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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18096 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni GUERCIO per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex lege 164/82, deduceva: di aver sempre manifestato Parte_1
una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso femminile e che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, viveva con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, rappresentando altresì di essere nella vita sociale e familiare individuata con il nome di “ ”; che, avendo interesse ad essere autorizzata ad un Pt_2
trattamento chirurgico onde adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, era da tempo seguita dall'equipe dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini” di Roma che, in una esaustiva relazione psico-sessuale, gli aveva diagnosticato una Disforia di Genere;
che aveva intrapreso una terapia ormonale virilizzante, assumendo l'aspetto esteriore di un uomo.
Pertanto, stante l'avanzato stato di virilizzazione, chiedeva all'adito Tribunale di “ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, ella intende sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di “ ”. - autorizzare a Pt_1 Pt_2 Parte_1 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili”, domanda ulteriore comunque formulata, ritenendo che non fosse chiaro se la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024 abbia o meno mantenuto in ogni caso “in vita” la domanda specifica di autorizzazione all'intervento chirurgico ove necessario per il completamento del proprio percorso.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del PM, interrogata liberamente la ricorrente, la decisione veniva rimessa al Collegio, acquisita anche la ulteriore documentazione prodotta.
Tanto premesso, dalla relazione psicologica del SAIFIP – Servizio per l'Adeguamento tra
Identità Fisica e Identità Psichica dell' di Roma Controparte_1
in data 19.2.2024, a firma della dott.ssa risulta: che dai colloqui Persona_1
effettuati “è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da una Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come "una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato" (OMS. 2018) già denominata cod. Controparte_2
302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018”; che la ricorrente nel novembre 2023 aveva “iniziato una terapia ormonale mascolinizzante presso il
Laboratorio di Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma (dott. ”, tuttora in Per_2
corso; che “La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con
"l'incongruenza di Genere", ritenendosi comunque utile la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico. Nella relazione si dà, inoltre, atto che “L'identificazione al maschile e le possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a di contenere i disagi relativi alla Pt_2
Incongruenza di Genere, nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso sia rimasto stabile e immutato nel corso del tempo. Da quando si presenta al maschile, Pt_2 coerentemente quindi con l'identità di genere a cui sente di appartenere, sono emerse profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al femminile…”.
La relazione pertanto conclude che, “considerate tali premesse sull'attuale condizione psicologica della persona e le lunghe liste d'attesa per poter effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso in
Italia, si ritiene necessario e urgente che possa ottenere contemporaneamente sia il cambio Pt_2 anagrafico sia l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici. Possedere documenti al maschile, in attesa della riassegnazione chirurgica di sesso, potrà permettere a di vivere e Pt_2 sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”.
La relazione di aggiornamento del SAIFIP dell'Ospedale San Camillo Forlanini in data
15.1.2025, premesso che la ricorrente si era presentata agli incontri con abbigliamento e aspetto tipicamente maschili, attesta inoltre: che l'emergenza di segni evidenti di disagio della predetta rispetto alla sua identità di genere risale alla prima infanzia, allorquando aveva manifestato un forte rifiuto ad identificarsi con il mondo femminile, opponendosi ad abbigliarsi come una bambina e preferendo la compagnia di coetanei maschi poiché li sentiva più vicini al suo vissuto;
che il suo malessere si era intensificato durante la pubertà, allorquando i cambiamenti del corpo si erano connotati sempre più in senso femminile;
che
“il profondo dolore che deriva dal non potersi esprimere così come ci si sente, ha rappresentato una spinta determinante per intraprendere un percorso impegnativo, difficoltoso e, soprattutto, irreversibile”; che, all'esito della terapia ormonale mascolinizzante intrapresa, la quale ha il fine di ridurre alcune funzioni e caratteristiche del sesso biologico e di svilupparne altre tipiche del sesso di riattribuzione, “ ha raggiunto, sia dal punto di vista psicologico che Pt_2 dal punto di vista fisico, un avanzato stato di mascolinizzazione anche attraverso l'integrazione dei caratteri sessuali secondari maschili.”.
Il contenuto delle suddette relazioni ha trovato conferma nella audizione della parte ricorrente, che ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ribadito di avere consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale, non limitato quindi all'ambito privato, come persona di sesso maschile (la ricorrente, che è risultata avere un timbro di voce maschile, si è presentata in udienza abbigliata secondo canoni maschili ed ha tra l'altro dichiarato: “E' dall'età di nove anni che so di essere un uomo, da quando ho baciato sulle scale una compagna di scuola. Sono fermamente intenzionata ad operarmi perché sento che solo in quel momento sarò libero. Al momento non ho fatto alcun intervento di tipo demolitivo volendo aspettare la sentenza del Tribunale. Non ho più ormai il ciclo mestruale da circa
7/8 mesi. …. sono costretto a sbarbarmi, perché ho la barba, devo farlo in quanto il mio viso sarebbe altrimenti in contrasto con il seno che non ho ancora potuto asportare….”).
Pertanto, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” nonché il prenome da “ ” a “ ”, Pt_1 Pt_2
mandando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA, luogo di trascrizione dell'atto di nascita, per quanto di competenza.
A tal proposito, la Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) ha chiarito che “…il trattamento chirurgico non si configura come un prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, comma 1, della legge 164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, atteso che, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, elemento costitutivo del diritto fondamentale all'identità personale, a trattamenti sanitari pericolosi per la salute, quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Sul punto è anche intervenuta la Suprema Corte (vedi sentenza n. 15138/ 2015), confermando che debba escludersi “anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della 1. n. 162 del 1984 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari…In primo luogo non può ritenersi che l'art. l, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi anche incisivi.. (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Peraltro tale lettura è logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario"…. In secondo luogo.. . L'impossibilità in natura di essere sottoposti ad un intervento demolitorio chirurgico esclude in radice la necessità di una norma che possa anche solo astrattamente imporne l'esecuzione…. ..La percezione di una "disforia di genere"
(secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico.”... Le illustrate caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali. La varietà del percorso soggettivo non è indice di facilità e superficialità del passaggio dall'uno all'altro genere sessuale, evidenziando soltanto la notevole complessità della scelta individuale, la sua maturazione tutt'altro che istantanea e la sua non riconducibilità a protocolli e trattamenti modificativi generali ed adeguati a qualsiasi situazione individuale. Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta…..
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche.
L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.”, nel caso di specie esaustivi e provenienti da una struttura ospedaliera pubblica costituente centro di riferimento per il Lazio.
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n.
164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n.
221 del 2015” che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”. Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione….. Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è stato ritenuto dal Tribunale idoneo e sufficiente all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico non è più necessaria, rappresentando l'intervento un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio della propria autodeterminazione, con conseguente inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili, per difetto di interesse, potendo la parte, una volta accolta la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sottoporsi all'intervento chirurgico senza la previa autorizzazione del
Tribunale.
Stante la natura della causa ed in assenza di controinteressati costituiti, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nata a [...] il [...] ) in riferimento al sesso (da Parte_1
“femminile” a “maschile”) e al prenome (da “ ” a “ ”), con tutti i Pt_1 Pt_2 conseguenziali adempimenti ai sensi della legge 164/1982;
-dichiara l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 4.9.2025
La GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni GUERCIO per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex lege 164/82, deduceva: di aver sempre manifestato Parte_1
una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso femminile e che, al fine di adeguare l'aspetto fisico alla sua psiche, aveva assunto l'aspetto e gli atteggiamenti di un uomo;
che, sentendo soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, viveva con sofferenza la propria condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale, rappresentando altresì di essere nella vita sociale e familiare individuata con il nome di “ ”; che, avendo interesse ad essere autorizzata ad un Pt_2
trattamento chirurgico onde adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, era da tempo seguita dall'equipe dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini” di Roma che, in una esaustiva relazione psico-sessuale, gli aveva diagnosticato una Disforia di Genere;
che aveva intrapreso una terapia ormonale virilizzante, assumendo l'aspetto esteriore di un uomo.
