Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5799 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05799/2025REG.PROV.COLL.
N. 05185/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5185 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore n.22;
Regione Veneto, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01473/2021, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso principale e respinto il ricorso per motivi aggiunti, con compensazione delle spese di lite, avente ad oggetto l’impugnazione, quanto al ricorso introduttivo:
1) del provvedimento prot. n. 2001/10583 del 14.11.01, notificato il 23.11.01, con il quale il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di Venezia ha respinto la domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa all'accorpamento di due unità edilizie, con parziale mutamento di destinazione d'uso, e altre opere interne ed esterne di un immobile in Venezia Burano – San Mauro 307;
2) del parere negativo alla concessione edilizia in sanatoria di cui sub 1) espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con voto n. 18 del 16.10.01 comunicato con nota prot. 47369 del 14.11.01 pervenuta il 24.11.01;
3) di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
quanto ai motivi aggiunti:
1) del provvedimento prot. 235568/2021 del 17.5.21 con la quale il Dirigente dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia ha respinto la domanda di definizione di illecito edilizio presentata dalla ricorrente in data 10.12.04 per il cambio di destinazione d'uso da residenza commerciale di un vano di un immobile sito in Venezia Burano San Mauro 307;
2) per quanto occorra, del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prot. 2021/178558 del 12.4.21 rilasciato dal medesimo Dirigente, nella parte in cu non comprende le opere oggetto del provvedimento di cui sub 1);
3) di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati notificato in data 7 giugno 2022 e depositato in data 23 giugno 2022 e la memoria ex art. 73 c.p.a. depositata da -OMISSIS- -OMISSIS- il 29 maggio 2025;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Venezia depositato il 20 luglio 2022 e memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 28 maggio 2025;
Vista la memoria di replica depositata da -OMISSIS- -OMISSIS- il 10 giugno 2025;
Vista la memori di replica depositata dal Comune di Venezia l’11 giugno 2025;
Vista la nota del 29 maggio 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso;
Vista la nota del Comune di Venezia dell’11 giugno 2025 con cui aderisce alla richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite avanzata dalla ricorrente;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli, preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in primo grado, la Signora -OMISSIS- chiedeva l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. 2001/10583 del 14 novembre 2001, notificato in data 23 novembre 2001, con cui il Dirigente della Direzione Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di Venezia respingeva la domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa all’accorpamento di due unità edilizie, con parziale mutamento della destinazione d’uso e altre opere interne ed esterne di un immobile sito in Venezia Burano – San Mauro 307;
- del parere negativo della concessione edilizia in sanatoria espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia con voto n. 18 del 16 ottobre 2001 comunicato con nota prot. 47369 del 14 novembre 2001 e pervenuta in data 24 novembre 2001.
Esponeva in fatto quanto segue.
1. In qualità di proprietaria di un appartamento sito in Venezia Burano – San Mauro 308, censito al catasto al foglio 26 mapp. 23 sub 5, confinante con altro adibito ad attività commerciale di proprietà dei genitori, in data 5 ottobre 1999, chiedeva di poter eseguire dei lavori di ordinaria manutenzione e di poter mutare la destinazione d’uso dell’unità al civico 307 per poter ampliare l’attività commerciale.
2. In data 17 gennaio 2000, il Comune di Venezia accertava l’esistenza di abusi negli immobili.
3. In data 10 marzo 2000, la Sig.ra -OMISSIS- presentava al Comune di Venezia istanza di concessione edilizia in sanatoria, precisando che le due unità immobiliari erano già in precedenza tra loro collegate.
4. In riscontro, la Commissione per la salvaguardia di Venezia formulava parere contrario, osservando che l’intervento si poneva in contrato con la normativa di piano che impediva l’accorpamento delle unità. Pertanto, l’Amministrazione comunale negava la concessione edilizia.
5. La ricorrente chiedeva il riesame della determinazione. In riscontro alla richiesta di riesame, la Commissione per la Salvaguardia di Venezia chiedeva un supplemento istruttorio al Comune di Venezia.
6. Il Comune respingeva la domanda senza attendere il parere.
7. La Sig.ra -OMISSIS- formulava ulteriore istanza per l’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.
8. Con nota prot. 2001/10583 del 23 agosto 2001 il Comune chiedeva l’integrazione degli atti con la produzione di una relazione tecnica.
9. Con successiva nota prot. 47369 del 14 novembre 2001 la Regione Veneto comunicava che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia aveva reso parere contrario sulla richiesta di riesame.
10. Faceva seguito il provvedimento prot. 2001/10583 del 14 novembre 2001 con cui il Comune di Venezia, senza attendere il parere della Commissione, respingeva la domanda di concessione edilizia in sanatoria.
