Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 18 giugno
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2983/2024 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Buccarella, Parte_1
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente
[...]
dell'Ufficio 1°, Dott.ssa , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente dal Dott. e dal Dott. , Controparte_3 Controparte_4
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 2.05.2024, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.838888/A,
[...]
datato 27/03/2024, notificato a mezzo PEC il 03/04/2024, con la quale il Direttore della le ingiungeva il pagamento della Controparte_5 somma di €.1.020,00 per la presunta violazione dell'art.49, c.1, D. lgs. n.231/2007, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25.05.2017 n. 90, “per aver acquisito in trasferimento denaro contante, per un importo complessivo di euro
2.000,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_6
.
[...]
1
INSUSSISTENZA DELL'ILECITO CONTESTATO PER CARENZA DI
PROVA B) INSUSSISTENZA DELL'ILLECITO CONTESTATO PER
CARENZA DI OFFENSIVITA' C) CARENZA DELL'ELEMENTO
SOGGETTIVO PER BUONA FEDE DEL TRASGRESSORE.”.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in principialità, annullare il decreto opposto;
b) in via subordinata, ridurre la sanzione nella misura minima consentibile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.20204, si costituiva il
[...]
Controparte_7
, in persona del dirigente dell'Ufficio 1°, al fine di impugnare
[...]
e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio, sul presupposto della legittimità del provvedimento impugnato.
All'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta della causa, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da merita rigetto per i seguenti Parte_1
motivi.
Il provvedimento oggi impugnato trae origine da una verifica nei confronti dello studio professionale del dott. , tenutario delle scritture Controparte_8
contabili della società Multiservice 21, nel corso della quale è stata rinvenuta una scrittura privata nella quale si attestava che la predetta società aveva corrisposto alla un compenso in denaro contante pari a € 2.000,00; la predetta Parte_1
circostanza veniva confermata dalla stessa nelle deduzioni difensive Parte_1
inviate presso la nelle quali si legge che Controparte_5
la predetta somma in contanti era stata ricevuta dalla in data 31.08.2021 Parte_1
(cfr. doc. in atti).
Quindi, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di
Lecce redigeva il verbale di contestazione a carico dell'odierna ricorrente (n. GdF
– 2022 – LE 131 – 005 – 002), avente ad oggetto la violazione dell'art. 49 comma
1, del D.Lgs n. 231/2007, punibile, ai sensi dell'art. 63, comma 1-ter, del D.Lgs
2 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 1.000,00
e l'importo massimo di € 50.000,00.
Dopo aver esaminato le deduzioni difensive fatte pervenire dall'odierno ricorrente, la , ha provveduto Controparte_1 all'emissione, in data 27/03/2024, dell'ordinanza-ingiunzione n. 838888/A, oggetto di impugnazione.
A parere della scrivente, destituito di fondamento giuridico è il primo motivo di opposizione, atteso che, sia in sede di interrogatorio libero, dinanzi agli agenti della Guardia di Finanza, che in seno alle memorie difensive, la ha Parte_1
confermato la circostanza che il pagamento di € 2.000,00, ricevuto da _1
, è avvenuto per contanti.
[...]
Invero, nel processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza che ha dato impulso all'odierna controversa, si legge: “All'esito dell'escussione in atti è emerso che il citato ha ricevuto in denaro contante da Parte_2
la somma indicata sulla pertinente scrittura privata, senza il Persona_1
ricorso a banca, poste , istituti di moneta elettronica o istituti di CP_6 pagamento”.
La Suprema Corte con l'ordinanza n. 32732 del 16 dicembre 2024 ha ribadito un consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso
a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi – esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono
3 riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore”.
Parimenti infondato è, a parere di questo giudice, il secondo motivo di opposizione, con cui la ricorrente sostiene la insussistenza dell'illecito per carenza di offensività.
Nel caso di specie, l'illecito contestato alla rientra nel c.d. Parte_1
“illecito di pericolo”, che prevede un avanzamento della soglia di tutela finalizzato a stroncare il fenomeno del riciclaggio, in modo che la segnalazione ha lo scopo di portare l'attenzione dell'autorità preposta ad operazioni anomale, astrattamente idonee ad essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio in vista di un controllo successivo.
Secondo la Suprema Corte, il principio di offensività non può e non deve essere valutato, esclusivamente, nella sua visione statica come mero parametro di garanzia e di tutela: quest'ultimo, invero, costituisce il grimaldello interpretativo che deve orientare gli operatori del settore per la promozione e raggiungimento di obiettivi vitali per la societas e meritevoli di guarentigia, anche volendo considerare una logica utilitaristica – preventiva della sanzione. Ebbene, la chiave di lettura fondamentale deve essere l'individuazione degli interessi a protezione dei quali è prevista una determinata sanzione, in ragione di esigenze sempre nuove e poliformi, sia sul piano assiologico, sia applicativo.
Come confermato dalla Corte di Cassazione, è assolutamente centrale il principio di offensività grazie al quale è possibile, per un verso, verificare se una data sanzione trovi idonea giustificazione già sul piano della individuazione degli interessi tutelati, delle modalità di tutela e della efficacia della misura e, per l'altro verso, interpretare e applicare nel modo corretto la normativa esistente evitando automatismi (Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3 maggio 2022, n. 13908).
Nel caso di specie, atteso che il fine perseguito dal legislatore con le disposizioni normative violate dal ricorrente, è quello di evitare la circolazione di somme ingenti di denaro in contanti, qualora gli importi trasferiti siano superiori
4 alla soglia di rischio individuata dallo stesso legislatore, è fuor di dubbio che la condotta illecita posta in essere dalla sia connotata da offensività, seppur Parte_1
non particolarmente elevata, in considerazione dell'entità della somma ricevuta per contanti.
In ordine al terzo motivo di opposizione (buona fede del trasgressore), si osserva quanto segue.
L'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede che: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che questa norma ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001, 14107/2003,
5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016).
È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare: “l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (cfr. Cass. nn. 4927/1998,
1873/1995, 10508/1995, 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano
5 elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso,
l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Nella fattispecie in esame, questo giudice, condividendo quanto osservato dalla difesa dell'Ente resistente, ritiene che i rilievi mossi dall'odierna ricorrente siano del tutto privi di fondamento giuridico, atteso che la stessa non ha dedotto la sussistenza di circostanze idonee ad ingenerare il convincimento della liceità della propria condotta, idonee a provare, cioè, l'errore incolpevole, non suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Considerata la non eccessiva complessità delle questioni trattate, nonché la circostanza che l'Amministrazione convenuta è difesa da propri funzionari e che non è stato documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione n. 838888/A emessa in data 27.03.2024 dal Direttore della Controparte_5
[...]
3. compensa le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 18 giugno 2025
6 Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
7