Pertanto, stante l'avanzato stato di virilizzazione, chiedeva all'adito Tribunale di “ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, ella intende sostituire dal proprio prenome “ ” con quello di “ ”. - autorizzare a Pt_1 Pt_2 Parte_1 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili”, domanda ulteriore comunque formulata, ritenendo che non fosse chiaro se la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024 abbia o meno mantenuto in ogni caso “in vita” la domanda specifica di autorizzazione all'intervento chirurgico ove necessario per il completamento del proprio percorso.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del PM, interrogata liberamente la ricorrente, la decisione veniva rimessa al Collegio, acquisita anche la ulteriore documentazione prodotta.
Tanto premesso, dalla relazione psicologica del SAIFIP – Servizio per l'Adeguamento tra
Identità Fisica e Identità Psichica dell' di Roma Controparte_1
in data 19.2.2024, a firma della dott.ssa risulta: che dai colloqui Persona_1
effettuati “è stato possibile evidenziare un quadro caratterizzato da una Incongruenza di Genere che in letteratura viene definita come "una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato" (OMS. 2018) già denominata cod. Controparte_2
302.85) prima della pronuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2018”; che la ricorrente nel novembre 2023 aveva “iniziato una terapia ormonale mascolinizzante presso il
Laboratorio di Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma (dott. ”, tuttora in Per_2
corso; che “La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con
"l'incongruenza di Genere", ritenendosi comunque utile la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico. Nella relazione si dà, inoltre, atto che “L'identificazione al maschile e le possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato ha permesso a di contenere i disagi relativi alla Pt_2
Incongruenza di Genere, nonostante il desiderio di effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso sia rimasto stabile e immutato nel corso del tempo. Da quando si presenta al maschile, Pt_2 coerentemente quindi con l'identità di genere a cui sente di appartenere, sono emerse profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al femminile…”.
La relazione pertanto conclude che, “considerate tali premesse sull'attuale condizione psicologica della persona e le lunghe liste d'attesa per poter effettuare gli interventi di riattribuzione di sesso in
Italia, si ritiene necessario e urgente che possa ottenere contemporaneamente sia il cambio Pt_2 anagrafico sia l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici. Possedere documenti al maschile, in attesa della riassegnazione chirurgica di sesso, potrà permettere a di vivere e Pt_2 sperimentarsi pienamente secondo il genere percepito, contribuendo in maniera sostanziale al suo benessere e contenendo il rischio di sviluppare psicopatologie associate”.
La relazione di aggiornamento del SAIFIP dell'Ospedale San Camillo Forlanini in data
15.1.2025, premesso che la ricorrente si era presentata agli incontri con abbigliamento e aspetto tipicamente maschili, attesta inoltre: che l'emergenza di segni evidenti di disagio della predetta rispetto alla sua identità di genere risale alla prima infanzia, allorquando aveva manifestato un forte rifiuto ad identificarsi con il mondo femminile, opponendosi ad abbigliarsi come una bambina e preferendo la compagnia di coetanei maschi poiché li sentiva più vicini al suo vissuto;
che il suo malessere si era intensificato durante la pubertà, allorquando i cambiamenti del corpo si erano connotati sempre più in senso femminile;
che
“il profondo dolore che deriva dal non potersi esprimere così come ci si sente, ha rappresentato una spinta determinante per intraprendere un percorso impegnativo, difficoltoso e, soprattutto, irreversibile”; che, all'esito della terapia ormonale mascolinizzante intrapresa, la quale ha il fine di ridurre alcune funzioni e caratteristiche del sesso biologico e di svilupparne altre tipiche del sesso di riattribuzione, “ ha raggiunto, sia dal punto di vista psicologico che Pt_2 dal punto di vista fisico, un avanzato stato di mascolinizzazione anche attraverso l'integrazione dei caratteri sessuali secondari maschili.”.
Il contenuto delle suddette relazioni ha trovato conferma nella audizione della parte ricorrente, che ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ribadito di avere consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale, non limitato quindi all'ambito privato, come persona di sesso maschile (la ricorrente, che è risultata avere un timbro di voce maschile, si è presentata in udienza abbigliata secondo canoni maschili ed ha tra l'altro dichiarato: “E' dall'età di nove anni che so di essere un uomo, da quando ho baciato sulle scale una compagna di scuola. Sono fermamente intenzionata ad operarmi perché sento che solo in quel momento sarò libero. Al momento non ho fatto alcun intervento di tipo demolitivo volendo aspettare la sentenza del Tribunale. Non ho più ormai il ciclo mestruale da circa
7/8 mesi. …. sono costretto a sbarbarmi, perché ho la barba, devo farlo in quanto il mio viso sarebbe altrimenti in contrasto con il seno che non ho ancora potuto asportare….”).
Pertanto, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della ricorrente, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” nonché il prenome da “ ” a “ ”, Pt_1 Pt_2
mandando all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA, luogo di trascrizione dell'atto di nascita, per quanto di competenza.
A tal proposito, la Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) ha chiarito che “…il trattamento chirurgico non si configura come un prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, così interpretando, in senso costituzionalmente orientato, l'art. 1, comma 1, della legge 164/1982, laddove stabilisce che la rettificazione anagrafica possa avvenire in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di attribuzione di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, atteso che, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, elemento costitutivo del diritto fondamentale all'identità personale, a trattamenti sanitari pericolosi per la salute, quale il trattamento chirurgico, costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Sul punto è anche intervenuta la Suprema Corte (vedi sentenza n. 15138/ 2015), confermando che debba escludersi “anche in sede d'interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della 1. n. 162 del 1984 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari…In primo luogo non può ritenersi che l'art. l, non specificando se i caratteri sessuali da mutare siano primari o secondari, si sia riferito soltanto ai primi perché anche i secondari richiedono interventi modificativi anche incisivi.. (trattamenti ormonali di lungo periodo, interventi di chirurgia estetica modificativi di tratti somatici appartenenti al genere originario, interventi additivi o ricostruttivi quali quelli relativi al seno, in caso di mutamento dal genere maschile o femminile). Peraltro tale lettura è logicamente coerente con la successiva previsione dell'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali anatomici primari "solo quando risulti necessario"…. In secondo luogo.. . L'impossibilità in natura di essere sottoposti ad un intervento demolitorio chirurgico esclude in radice la necessità di una norma che possa anche solo astrattamente imporne l'esecuzione…. ..La percezione di una "disforia di genere"
(secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico.”... Le illustrate caratteristiche del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico - somatici ed ormonali. La varietà del percorso soggettivo non è indice di facilità e superficialità del passaggio dall'uno all'altro genere sessuale, evidenziando soltanto la notevole complessità della scelta individuale, la sua maturazione tutt'altro che istantanea e la sua non riconducibilità a protocolli e trattamenti modificativi generali ed adeguati a qualsiasi situazione individuale. Deve precisarsi, tuttavia che il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta…..
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche.
L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.”, nel caso di specie esaustivi e provenienti da una struttura ospedaliera pubblica costituente centro di riferimento per il Lazio.
Quanto alla ulteriore richiesta di autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n.
164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n.
221 del 2015” che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).”. Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione….. Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è stato ritenuto dal Tribunale idoneo e sufficiente all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico non è più necessaria, rappresentando l'intervento un passaggio ulteriore che la persona interessata può decidere liberamente di affrontare, nell'esercizio della propria autodeterminazione, con conseguente inammissibilità della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili, per difetto di interesse, potendo la parte, una volta accolta la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sottoporsi all'intervento chirurgico senza la previa autorizzazione del
Tribunale.
Stante la natura della causa ed in assenza di controinteressati costituiti, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nata a [...] il [...] ) in riferimento al sesso (da Parte_1
“femminile” a “maschile”) e al prenome (da “ ” a “ ”), con tutti i Pt_1 Pt_2 conseguenziali adempimenti ai sensi della legge 164/1982;
-dichiara l'inammissibilità della domanda di autorizzazione all'intervento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli maschili;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 4.9.2025
La GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Chirico Dott.ssa Marta Ienzi