.09.2024;
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3. la figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza Per_1 materna, e il padre potrà vederla ogni qual volta lo desideri (sia durante la settimana che nei weekend e nei periodi di vacanza) e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della figlia;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1 Parte_1
la somma di 400,00 €. al mese. Detta somma sarà corrisposta fin tanto che la figlia non avrà raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e dovrà essere versata a mezzo bonifico sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
5. i coniugi sosterranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la figlia secondo il protocollo del 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia, qui interamente ritrascritto: “ spese Per_1 per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante o comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) corsi di recupero e lezioni private;
4) alloggio presso la sede universitaria”;
6. l'assegno unico universale figli per la minore verrà percepito interamente dal sig. Per_1 CP_1
7. il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento della sig.ra la somma di 300,00 €. al CP_1 Parte_1 mese. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e dovrà essere versata a mezzo bonifico sul conto corrente della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
8. il sig. nei rapporti interni con la sig.ra si impegna a pagare, da solo, la rata del CP_1 Parte_1 mutuo relativo alla casa coniugale, senza pretendere alcunché dalla moglie a tale titolo, sino alla naturale scadenza del mutuo stesso (aprile 2025);
9. i sig.ri e si concedono reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti CP_1 Parte_1 validi per l'espatrio, anche per la figlia minore;
10. le spese legali saranno sostenute dal sig. per espresso accordo tra i coniugi»; CP_1
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
spese a carico di come da accordo;
CP_1
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
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Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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