11. L’interessata impugnava i predetti atti innanzi al TAR Venezia affidando il ricorso a autonomi motivi di doglianza (estesi da pagina 5 a pagina 11). In particolare, lamentava:
- “Violazione degli artt. 76 e seguenti LR 27.6.85 n. 61. Violazione dell’art. 6 L. 16.4.73 n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, illogicità e contraddittorietà”;
- “Violazione dell’art. 5 L. 16.4.73 n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni.”;
- “Violazione o errata applicazione delle norme tecniche di attuazione della variante al pianto regolatore generale di Burano. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”.
12. Si costituiva in giudizio il Comune di Venezia per chiedere la reiezione del ricorso. Non si costituiva la Regione Veneto.
13. Nelle more del procedimento, la Signora -OMISSIS- presentava due ulteriori istanze di sanatoria (istanza prot. 486586 e n istanza prot. 486622 del 10 dicembre 2004, ex lege 326/2003) interessanti le unità immobiliari di cui è causa.
14. Con ordinanza del 27 maggio 2019, n. 335, il T.A.R. per il Veneto, sez. II,), invitava la parte ricorrente a depositare una memoria sulla persistenza dell’interesse alla decisione di merito. In adempimento, la Sig.ra -OMISSIS- dichiarava di avere interesse alla decisione del ricorso e significava i) di aver presentato domanda PG 486622 del 10.12.04 di definizione dell’illecito edilizio ai sensi della L. 326/03; ii) di aver presentato domanda PG 486586 di pari data 10.12.04 relativa ad altre opere concernenti le forometrie, una tettoia e la pavimentazione esterna, mentre l’altra domanda richiamata dall’istruttoria del Comune concerneva l’accorpamento degli immobili, la modifica al distributivo e il cambio di destinazione d’uso; iii) di aver ricevuto per entrambe le domande preavviso di rigetto; iv) che erano in corso accertamenti al fine di dimostrare che l’accorpamento delle due unità edilizie e il mutamento della destinazione d’uso erano oggetto di una domanda di condono presentata nel 1986.
15. Con memoria versata in atti il 27 febbraio 2020, la Sig.ra -OMISSIS- insisteva nelle conclusioni svolte e precisava che “particolare rilevanza assumono sia la definizione del condono edilizio del 1986 sia la conclusione del procedimento del successivo condono edilizio del 2003 avente ad oggetto l’accorpamento dei due immobili e il mutamento di destinazione d’uso di uno di essi. In caso di accoglimento di tale ultima tale istanza, in particolare, il ricorso qui in esame diverrebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è peraltro possibile che la predetta improcedibilità venga dichiarata sin da ora perché, in caso di diniego della successiva domanda di condono edilizio, permarrebbe l’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il precedente diniego di sanatoria. Per tale motivo è necessario o quantomeno opportuno, a nostro avviso, che la trattazione del ricorso venga rinviata a data da destinare in attesa dell’esito dei procedimenti sopra richiamati”.
16. Con memoria versata in atti il 27 febbraio 2020, il Comune di Venezia precisava che delle tre istanze presentate ai sensi della legge 326/2003 era stata definita positivamente la domanda n. 61135/1/V, mentre per le altre due istanze - domanda n. 1 61135/0/V e domanda n. 61022/0/V - erano stati comunicati i motivi ostativi. Precisava, ancora, che con riferimento alla domanda 8264/2/V, presentata ancora nel 1986, ai sensi della legge n. 47/1985, dal dante causa degli attuali comproprietari, sig AR LD, avente ad oggetto proprio il cambio di destinazione da residenziale a commerciale dell’unità immobiliare con accesso dal civico 308, il procedimento risultava pendente.
17. Con provvedimento prot. 235568/2021 del 17 maggio 2021, il Dirigente dell’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile Settore Sportello Unico Edilizia del Comune di Venezia respingeva la domanda di definizione di illecito edilizio presentata dalla ricorrente per il cambio di destinazione d’uso da residenza commerciale di un vano di un immobile sito in Venezia Burano San Mauro 307 e, in data 12 aprile 2021, rilasciava titolo abilitativo edilizio in sanatoria prot. 2021/178558 non ivi comprendendo le opere di cui al primo provvedimento.
18. Avverso tali atti, la Sig.ra -OMISSIS- proponeva ricorso per motivi aggiunti affidato ad un unico motivo di censura (esteso da pagina 6 a pagina 10). In particolare, lamentava:
- Violazione dell’art. 32 comma 27 lettera d) L. 24.11.03 n. 326. Violazione dell’art. 3 comma 3 lett. a) LR 5.11.04 n. 21. Eccesso di potere per travisa mento dei fatti e carenza dei presupposti. Violazione del Piano degli Interventi Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia isole di Burano Mazzorbo e Torcello approvato con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 834 del 15.3.10. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e per difetto di accertamento e di motivazione. Violazione dell’art. 10 bis L. 7.8.90 n. 241 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.
