TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 120 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. P.I. ), in persona del Liquidatore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri;
ATTRICE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato;
CONVENUTA
NONCHÉ
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore e Amministratore Unico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia
Melchiorri, Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri;
INTERVENUTA
Oggetto: pagamento;
cessione del credito.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Detto S.p.a. – premesso di essere divenuta cessionaria di crediti Pt_1 originariamente vantati da nei confronti dell' Controparte_3 CP_4 per la fornitura di materiale di consumo di volta in volta richiesto dall'
[...]
nell'anno 2008, per un importo complessivo di € 11.528,97 – ha convenuto CP_1
1 in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento della predetta CP_4 somma “oltre interessi nella misura di cui agli artt. 4 e 5 D.lgs. 231/02 e con la decorrenza dal 91° giorno dalla presentazione delle fatture, ovvero in subordine nella misura legale a far data dalla presentazione delle singole partite creditorie ovvero dalla notifica delle cessioni, oltre la svalutazione monetaria ed il maggior danno nella misura come determinata in premessa sub punto n. 8, ovvero da determinarsi in via equitativa. Il tutto, comunque, con condanna della Azienda debitrice, in ognuna delle ipotesi sopra formulate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1224 e 1283 C.C., al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti da oltre sei mesi e ciò a far data dalla presente domanda. Con riserva di ogni ulteriore richiesta istruttoria all'esito dello sviluppo del contraddittorio”.
Con ordinanza del 07.02.2022 è stata dichiarata la contumacia dell' CP_4
ritualmente citata e non costituitasi in giudizio, ed è stata rigettata l'istanza è art. 186 ter c.p.c. formulata da parte attrice, evidenziandosi che l'atto di cessione di crediti prodotto unitamente all'atto di citazione aveva ad oggetto crediti diversi da quelli azionati nel presente giudizio e che non si rinveniva in atti la prova della cessione, in favore dell'attrice, dei crediti azionati.
Con comparsa depositata in data 27.10.2023 ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la esponendo che in data 20.01.2022 è divenuta cessionaria dei Controparte_2
crediti vantanti da e che della cessione è stato dato avviso alla Parte_1
mediante comunicazione a mezzo pec in data 01.02.2023. Ha CP_4 concluso chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato
e dichiarato che la è debitrice per le causali di cui in premessa della CP_4 somma di € 11.528,97, condannare la stessa al pagamento in favore della cessionaria ovvero in subordine della Controparte_2 Controparte_5
Liquidazione, dell'importo di € 11.528,97 oltre interessi nella misura di cui agli artt.
4 e 5 D.Lgs. 231/02 e con la decorrenza dal 91° giorno dalla presentazione delle fatture, ovvero in subordine nella misura legale a far data dalla presentazione delle singole partite creditorie ovvero dalla notifica delle cessioni, oltre la svalutazione monetaria ed il maggior danno nella misura come determinata in premessa sub punto n. 8 (ndr atto di citazione), ovvero da determinarsi in via equitativa. Il tutto, comunque, con condanna della Azienda debitrice, in ognuna delle ipotesi sopra
2 formulate, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1224 e 1283 C.C., al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti da oltre sei mesi e ciò a far data dalla presente domanda. Con riserva di ogni ulteriore richiesta istruttoria all'esito dello sviluppo del contraddittorio”.
Con comparsa depositata il 07.11.2023 si è costituita in giudizio l' CP_4
eccependo che i crediti azionati nella presente sede sono stati ceduti in data
25.01.2010 da a Beta Skye S.r.l. e soddisfatti in data 26.01.2015 Parte_1
Cont con ordine di pagamento eseguito dall' in favore di Beta Skye S.r.l.. Ha dunque chiesto “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della in Parte_1
liquidazione per i motivi di cui in narrativa. Condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc oltre al pagamento di spese e competenza di giudizio”.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
All'esito del giudizio, risulta documentalmente provato che: a) Controparte_3
ha ceduto i crediti azionati a con atto notarile del
[...] Parte_1
04.08.2009, il cui allegato A riporta le fatture indicate da parte attrice (v. all. 1 della prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.; al riguardo, l'attrice ha chiarito che il diverso atto di cessione del 18.12.2008 depositato unitamente all'atto di citazione è stato prodotto per mero errore, riguardando crediti diversi); b) successivamente, ha ceduto i predetti crediti a Beta Skye S.r.l. con atto del Parte_1
25.01.2010; la cessione risulta notificata alla debitrice in data 06.02.2010; c) con atto di ricognizione di retrocessione di crediti, del 12.02.2020, Banca (già CP_6
Beta Skye S.r.l.) e hanno dichiarato e riconosciuto la Parte_1
retrocessione in favore di dei crediti azionati nel presente Parte_1
giudizio; d) tale atto è stato notificato alla debitrice mediante pec del 19.03.2020.
Da quanto precede deriva che l'attrice ha fornito adeguata prova della titolarità dei crediti azionati, con la conseguenza che deve essere disattesa l'eccezione di “difetto di legittimazione attiva” formulata dall' . CP_4
Anche l'eccezione di pagamento formulata dalla convenuta non può essere accolta.
L si è costituita tardivamente, con comparsa di costituzione CP_4 depositata in data 07.11.2023, allegando l'avvenuto pagamento in favore di Beta
3 Skye S.r.l. e producendo contestualmente un ordinativo di pagamento (n. 775 del
26.01.2015).
Cont Orbene, la prova del pagamento (contestato dall'attrice) è stata affidata dall' ad una produzione documentale irrimediabilmente tardiva, che come tale non può essere valutata, poiché intervenuta oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
Come noto, secondo la disciplina processuale vigente ratione temporis, le deduzioni istruttorie sono ammesse sino alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., relativamente all'articolazione dei mezzi istruttori in via diretta, mentre la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 riguarda la prova contraria. Ne deriva l'inammissibilità delle istanze istruttorie (orali e documentali) formulate oltre i citati termini, che concretizzano le relative preclusioni, in aderenza al principio dispositivo che governa il processo civile.
Cont Nella specie, l' si è costituita in giudizio oltre lo spirare delle suddette preclusioni istruttorie, senza neanche allegare l'eventuale impossibilità di produrre tempestivamente il documento depositato (il quale reca una data precedente a quella della costituzione in giudizio), né formulare istanza di remissione in termini.
Ne consegue che il documento depositato unitamente alla comparsa di costituzione e
Cont risposta dell' e i documenti depositati successivamente (i quali, allo stesso modo, recano una data antecedente alla costituzione in giudizio) non sono utilizzabili ai fini della decisione.
Da quanto sopra esposto, deriva l'accoglimento della domanda attorea.
Pur risultando incontroverso tra le parti che nelle more del processo il credito sia stato ceduto a la condanna deve essere pronunciata in favore di Controparte_2
mancando il consenso di tutte le parti Controparte_7 all'estromissione dell'attrice, nei cui confronti il processo è proseguito ex art. 111, comma 1, c.p.c..
La convenuta deve dunque essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 11.528,97, a titolo di sorte capitale, che deve
[...]
essere maggiorata degli interessi moratori di cui D.lgs. n. 231/2002 sulle somme portate dalle singole fatture, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al soddisfo. Devono inoltre essere corrisposti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori
4 scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283
c.c., da calcolarsi ex art. 1284 comma 4 c.c. al medesimo tasso di cui al D.lgs.
231/2002.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
Appare equo compensare integralmente le spese relative al rapporto processuale con volontariamente intervenuta. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 11.528,97, oltre interessi moratori di cui D.lgs. n.
231/2002 sulle somme portate dalle singole fatture, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al soddisfo e oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi ex art. 1284 comma 4 c.c. al medesimo tasso di cui al D.lgs. 231/2002;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, che liquida, con distrazione in favore degli Avv.ti Annalisa Melchiorri e Paolo
Melchiorri, in € 264,00 per esborsi ed in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.VA., come per legge;
- compensa integralmente le spese relative al rapporto processuale con
[...]
CP_2
Così deciso in Crotone, li 18.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
5