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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 186/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 26-2-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Gennaro
Cavallaro C.F. ( ), Antonio Cavallaro C.F. C.F._1
) e Carmelo Cavallaro C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._3 dei detti difensori in Nocera Inferiore, via F. Dentice D'Accadia,
31
APPELLANTE
E
– già - (con sede legale in Controparte_1 CP_2
Torre del Greco alla via Marconi 66, C.F. e P. IVA n°
), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F. e Biagio Cozzolino (C.F. C.F._4
), in virtù di procura generale alle liti con C.F._5 firma autenticata per TA (Repertorio n° Persona_1
6393 del 30 luglio 2020), domiciliato, per la carica – unitamente ai detti procuratori – presso la sede dell'Ente, in Torre del
Greco alla via Guglielmo Marconi 66.
APPELLATA
FATTO E DIRITTO Cont
Con atto di citazione ritualmente notificato l' appellata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/17 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, col quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta
[...]
della complessiva somma di euro 130.796,71, oltre Pt_1 interessi e spese, quale somma dovuta a saldo di prestazioni sanitarie erogate per la branca radiodiagnostica nel mese di ottobre 2016 sulla base di fattura n. 252 del 17.11.16 di €
117.844,27 e di fattura n. 253 del 17.11.16 di € 12.952,44. Si costituiva il centro, che chiedeva il rigetto della opposizione.
Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1726/2020 del 21 novembre 2020 ha accolto la detta opposizione, revocando il decreto ingiuntivo di cui sopra.
Il centro proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo: In via preliminare, dichiarare nullo e improcedibile il giudizio di primo grado e nel merito revocarsi la sentenza appellata.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26-2-25, quest'ultima svoltasi con modalità a trattazione scritta, alla quale la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui sopra sulla base della seguente motivazione:
“la ha prodotto in atti un accordo per prestazioni rese Pt_1 nel corso dell'anno 2016, che tuttavia è stato sottoscritto con Cont l' il 4 marzo 2017, e dunque quando le prestazioni sanitarie di cui chiede il pagamento con il presente monitorio erano state già eseguite e dunque sono state rese in assenza di contratto previsto per legge…Nel caso in esame la struttura ha operato in assenza di contratto, e la stipula successiva (peraltro di oltre cinque mesi dalla prestazione svolta) comporta in ogni caso che le prestazioni siano state eseguite dalla struttura sanitaria in assenza dei presupposti di legge. In tema di contratti con la pubblica amministrazione, peraltro, non è prova sufficiente la sola deliberazione di concludere il contratto, assunta dall'organo della P.A. preposto ma è necessaria una apposita manifestazione di volontà in un unico documento, stante la forma scritta ad substantiam, dell'organo rappresentativo. Ove tale documentazione manchi, non può esserne tratta prova del contratto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalla mancata esplicita contestazione del titolo ovvero da un comportamento omissivo della controparte del predetto accordo, in quanto riferito ad un periodo anteriore… In ogni caso si deve ribadire che l' Parte_2 ha contestato il pagamento integrale delle predette fatture
[...] in ragione dell'asserito superamento dei tetti di spesa previsti ed ha documentato (cfr. foliario opponente nota prot. 3940 del
19.06.2017 a cui è allegata la pec avente ad oggetto la richiesta di note di credito) di aver inviato una pec in data 31 marzo
2017 alla afferente alla richiesta di cinque note di Pt_1 credito tra cui le due fatture oggetto del monitorio;
inoltre la Cont ha depositato la determina dirigenziale del 10.1.2017 n. 3, affissa all'albo on line dell'ente e non impugnata, a cui è allegata la differenza tra quanto dichiarato e contabilizzato nel
2016 da nella branca Radiodiagnostica, con Pt_1 indicazione espressa delle differenze da ripristinare con note di credito”.
In via preliminare, la parte appellante ha rilevato la nullità del Cont giudizio di primo grado, per essersi l' ivi costituita con allegazione di copie cartacee della relata di notifica, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna della pec relativa alla notifica dell'atto di citazione.
Tale motivo preliminare è infondato.
Infatti, premesso che nel giudizio di prime cure la parte opposta non ha contestato la regolarità della costituzione in giudizio dell'opponente, si rileva che “l'assenza dell'originale telematico
è causa di improcedibilità solo qualora il destinatario della notifica sollevi una specifica contestazione sulla conformità dell'atto all'originale. Se la controparte si costituisce senza eccepire vizi formali, le copie possono ritenersi valide e sufficienti in base al principio di economia processuale e di tutela del diritto alla difesa, ponendo in secondo piano le formalità che, in assenza di contestazioni, non alterano la sostanza del diritto delle parti nonché essendo idonea a raggiungere lo scopo dell'instaurazione del contraddittorio”
(Cass. n. 33601/2022 e la n. 9269/2023, Cassazione a Sezioni
Unite n. 22438/2018; Corte di cassazione n. 27677/2024).
Col primo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il contratto è stato Cont
“sottoscritto con l' il 4 marzo 2017 e dunque quando le prestazioni sanitarie di cui chiede il pagamento con il presente monitorio erano state già eseguite e dunque sono state rese in assenza di contratto previsto per legge”, deducendo al riguardo di aver prodotto il detto contratto dal quale risulta espressamente che esso si riferisce alle prestazioni erogate nell'anno 2016. Col secondo motivo l'appellante censura la gravata sentenza, sotto un primo profilo nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la stipula successiva del contratto comporta in ogni caso che le prestazioni siano state eseguite dalla struttura sanitaria in assenza dei presupposti di legge perché in tema di contratti con la pubblica amministrazione è necessaria una apposita manifestazione di volontà, in un unico documento stante la forma scritta ad substantiam, dell'organo rappresentativo, deducendo al riguardo la rilevanza probatoria delle fatture elettroniche debitamente comunicate.
Sotto un secondo profilo, la parte impugnante censura la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che non risulta prodotto in atti il decreto n. 8 del
16.2.2016 del Commissario ad acta che avrebbe stabilito che “il contratto sottoscritto per l'esercizio 2015 costituisce riferimento provvisorio per l'erogazione e la remunerazione, salvo conguagli, delle prestazioni sanitarie rese nel 2016…”, deducendone la irrilevanza processuale probatoria.
Col terzo motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la documentazione Cont prodotta dall' fosse sufficiente a provare il fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Infatti, se è vero che il contratto, relativo all'anno 2016, è stato stipulato soltanto nel 2017, è anche vero, tuttavia, che la possibilità per le parti di convenire la retroattività degli effetti del contratto si fonda sulla peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera volta a ripartire il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno
(Cons. di Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; n.
2444/16, n. 724/15). Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Anche il terzo motivo è fondato.
Infatti, si rileva in via generale che in base all'art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, "le regioni (...) individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, co. 32, della legge 23/12/1996,
n. 662". È assegnata alla Regione la potestà di fissare in via autoritativa i limiti massimi di spesa sostenibile per le singole istituzioni sanitarie.
Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria.
Tali linee di tendenza trovano sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n. 502/1992, tra le quali è da segnalare in primo luogo l'art.
8-quater
(introdotto dal citato d.lgs. n. 229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies".
In definitiva, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle regioni e la stipula di appositi
"accordi contrattuali" tra le AA.SS.LL. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte Cost., 26 maggio
2005, n. 200).
Le citate disposizioni si configurano, dunque, essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte Cost., 20 novembre 2000, n. 509).
Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania-Napoli sent. n. 4514 del 28.9.2011; Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 939).
