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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3764/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 123/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 8.1.2018
TRA
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in C.F._1 appello dall'Avv. Vincenzo Palma (CF: ); C.F._2
APP ELLAN TE
E
(C.F. , costituitosi in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Perillo (C.F. ) dell'Avvocatura C.F._3
Municipale;
APP ELLA TO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19.7.2012, la Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. Prot. 811812/820 notificato in data
14.2.2012, emesso dal per l'importo di € 25.091,88 dovuto a titolo di COSAP (euro Controparte_1
15.999,00 in caso di pagamento entro 60 gg) a seguito del verbale n. 165050 del 12.4.2010 della
Polizia Municipale. 1 Con il predetto verbale la Polizia Municipale di aveva accertato l'occupazione all'indirizzo CP_1
Via Vincenzo Bellini n.99999 per giorni 31 (dal 13.3.2010 al 12.4.2010) di mq 32 di suolo pubblico in eccedenza rispetto alla superficie data in concessione di mq 59,98 (concessione n.86 del 13.4.2010 con decorrenza dal 6.3.2010).
L'opponente deduceva di aver tempestivamente proposto opposizione avverso il verbale di accertamento notificato il 18.4.2010; che il verbale, atto prodromico all'avviso di accertamento impugnato era nullo in quanto non era esattamente individuato lo stabile interessato dai lavori di ristrutturazione, non erano indicate le modalità con cui erano state eseguite le misurazioni, il luogo di occupazione di suolo pubblico era individuato con un indirizzo inesistente ( via Vincenzo Bellini
n.99999) e l'amministratore del condominio aveva ottenuto una concessione regolare per l'occupazione di suolo pubblico.
In particolare, deduceva che il fabbricato interessato dai lavori di ristrutturazione si trovava in Piazza
Dante, angolo via Pessina e via Bellini e non era interessato da nessun lato da via Costantinopoli- come indicato nel verbale- e che l'autorizzazione all'occupazione era stata regolarmente concessa all'amministratore del Condominio.
Rappresentava, inoltre, che nel verbale di accertamento non era indicato l'Ufficio o il Comando presso cui effettuare il pagamento della sanzione, non erano descritte le modalità di presentazione delle impugnative, non era indicata l'autorità competente nei cui confronti proporre ricorso né
l'ufficio competente a ricevere l'impugnativa.
Sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'avviso di accertamento stante la nullità del verbale di accertamento, atto presupposto, nonché l'erroneità dell'applicazione della tariffa maggiorata di cui agli artt. 32 e 24 del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio
Comunale in data 11.4.2003.
Concludeva chiedendo preliminarmente concedersi la sospensione della esecutività del provvedimento impugnato, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell'istante, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento perché già oggetto di annullamento, per erroneità nella compilazione e per nullità del verbale di accertamento su cui era fondato.
Si costituiva il che eccepiva che l'atto notificato non era un avviso di accertamento Controparte_1 bensì solo un invito di pagamento, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione; che nel merito in data 12.4.2010 la Polizia Municipale elevava il verbale n.165050 con cui contestava l'occupazione abusiva del suolo pubblico per mq 91,2 posta in essere mediante ponteggio mobile in
Piazza Danta-Via Bellini da parte della ditta opponente;
che l'atto di invito al pagamento notificato il 6.12.2011 veniva emesso per la sola eccedenza di mq 32, considerato che la concessione n.86 del
13.4.2010 aveva autorizzato l'occupazione di mq 60; che talvolta l'occupazione di suolo pubblico
2 non è fisicamente correlabile ad un preciso numero civico, ed il sistema informatico della banca dati
Cosap richiede l'inserimento di un dato numerico, indicato nel numero 99999 contenuto nell'atto impugnato;
che nel corpo del verbale era correttamente riportato che l'occupazione abusiva era effettuata in Piazza Dante-Via Bellini;
che la tariffa applicata era corretta e fondata sulla presunzione dell'occupazione nei 30 giorni precedenti l'accertamento contenuto nel verbale;
che le altre eccezioni riguardavano un diverso procedimento ( recupero della sanzione amministrativa connessa alla violazione del Codice della Strada), laddove nel caso di specie l'invito al pagamento riguardava il recupero dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Mutato il rito la causa era riservata in decisione con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, riqualificando la domanda come di accertamento negativo del credito del in quanto l'atto impugnato era Controparte_1 costituito da un mero invito di pagamento privo di efficacia esecutiva, e ritenendo che le imprecisioni contenute nel verbale non fossero rilevanti al fine di ritenere provata la sussistenza del credito del che l'errore nell'indicazione del civico parimenti non incideva sulla pretesa del Controparte_1
che la mancata indicazione delle modalità di misurazione della superficie comportava a CP_1 carico dell'opponente l'onere di fornire la prova dell'erroneità delle stesse e che ogni altro vizio di forma contestato riguardava la violazione dell'art. 20 del Codice della Strada, così come anche l'annullamento, da parte del Giudice di Pace, dell'ordinanza ingiunzione fondata sullo stesso verbale di accertamento, riguardava unicamente le sanzioni amministrative applicate a seguito della violazione del Codice della Strada.