19. Con sentenza, il T.A.R.
a) dichiarava improcedibile il ricorso principale;
b) respingeva i motivi aggiunti;
c) compensava le spese di lite.
20. Avverso la sentenza, la Sig.ra -OMISSIS- interponeva appello affidato ad un autonomo motivo di censura (estesi da pagina 7 a pagina 14). In particolare, lamenta:
- Omessa valutazione ed erronea valutazione delle censure concernenti la violazione dell’art. 32 comma 27 lettera d) L. 24.11.03 n. 326, la violazione dell’art. 3 comma 3 lett. a) LR 5.11.04 n. 21, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, la violazione del Piano degli Interventi Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia isole di Burano Mazzorbo e Torcello approvato con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 834 del 15.3.10, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà e per difetto di accertamento e di motivazione, la violazione dell’art. 10 bis L. 7.8.90 n. 241 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione.
20. Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia con atto di stile chiedendo la reiezione del ricorso e la rifusione delle spese.
22. In data 19 maggio 2025, -OMISSIS- -OMISSIS- versava in atti quattro documenti:
i) Domanda di permesso di costruire in sanatoria del 14 marzo 2022;
ii) Richiesta atti integrativi da parte del Comune di Venezia del 6 aprile 2022;
iii) Deliberazione della giunta comunale dell’8 aprile 2025;
iv) Comunicazione del Comune di Venezia del 15 maggio 2025. Con tale atto il Comune comunicava, con riferimento all’istanza di permesso di costruire, che l’istruttoria tecnica era stata definita tempestivamente; che per la quantificazione della sanzione amministrativa, sarebbe stato rilasciato l’accertamento di conformità.
23. In data 20 maggio 2025, -OMISSIS- -OMISSIS- depositava l’intervenuto permesso di costruire in sanatoria.
24. In data 21 maggio 2025, il Comune di Venezia depositava:
i) Domanda di permesso di costruire in sanatoria del 15.3.2022, prot n. 2022/116094, con allegata documentazione;
ii) richiesta integrazione ed esame istruttorio del 6.5.2025;
iii) esame istruttorio del 13.5.2025;
iv) esame istanza riclassificazione unità edilizia presentata dal comproprietario del 24.2.2022, prot n. 2022/0085828;
v) Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 8.4.2025.
25. Con memoria versata in atti il 28 maggio 2025, il Comune di Venezia formulava eccezioni relative all’infondatezza delle pretese di parte avversaria, chiedendo di confermare la sentenza gravata con la quale erano stati respinti i motivi aggiunti aventi ad oggetto il provvedimento di diniego parziale della domanda di condono, volta ad ottenere il cambio di destinazione d’uso dei locali da residenziale a commerciale.
26. Con memoria versata in atti il 29 maggio 2025, -OMISSIS- -OMISSIS- osservava che “è stato prodotto in giudizio il permesso di costruire in sanatoria del 19.5.25 in seguito al quale anche la porzione di immobile di cui è vertenza ha ricevuto la destinazione commerciale. È venuta quindi meno la materia del contendere e il ricorso potrà essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese”.
27. Con successiva memoria del 10 giugno 2025 l’appellante - come accennato in memoria 29.5.25 – conferma che il Comune appellato ha rilasciato il permesso di Costruire in sanatoria del 19.5.25 in forza del quale anche la porzione dell’unità immobiliare rimasta a destinazione abitativa ha riportato la destinazione commerciale, così come chiesto con la domanda 14.3.22 e la modificazione della tipologia dell’immobile giusta delibera municipale dell’8.4.25.
28. Il Comune di Venezia, con memoria dell’11 giugno 2025 - osservato che con la memoria depositata in data 29 maggio 2025 l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in appello chiedendo che lo si dichiarasse improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite, alla luce del fatto che la porzione di immobile ha nelle more conseguito la destinazione commerciale con il permesso di costruire del 19.5.2025, previa riclassificazione dell’unità edilizia da parte della Giunta Comunale, a seguito del parere positivo della Commissione – dichiarava di non opporsi anche in punto compensazione spese di lite.
29. Nella pubblica udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
30. Il Collegio, preso atto che la porzione di immobile di cui è causa, ha, nelle more del giudizio, conseguito, con il permesso di costruire in sanatoria del 19.5.2025, la destinazione commerciale cui l’appellante aspirava, dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO