Sentenza 3 maggio 2017
Massime • 1
In presenza di un mandato d'arresto europeo emesso per l'esecuzione di una decisione pronunciata "in absentia", non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, comma primo, lett. g), della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorchè nel m.a.e. si dia atto, ai sensi dell'art. 19, comma primo, lett. a), n. 4, della medesima legge, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31, che l'interessato non ha ricevuto la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro un termine, nella specie di 15 giorni, un nuovo giudizio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo in quanto non opera "ab extrinseco", ma costituisce un presupposto del provvedimento di consegna).
Commentario • 1
- 1. MAE belga: problematiche carcerarie ma risposta insufficiente non basta per rifiuto (Cass. 46426/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2017
In tema di esecuzione di mandato di arresto europeo, laddove le informazioni supplementari richieste dalla Corte territoriale risultino incomplete, "la corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione". In ossequio al principio di leale collaborazione tra Stati e della esigenza di fornire adeguata motivazione alle scelte discrezionali del giudice, la Corte di appello che ritenga di non disporre accertamenti ulteriori su informazioni parziali pervenute dallo Stto emittente il MAE debba offrire congrua motivazione della propria scelta. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2017, n. 22250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22250 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2017 |
Testo completo
22250-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 956Francesco Ippolito -- Presidente - Sent. n. sez. Giorgio Fidelbo - Relatore - CC- 03/05/2017 Anna Criscuolo R.G. N. 15517/17 Massimo Ricciarelli Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da CA IO JE AU, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/03/2017 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Cagliari ha disposto la consegna di IO JE AU CA all'autorità giudiziaria belga che lo ha richiesto con mandato d'arresto del 13 ottobre 2016, per l'esecuzione della condanna alla pena di quattro anni di reclusione pronunciata dalla Corte d'appello di Liegi il 7 febbraio 2013 per i reati di falso e abuso di fiducia, nonché per sedici episodi di truffa, fatti commessi tra il novembre 2002 e l'agosto 2008. 2. Contro questa decisione l'avvocato Leonardo Filippi, difensore di fiducia del CA, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005, insistendo sulla mancanza del requisito della doppia incriminazione : con riferimento ai reati di falso contestati al capo A). Secondo il ricorrente si tratterebbe di reati di falso in scrittura privata e di uso di atto falso che, secondo la legge italiana, sarebbero stati depenalizzati con il d.lgs. n. 7 del 2016. Innanzitutto, censura la sentenza là dove, nel respingere tale eccezione, ha ritenuto di sussumere la fattispecie criminosa di falso in scrittura privata nella categoria di consegna obbligatoria di cui all'art. 8, lett. h), legge n. 69 del 2005, categoria per la quale non è richiesta la doppia incriminazione. Una tale operazione non era consentita alla Corte di appello di Cagliari, in quanto spetta all'autorità emittente qualificare il tipo di richiesta, che non può subire integrazioni o correzioni da parte dell'autorità d'esecuzione; inoltre, sottolinea che se anche l'autorità giudiziaria belga avesse effettuato tale valutazione, l'esito sarebbe stato comunque di mancata sussunzione nella categoria della consegna obbligatoria, considerato che l'art. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI e la stessa legge belga di recepimento limitano l'ipotesi in questione a quella della frode;
infine, osserva che il reato di cui al capo A) della sentenza posta a fondamento del mandato d'arresto europeo non è esclusivamente quello di "uso di atto falso", bensì quello di "falso", che assorbe il primo e, anche in questo caso, non trova copertura nell'art. 8, lett. h, legge cit. Il ricorrente contesta anche la tesi alternativa sostenuta in sentenza, secondo cui, prescindendo dalla qualifica di consegna obbligatoria, ricorrerebbe comunque il requisito della doppia incriminazione dovendo ritenersi che i falsi descritti nel capo A) rappresenterebbero una frazione del reato di truffa: questa interpretazione non terrebbe conto del fatto che nella richiesta i reati di falso assumono una autonoma rilevanza, sicché per 2 giustificare la consegna del CA all'autorità belga dovrebbero trovare corrispondenza nell'ordinamento italiano. Secondo il ricorrente, una volta riconosciuta l'insussistenza del requisito della doppia incriminazione in relazione ai reati di cui al capo A) la Corte d'appello avrebbe potuto disporre la consegna per i soli reati residui, evenienza che nella specie non sarebbe possibile in quanto per tali reati non è possibile individuare la pena inflitta: infatti, la pena complessiva di quattro anni è stata applicata ai sensi dell'art. 65 cod. pen. belga facendo riferimento alla fattispecie più grave che è quella del reato di falso di cui al capo A). Ne consegue, secondo il ricorrente, l'impossibilità che il mandato di arresto europeo possa trovare esecuzione in Italia. In conclusione, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto ravvisare l'assenza di doppia incriminazione per il fatto di reato di cui al capo A), prendere atto dell'impossibilità di scindere la pena inflitta e, quindi, respingere la richiesta di consegna.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 19, comma 1, lett. a) e 18, lett. g) della legge n. 69 del 2005 e il connesso vizio di motivazione. Si censura la sentenza per aver accolto la richiesta di consegna nonostante la condanna sia stata emessa nell'ambito di un giudizio celebrato in absentia, senza che l'imputato ne avesse effettiva conoscenza, quindi in base ad un processo non equo. Il ricorrente contesta che il CA sia stato citato personalmente e che abbia avuto effettiva conoscenza dell'udienza del 20 settembre 2012; assume che non vi sarebbe prova della effettiva ricezione della notifica della sentenza del 18 ottobre 2012, né che l'opposizione alla sentenza contumaciale sia stata presentata personalmente dall'imputato. Rileva poi che a seguito dell'opposizione l'udienza sarebbe stata fissata dopo solo diciannove giorni, circostanza che «non consente di ritenere verosimile che l'imputato fosse effettivamente a conoscenza della sua celebrazione». In sostanza assume che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere che il processo si è svolto senza che fossero garantiti i diritti minimi dell'imputato e ciò anche alla luce del rafforzamento di tali diritti a seguito delle modifiche introdotte con la decisione quadro 2009/299/GAI, come recentemente interpretata dalla Corte di giustizia di Lussemburgo in relazione al senso da attribuire all'espressione citato personalmente». Nella specie non risulterebbe integrata la condizione di cui all'art. 19 lett. a) num. 1, legge n. 3 69 del 2005, non essendo stata fornita alcuna indicazione circa il fatto che CA sia stato «citato tempestivamente e personalmente» e, quindi, informato inequivocabilmente della data e del luogo» del giudizio di appello che ha portato all'adozione della sentenza a base del mandato d'arresto; non sarebbe integrata neppure la condizione di cui al num. 4 dello stesso articolo, che riconosce all'interessato diritto di ottenere, una volta consegnato all'autorità richiedente, la notifica del provvedimento e del diritto ad un nuovo giudizio. D'altra parte, si sottolinea, non può ritenersi sufficiente la presenza del difensore nella prima parte del procedimento, dal momento che non risulta che l'imputato abbia deliberatamente scelto di non partecipare e di farsi rappresentare dal difensore, manca cioè la volontaria rinuncia a partecipare personalmente al giudizio. In conclusione, secondo il ricorrente la sentenza andrebbe annullata con il rigetto della richiesta di consegna in applicazione della causa ostativa di cui all'art. 18, lett. g), legge 69/2005, non potendo trovare applicazione l'art. 19, comma 1, lett. a) legge cit. In via subordinata, il ricorrente ritiene che questa Corte dovrebbe richiedere una pronuncia in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione sull'interpretazione dell'art.
4-bis, comma 1, lett. a) e d) della decisione quadro 2002/584/GAI. Sotto un diverso profilo censura la sentenza per aver disposto la consegna senza verificare le condizioni indicate dall'art. 19, comma 1, lett. a) legge n. 69 del 2005. 2.3. Con il terzo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 18, lett. h) legge n. 69 del 2005, per il mancato rifiuto della consegna in presenza del rischio di trattamento carcerario inumano e degradante. Rappresenta che la Corte d'appello dopo aver richiesto informazioni sulla situazione carceraria in Belgio, ha deciso in senso favorevole alla consegna in base ad una nota trasmessa dal servizio Pubblico Federale della Giustizia, Direzione generale della Legislazione, Diritti e Libertà fondamentali del Belgio contenente solo una semplice elencazione dei meccanismo di controllo delle condizioni di detenzione, senza acquisire ulteriori elementi al fine di una indagine mirata e individualizzata. Inoltre, si lamenta che non sia stata presa in debita considerazione la sentenza della Corte Edu SC c. Belgio, che ha ritenuto di natura strutturale una serie di carenze nel sistema carcerario 4 del Belgio, tra cui la sovrappopolazione, l'igiene e la vetustà degli istituti di pena.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione dell'art. 18 lett. r) legge n. 69 del 2005 in relazione al mancato rifiuto della consegna nonostante l'esistenza del requisito del radicamento nel territorio italiano. Nel ricorso si ribadisce che il CA si trova in Italia da due anni, che attualmente vive a Teulada dal febbraio 2016 con la moglie e il figlio, che è pienamente inserto nel tessuto sociale, che ha lavorato per l'attivazione di un progetto incentrato sull'allevamento kasher e sta destinando l'azienda agricola che detiene per l'implementazione di tale attività, sicché non trova fondamento la motivazione con cui la Corte d'appello ha respinto la richiesta di applicazione dell'art. 18 lett. r) cit. ritenendo che «è solo dimorante in Italia». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, ma impone una rivalutazione del tema dedotto.
1.1. La Corte territoriale ha superato l'obiezione difensiva relativa all'assenza della doppia incriminabilità in ordine alle condotte ascritte al CA al capo A) della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria belga, riconducibili a falsi in scritture private o all'uso di tali scritture false, rilevando che si trattava di condotte inquadrabili nella tipologia di cui all'art. 8, comma 1, lett. h), legge 69 del 2005, per le quali sussiste l'obbligo di consegna a prescindere dalla doppia incriminabilità, e comunque osservando che tali condotte costituivano una frazione della contestata condotta di truffa. Tale impostazione non è di per sé decisiva, anche perché non idonea a superare l'ulteriore obiezione difensiva, secondo cui ai sensi dell'art. 40, comma 3, legge 69 del 2005, la deroga alla doppia incriminabilità, prevista dall'art. 8, non opera per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 69 (14.5.2005), mancando nella sentenza impugnata una precisa ricognizione a tal fine (i reati risultano contestati a far data dal 20.11.2002 al 1.8.2008).
1.2. Ciò che invece appare rilevante è il fatto che: 1) nella sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria belga tutte le condotte sono 5 state ricondotte ad uno scopo fraudolento (che peraltro costituisce condizione essenziale per la punibilità dei falsi e dell'uso di atti falsi ai sensi degli artt. 193 e 213 del codice belga); 2) i vari episodi contestati si sono concretati, come si evince anche dall'esposizione dei fatti allegata al M.A.E., in richiesta di prestiti non rimborsati e nell'incasso di anticipi per lavori edili non eseguiti, richiesta e incasso accompagnati, quali strumenti ingannevoli, dall'uso di società straniere fittizie, da preventivi con prezzi imbattibili, da promessa di tassi molti elevati e da false fatture;
3) le varie fattispecie di reato contestate riflettono nel loro insieme tale agire illecito, connotato da frode;
4) per tutte le condotte è stata applicata una sola pena. In questa sede si tratta di stabilire se possa disporsi o meno la consegna per l'esecuzione della pena a tale stregua irrogata, sicché è sufficiente rilevare, a prescindere dalla ricorrenza di taluna delle ipotesi di consegna obbligatoria ai sensi dell'art. 8 legge 69 del 2005, che le condotte concrete ritenute rilevanti per pronunciare la condanna non sono esenti da pena in Italia, in quanto le stesse, al di là della loro qualificazione giuridica, sono idonee ad integrare gli estremi della truffa, cioè di una condotta che, analogamente alla riassuntiva descrizione contenuta nel M.A.E. e nella documentazione allegata, consiste nell'utilizzo di mezzi fraudolenti, volti ad ingenerare un altrui falso convincimento, cui si correlano profitti, con corrispondente danno patrimoniale altrui. E' stato del resto più volte rilevato che in tema di mandato d'arresto europeo ai fini della doppia punibilità non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv 2527231; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 11598 del 13/03/2007, Stoimenovski, Rv. 235947). In tale prospettiva la pena irrogata trova copertura nella doppia punibilità.
1.3. Rafforza e non smentisce tale conclusione proprio la circostanza che le condotte abbiano dato luogo ad una pena unica: posto che nel caso di 6 specie la pena irrogata rientra nei limiti edittali delle pene previste dagli artt. 491 e 496 del codice belga, risultando semmai significativa l'irrogazione aggiuntiva della pena pecuniaria, che non risulta contemplata in tema di falso dall'art. 196, va primariamente rimarcato come quella pena unica si correli comunque alla costante riproposizione di modelli di condotta sussumibili in una fattispecie penalmente sanzionata in Italia, senza che debba aversi riguardo alla specifica qualificazione giuridica proposta dal codice penale belga. In altre parole non può condividersi l'assunto difensivo, secondo cui, essendo la pena unica attribuibile al reato di falso, non possa individuarsi alcuna pena imputabile agli altri reati per cui è stata pronunciata condanna: in realtà la pena unica assorbe il disvalore di una condotta che trova anche in Italia rilievo penale, secondo quando fin qui osservato. Ed in tale prospettiva risulta pertinente anche il rilievo formulato dalla Corte d'appello per cui il trattamento sanzionatorio previsto (e in concreto applicato) non può considerarsi macroscopicamente esorbitante, così da precludere l'assimilazione dei fatti in comparazione (Sez. 6, n. 41133 del 30/09/2014, Vacarciuc, Rv. 260436).
2. Anche il secondo motivo è infondato.
2.1. Assume il ricorrente di non aver potuto fruire di un processo equo in relazione all'effettiva conoscenza del procedimento, ciò che avrebbe dovuto dare luogo al rifiuto di consegna. Rileva in particolare che non ha avuto personale conoscenza del procedimento e che comunque, a fronte di un recente arresto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 24/5/2016 in causa Dworzecki) nonché a fronte di quanto previsto dalla Direttiva 2016/343, il cui art. 8 riconosce e assicura il diritto dell'imputato di presenziare nei procedimenti che lo riguardano, dovrebbe darsi pregiudiziale rilievo al fatto della mancata conoscenza, con prevalenza anche sul caso in cui sia possibile chiedere la rinnovazione del processo, ipotesi da intendersi riferibile alla mancata conoscenza della decisione ma non anche del processo.
2.2. Tale impostazione non risulta corretta alla luce della disciplina vigente, desumibile dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla Decisione Quadro 2009/299/GAI, che ha introdotto l'art.
4-bis e 7 abrogato il paragrafo 1 dell'art. 5, trovando riscontro nella modifica dell'art. 19 legge 69 del 2005, da parte del d.lgs. 31 del 2016. Va infatti rimarcato che la modifica, introdotta per valorizzare il diritto dell'imputato a comparire personalmente e per contemperare i motivi di rifiuto di riconoscimento e di consegna con la salvaguardia di quel diritto, si incentra sulla previsione della possibilità di rifiuto di consegna, se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, salvo che il mandato di arresto indichi che ricorre una delle quattro condizioni esplicitamente previste, tutte precedute dalla disgiuntiva «o»: tra queste, le prime due, di cui alle lettere a) e b), si riferiscono essenzialmente al caso in cui l'imputato abbia consapevolmente rinunciato a comparire, a fronte della citazione personale o della conoscenza «ufficiale» del procedimento, mentre le altre due, di cui alle lettere c) e d), fanno riferimento al caso in cui si ponga la necessità di garantire, a fronte della mancata comparizione, la celebrazione di un nuovo processo. Del resto esplicitamente nel «Considerando 13» della Decisione Quadro 2009/299/GAI si fa riferimento al caso in cui l'interessato non sia stato previamente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico né gli sia stata notificata la sentenza, ipotesi comunque non ostativa all'ulteriore corso del procedimento di consegna. Corrispondentemente il nuovo art. 19, comma 1, lett. a), legge 69 del 2005 prevede che l'esecuzione del mandato di arresto, qualora l'interessato sia stato giudicato in absentia, debba avere luogo se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere da 1) a 4), in quest'ultima facendosi riferimento ad ipotesi corrispondente a quella di cui all'art.
4-bis, paragrafo 1, lettera d), della Decisione Quadro 2009/299/GAI e dunque prevedendosi il caso dell'interessato che non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto ad un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio di appello con facoltà di ottenere il riesame nel merito della causa e l'allegazione di nuove prove.
2.3. Dall'esame del mandato d'arresto europeo risulta: che il 23 maggio 2012 CA è stato citato, personalmente, per l'udienza del 20 settembre 2012; 8 che è stato informato della data e del luogo fissati per il processo, con la precisazione che una decisione sarebbe stata comunque presa anche in mancanza della sua presenza in udienza;
che il 18 ottobre è stata emessa nei suoi confronti sentenza raccomandata al suo indirizzo in data 2contumaciale, notificata mediante novembre 2012; che il CA, avverso questa sentenza, ha proposto opposizione il 2 novembre 2012; che all'udienza del 21 dicembre 2012, davanti alla Corte d'appello di Liegi, l'imputato non si è presentato, ma era rappresentato dal suo difensore di fiducia, che ha chiesto un rinvio;
che alla successiva udienza del 10 gennaio 2013 né l'imputato né il suo difensore sono comparsi;
- che la Corte d'appello di Liegi ha deciso il 7 febbraio 2013. Gli argomenti spesi dal ricorrente per contestare la conoscenza del procedimento risultano generici quanto al primo grado, a fronte di quanto attestato nel mandato di arresto europeo. D'altro canto risulta che a seguito della comunicazione della decisione, lo stesso ricorrente ha presentato opposizione, dovendosi reputare parimenti generici i rilievi difensivi formulati in ordine alla diretta conoscenza della decisione. Quei rilievi possono semmai dirsi pertinenti per la fase successiva, non essendo stato dato conto nel mandato di arresto delle modalità di notifica dell'avviso successivo all'opposizione presentata, salvo il riscontro della presenza del difensore alla prima udienza. Tale presenza costituisce peraltro solo un principio di prova della conoscenza e della consapevole mancata presenza della ricorrente, in assenza di indicazioni ulteriori. Sta di fatto però che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nel M.A.E. è stato dato atto, attraverso la compilazione del punto 3.4., che il CA non ha ricevuto notifica della decisione ma la riceverà dopo la consegna con la possibilità di chiedere entro 15 giorni un nuovo giudizio.
2.4. In tale quadro è stato già in altre occasioni rilevato che la questione riguardante la conoscenza del procedimento non può incidere sulla consegna, ricorrendo comunque una delle condizioni a tal fine previste (si rinvia sul punto a Cass. Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu). Non può in senso contrario valorizzarsi la citata sentenza del 24/5/2016 in causa Dworzecki della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si occupa della nozione di citazione personale e di informazione ufficiale del procedimento in relazione al caso di notifica effettuata a mani di persona diversa dall'interessato, ma non prende posizione in alcun modo sul rilievo della concomitante condizione di cui all'art.
4-bis, par. 1, lett. d), e neppure la Direttiva 2016/343 in tema di giudizio in absentia, che non riguarda le condizioni previste per la consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo, fermo restando che anche la Decisione Quadro 2009/299/GAI, come rilevato, nasce dall'esigenza di salvaguardare il diritto dell'interessato a comparire e di contemperarlo con la normativa in materia di riconoscimento e consegna. Per contro appare dirimente quanto osservato dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza della Grande Sezione del 23/2/2013, in causa Melloni. Particolarmente rilevante risulta quanto osservato dalla Corte di Giustizia al punto 52: L'articolo 4-bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 stabilisce dunque, alle lettere a) e b), i presupposti in presenza dei quali si ritiene che l'interessato abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile a comparire nel processo a suo carico, con la conseguenza che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'applicazione della pena alla persona condannata in absentia non può essere subordinata alla condizione che essa possa beneficiare di un nuovo processo alla sua presenza nello Stato membro emittente. Ciò vale vuoi, come stabilisce il paragrafo 1, lettera a), quando l'interessato non è comparso personalmente al processo nonostante fosse stato citato personalmente o informato ufficialmente della data e del luogo fissati per questo, vuoi, come stabilisce lo stesso paragrafo, lettera b), quando, essendo al corrente della data fissata, egli ha scelto di essere rappresentato da un difensore anziché di comparire personalmente. Quanto al suddetto paragrafo 1, lettere c) e d), esso enuncia i casi in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta ad eseguire il mandato d'arresto europeo nonostante l'interessato abbia diritto a un nuovo processo, in quanto il suddetto mandato d'arresto indica o che l'interessato non ha chiesto di 10 beneficiare di un nuovo processo, oppure che sarà espressamente informato del suo diritto a un nuovo processo>>. La netta distinzione che discende da tale analisi vale ad illustrare la differente ratio, sottesa alle quattro condizioni alternativamente previste, rendendo altresì superfluo ogni ulteriore chiarimento da parte della stessa Corte di Giustizia in ordine al tema riguardante la sfera di operatività della condizione di cui all'art.
4-bis, par. 1, lett. d). In tale quadro non ricorrono ragioni per rifiutare la consegna in relazione al tema della conoscenza del procedimento, esattamente come rilevato dalla Corte territoriale. D'altro canto la condizione di legge non deve essere esplicitata nel dispositivo, essa incidendo sul provvedimento di consegna, quale suo presupposto, e non operando ab extrinseco.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
3.1. La Corte territoriale ha respinto la doglianza riguardante il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti correlati alla situazione carceraria in Belgio, rilevando che mancava un dato statistico di ricorsi accolti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e che la sentenza invocata dalla ricorrente (sentenza Corte e.d.u. del 25/11/2014, SC
contro
Belgio) riguardava un caso specifico, in un contesto carcerario «caratterizzato da problemi di sovrappopolazione, igiene e vetustà degli istituti, ritenuti strutturali». Ha ancora valorizzato la Corte la risposta fornita dalle Autorità del Belgio alla formulata richiesta di informazioni integrative, dalla quale era risultata l'esistenza di vari livelli di controllo e di varie forme di tutela a vantaggio della popolazione carceraria.
3.2. Va però osservato che, a fronte di informazioni provenienti da fonti autorevoli e accreditate e prima di tutto alla luce di quanto rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in sentenze riguardanti lo Stato di emissione del M.A.E., deve essere verificato e ponderato il concreto rischio che il soggetto, di cui è chiesta la consegna, possa trovarsi esposto all'eventualità della sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, correlati alle condizioni degli istituti carcerari del Paese di emissione, in ragione del sovraffollamento o di altri strutturali e non puramente contingenti problemi. 11 D'altro canto, in presenza di una situazione di allarme, originato dall'accertata esistenza di condizioni di rischio, la necessaria verifica implica che siano acquisite specifiche assicurazioni dallo Stato di emissione, che non possono solo concernere profili di carattere generale, ma devono essere individualizzate in relazione alla situazione riguardante il soggetto interessato alla procedura di consegna.
3.3. Nel caso di specie la sentenza SC
contro
Belgio della Corte europea dei diritti umani, pur non avendo assunto la forma della sentenza c.d. pilota, ha tuttavia posto in luce, tanto più con riguardo a taluni istituti, problemi che ha definito di tipo strutturale, cui sono riconducibili situazioni che possono tradursi nella sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti. Contraddittoriamente la Corte territoriale ha svalutato tale sentenza, pur osservando che erano stati rilevati problemi ritenuti strutturali. D'altro canto le risposte fornite delle Autorità del Belgio, incentrate sull'esistenza di organismi chiamati ad assicurare una tutela sul piano generale e un controllo sulle condizioni carcerarie, sulla base di previsioni almeno in parte esistenti alla data della pronuncia della Corte europea e nondimeno da questa non ritenute di decisiva rilevanza, non erano specificamente volte a dar conto della situazione cui sarebbe stata sottoposta la ricorrente in taluno degli istituti carcerari. Di qui il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'insufficienza delle informazioni acquisite, occorrendo che alla luce di specifiche assicurazioni venga fatta chiarezza sul tipo di trattamento carcerario cui sarebbe specificamente sottoposta la ricorrente. In tal senso va per intero richiamato quanto sul punto illustrato nella sentenza Barbu (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296), anche ai fini del tipo di informazioni necessarie e delle conseguenze che possono discendere dalla mancanza di risposte adeguate allo scopo. In parte qua la sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo esame del capo relativo al trattamento carcerario, nei termini fin qui esposti.
4. Infine, è infondato il quarto motivo, riguardante l'asserita qualità di residente in Italia da parte del ricorrente, rilevante ai fini del motivo di rifiuto 12 di cui all'art. 18, comma 1, lett. r), legge 69 del 2005, applicabile, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 2010, anche ai cittadini di Paesi dell'UE che risultino residenti o stabilmente dimoranti in Italia.
4.1. La Corte costituzionale, per trarne una linea-guida ai fini dell'interpretazione della nozione di residenza e di stabile dimora, ha in particolare richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 66/08 del 17/7/2008, KI, dalla quale risulta che per residenza deve intendersi la residenza effettiva nello Stato di esecuzione e per dimora un soggiorno stabile di una certa durata che consenta di acquisire con lo Stato di esecuzione legami di intensità pari a quelli che si instaurano in caso di residenza. La stessa sentenza KI ha altresì segnalato la necessità di una valutazione complessiva degli elementi oggettivi che caratterizzano la situazione del ricercato, in relazione alla durata, alla natura e alle modalità del suo soggiorno, nonché ai legami familiari ed economici che ha stabilito nello Stato dell'esecuzione, sottolineando ancora l'esigenza che il giudice valuti anche l'esistenza di un interesse legittimo del condannato a che la pena sia scontata in quello Stato. Tali indicazioni sono state valorizzate dalla Corte di cassazione per delineare il proprio ormai costante orientamento interpretativo, alla cui stregua in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" rilevante - dopo la sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale - ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell'Unione, ai sensi dell'art. 18, lett. r), della Legge 22 aprile 2005 n. 69, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di "dimora", rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l'acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza» (Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, Rv. 261375; Sez. 6, n. 9767 del 26/2/2014, Echim, Rv. 259118; Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, Chiriac, Rv. 258414). 13 4.2. In tale quadro la Corte ha correttamente rilevato che CA può essere definito solo «dimorante», in quanto è presente in Italia con la moglie e un figlio, ma non con altri due figli, non è percettore di redditi, è privo di una stabile attività lavorativa, non parlala lingua e solo di recente ha ottenuto il codice fiscale. Inoltre, la Corte ha osservato che l'attività di allevamento di animali è allo stato progettuale, solo alla fine del 2016 il CA si attivato per cercare di realizzare in Italia un'iniziativa economica. A fronte di ciò, il ricorrente ripropone gli argomenti che la Corte ha già valutato e motivatamente respinto, non potendo rilevare il fatto che sia in Italia da più di un anno e che disponga di regolari relazioni sociali, di un progetto lavorativo incentrato sull'allevamento Kasher, di un immobile da acquistare, come da preliminare, e di un'azienda agricola in comodato, in vista dell'implementazione dell'attività progettata. Sta di fatto che tali elementi sono stati nitidamente considerati come non idonei a rappresentare un effettivo radicamento in Italia, fondato sulla sussistenza di relazioni sociali e lavorative in tutto corrispondenti a quelle di un soggetto residente: è agevole al riguardo osservare la precarietà di fondo, inerente fra l'altro alla creazione di un parziale nucleo familiare e al solo progettato avvio di un'attività economica, che non fornisce fonti di reddito, elementi che valgono a suffragare le valutazioni formulate nella sentenza impugnata circa la non riconducibilità della situazione a quella evocata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità.
5. In conclusione si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitamento al capo relativo al trattamento carcerario, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari e con rigetto del ricorso nel resto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al trattamento carcerario e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Rigetta nel resto il ricorso. 14 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005 Così deciso il 3 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Frances DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO L A E R Pipra posito 100 15