Il Giudice di prime cure affermava, inoltre, quanto alla legittimazione passiva, che l'indennità era dovuta dall'occupante di fatto e che la tariffa era stata correttamente applicata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 6.7.2018, la
[...]
deducendo: Parte_1
l'erroneità della qualificazione giuridica dell'atto impugnato come intimazione di pagamento, in quanto atto del procedimento amministrativo;
l'erroneità della valutazione della impugnabilità dell'atto per quanto privo di efficacia esecutiva;
la nullità del notificato “invito” per vizio di forma in quanto in contrasto con l'Avviso di pagamento;
la nullità del verbale di accertamento in quanto non erano indicati gli strumenti di misurazione e non poteva ritenersi il verbale assistito da intrinseca attendibilità trattandosi di elementi quantitativi e non di fatti;
la nullità dell'atto impugnato per vizi del verbale presupposto;
3 il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il verbale indicava via Costantinopoli n.80 e la ditta non aveva mai svolto attività a via Costantinopoli 80.
Ha concluso chiedendo “ in riforma della sentenza impugnata affermare l'illegittimità dell'avviso di accertamento ingiunto ed accogliere le presenti conclusioni;
in totale riforma della sentenza impugnata accogliersi la domanda dell'appellante e dichiarare illegittimo l'accertamento Cosap, solo in subordine e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento;
in subordine e nella denegata ipotesi di soccombenza disporsi la solidarietà dell'intestatario della concessione….”, vinte le spese del doppio grado del giudizio con distrazione.
Si è costituito il che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 Controparte_1 bis e ter c.p.c. e nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 4.3.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante ha impugnato la sentenza contestando: l'erroneità della qualificazione giuridica della domanda, l'erroneità della sentenza quanto alla valutazione dei vizi di forma del verbale di accertamento e dell'avviso di accertamento opposto, alla connessione funzionale tra la fase dell'accertamento ed i successivi atti ed al difetto di legittimazione passiva.
Quanto al primo motivo di appello osserva la Corte che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che l'atto impugnato fosse un mero invito al pagamento (come risulta dallo stesso tenore letterale dell'atto: cfr. doc. 4 della produzione del , come tale privo di efficacia Controparte_1 esecutiva, trattandosi del primo atto con cui il ha dato avvio al procedimento di recupero del CP_1 canone, e dunque privo di ogni contenuto impositivo.
Si tratta di un provvedimento volto a portare a conoscenza dell'interessato l'entità dell'importo dovuto ed a consentirgli la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta ed è propedeutico alla procedura ex R.D. 639/1910, dunque di per sé privo di efficacia esecutiva.
Inoltre, correttamente il giudice ha riqualificato la domanda come azione di accertamento negativo della sussistenza del credito dell'Amministrazione.
La Cosap costituisce un corrispettivo per l'utilizzo di suolo pubblico (cfr., ex multis, Cass.
18027/2009; Cass. 25551/2007; Cass. 1611/2007; Cass. 14864/2006; Cass. 1239/2005; Cass.
5462/2004; Cass. 12167/2003); per questa ragione occorre accertare l'esistenza dei presupposti di
“una pretesa meramente patrimoniale, che non involge atti autoritativi del Comune a tutela dell'interesse generale” (cfr. Cass. SS.UU. 35330/2024).