Tanto precisato in via generale ed astratta, va, poi, rilevato, in fatto, che la delibera di G.R.C. n. 2451/2003 ha imposto alle Cont
nella definizione dei protocolli di intesa con le Associazioni di categoria, i seguenti vincoli: a) la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici deve avvenire in base alle tariffe regionali previste dai vigenti nomenclatori tariffari, che saranno riconosciute per tutte le strutture per intero per una Cont prima quota, da definirsi in sede di accordi preliminari tra e
Associazioni di categoria, mentre per le ulteriori prestazioni si applicheranno le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei limiti annui di fatturato di ciascuna struttura, definiti con le modalità previste dagli accordi quadro;
b) la determinazione delle modalità di regressione tariffaria sarà affidata ad un tavolo tecnico, da costituire presso ciascuna azienda sanitaria, che, sulla base del monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate a favore dei propri residenti da parte delle strutture private provvisoriamente accreditate ubicate sia nell'azienda che in altre aziende sanitarie della Regione, individuerà le regressioni utili al rispetto dei limiti di spesa. Con riguardo alla Regione Campania, tale meccanismo riproduce quello introdotto dalla delibera di Giunta Regionale n.
2157 del 30 dicembre 2005, la quale, nell'adeguarsi al disposto dell'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha individuato un meccanismo di regressione tariffaria unica
(R.T.U.), basato sulla determinazione del contributo di ciascun centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa aziendale secondo i criteri accettati dagli stessi rappresentanti dei centri in sede di protocollo di intesa del 27 dicembre 2005.
In base a tali criteri, si procede a determinare l'apporto di ciascun centro privato:
1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della Cont in cui opera il centro;
2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di Cont ciascuna altra Cont Successivamente, confrontando i consuntivi complessivi per con i tetti di spesa stabiliti, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso Cont all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui Cont opera e delle altre
Infine, il contributo complessivo di ciascun centro al superamento del tetto di spesa aziendale viene rapportato al fatturato totale del centro, per ottenere la R.T.U. da applicare a quel centro per quella specifica branca.
Le suddette operazioni vengono espletate dal tavolo tecnico, costituito pariteticamente dalle rappresentanze dell'azienda sanitaria e da quelle delle associazioni di categoria.
Orbene, deve rilevarsi che secondo la Corte di Cassazione (del
13/02/2018 e n. 17437 del 2016) “in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice”.
Cont Nel caso di specie, si rileva la parte appellata in relazione alla contestata prestazione erogata non risulta aver prodotto in giudizio il verbale del Tavolo Tecnico, con la relativa la tabella allegata, da cui avrebbero dovuto risultare le modalità e criteri di determinazione della percentuale di superamento del tetto di spesa da parte del singolo centro appellato e quindi la relativa
R.T.U. da applicare alla stessa per specifica branca di riferimento.
Né può all'uopo ritenersi probatorio del fatto impeditivo del Cont superamento del tetto di spesa la Determina Dirigenziale del 10.1.2017 n. 3, in quanto con la medesima, relativa, peraltro, alla diversa branca di Analisi Cliniche, è stata soltanto disposta la liquidazione dell'acconto del 90% in favore del centro, espressamente riservando, poi, la liquidazione del saldo alle determinazione del “Tavolo tecnico-RTU, …con espressa riserva di recuperi per quanto eventualmente corrisposto in esubero”
Né tanto meno può avere valenza probatoria la mera Cont comunicazione del Direttore sanitario inviata al centro con richiesta di emissione di note di credito per superamento del tetto di spesa anno 2016 Radiodiagnostica, anche perché nella medesima non si indica quale sarebbe stata la specifica percentuale di regressione tariffaria eventualmente stabilita in sede di Tavolo Tecnico nei confronti del centro.
Pertanto, nel caso di specie questa Corte, mancando agli atti la Cont prova da parte della appellata di un fatto impeditivo rispetto al diritto del di ottenere il pagamento per le Pt_3 prestazioni sanitarie incontestatamente erogate, deve ritenersi che tale diritto sia allo stato degli atti esigibile.
Quindi, anche per assenza di elementi contrari risultanti dagli Cont atti, deve ritenersi che la parte appellata non abbia dimostrato il superamento del cd. tetto di spesa da parte della appellante per le prestazione in oggetto e pertanto l'appello in esame deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, per cui, in accoglimento della originaria Cont domanda di pagamento proposta dal , la appellata Pt_3 deve essere condannata a pagare in favore dell' appellante la somma richiesta dal centro di euro 130.796,71, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 7 del contratto, dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite della fase monitoria e del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1726/2020 del Tribunale di Torre Annunziata da con atto notificato ad , così Parte_1 Controparte_1 provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata, in accoglimento della originaria domanda di pagamento proposta Cont dalla parte appellante, condanna la parte appellata a pagare in favore della medesima parte impugnante la somma di euro 130.796,71, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 7 del contratto, dalle singole scadenze al saldo.
• per prestazioni sanitarie erogate per la branca radiodiagnostica nel mese di ottobre 2016;
• condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite relative alla fase monitoria e ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida per la fase monitoria nella somma di euro 406,50 per spese vive e in quella di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA, se dovute, per il giudizio di primo grado nella somma di euro 7.200,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA, se dovute e per il giudizio di secondo grado nella somma di euro 1.165,00 per spese vive e in quella di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti anticipatari Gennaro
Cavallaro, Antonio Cavallaro e Carmelo Cavallaro nella misura di un terzo ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio del 28-5-2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 186/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 186/2021
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 26-2-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Gennaro
Cavallaro C.F. ( ), Antonio Cavallaro C.F. C.F._1
) e Carmelo Cavallaro C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._3 dei detti difensori in Nocera Inferiore, via F. Dentice D'Accadia,
31
APPELLANTE
E
– già - (con sede legale in Controparte_1 CP_2
Torre del Greco alla via Marconi 66, C.F. e P. IVA n°
), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci (C.F. e Biagio Cozzolino (C.F. C.F._4
), in virtù di procura generale alle liti con C.F._5 firma autenticata per TA (Repertorio n° Persona_1
6393 del 30 luglio 2020), domiciliato, per la carica – unitamente ai detti procuratori – presso la sede dell'Ente, in Torre del
Greco alla via Guglielmo Marconi 66.
APPELLATA
FATTO E DIRITTO Cont
Con atto di citazione ritualmente notificato l' appellata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/17 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, col quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della società opposta
[...]
della complessiva somma di euro 130.796,71, oltre Pt_1 interessi e spese, quale somma dovuta a saldo di prestazioni sanitarie erogate per la branca radiodiagnostica nel mese di ottobre 2016 sulla base di fattura n. 252 del 17.11.16 di €
117.844,27 e di fattura n. 253 del 17.11.16 di € 12.952,44. Si costituiva il centro, che chiedeva il rigetto della opposizione.
Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1726/2020 del 21 novembre 2020 ha accolto la detta opposizione, revocando il decreto ingiuntivo di cui sopra.
Il centro proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo: In via preliminare, dichiarare nullo e improcedibile il giudizio di primo grado e nel merito revocarsi la sentenza appellata.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26-2-25, quest'ultima svoltasi con modalità a trattazione scritta, alla quale la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui sopra sulla base della seguente motivazione:
“la ha prodotto in atti un accordo per prestazioni rese Pt_1 nel corso dell'anno 2016, che tuttavia è stato sottoscritto con Cont l' il 4 marzo 2017, e dunque quando le prestazioni sanitarie di cui chiede il pagamento con il presente monitorio erano state già eseguite e dunque sono state rese in assenza di contratto previsto per legge…Nel caso in esame la struttura ha operato in assenza di contratto, e la stipula successiva (peraltro di oltre cinque mesi dalla prestazione svolta) comporta in ogni caso che le prestazioni siano state eseguite dalla struttura sanitaria in assenza dei presupposti di legge. In tema di contratti con la pubblica amministrazione, peraltro, non è prova sufficiente la sola deliberazione di concludere il contratto, assunta dall'organo della P.A. preposto ma è necessaria una apposita manifestazione di volontà in un unico documento, stante la forma scritta ad substantiam, dell'organo rappresentativo. Ove tale documentazione manchi, non può esserne tratta prova del contratto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dalla mancata esplicita contestazione del titolo ovvero da un comportamento omissivo della controparte del predetto accordo, in quanto riferito ad un periodo anteriore… In ogni caso si deve ribadire che l' Parte_2 ha contestato il pagamento integrale delle predette fatture
[...] in ragione dell'asserito superamento dei tetti di spesa previsti ed ha documentato (cfr. foliario opponente nota prot. 3940 del
19.06.2017 a cui è allegata la pec avente ad oggetto la richiesta di note di credito) di aver inviato una pec in data 31 marzo
2017 alla afferente alla richiesta di cinque note di Pt_1 credito tra cui le due fatture oggetto del monitorio;
inoltre la Cont ha depositato la determina dirigenziale del 10.1.2017 n. 3, affissa all'albo on line dell'ente e non impugnata, a cui è allegata la differenza tra quanto dichiarato e contabilizzato nel
2016 da nella branca Radiodiagnostica, con Pt_1 indicazione espressa delle differenze da ripristinare con note di credito”.
In via preliminare, la parte appellante ha rilevato la nullità del Cont giudizio di primo grado, per essersi l' ivi costituita con allegazione di copie cartacee della relata di notifica, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna della pec relativa alla notifica dell'atto di citazione.
Tale motivo preliminare è infondato.
Infatti, premesso che nel giudizio di prime cure la parte opposta non ha contestato la regolarità della costituzione in giudizio dell'opponente, si rileva che “l'assenza dell'originale telematico
è causa di improcedibilità solo qualora il destinatario della notifica sollevi una specifica contestazione sulla conformità dell'atto all'originale. Se la controparte si costituisce senza eccepire vizi formali, le copie possono ritenersi valide e sufficienti in base al principio di economia processuale e di tutela del diritto alla difesa, ponendo in secondo piano le formalità che, in assenza di contestazioni, non alterano la sostanza del diritto delle parti nonché essendo idonea a raggiungere lo scopo dell'instaurazione del contraddittorio”
(Cass. n. 33601/2022 e la n. 9269/2023, Cassazione a Sezioni
Unite n. 22438/2018; Corte di cassazione n. 27677/2024).
Col primo motivo, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che il contratto è stato Cont
“sottoscritto con l' il 4 marzo 2017 e dunque quando le prestazioni sanitarie di cui chiede il pagamento con il presente monitorio erano state già eseguite e dunque sono state rese in assenza di contratto previsto per legge”, deducendo al riguardo di aver prodotto il detto contratto dal quale risulta espressamente che esso si riferisce alle prestazioni erogate nell'anno 2016. Col secondo motivo l'appellante censura la gravata sentenza, sotto un primo profilo nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la stipula successiva del contratto comporta in ogni caso che le prestazioni siano state eseguite dalla struttura sanitaria in assenza dei presupposti di legge perché in tema di contratti con la pubblica amministrazione è necessaria una apposita manifestazione di volontà, in un unico documento stante la forma scritta ad substantiam, dell'organo rappresentativo, deducendo al riguardo la rilevanza probatoria delle fatture elettroniche debitamente comunicate.
Sotto un secondo profilo, la parte impugnante censura la sentenza appellata nella parte in cui il primo giudice ha affermato che non risulta prodotto in atti il decreto n. 8 del
16.2.2016 del Commissario ad acta che avrebbe stabilito che “il contratto sottoscritto per l'esercizio 2015 costituisce riferimento provvisorio per l'erogazione e la remunerazione, salvo conguagli, delle prestazioni sanitarie rese nel 2016…”, deducendone la irrilevanza processuale probatoria.
Col terzo motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la documentazione Cont prodotta dall' fosse sufficiente a provare il fatto impeditivo del superamento del tetto di spesa.
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Infatti, se è vero che il contratto, relativo all'anno 2016, è stato stipulato soltanto nel 2017, è anche vero, tuttavia, che la possibilità per le parti di convenire la retroattività degli effetti del contratto si fonda sulla peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti imposti”, cioè che la parte è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi. Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obbiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera volta a ripartire il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno
(Cons. di Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; n.
2444/16, n. 724/15). Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti del contratto inerente alle prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Anche il terzo motivo è fondato.
Infatti, si rileva in via generale che in base all'art. 32, comma 8, della legge n. 449/1997, "le regioni (...) individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'art. 1, co. 32, della legge 23/12/1996,
n. 662". È assegnata alla Regione la potestà di fissare in via autoritativa i limiti massimi di spesa sostenibile per le singole istituzioni sanitarie.
Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria.
Tali linee di tendenza trovano sbocco nel d.lgs. n. 229/1999, recante numerose e importanti modifiche al d.lgs. n. 502/1992, tra le quali è da segnalare in primo luogo l'art.
8-quater
(introdotto dal citato d.lgs. n. 229). Tale norma sancisce il principio che "la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies".
In definitiva, nell'evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario. In questo modo si è temperato il regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle regioni e la stipula di appositi
"accordi contrattuali" tra le AA.SS.LL. competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (Corte Cost., 26 maggio
2005, n. 200).
Le citate disposizioni si configurano, dunque, essenzialmente come norme di principio della legislazione statale dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come "un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti", tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (Corte Cost., 20 novembre 2000, n. 509).
Il sistema di regressione progressiva del rimborso tariffario delle prestazioni sanitarie che eccedono il tetto massimo prefissato, pur non essendo esplicitamente contemplato dalle norme di legge che regolano i poteri regionali in materia, è espressione del potere autoritativo di fissazione dei tetti di spesa e di controllo della spesa sanitaria in funzione di tutela della finanza pubblica, affidato alle stesse regioni, e trova giustificazione concorrente nella possibilità che le imprese fruiscano di economie di scala nonché effettuino opportune programmazioni della rispettiva attività (cfr. TAR Campania-Napoli sent. n. 4514 del 28.9.2011; Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 939).
Tanto precisato in via generale ed astratta, va, poi, rilevato, in fatto, che la delibera di G.R.C. n. 2451/2003 ha imposto alle Cont
nella definizione dei protocolli di intesa con le Associazioni di categoria, i seguenti vincoli: a) la remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici deve avvenire in base alle tariffe regionali previste dai vigenti nomenclatori tariffari, che saranno riconosciute per tutte le strutture per intero per una Cont prima quota, da definirsi in sede di accordi preliminari tra e
Associazioni di categoria, mentre per le ulteriori prestazioni si applicheranno le regressioni tariffarie utili a garantire il rispetto dei limiti annui di fatturato di ciascuna struttura, definiti con le modalità previste dagli accordi quadro;
b) la determinazione delle modalità di regressione tariffaria sarà affidata ad un tavolo tecnico, da costituire presso ciascuna azienda sanitaria, che, sulla base del monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate a favore dei propri residenti da parte delle strutture private provvisoriamente accreditate ubicate sia nell'azienda che in altre aziende sanitarie della Regione, individuerà le regressioni utili al rispetto dei limiti di spesa. Con riguardo alla Regione Campania, tale meccanismo riproduce quello introdotto dalla delibera di Giunta Regionale n.
2157 del 30 dicembre 2005, la quale, nell'adeguarsi al disposto dell'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha individuato un meccanismo di regressione tariffaria unica
(R.T.U.), basato sulla determinazione del contributo di ciascun centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa aziendale secondo i criteri accettati dagli stessi rappresentanti dei centri in sede di protocollo di intesa del 27 dicembre 2005.
In base a tali criteri, si procede a determinare l'apporto di ciascun centro privato:
1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della Cont in cui opera il centro;
2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di Cont ciascuna altra Cont Successivamente, confrontando i consuntivi complessivi per con i tetti di spesa stabiliti, si ottiene proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso Cont all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui Cont opera e delle altre
Infine, il contributo complessivo di ciascun centro al superamento del tetto di spesa aziendale viene rapportato al fatturato totale del centro, per ottenere la R.T.U. da applicare a quel centro per quella specifica branca.
Le suddette operazioni vengono espletate dal tavolo tecnico, costituito pariteticamente dalle rappresentanze dell'azienda sanitaria e da quelle delle associazioni di categoria.
Orbene, deve rilevarsi che secondo la Corte di Cassazione (del
13/02/2018 e n. 17437 del 2016) “in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate in ambito di Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti non integra un fatto costitutivo da provarsi dalla struttura creditrice, ma rileva nel suo contrario positivo, cioè come fatto impeditivo, con la conseguenza che dev'essere dimostrato dalla parte debitrice”.
Cont Nel caso di specie, si rileva la parte appellata in relazione alla contestata prestazione erogata non risulta aver prodotto in giudizio il verbale del Tavolo Tecnico, con la relativa la tabella allegata, da cui avrebbero dovuto risultare le modalità e criteri di determinazione della percentuale di superamento del tetto di spesa da parte del singolo centro appellato e quindi la relativa
R.T.U. da applicare alla stessa per specifica branca di riferimento.
Né può all'uopo ritenersi probatorio del fatto impeditivo del Cont superamento del tetto di spesa la Determina Dirigenziale del 10.1.2017 n. 3, in quanto con la medesima, relativa, peraltro, alla diversa branca di Analisi Cliniche, è stata soltanto disposta la liquidazione dell'acconto del 90% in favore del centro, espressamente riservando, poi, la liquidazione del saldo alle determinazione del “Tavolo tecnico-RTU, …con espressa riserva di recuperi per quanto eventualmente corrisposto in esubero”
Né tanto meno può avere valenza probatoria la mera Cont comunicazione del Direttore sanitario inviata al centro con richiesta di emissione di note di credito per superamento del tetto di spesa anno 2016 Radiodiagnostica, anche perché nella medesima non si indica quale sarebbe stata la specifica percentuale di regressione tariffaria eventualmente stabilita in sede di Tavolo Tecnico nei confronti del centro.
Pertanto, nel caso di specie questa Corte, mancando agli atti la Cont prova da parte della appellata di un fatto impeditivo rispetto al diritto del di ottenere il pagamento per le Pt_3 prestazioni sanitarie incontestatamente erogate, deve ritenersi che tale diritto sia allo stato degli atti esigibile.
Quindi, anche per assenza di elementi contrari risultanti dagli Cont atti, deve ritenersi che la parte appellata non abbia dimostrato il superamento del cd. tetto di spesa da parte della appellante per le prestazione in oggetto e pertanto l'appello in esame deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, per cui, in accoglimento della originaria Cont domanda di pagamento proposta dal , la appellata Pt_3 deve essere condannata a pagare in favore dell' appellante la somma richiesta dal centro di euro 130.796,71, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 7 del contratto, dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite della fase monitoria e del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1726/2020 del Tribunale di Torre Annunziata da con atto notificato ad , così Parte_1 Controparte_1 provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza appellata, in accoglimento della originaria domanda di pagamento proposta Cont dalla parte appellante, condanna la parte appellata a pagare in favore della medesima parte impugnante la somma di euro 130.796,71, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 7 del contratto, dalle singole scadenze al saldo.
• per prestazioni sanitarie erogate per la branca radiodiagnostica nel mese di ottobre 2016;
• condanna la parte appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite relative alla fase monitoria e ad entrambi i gradi di giudizio, che liquida per la fase monitoria nella somma di euro 406,50 per spese vive e in quella di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA, se dovute, per il giudizio di primo grado nella somma di euro 7.200,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA
e IVA, se dovute e per il giudizio di secondo grado nella somma di euro 1.165,00 per spese vive e in quella di euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore degli avv.ti anticipatari Gennaro
Cavallaro, Antonio Cavallaro e Carmelo Cavallaro nella misura di un terzo ciascuno.
Così deciso nella camera di consiglio del 28-5-2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dott. Fulvio Dacomo