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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Liberati Roberta, presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. FORIGO FEDERICO, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore DE
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe il ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dalla resistente, formulando ulteriori domande.
Si costituiva ritualmente la resistente in data 07.05.2025 non opponendosi alla separazione ma contestando le domande avversarie.
Le parti comparivano di persona all'udienza appositamente fissata e il giudice relatore esperiva tentativo di conciliazione all'esito del quale formulava una proposta di soluzione condivisa, che veniva accolta dalle parti, nei seguenti termini:
Previa separazione dei coniugi
1) Riconoscimento DE titolarità DE quota di comproprietà DE casa familiare al ricorrente che continuerà ad abitarvi con i figli maggiorenni;
2) Contributo al mantenimento DE signora a carico del Sig. CP_1
, dell'importo di € 200 mensili, rivalutabili con decorrenza da marzo Pt_1
2025
3) Spese compensate
I difensori hanno quindi chiesto che il Tribunale adottasse sentenza di separazione sulla base delle condizioni sopra riportate
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base DE documentata situazione economica di ciascun coniuge osservato che, a fronte DE concorde soluzione DE controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate,
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DE Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato DE stessa, del
Comune di LA DE CA (atto n. 11, Parte II Serie A, anno 2000)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano Giudice
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Liberati Roberta, presso il cui studio ha eletto domicilio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. FORIGO FEDERICO, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore DE
Repubblica.
Con ricorso di cui all'epigrafe il ricorrente ha proposto domanda di separazione personale dalla resistente, formulando ulteriori domande.
Si costituiva ritualmente la resistente in data 07.05.2025 non opponendosi alla separazione ma contestando le domande avversarie.
Le parti comparivano di persona all'udienza appositamente fissata e il giudice relatore esperiva tentativo di conciliazione all'esito del quale formulava una proposta di soluzione condivisa, che veniva accolta dalle parti, nei seguenti termini:
Previa separazione dei coniugi
1) Riconoscimento DE titolarità DE quota di comproprietà DE casa familiare al ricorrente che continuerà ad abitarvi con i figli maggiorenni;
2) Contributo al mantenimento DE signora a carico del Sig. CP_1
, dell'importo di € 200 mensili, rivalutabili con decorrenza da marzo Pt_1
2025
3) Spese compensate
I difensori hanno quindi chiesto che il Tribunale adottasse sentenza di separazione sulla base delle condizioni sopra riportate
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base DE documentata situazione economica di ciascun coniuge osservato che, a fronte DE concorde soluzione DE controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle conclusioni in epigrafe indicate,
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DE Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile, al passaggio in giudicato DE stessa, del
Comune di LA DE CA (atto n. 11, Parte II Serie A, anno 2000)
3) Spese interamente compensate
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente rel.
Massimo Vaccari
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4