4 Dunque, il giudizio non ha ad oggetto l'atto, bensì il rapporto.
Non è condivisibile l'affermazione dell'appellante sulla contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che da un lato afferma la carenza di efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dall'altro ne ammette l'impugnabilità; il giudice ha escluso che si tratti di un giudizio impugnatorio ed ha correttamente riqualificato la domanda come accertamento negativo della pretesa del
[...]
CP_1
Tanto premesso, quanto al secondo motivo di appello, va condiviso quanto osservato dal giudice di prime cure con riferimento ai vizi formali del verbale di accertamento e dell'invito di pagamento;
riqualificata la domanda come di accertamento negativo della pretesa del i vizi Controparte_1 formali degli atti (sia del verbale di accertamento n.165050 del 12.4.2010 che dell'invito al pagamento n. 811812/820 del 6.12.2011) possono rilevare solo nella parte in cui non consentono di ritenere provati i fatti posti a fondamento della pretesa.
Infatti trattandosi di un giudizio che riguarda non l'atto ma il rapporto, occorre solo accertare se ricorrono i presupposti per il pagamento del canone richiesto e non anche verificare se l'atto con il quale tale pagamento viene richiesto è privo di vizi formali.
Le imprecisioni contenute nei suddetti atti non hanno rilevanza alcuna al fine di valutare la sussistenza del credito.
Dal verbale di accertamento del 12.4.2010 è emerso che vi era occupazione abusiva del suolo in
Piazza Dante-Via Bellini con ponteggi;
l'appellante ha dedotto l'erroneità dell'indirizzo, riferendo che i lavori di ristrutturazione erano in corso a Via Pessina n.90, ma tale imprecisione è irrilevante in quanto non vi è incertezza nella individuazione dello stabile considerato che non vi è contestazione che la ditta stesse eseguendo lavori di ristrutturazione in via Pessina, 90 angolo Piazza Dante e Via
Bellini, e che il ha tenuto conto, al fine di determinare la misura della superficie occupata CP_1 abusivamente, della concessione n.86 del 13.4.2010 (cfr. doc.3 della produzione di primo grado dell'appellante relativa ad un precedente invito al pagamento annullato in quanto non aveva tenuto conto della concessione n.86 del 13.4.2010).
Quanto al terzo motivo di appello, concernente la connessione tra gli atti del procedimento amministrativo, e la rilevanza dei vizi del verbale qualora incidano sulla certezza della applicazione della sanzione, deve ritenersi che dalla documentazione agli atti siano emersi con chiarezza l'area,i soggetti interessati dall'accertamento e la superficie oggetto di contestazione.
Quanto alla misurazione della superficie abusivamente occupata, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, ferma l'intrinseca attendibilità del verbale redatto da un pubblico ufficiale, la ditta non ha dedotto né provato che le misurazioni erano errate, limitandosi a contestare il vizio formale del verbale e dell'invito di pagamento.
5 Infine, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva, solo in sede di appello la ha contestato Pt_1 che non vi era prova della riferibilità della condotta contestata, in quanto non aveva mai svolto lavori in Via Costantinopoli 80.
Dalla documentazione agli atti è emersa con certezza l'individuazione dello stabile interessato dai lavori di ristrutturazione, considerato che nel verbale di accertamento si fa riferimento alla zona
Piazza Dante-Via Bellini e che la concessione n.86 del 13.4.2010 riguarda il Condominio di Via
Pessina 90 in Piazza Dante- Via Bellini.
L'appellante ha ammesso di svolgere lavori presso il Condominio di Via Pessina 90, pertanto va rigettato l'appello anche sotto tale profilo.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato
In considerazione della soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio in favore del Il compenso va determinato - in base ai Controparte_1 parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 5201,00 ed € 26.000,00 – in complessivi € 3500,00
(€ 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase istruttoria, €
1100,00 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 123/2018 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata in data 8.1.2018:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore del Controparte_3
delle spese del giudizio di appello che liquida in € 3500,00 per compenso Controparte_1 professionale ed € 525,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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