Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/04/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 37580/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/10/2024 da
(BUSTO ARSIZIO (VA), 20/08/1966) Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]20054 SEGRATE MILANO Parte 2 con l'Avv. VIGNATI ELISABETTA MARIA
RICORRENTE nei confronti di
09/09/1961) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 Parte residente in [...]20054 SEGRATE MILANO Pt 2 con l'Avv. PASQUALI ALESSIA
CONVENUTO
, in persona del Sostituto - ProcuratoreCon comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.12.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE hanno intrattenuto una relazione more Parte 1 e Controparte_1 uxorio dal 2001 al 2023 e dalla loro unione sono il 12.2.2002, Per_2 e Per 3 il Per 1
19.2.2004
Tribunale di disporre che la casa famigliare sita in Segrate residenza Fontanili 462 con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti continuasse ad essere occupata dalla medesima unitamente ai figli
-
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti - e quindi venisse alla medesima assegnata e che venisse determinato in € 1200,00 mensili per ciascun figlio l'assegno che il convenuto/ padre doveva ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento dei figli oltre al 100% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili
Controparte_1 ritualmente costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto della domande della ricorrente diretta a vedersi assegnata la ex casa famigliare di sua esclusiva proprietà
e chiedeva che ciascun genitore provvedesse in via diretta al mantenimento dei figli per i periodi in cui i medesimi si trovavano presso di loro con onere del padre di provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 60% e della madre nella misurerà del 40%. Evidenziava che i figli avevano un ottimo rapporto con il padre e che trascorrevano la metà del loro tempo presso di lui
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 16.4.2025 le parti dopo ampia interlocuzione con il Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi:
• possibilità per la sig.ra Parte 1 di continuare ad occupare la casa coniugale senza assegnazione- sino al 31.12.2026 data entro la quale la sig.ra Parte 1 si impegna al rilascio- con pagamento integrale a carico del sig. CP 1 delle spese condominiali.
Il sig. CP_1 si farà carico del 100% delle spese scolastiche/universitarie dei figli e dell'80% delle ulteriori spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui sono presso di loro.
• Spese di lite compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025
Sul mantenimento della prole e varie
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'assetto abitativo, relazionale ed economico relativamente ai tre figli
Gli accordi raggiunto vengono quindi nella presente sede ratificati a fatti propria dal Collegio
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sullespese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
37580 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. la sig.ra Parte 1 potrà continuare ad occupare la casa famigliare - senza assegnazione- sino al 31.12.2026 data entro la quale la sig.ra Parte 1 si impegna al rilascio- con pagamento integrale a carico del sig. CP_1 delle spese condominiali.
2. Il sig. CP 1 si farà carico del 100% delle spese scolastiche/universitarie dei figli e dell'80% delle ulteriori spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte.
3. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui sono presso di loro.
4. Spese di lite compensate
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 23.4.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura Maria Cosmai