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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g.v.g. 2099/2025 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
FINI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in SA AN DO (FG) alla via Verrocchio, n. 6; ricorrente E
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. LUIGI AUCELLO, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in SA AN DO (FG) alla via Donatello, n. 40; ricorrente e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI All'udienza del 24.09.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.06.2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in SA AN DO (FG) in data 14.07.2018 alle condizioni indicate nel ricorso. Le parti hanno dedotto: che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che si sono separate in virtù di sentenza del Tribunale di Foggia n. 1839/2024 del 01.07.2024 (pubbl. il 05.07.2024), che ha omologato e preso atto delle condizioni definite tra loro;
che non vi è alcuna possibilità e volontà di riconciliazione e/o ripresa della convivenza;
che sussistono i presupposti per chiedere la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 24.09.2025, i coniugi, con note scritte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di riportarsi alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo del 31.03.2025 (dep. in data 27.06.2025); per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni come da loro definite nel ricorso introduttivo. Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- separazione consensuale dei coniugi intervenuta in data 05.07.2024;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale. Per quanto riguarda gli accordi in merito alla casa coniugale si evidenzia che, non essendo nati figli dall'unione coniugale, tale convenzione è estranea al vaglio del Collegio.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori intese in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1 e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SA AN DO (FG) in data 14.07.2018 tra , nato in [...] Controparte_1 DO (FG) in data 11.07.1988 e , nata in [...] Parte_1
(FG) in data 01.05.1985 (atto n. 24, p. II, serie A, anno 2018);
2) Ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) Dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto del 31.03.2025 (dep. in data 27.06.2025), che qui devono intendersi riprodotte e trascritte;
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
FINI, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in SA AN DO (FG) alla via Verrocchio, n. 6; ricorrente E
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. LUIGI AUCELLO, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in SA AN DO (FG) alla via Donatello, n. 40; ricorrente e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI All'udienza del 24.09.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.06.2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in SA AN DO (FG) in data 14.07.2018 alle condizioni indicate nel ricorso. Le parti hanno dedotto: che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che si sono separate in virtù di sentenza del Tribunale di Foggia n. 1839/2024 del 01.07.2024 (pubbl. il 05.07.2024), che ha omologato e preso atto delle condizioni definite tra loro;
che non vi è alcuna possibilità e volontà di riconciliazione e/o ripresa della convivenza;
che sussistono i presupposti per chiedere la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 24.09.2025, i coniugi, con note scritte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di riportarsi alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo del 31.03.2025 (dep. in data 27.06.2025); per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni come da loro definite nel ricorso introduttivo. Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- separazione consensuale dei coniugi intervenuta in data 05.07.2024;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale. Per quanto riguarda gli accordi in merito alla casa coniugale si evidenzia che, non essendo nati figli dall'unione coniugale, tale convenzione è estranea al vaglio del Collegio.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori intese in tema di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1 e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SA AN DO (FG) in data 14.07.2018 tra , nato in [...] Controparte_1 DO (FG) in data 11.07.1988 e , nata in [...] Parte_1
(FG) in data 01.05.1985 (atto n. 24, p. II, serie A, anno 2018);
2) Ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) Dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto del 31.03.2025 (dep. in data 27.06.2025), che qui devono intendersi riprodotte e trascritte;
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 25.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro