Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di uno straniero nel territorio di altro Stato di cui non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, assume rilevanza la durata di tale ingresso e la destinazione finale, dovendo essere escluso il reato qualora risulti provata la circostanza che lo straniero, che si trovi irregolarmente in Italia, stia solo attraversando il territorio di altro Stato per fare definitivo rientro nel paese di origine. (Fattispecie relativa alla fase cautelare dell'arresto in flagranza e sequestro del mezzo utilizzato, proveniente dall'Italia, nella quale non era stata fornita la prova dell'ingresso in Austria al solo scopo di transitare con destinazione finale Romania).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 18996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18996 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1796
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 047877/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CU LI N. IL 28/12/1973;
avverso ORDINANZA del 21/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ordinanza del 21.11.2003 il Tribunale di Tolmezzo rigettava l'appello proposto da CA LI, cittadino rumeno, avverso il provvedimento del G.i.p. reiettivo della richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'autovettura di cui egli era proprietario, essendo stato arrestato in prossimità del confine tra Italia e Austria in relazione al reato di cui all'art. 12.1 d.lgs. 25.7.1998, n, 286 perché trasportava un connazionale irregolarmente presente nel territorio italiano e, a suo dire, diretto in Austria, sul duplice rilievo che, "in assenza di ogni certezza sull'effettiva destinazione al rimpatrio definitivo del trasportato", sussisteva il fumus del delitto e che l'affermazione del trasportato di avere falsamente riferito all'indagato di essere in regola con i documenti, siccome attinente all'elemento soggettivo del reato, doveva essere sottoposta al vaglio dibattimentale di credibilità. Il CA proponeva ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che, a prescindere dalla buona fede circa la condizione di irregolarità del trasportato, il reato di cui all'art. 12.1 d.lgs. n. 286 del 1998 non è integrato anche dalla mera agevolazione del transito attraverso l'Italia e dell'ingresso in un paese estero (l'Austria) degli immigrati clandestini, la cui destinazione finale sia tuttavia, come nella specie, il paese di cittadinanza (la Romania).
2.- Il ricorso non è fondato e va respinto per le ragioni di seguito indicate.
Il testo originario dell'art. 12.1 d.lgs. n. 286 del 1998 - t.u. immigrazione e condizione dello straniero -, che prevedeva il reato di chi "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico", è stato sostituito dall'art. 11.1 lett. a) l. 30.7.2002 n. 189, che punisce "chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". Dal confronto tra le due disposizione traspare chiaramente che la nuova norma incriminatrice ha ampliato la sfera di operatività, dato che la fattispecie criminosa non è soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina sull'immigrazione, ma ricomprende anche quelle condotte finalizzate a permettere l'ingresso illegale in altri Stati, in adempimento dell'impegno di realizzare una cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento dei fenomeni migratori, nello spirito dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990, reso esecutivo dalla l. 30 settembre 1993 n. 388. E, colpendo il precetto di cui al novellato art. 12.1 d.lgs. n. 286/98 anche le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia in un paese confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, occorre in ogni caso, perché possa assumere rilievo la durata di tale ingresso e la destinazione finale del trasferimento, che sia provato che lo straniero extracomunitario, il quale si trovi irregolarmente in Italia, stia solo attraversando il territorio di altro Stato per fare definitivo rientro nel paese di origine (Cass., Sez. 1^, 27.1.2004, P.M. in proc. Craciun Toma). Ma la situazione di fatto, nella fese precautelare dell'arresto e del sequestro nel caso di specie, com'è stato adeguatamente esplicitato nell'ordinanza impugnata (con riferimento alle dichiarazioni rese alla p.g. dallo straniero trasportato a bordo dell'autovettura dell'indagato), non era affatto univocamente e all'evidenza finalizzata al mero transito in Austria per raggiungere la Romania. Di talché, non risultando smentito il fumus del contestato reato, resta riservato alla verifica dibattimentale il vaglio di attendibilità della versione difensiva anche per il cennato profilo di buona fede dell'imputato.
Il ricorso va pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004