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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
LA CA, TO
GUIDA AR, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303009 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- sul ricorso n. 1488/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303027 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- sul ricorso n. 1489/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF0303019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- sul ricorso n. 1497/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303054 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso (n. 1484/2025 R.G.R.) Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVF010303009 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bari, Ufficio controlli, con il quale sono stati rideterminati i redditi diversi percepiti dal contribuente nell'anno di imposta 2019, con conseguente accertamento di maggiore Irpef dovuta (imposta e addizionali).
Nell'avviso si rappresenta che l'atto è stato emesso a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla GU di IN, Nucleo operativo Metropolitano di Bari, conclusasi con la redazione di PVC consegnato alla parte in data 29 luglio 2024. L'attività di verifica, che ha riguardato gli anni d'imposta dal 2018 al 2023, aveva fatto emergere che il ricorrente, per l'attività esercitata in forma non imprenditoriale di “affittacamere, case vacanze, bed and breakfast, residence”, aveva omesso di dichiarare ricavi rilevati dalle commissioni da questi pagate all'operatore “Identificativo_1”.
In particolare, per l'anno d'imposta 2019, i verificatori, al fine di ricostruire il reddito complessivo, hanno chiesto informazioni all'operatore Identificativo_1 e, dunque, considerato gli importi delle camere vendute desunti dalle fatture relative alle commissioni dovute da Ricorrente_1 al medesimo operatore, pari al 18% degli importi delle locazioni direttamente a lui riconducibili e pubblicizzate su tale piattaforma. A tale scopo, Identificativo_1 aveva inviato ai verificatori gli elenchi degli “hotel name” riconducibili a Ricorrente_1 e i relativi codici identificativi “ID”. Aveva esibito, inoltre, le proprie fatture emesse in relazione alle strutture “hotel name” e “hotel ID” riconducibili a Ricorrente_1, da cui era emerso che il totale delle camere vendute era pari a 817.497 euro.
Il reddito del contribuente per l'anno in questione è formato da “redditi diversi” (soggetti e non soggetti a cedolare secca) prodotti dalla persona fisica “Ricorrente_1”, nonché dal “reddito d'impresa” (in regime forfettario) conseguito dalla ditta individuale “Ditta_1 di Ricorrente_1”. A seguito della consegna del PVC e della notifica dello schema d'atto ex art. 6bis, comma 3, della l. n. 212 del 2000, Ricorrente_1 aveva fatto pervenire osservazioni, deducendo che nello schema d'atto erano indicati codici
“ID” non tutti riconducibili alle strutture che egli gestiva, «in quanto il sistema Identificativo_1 non consente l'attribuzione certa di ricavi al soggetto, ben potendo qualsivoglia soggetto utilizzare un ID per gestire un proprio immobile». Per tale ragione ha chiesto di escludere i riferimenti ID a sé non riferibili.
L'Ufficio non ha accolto le osservazioni del contribuente evidenziando che: a) per ID deve intendersi un account espositivo di una “vetrina di immobili”, ossia un contenitore che pubblicizza immobili presenti in internet;
b) tutti gli ID indicati nell'atto sono relativi ai codici attribuiti da Identificativo_1 a Ricorrente_1, ossia sono stati da questi direttamente attivati;
c) come si evince dalla prima pagina di tutti i contratti sottoscritti, il nome dell'azienda risulta sempre Ricorrente_1 , il nome del legale rappresentante risulta sempre Ricorrente_1, la denominazione giuridica risulta Ricorrente_1 e, infine, l'indirizzo della sede del contraente risulta essere quella del contribuente;
e) ciascun ID attribuito al contribuente è personale, ossia il titolare ha proprie credenziali per accedere che Identificativo_1 non può aver concesso altri;
f) è stato appurato che nel 2017 alcune strutture site in Bari rientravano nella sfera imprenditoriale del contribuente in quanto dal medesimo gestite, per cui doveva ritenersi anche nel 2019, seppur sotto altro identificativo ID, avesse conseguito redditi dalle sue elencate strutture.
Ciò premesso, i motivi di ricorso sono i seguenti: 1) mancata produzione di documenti richiesti con lo schema d'atto, per non avere l'Ufficio soddisfatto la richiesta del contribuente avente ad oggetto i 19 contratti richiamati ma non allegati al PVC e all'accertamento, in violazione di quanto previsto dall'art. 6bis della l. n. 212 del
2000; 2) errata interpretazione delle norme, anche contrattuali, di Identificativo_1, per non avere l'Ufficio considerato che le condizioni del contratto consentono che la struttura sia gestita non solo da colui che si è dichiarato collegato all'ID, ma da qualsivoglia altro soggetto, purché rispetti il contratto;
in particolare, la struttura con ID 1145249 (denominata “Denominazione_1”), iscritta da Ricorrente_1, odierno ricorrente, nel “catalogo” delle strutture commercializzate sulle piattaforme Identificativo_1, nell'anno 2019 era stata gestita da un terzo, tant'è che Identificativo_1 emesso fatture al terzo (il cui nominativo era Nominativo_5 e Nominativo_6
) accettando i pagamenti delle provvigioni da parte del gestore indicato con il codice creditore NL36ZZZ310473440000, diverso da quello attribuito a Ricorrente_1 ; 3) contraddittorietà delle motivazioni contenute nell'avviso di accertamento, per avere l'Ufficio identificato i link con i contratti sottoscritti da Ricorrente_1, che in realtà non sono contratti ma associazione di un numero (appunto ID) ad una struttura ricettiva;
4) attribuzione documentata di redditi per strutture ricettive gestite da altri con riconoscimento di Identificativo_1, per avere l'Ufficio associato l'ID 1145249 alla struttura “Guest House Stazione Centrale”, nonostante la prova del fatto che Identificativo_1, per la gestione di tale struttura, aveva accettato di avere un diverso gestore, nelle persone dei signori Nominativo_5 e Nominativo_6 (si tratta, in particolare, di 14 fatture per un totale di
€ 187.487,28 con commissioni Identificativo_1 di € 33.839,62 pari al 18% dell'incassato, con un reddito netto di
€ 153.647,66; i pagamenti sono stati tutti effettuati dal conto Postapay intestato a Nominativo_6, al quale Identificativo_1 ha comunicato il codice CID che viene richiamato nei bonifici delle commissioni); 5) esclusione e/
o rideterminazione delle sanzioni per non avere l'Ufficio consegnato la documentazione, come previsto dall'art. 6bis della l. n. 212 del 2000.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che: A) la documentazione richiesta non era stata consegnata perché già in possesso di Ricorrente_1; B) tutti gli ID ivi indicati sono relativi ai codici attribuiti da Identificativo_1 a Ricorrente_1, il quale possiede le credenziali per accedervi, per cui Identificativo_1 non può aver concesso ad altri il relativo utilizzo;
C) peraltro, l'unico numero telefonico cui fare riferimento inserito nelle foto pubblicitarie allegate al PVC è sempre quello attribuito a Ricorrente_1; D) in nessuna parte del contratto si legge la possibilità che una struttura, formalmente intestata ad un soggetto, possa poi essere gestita da terzi a cui attribuirne i ricavi;
E) è irrilevante che i versamenti delle commissioni a Identificativo_1 siano stati effettuati da Nominativo_6 e che le fatture emesse da Identificativo_1 siano intestate ad un terzo soggetto (Nominativo_5), trattandosi di soggetto non identificabile.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha puntualizzato che: α) l'allegato 25 al PVC non contiene i contratti, ma soltanto un elenco;
peraltro, il dettato normativo impone la consegna dei documenti richiesti senza eccezioni;
i contratti non sono neppure nella effettiva disponibilità dell'Agenzia, che riferisce di averne avuto contezza da Identificativo_1, per cui non è stata data alla Corte la possibilità di accertare quanto viene affermato, sicché l'accertamento può dirsi “orfano” della prova documentale;
β) il contratto concluso con Identificativo_1 è un contratto “aperto” a più ipotesi di gestione, per cui non corrisponde alle previsioni contrattuali ritenere che l'ID determini, come la partita Iva, l'attribuzione certa al suo titolare;
γ) di contro, è un dato incontrovertibile che in relazione all'ID 1145249 Identificativo_1 ha emesso fatture a soggetto diverso da Ricorrente_1, sicché non può sostenersi – come pretende di fare l'Ufficio – che gli fosse il vero “deus ex machina” della gestione della struttura in questione.
Mediante altri tre distinti ricorsi (proc. nn. 1488/2025, 1489/2025 e 1497/2025 R.G.R.) Ricorrente_1 ha impugnato altrettanti avvisi di accertamento (per l'esattezza: TVF010303027; TVF010303019;
TVF010303054) relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2018, 2020 e 2022.
Le ragioni delle riprese a tassazione operate mediante i citati avvisi sono nella sostanza sovrapponibili a quelle indicate nell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2019 e di cui si è dettagliatamente dato conto in precedenza.
Tuttavia: A) con riferimento all'anno d'imposta 2020, la ripresa e la corrispondente contestazione del contribuente attengono altresì all'attribuzione a Ricorrente_1 dei ricavi derivanti dalla gestione della struttura denominata “Denominazione_2” designata con il codice ID 6761114, in relazione alla quale Ricorrente_1 ha replicato – come già avvenuto per la struttura associata all'ID 1145249 – che era in realtà gestita da terzi, ossia Nominativo_5 e Nominativo_6; B) quanto all'anno d'imposta 2022, la ripresa e la contestazione riguardano le strutture associate ai codici ID 6761114 (come detto, denominata “ Denominazione_2”) e 8388950 (struttura denominata “Denominazione_3 ”); anche in relazione a tali ricavi Ricorrente_1 ha dedotto che la gestione delle strutture in questione era riconducibile a soggetti terzi (sempre Nominativo_5 e Nominativo_6); C) sempre in relazione all'anno d'imposta 2022, inoltre, l'Ufficio ha rilevato che le operazioni attive derivanti dalla gestione delle sette strutture riconducibili a Ricorrente_1 con la forma degli
“affitti brevi” sono attratte nel reddito d'impresa in forza della presunzione di legge di cui all'art. 1, comma
595, della l. n. 178 del 2020; a riprova dell'imprenditorialità l'Ufficio ha evidenziato che, per la gestione dei predetti immobili, l'impresa individuale si era avvalsa di personale per la fornitura di servizi di pulizia e cambio biancheria;
ha ritenuto ravvisabile, quindi, una prestazione assimilabile a quella alberghiera e, pertanto, imponibile ai fini Iva, con applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, ai sensi della Tabella A, Parte III, punto 120).
In tutti i procedimenti l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto del ricorso in virtù delle medesime argomentazioni prima sintetizzate. Inoltre, nelle controdeduzioni depositate nel proc.
n. 1497/2025 R.G.R., relativo all'anno d'imposta 2022, l'Ufficio ha evidenziato che: a) nell'anno in questione Ricorrente_1 aveva gestito sette unità immobiliari adibite a locazioni annoverabili nella tipologia “affitti brevi”, nonché una struttura con la forma del “B&B familiare” e un'altra la forma “affittacamere” in forma imprenditoriale;
b) l'art. 1, comma 595, della l. n. 178 del 2020, riconosce, con effetto dall'anno d'imposta
2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta, per cui, all'infuori di questo caso, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale;
c) in più, a riprova della natura imprenditoriale dell'attività vi era il fatto che, per la gestione dei menzionati immobili, Ricorrente_1 si era avvalso di personale impiegato per la fornitura di servizi di pulizia e cambio biancheria, cioè, nello specifico, di tre lavoratori dipendenti desunti dal modello 770/2023 presentato per il periodo d'imposta 2022, per cui poteva essere configurata una prestazione assimilabile a quella alberghiera.
All'udienza del 23 gennaio 2026 i quattro procedimenti sono stati riuniti perché fra loro connessi;
inoltre, sentito il difensore dell'Ufficio, le cause sono state decise come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono ritenersi fondati nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
Occorre premettere che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva spetta all'amministrazione finanziaria. Si tratta di principio già affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e oggi consacrato nell'art. 7, comma 5bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, aggiunto dall'art. 6 della l. n. 130 del
2022, in base al quale «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati» (v. Cass. n. 31878 del 2022, secondo cui, in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5bis, del d. lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso,
o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale).
Nella specie, l'onere della prova non è stato compiutamente assolto dall'Agenzia delle Entrate.
Sono dirimenti, al riguardo, le osservazioni difensive poste a base del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, nei quali, in buona sostanza, si contesta l'accertamento condotto dall'Ufficio perché finisce per attribuire al ricorrente redditi relativi a strutture rispetto alle quali, tuttavia, non v'è piena prova che fossero riconducibili all'odierno ricorrente.
È indubbio che l'amministrazione finanziaria, facendo leva sugli accertamenti condotti dai militari della
GU di IN (e condensati nel PVC consegnato al contribuente), abbia fornito elementi indiziari in apparenza idonei a sorreggere la pretesa contributiva. In particolare, militano in senso favorevole alla ripresa a tassazione operata dall'Agenzia le seguenti circostanze, ricavate dalla documentazione acquisita tramite
Identificativo_1: a) il codice ID relativo alle strutture in questione è associato esclusivamente a Ricorrente_1, cui sono riconducibili i relativi contratti sottoscritti con il citato operatore;
b) il numero di telefono cellulare risultante sul sito internet che pubblicizza le strutture in questione è riconducibile a Ricorrente_1 (v. pagg. 35 e ss. del PVC).
Tuttavia, le menzionate circostanze indiziarie perdono di consistenza probatoria nel raffronto con gli elementi contrari addotti dal contribuente allo scopo di dimostrare che i redditi tratti dalla gestione delle strutture in questione non sono a lui imputabili. In dettaglio, gli elementi contrari sono costituiti dalle seguenti circostanze: 1) i bonifici per il pagamento a Identificativo_1 delle commissioni sono stati effettuati da un terzo, cioè tale Nominativo_6; 2) le fatture relative a tali versamenti sono state emesse da Identificativo_1 nei confronti di altro soggetto, ossia tale Nominativo_5.
Tali circostanze smentiscono in modo evidente l'assunto dell'Ufficio, perché appaiono ex se idonee a dimostrare che il reddito derivante dalla gestione delle strutture in questione, sintomo della forza economica e quindi della capacità contributiva del soggetto, è stato conseguito da persone diverse dall'odierno ricorrente.
Diversamente, infatti, non si spiegherebbe per quale ragione il pagamento delle commissioni dovute all'operatore è stato eseguito da un terzo e per quale motivo Identificativo_1 avrebbe emesso le relative fatture in favore di un'altra persona.
È irrilevante l'argomento – sostenuto dall'Ufficio – in base al quale gli addebiti risultanti da differenti IBAN attengono alla sola gestione finanziaria dell'attività. Così come è ininfluente il fatto che Nominativo_6, titolare delle coordinate bancarie relative al conto attraverso il quale sono state saldate le fatture in questione, non era proprietario di immobili, ma soltanto locatario, insieme a Ricorrente_1, di alcune unità. Ribadito che l'onere di provare il fatto sintomatico della capacità contributiva di un determinato soggetto incombe in via esclusiva sull'amministrazione finanziaria, non può non sottolinearsi come tali circostanze non dimostrino in modo irrefutabile che i corrispettivi derivanti dalla “vendita” delle camere facenti parte delle strutture in questione siano stati effettivamente conseguiti da Ricorrente_1, non potendo ragionevolmente escludersi che, invece, siano stati ricevuti da altri, come per l'appunto Nominativo_6, il quale difatti ha versato all'operatore Identificativo_1 quanto dovuto a titolo di commissioni.
Conseguentemente, i ricorsi devono essere accolti nella parte in cui, in relazione alle annualità oggetto degli accertamenti in questa sede censurati, imputano in capo a Ricorrente_1 i redditi derivanti dalla gestione delle strutture di cui viene negata la riconducibilità allo stesso Ricorrente_1.
Con specifico riferimento al ricorso concernente l'anno d'imposta 2022 (n. 1497/2025 R.G.R.), invece, dev'essere respinto il motivo a mezzo del quale si contestata l'applicazione dell'Iva alle prestazioni di affitto di camere, negando l'effettiva prestazione di servizi aventi carattere personale come le pulizie o il cambio della biancheria.
Al riguardo, deve condividersi la tesi dell'Ufficio secondo cui la natura imprenditoriale dell'attività in questione
è da ritenersi presunta ex lege, considerato che le strutture interessate dagli affitti sono (pacificamente) più di quattro. Deve tenersi conto, difatti, dell'inequivocabile tenore testuale dell'art. 1, comma 595, della l. n.
178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), il quale così recita: «Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione».
L'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale dei ricorsi giustifica ampiamente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie i ricorsi nei limiti specificati in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
LA CA, TO
GUIDA AR, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1484/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303009 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
- sul ricorso n. 1488/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303027 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- sul ricorso n. 1489/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF0303019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
- sul ricorso n. 1497/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010303054 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un primo ricorso (n. 1484/2025 R.G.R.) Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TVF010303009 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bari, Ufficio controlli, con il quale sono stati rideterminati i redditi diversi percepiti dal contribuente nell'anno di imposta 2019, con conseguente accertamento di maggiore Irpef dovuta (imposta e addizionali).
Nell'avviso si rappresenta che l'atto è stato emesso a seguito di una verifica fiscale effettuata dalla GU di IN, Nucleo operativo Metropolitano di Bari, conclusasi con la redazione di PVC consegnato alla parte in data 29 luglio 2024. L'attività di verifica, che ha riguardato gli anni d'imposta dal 2018 al 2023, aveva fatto emergere che il ricorrente, per l'attività esercitata in forma non imprenditoriale di “affittacamere, case vacanze, bed and breakfast, residence”, aveva omesso di dichiarare ricavi rilevati dalle commissioni da questi pagate all'operatore “Identificativo_1”.
In particolare, per l'anno d'imposta 2019, i verificatori, al fine di ricostruire il reddito complessivo, hanno chiesto informazioni all'operatore Identificativo_1 e, dunque, considerato gli importi delle camere vendute desunti dalle fatture relative alle commissioni dovute da Ricorrente_1 al medesimo operatore, pari al 18% degli importi delle locazioni direttamente a lui riconducibili e pubblicizzate su tale piattaforma. A tale scopo, Identificativo_1 aveva inviato ai verificatori gli elenchi degli “hotel name” riconducibili a Ricorrente_1 e i relativi codici identificativi “ID”. Aveva esibito, inoltre, le proprie fatture emesse in relazione alle strutture “hotel name” e “hotel ID” riconducibili a Ricorrente_1, da cui era emerso che il totale delle camere vendute era pari a 817.497 euro.
Il reddito del contribuente per l'anno in questione è formato da “redditi diversi” (soggetti e non soggetti a cedolare secca) prodotti dalla persona fisica “Ricorrente_1”, nonché dal “reddito d'impresa” (in regime forfettario) conseguito dalla ditta individuale “Ditta_1 di Ricorrente_1”. A seguito della consegna del PVC e della notifica dello schema d'atto ex art. 6bis, comma 3, della l. n. 212 del 2000, Ricorrente_1 aveva fatto pervenire osservazioni, deducendo che nello schema d'atto erano indicati codici
“ID” non tutti riconducibili alle strutture che egli gestiva, «in quanto il sistema Identificativo_1 non consente l'attribuzione certa di ricavi al soggetto, ben potendo qualsivoglia soggetto utilizzare un ID per gestire un proprio immobile». Per tale ragione ha chiesto di escludere i riferimenti ID a sé non riferibili.
L'Ufficio non ha accolto le osservazioni del contribuente evidenziando che: a) per ID deve intendersi un account espositivo di una “vetrina di immobili”, ossia un contenitore che pubblicizza immobili presenti in internet;
b) tutti gli ID indicati nell'atto sono relativi ai codici attribuiti da Identificativo_1 a Ricorrente_1, ossia sono stati da questi direttamente attivati;
c) come si evince dalla prima pagina di tutti i contratti sottoscritti, il nome dell'azienda risulta sempre Ricorrente_1 , il nome del legale rappresentante risulta sempre Ricorrente_1, la denominazione giuridica risulta Ricorrente_1 e, infine, l'indirizzo della sede del contraente risulta essere quella del contribuente;
e) ciascun ID attribuito al contribuente è personale, ossia il titolare ha proprie credenziali per accedere che Identificativo_1 non può aver concesso altri;
f) è stato appurato che nel 2017 alcune strutture site in Bari rientravano nella sfera imprenditoriale del contribuente in quanto dal medesimo gestite, per cui doveva ritenersi anche nel 2019, seppur sotto altro identificativo ID, avesse conseguito redditi dalle sue elencate strutture.
Ciò premesso, i motivi di ricorso sono i seguenti: 1) mancata produzione di documenti richiesti con lo schema d'atto, per non avere l'Ufficio soddisfatto la richiesta del contribuente avente ad oggetto i 19 contratti richiamati ma non allegati al PVC e all'accertamento, in violazione di quanto previsto dall'art. 6bis della l. n. 212 del
2000; 2) errata interpretazione delle norme, anche contrattuali, di Identificativo_1, per non avere l'Ufficio considerato che le condizioni del contratto consentono che la struttura sia gestita non solo da colui che si è dichiarato collegato all'ID, ma da qualsivoglia altro soggetto, purché rispetti il contratto;
in particolare, la struttura con ID 1145249 (denominata “Denominazione_1”), iscritta da Ricorrente_1, odierno ricorrente, nel “catalogo” delle strutture commercializzate sulle piattaforme Identificativo_1, nell'anno 2019 era stata gestita da un terzo, tant'è che Identificativo_1 emesso fatture al terzo (il cui nominativo era Nominativo_5 e Nominativo_6
) accettando i pagamenti delle provvigioni da parte del gestore indicato con il codice creditore NL36ZZZ310473440000, diverso da quello attribuito a Ricorrente_1 ; 3) contraddittorietà delle motivazioni contenute nell'avviso di accertamento, per avere l'Ufficio identificato i link con i contratti sottoscritti da Ricorrente_1, che in realtà non sono contratti ma associazione di un numero (appunto ID) ad una struttura ricettiva;
4) attribuzione documentata di redditi per strutture ricettive gestite da altri con riconoscimento di Identificativo_1, per avere l'Ufficio associato l'ID 1145249 alla struttura “Guest House Stazione Centrale”, nonostante la prova del fatto che Identificativo_1, per la gestione di tale struttura, aveva accettato di avere un diverso gestore, nelle persone dei signori Nominativo_5 e Nominativo_6 (si tratta, in particolare, di 14 fatture per un totale di
€ 187.487,28 con commissioni Identificativo_1 di € 33.839,62 pari al 18% dell'incassato, con un reddito netto di
€ 153.647,66; i pagamenti sono stati tutti effettuati dal conto Postapay intestato a Nominativo_6, al quale Identificativo_1 ha comunicato il codice CID che viene richiamato nei bonifici delle commissioni); 5) esclusione e/
o rideterminazione delle sanzioni per non avere l'Ufficio consegnato la documentazione, come previsto dall'art. 6bis della l. n. 212 del 2000.
L'Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che: A) la documentazione richiesta non era stata consegnata perché già in possesso di Ricorrente_1; B) tutti gli ID ivi indicati sono relativi ai codici attribuiti da Identificativo_1 a Ricorrente_1, il quale possiede le credenziali per accedervi, per cui Identificativo_1 non può aver concesso ad altri il relativo utilizzo;
C) peraltro, l'unico numero telefonico cui fare riferimento inserito nelle foto pubblicitarie allegate al PVC è sempre quello attribuito a Ricorrente_1; D) in nessuna parte del contratto si legge la possibilità che una struttura, formalmente intestata ad un soggetto, possa poi essere gestita da terzi a cui attribuirne i ricavi;
E) è irrilevante che i versamenti delle commissioni a Identificativo_1 siano stati effettuati da Nominativo_6 e che le fatture emesse da Identificativo_1 siano intestate ad un terzo soggetto (Nominativo_5), trattandosi di soggetto non identificabile.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale ha puntualizzato che: α) l'allegato 25 al PVC non contiene i contratti, ma soltanto un elenco;
peraltro, il dettato normativo impone la consegna dei documenti richiesti senza eccezioni;
i contratti non sono neppure nella effettiva disponibilità dell'Agenzia, che riferisce di averne avuto contezza da Identificativo_1, per cui non è stata data alla Corte la possibilità di accertare quanto viene affermato, sicché l'accertamento può dirsi “orfano” della prova documentale;
β) il contratto concluso con Identificativo_1 è un contratto “aperto” a più ipotesi di gestione, per cui non corrisponde alle previsioni contrattuali ritenere che l'ID determini, come la partita Iva, l'attribuzione certa al suo titolare;
γ) di contro, è un dato incontrovertibile che in relazione all'ID 1145249 Identificativo_1 ha emesso fatture a soggetto diverso da Ricorrente_1, sicché non può sostenersi – come pretende di fare l'Ufficio – che gli fosse il vero “deus ex machina” della gestione della struttura in questione.
Mediante altri tre distinti ricorsi (proc. nn. 1488/2025, 1489/2025 e 1497/2025 R.G.R.) Ricorrente_1 ha impugnato altrettanti avvisi di accertamento (per l'esattezza: TVF010303027; TVF010303019;
TVF010303054) relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2018, 2020 e 2022.
Le ragioni delle riprese a tassazione operate mediante i citati avvisi sono nella sostanza sovrapponibili a quelle indicate nell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2019 e di cui si è dettagliatamente dato conto in precedenza.
Tuttavia: A) con riferimento all'anno d'imposta 2020, la ripresa e la corrispondente contestazione del contribuente attengono altresì all'attribuzione a Ricorrente_1 dei ricavi derivanti dalla gestione della struttura denominata “Denominazione_2” designata con il codice ID 6761114, in relazione alla quale Ricorrente_1 ha replicato – come già avvenuto per la struttura associata all'ID 1145249 – che era in realtà gestita da terzi, ossia Nominativo_5 e Nominativo_6; B) quanto all'anno d'imposta 2022, la ripresa e la contestazione riguardano le strutture associate ai codici ID 6761114 (come detto, denominata “ Denominazione_2”) e 8388950 (struttura denominata “Denominazione_3 ”); anche in relazione a tali ricavi Ricorrente_1 ha dedotto che la gestione delle strutture in questione era riconducibile a soggetti terzi (sempre Nominativo_5 e Nominativo_6); C) sempre in relazione all'anno d'imposta 2022, inoltre, l'Ufficio ha rilevato che le operazioni attive derivanti dalla gestione delle sette strutture riconducibili a Ricorrente_1 con la forma degli
“affitti brevi” sono attratte nel reddito d'impresa in forza della presunzione di legge di cui all'art. 1, comma
595, della l. n. 178 del 2020; a riprova dell'imprenditorialità l'Ufficio ha evidenziato che, per la gestione dei predetti immobili, l'impresa individuale si era avvalsa di personale per la fornitura di servizi di pulizia e cambio biancheria;
ha ritenuto ravvisabile, quindi, una prestazione assimilabile a quella alberghiera e, pertanto, imponibile ai fini Iva, con applicazione dell'aliquota agevolata del 10%, ai sensi della Tabella A, Parte III, punto 120).
In tutti i procedimenti l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto del ricorso in virtù delle medesime argomentazioni prima sintetizzate. Inoltre, nelle controdeduzioni depositate nel proc.
n. 1497/2025 R.G.R., relativo all'anno d'imposta 2022, l'Ufficio ha evidenziato che: a) nell'anno in questione Ricorrente_1 aveva gestito sette unità immobiliari adibite a locazioni annoverabili nella tipologia “affitti brevi”, nonché una struttura con la forma del “B&B familiare” e un'altra la forma “affittacamere” in forma imprenditoriale;
b) l'art. 1, comma 595, della l. n. 178 del 2020, riconosce, con effetto dall'anno d'imposta
2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'art. 4 del d.l. n. 50 del 2017, solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta, per cui, all'infuori di questo caso, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale;
c) in più, a riprova della natura imprenditoriale dell'attività vi era il fatto che, per la gestione dei menzionati immobili, Ricorrente_1 si era avvalso di personale impiegato per la fornitura di servizi di pulizia e cambio biancheria, cioè, nello specifico, di tre lavoratori dipendenti desunti dal modello 770/2023 presentato per il periodo d'imposta 2022, per cui poteva essere configurata una prestazione assimilabile a quella alberghiera.
All'udienza del 23 gennaio 2026 i quattro procedimenti sono stati riuniti perché fra loro connessi;
inoltre, sentito il difensore dell'Ufficio, le cause sono state decise come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono ritenersi fondati nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
Occorre premettere che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva spetta all'amministrazione finanziaria. Si tratta di principio già affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e oggi consacrato nell'art. 7, comma 5bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, aggiunto dall'art. 6 della l. n. 130 del
2022, in base al quale «L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta, comunque, al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati» (v. Cass. n. 31878 del 2022, secondo cui, in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5bis, del d. lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso,
o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale).
Nella specie, l'onere della prova non è stato compiutamente assolto dall'Agenzia delle Entrate.
Sono dirimenti, al riguardo, le osservazioni difensive poste a base del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, nei quali, in buona sostanza, si contesta l'accertamento condotto dall'Ufficio perché finisce per attribuire al ricorrente redditi relativi a strutture rispetto alle quali, tuttavia, non v'è piena prova che fossero riconducibili all'odierno ricorrente.
È indubbio che l'amministrazione finanziaria, facendo leva sugli accertamenti condotti dai militari della
GU di IN (e condensati nel PVC consegnato al contribuente), abbia fornito elementi indiziari in apparenza idonei a sorreggere la pretesa contributiva. In particolare, militano in senso favorevole alla ripresa a tassazione operata dall'Agenzia le seguenti circostanze, ricavate dalla documentazione acquisita tramite
Identificativo_1: a) il codice ID relativo alle strutture in questione è associato esclusivamente a Ricorrente_1, cui sono riconducibili i relativi contratti sottoscritti con il citato operatore;
b) il numero di telefono cellulare risultante sul sito internet che pubblicizza le strutture in questione è riconducibile a Ricorrente_1 (v. pagg. 35 e ss. del PVC).
Tuttavia, le menzionate circostanze indiziarie perdono di consistenza probatoria nel raffronto con gli elementi contrari addotti dal contribuente allo scopo di dimostrare che i redditi tratti dalla gestione delle strutture in questione non sono a lui imputabili. In dettaglio, gli elementi contrari sono costituiti dalle seguenti circostanze: 1) i bonifici per il pagamento a Identificativo_1 delle commissioni sono stati effettuati da un terzo, cioè tale Nominativo_6; 2) le fatture relative a tali versamenti sono state emesse da Identificativo_1 nei confronti di altro soggetto, ossia tale Nominativo_5.
Tali circostanze smentiscono in modo evidente l'assunto dell'Ufficio, perché appaiono ex se idonee a dimostrare che il reddito derivante dalla gestione delle strutture in questione, sintomo della forza economica e quindi della capacità contributiva del soggetto, è stato conseguito da persone diverse dall'odierno ricorrente.
Diversamente, infatti, non si spiegherebbe per quale ragione il pagamento delle commissioni dovute all'operatore è stato eseguito da un terzo e per quale motivo Identificativo_1 avrebbe emesso le relative fatture in favore di un'altra persona.
È irrilevante l'argomento – sostenuto dall'Ufficio – in base al quale gli addebiti risultanti da differenti IBAN attengono alla sola gestione finanziaria dell'attività. Così come è ininfluente il fatto che Nominativo_6, titolare delle coordinate bancarie relative al conto attraverso il quale sono state saldate le fatture in questione, non era proprietario di immobili, ma soltanto locatario, insieme a Ricorrente_1, di alcune unità. Ribadito che l'onere di provare il fatto sintomatico della capacità contributiva di un determinato soggetto incombe in via esclusiva sull'amministrazione finanziaria, non può non sottolinearsi come tali circostanze non dimostrino in modo irrefutabile che i corrispettivi derivanti dalla “vendita” delle camere facenti parte delle strutture in questione siano stati effettivamente conseguiti da Ricorrente_1, non potendo ragionevolmente escludersi che, invece, siano stati ricevuti da altri, come per l'appunto Nominativo_6, il quale difatti ha versato all'operatore Identificativo_1 quanto dovuto a titolo di commissioni.
Conseguentemente, i ricorsi devono essere accolti nella parte in cui, in relazione alle annualità oggetto degli accertamenti in questa sede censurati, imputano in capo a Ricorrente_1 i redditi derivanti dalla gestione delle strutture di cui viene negata la riconducibilità allo stesso Ricorrente_1.
Con specifico riferimento al ricorso concernente l'anno d'imposta 2022 (n. 1497/2025 R.G.R.), invece, dev'essere respinto il motivo a mezzo del quale si contestata l'applicazione dell'Iva alle prestazioni di affitto di camere, negando l'effettiva prestazione di servizi aventi carattere personale come le pulizie o il cambio della biancheria.
Al riguardo, deve condividersi la tesi dell'Ufficio secondo cui la natura imprenditoriale dell'attività in questione
è da ritenersi presunta ex lege, considerato che le strutture interessate dagli affitti sono (pacificamente) più di quattro. Deve tenersi conto, difatti, dell'inequivocabile tenore testuale dell'art. 1, comma 595, della l. n.
178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), il quale così recita: «Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione».
L'esito complessivo del giudizio e l'accoglimento solo parziale dei ricorsi giustifica ampiamente la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie i ricorsi nei limiti specificati in motivazione e compensa le spese.