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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3313/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazioni in convenzione - adempimento
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Parte_1
Nobile, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Belsito, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
7.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 02.06.2017 il
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 439/2017 notificato Parte_1 in data 24/04/2017 dal dott. per euro 5.402,40 oltre Controparte_1 accessori, deducendo a motivi la carenza di legittimazione passiva e il mancato avverarsi della condizione sospensiva cui era sottoposta l'obbligazione di pagamento del compenso, vale a dire l'acquisizione dei fondi dalla Regione Campania. In particolare deduceva che a seguito della ridefinizione territoriale degli uffici dei servizi sociali, il precedente Piano di
Zona Ambito S2 era divenuto Piano di Zona Ambito S6 (costituito dai comuni del precedente comprensorio senza quelli della zona dei Picentini), poi ancora trasformatosi in , evolutosi in Controparte_2 [...]
, rappresentando che a norma dell'art. 56 dello Statuto, tale Controparte_3 nuovo Consorzio era subentrato a quello precedentemente attuato per la gestione del Piano sociale di zona nelle funzioni e nella titolarità dei rapporti giuridici, economici e contrattuali e con il personale interno ed esterno.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Riguardo al mancato pagamento, l'opponente deduceva che a norma dei contratti stipulati con l'opposto, il pagamento dei saldi era subordinato all'erogazione dei fondi da parte della Regione Campania e ciò non era avvenuto. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitosi in giudizio, esponeva che per effetto di un Controparte_1 accordo intercorso con il settore Assistenza Sociale della Regione Campania, il quale capofila del Piano di Zona - Ambito S2 Irno Parte_1
Picentini – aveva attivato il Centro Servizi Sociali, Settore Provinciale di per il cui funzionamento si stabiliva di procedere alla Parte_1 informatizzazione del relativo settore. L'obiettivo programmato veniva pianificato in diversi progetti e precisamente:
1. il “Sistema Informativo
Nazionale sui Servizi Sociali per le Non Autosufficienze – SINA”, relativo alla realizzazione di programmi personalizzati per le persone non autosufficienti, da inserire nel fascicolo elettronico del cittadino;
2. il
“Sistema Informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia – , attinente la predisposizione delle attività informatiche, CP_4 scientifiche e della ricerca, previste nel Protocollo di Intesa sottoscritto dalla
Regione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
3. la integrazione del progetto Campania Sociale per la presentazione dei piani di zona. La specialità delle competenze tecniche necessarie per la realizzazione delle suddette attività, richiedeva il conferimento di incarichi di prestazione di opera intellettuale a professionisti esterni, i quali in forma autonoma, coordinata e continuativa – senza vincolo di esclusiva - si impegnavano a svolgere le mansioni richieste per un compenso che veniva globalmente determinato. I detti consulenti esterni, tra cui esso opposto, avevano consegnato i loro progetti il 31.01.2013 ed il collaudo era stato effettuato con esito positivo dagli uffici preposti della Regione Campania in data 1.10.2014. Il Comune di tuttavia, nonostante la prestazione Parte_1 richiesta fosse stata completamente e perfettamente eseguita e fossero stati pagati degli acconti, anche se più volte sollecitato, non provvedeva al saldo dei compensi professionali. Solo nel giugno 2016 il aveva Pt_1 corrisposto il saldo del solo progetto SINA, come da corrispondenza intercorsa con il legale dell'opposto in data 30.07.2015 e 18.09.2015, mentre non venivano corrisposte le competenze relative al progetto e quelle CP_4 concernenti l'integrazione sul progetto Campania Sociale. L'opposto rilevava che l'opponente non aveva contestato il conferimento Parte_1 degli incarichi ed i relativi contratti, né la regolarità delle prestazioni eseguite e gli importi richiesti, ma aveva ritenuto di non essere tenuto al pagamento.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Argomentava che le evoluzioni verificatesi successivamente alla sottoscrizione dei contratti, non aveva determinato il venir meno dell'obbligazione pecuniaria assunta dal che peraltro Parte_1 era rimasto il delle varie riorganizzazioni territoriali dei Controparte_5 servizi sociali e che continuava a far parte del . Controparte_6
Contestava, poi, che la corresponsione del compenso fosse stato in contratto condizionato al finanziamento dell'opera da parte della Regione Campania, in mancanza del quale, pur avendo fruito dell'attività dell'opposto, l'ente opponente non fosse tenuto a retribuirla. Deduceva che in contratto non era stata apposta alcuna condizione sospensiva e che quantunque fosse stata apposta, l'art. 1359 c.c., prevede che "la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa" e il Comune di non aveva Parte_1 provato di aver fatto tutto quanto necessario per ottenere l'erogazione del finanziamento regionale. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opponente ha provato il suo credito producendo i contratti n. 2692 del 30.06.2011, n. 3245 dell'1.10.2012 e n. 1711 del 14.10.2014 e le fatture n. 18 del 30.12.2011, n. 21 del 19.11.2012 e n. 6 del 2015 nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti e le note di sollecito del 19.12.2014,
10.06.2015, 30.07.2015, 18.09.2015 e 16.11.2015. Da tale documentazione emerge che il non ha mai contestato la corretta Parte_1 esecuzione delle prestazioni e dell'importo richiesto in pagamento dal dott.
. CP_1
Infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, atteso che le ridefinizioni territoriali degli uffici dei servizi sociali, per le quali il precedente Piano di Zona Ambito S2 era divenuto Piano , Controparte_7 poi ancora trasformatosi in evolutosi infine in Controparte_2
, non hanno determinato il venir meno Controparte_3 dell'obbligazione pecuniaria assunta in contratto dal Parte_1
Tale peraltro, risulta essere rimasto il Capofila delle varie Pt_1 Pt_1 riorganizzazioni territoriali dei servizi sociali e continua a far parte del
, nell'ambito del quale esso non ha perso la Controparte_6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 propria soggettività giuridica, potendosi al limite riconoscere che all'obbligazione di pagamento di esso opponente si sia aggiunta in solido anche quella del . Controparte_6
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione, atteso che la frase
“il compenso verrà liquidato in ogni caso previa acquisizione delle risorse da parte della Regione Campania”, per come redatta nel contesto del più ampio contenuto del contratto, non integra una condizione sospensiva, né un termine applicabile all'obbligazione di pagamento del compenso assunta dal Pt_1
Né il ha provato che il finanziamento regionale non sia Parte_1 stato erogato per l'intero e che abbia posto in essere ogni dovuto tentativo, anche giudiziale, per farselo erogare dalla Regione Campania.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 8.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3313/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazioni in convenzione - adempimento
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Parte_1
Nobile, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Belsito, Controparte_1 come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
7.05.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 02.06.2017 il
[...] faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 439/2017 notificato Parte_1 in data 24/04/2017 dal dott. per euro 5.402,40 oltre Controparte_1 accessori, deducendo a motivi la carenza di legittimazione passiva e il mancato avverarsi della condizione sospensiva cui era sottoposta l'obbligazione di pagamento del compenso, vale a dire l'acquisizione dei fondi dalla Regione Campania. In particolare deduceva che a seguito della ridefinizione territoriale degli uffici dei servizi sociali, il precedente Piano di
Zona Ambito S2 era divenuto Piano di Zona Ambito S6 (costituito dai comuni del precedente comprensorio senza quelli della zona dei Picentini), poi ancora trasformatosi in , evolutosi in Controparte_2 [...]
, rappresentando che a norma dell'art. 56 dello Statuto, tale Controparte_3 nuovo Consorzio era subentrato a quello precedentemente attuato per la gestione del Piano sociale di zona nelle funzioni e nella titolarità dei rapporti giuridici, economici e contrattuali e con il personale interno ed esterno.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Riguardo al mancato pagamento, l'opponente deduceva che a norma dei contratti stipulati con l'opposto, il pagamento dei saldi era subordinato all'erogazione dei fondi da parte della Regione Campania e ciò non era avvenuto. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Costituitosi in giudizio, esponeva che per effetto di un Controparte_1 accordo intercorso con il settore Assistenza Sociale della Regione Campania, il quale capofila del Piano di Zona - Ambito S2 Irno Parte_1
Picentini – aveva attivato il Centro Servizi Sociali, Settore Provinciale di per il cui funzionamento si stabiliva di procedere alla Parte_1 informatizzazione del relativo settore. L'obiettivo programmato veniva pianificato in diversi progetti e precisamente:
1. il “Sistema Informativo
Nazionale sui Servizi Sociali per le Non Autosufficienze – SINA”, relativo alla realizzazione di programmi personalizzati per le persone non autosufficienti, da inserire nel fascicolo elettronico del cittadino;
2. il
“Sistema Informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia – , attinente la predisposizione delle attività informatiche, CP_4 scientifiche e della ricerca, previste nel Protocollo di Intesa sottoscritto dalla
Regione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
3. la integrazione del progetto Campania Sociale per la presentazione dei piani di zona. La specialità delle competenze tecniche necessarie per la realizzazione delle suddette attività, richiedeva il conferimento di incarichi di prestazione di opera intellettuale a professionisti esterni, i quali in forma autonoma, coordinata e continuativa – senza vincolo di esclusiva - si impegnavano a svolgere le mansioni richieste per un compenso che veniva globalmente determinato. I detti consulenti esterni, tra cui esso opposto, avevano consegnato i loro progetti il 31.01.2013 ed il collaudo era stato effettuato con esito positivo dagli uffici preposti della Regione Campania in data 1.10.2014. Il Comune di tuttavia, nonostante la prestazione Parte_1 richiesta fosse stata completamente e perfettamente eseguita e fossero stati pagati degli acconti, anche se più volte sollecitato, non provvedeva al saldo dei compensi professionali. Solo nel giugno 2016 il aveva Pt_1 corrisposto il saldo del solo progetto SINA, come da corrispondenza intercorsa con il legale dell'opposto in data 30.07.2015 e 18.09.2015, mentre non venivano corrisposte le competenze relative al progetto e quelle CP_4 concernenti l'integrazione sul progetto Campania Sociale. L'opposto rilevava che l'opponente non aveva contestato il conferimento Parte_1 degli incarichi ed i relativi contratti, né la regolarità delle prestazioni eseguite e gli importi richiesti, ma aveva ritenuto di non essere tenuto al pagamento.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Argomentava che le evoluzioni verificatesi successivamente alla sottoscrizione dei contratti, non aveva determinato il venir meno dell'obbligazione pecuniaria assunta dal che peraltro Parte_1 era rimasto il delle varie riorganizzazioni territoriali dei Controparte_5 servizi sociali e che continuava a far parte del . Controparte_6
Contestava, poi, che la corresponsione del compenso fosse stato in contratto condizionato al finanziamento dell'opera da parte della Regione Campania, in mancanza del quale, pur avendo fruito dell'attività dell'opposto, l'ente opponente non fosse tenuto a retribuirla. Deduceva che in contratto non era stata apposta alcuna condizione sospensiva e che quantunque fosse stata apposta, l'art. 1359 c.c., prevede che "la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa" e il Comune di non aveva Parte_1 provato di aver fatto tutto quanto necessario per ottenere l'erogazione del finanziamento regionale. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opponente ha provato il suo credito producendo i contratti n. 2692 del 30.06.2011, n. 3245 dell'1.10.2012 e n. 1711 del 14.10.2014 e le fatture n. 18 del 30.12.2011, n. 21 del 19.11.2012 e n. 6 del 2015 nonché la corrispondenza intercorsa tra le parti e le note di sollecito del 19.12.2014,
10.06.2015, 30.07.2015, 18.09.2015 e 16.11.2015. Da tale documentazione emerge che il non ha mai contestato la corretta Parte_1 esecuzione delle prestazioni e dell'importo richiesto in pagamento dal dott.
. CP_1
Infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, atteso che le ridefinizioni territoriali degli uffici dei servizi sociali, per le quali il precedente Piano di Zona Ambito S2 era divenuto Piano , Controparte_7 poi ancora trasformatosi in evolutosi infine in Controparte_2
, non hanno determinato il venir meno Controparte_3 dell'obbligazione pecuniaria assunta in contratto dal Parte_1
Tale peraltro, risulta essere rimasto il Capofila delle varie Pt_1 Pt_1 riorganizzazioni territoriali dei servizi sociali e continua a far parte del
, nell'ambito del quale esso non ha perso la Controparte_6
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 propria soggettività giuridica, potendosi al limite riconoscere che all'obbligazione di pagamento di esso opponente si sia aggiunta in solido anche quella del . Controparte_6
Infondato è anche il secondo motivo di opposizione, atteso che la frase
“il compenso verrà liquidato in ogni caso previa acquisizione delle risorse da parte della Regione Campania”, per come redatta nel contesto del più ampio contenuto del contratto, non integra una condizione sospensiva, né un termine applicabile all'obbligazione di pagamento del compenso assunta dal Pt_1
Né il ha provato che il finanziamento regionale non sia Parte_1 stato erogato per l'intero e che abbia posto in essere ogni dovuto tentativo, anche giudiziale, per farselo erogare dalla Regione Campania.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 8.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4