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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2, la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f. e P.Iva: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume (c.f.:
, Giovanni Gomez Paloma (c.f.: ), C.F._1 C.F._2 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f.: ), con
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4 domicilio eletto in Milano presso lo studio professionale dei difensori in Milano, