Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 24/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 690/2023 R.G. promossa da:
difesa e rappresentata dall'avv. RUGGIERO Parte_1
VLADIMIRO,
OPPONENTE/RICORRENTE
contro
:
, difeso e rappresentato dall'avv. LICCI MARIA Controparte_1
LAURA,
OPPOSTO/RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 31.07.2023, la società
[...]
opponeva il decreto ingiuntivo n. 148/2023 emesso nei suoi Parte_1
confronti dal Tribunale di Pesaro in data 16.06.2023, all'esito del ricorso monitorio con il quale il sig. aveva agito per il pagamento Controparte_1
pagina 1 di 6
La società opponente negava che il rapporto instauratosi con il sig. CP_1
fosse da ascrivere al contratto di agenzia, difettando dei necessari caratteri di stabilità e continuità, come si evinceva anche dalla lettera di incarico (doc. 2 opponente), nella quale, inoltre, restavano indeterminate la durata del rapporto e la zona di competenza. Il rapporto doveva, invece, essere ricondotto nel diverso contratto di procacciamento di affari alla luce dell'occasionalità degli affari, della discontinuità della prestazione, dell'assenza di predeterminazione della sfera territoriale e di vincoli di fedeltà. Pertantola società eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice del Lavoro in favore del Tribunale Ordinario.
Entrando nel merito della controversia, la opponeva il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 148/2023 per carenza dei presupposti ex artt. 633-634
c.p.c., in quanto il credito ingiunto non sarebbe né certo, né liquido né fondato su prova scritta, non potendo assurgere a valido elemento di prova scritta il conto economico prodotto (doc. 6b fascicolo monitorio), disconosciuto formalmente, di cui non si conosceva l'origine, poiché privo di sottoscrizione.
Evidenziava come i contratti ottenuti sulla base delle segnalazioni del sig. non fossero andati a buon fine poichéla società opponente non CP_1
aveva ottenuto la liquidità pattuita bensì il solo corrispettivo maturato in crediti fiscali. Contestava il quantum della pretesa del sig. in CP_1
quanto la lettera di incarico non prevedeva l'ammontare delle provvigioni dovute al sig. per la segnalazione dei clienti. In definitiva, la società CP_1
pagina 2 di 6 opponente chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.01.2024, si costituiva in giudizio il sig. , ribadendo la natura di rapporto di agenzia e Controparte_1
non di procacciamento di affari del rapporto intercorso fra le parti e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui chiedeva la concessione della provvisoria esecutività.
Con ordinanza del 29.03.2024, veniva affermata la competenza del Giudice del Lavoro (“Il rapporto costituito tra le parti con il contratto stipulato in data 01.09.2020, era funzionale alla raccolta di proposte relative alla vendita ed alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e degli altri prodotti e servizi offerti dalla committente;
La collaborazione in tal modo instaurata e concretamente attuata, aveva ad oggetto, tecnicamente, una prestazione d'opera continuativa, essendo diretta a soddisfare un bisogno durevole e non occasionale della committente (Cass. 2906/1976; id.
7799/1989)”) e ordinato il deposito della documentazione relativa ai clienti indicati nel doc. 6b del fascicolo monitorio.
La causa veniva istruita mediante l'ammissione della prova testimoniale chiesta da parte opposta, nel corso della quale veniva escussi i testi e Tes_1 CP_2
***
1. L'eccezione di incompetenza per materia del Giudice del Lavoro è infondata.
Come già precisato nell'ordinanza del 29.03.2024, a prescindere dalla riconduzione del rapporto intercorso fra le parti nell'alveo del contratto di agenzia o di procacciamento di affari, la prestazione fornita dal sig. CP_1
essendo personale, continuativa e finalizzata a soddisfare un bisogno stabile pagina 3 di 6 dell'opponente (e quindi coordinata con la sua organizzazione), è da ricondurre nell'ambito della competenza del giudice del lavoro, a norma dell'art. 409 c.p.c. .
2. La presente controversia non verte sul diritto del sig. a indennità CP_1
tipiche del contratto di agenzia ma unicamente sul diritto al pagamento delle provvigioni non corrisposte dalla società per i contratti conclusi per l'effetto del suo intervento.
Il rapporto era, infatti, disciplinato dalla scrittura privata di cui alla lettera di incarico in atti, nella quale era previsto che “relativamente a tutti i contratti, conclusi per l'effetto dell'intervento dell'AGENTE ed andati a buon fine con la conferma dell'attivazione del servizio da parte della Preponente sarà riconosciuta allo stesso una provvigione calcolata secondo i criteri indicati nell'Allegato A) di cui alla presente scrittura. La provvigione verrà liquidata
e pagata all'AGENTE entro il giorno 20 del mese successivo al mese di installazione della proposta di contratto da parte della Preponente, salvo la facoltà di di sospendere il pagamento delle provvigioni Parte_1
maturate in favore dell'AGENTE nel caso di contestazioni e/o indagini da parte di clienti finali e/o di Autorità riferibili a proposte di contratto acquisite da quest'ultimo mediante l'adozione di condotte commerciali aggressive ed ingannevole”.
L'opponente nega il diritto alle provvigioni perchè, per i contratti conclusi per intervento del non avrebbe ottenuto la liquidità pattuita ma il solo CP_1
corrispettivo maturato in crediti fiscali non ancora liquidati per effetto di sopravvenute modifiche normative.
Tale assunto non è condivisibile.
pagina 4 di 6 Come si evince dalla clausola della scrittura privata sopra riportata, il diritto alla provvigione del non era subordinato all'ottenimento da parte CP_1
della società della liquidità pattuita nei contratti conclusi con i clienti terzi ma unicamente alla “conferma dell'attivazione del servizio da parte della
Preponente”. Pertanto, ai fini del pagamento delle provvigioni dovute all'opposto, secondo espressa previsione delle parti (e analogamente a quanto previsto dall'art. 1748, comma 4, cc. per l'agente di commercio), rileva il momento in cui il preponente adempie la prestazione, in assenza delle condizioni che, sempre secondo il contratto, gli consentono di sospendere il pagamento (contestazione da parte di clienti finali o di autorità di controllo).
Condizioni queste ultime neppure allegate.
L'attivazione del servizio in favore dei clienti raccolti dall'opposto si desume chiaramente dalle fatture prodotte dalla ricorrente su disposizione del giudice.
La circostanza che l'accordo scritto non preveda l'entità delle provvigioni non
è di ostacolo all'attuazione del contratto. Infatti, dal tenore della missiva che l'avv. Vladimiro Ruggero per conto della in data 01.06.2023 Parte_1
ha inviato al procuratore del resistente, l'importo a saldo di € 14.880,00 è contestato esclusivamente per € 4.400,00, in relazione al “bonus” di € 3400,00
e a 2 “slot” di € 500,00 cd.. A ben vedere una tale comunicazione, che integra un riconoscimento del credito del sig. per la minor somma di € CP_1
10.480,00, dimostra che il resistente ha diritto al pagamento, quantomeno, di tale importo (art. 1988 cc.).
Il decreto ingiuntivo va revocato poiché il diritto dell'opposto è stato accertato nel diverso importo di € 10.480,00.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste in capo all'opponente e liquidate in complessivi € 2694,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, revoca il decreto ingiuntivo e dichiara che l'opposto ha diritto al pagamento della somma di € 10.480,00, oltre accessori di legge.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 24/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 6 di 6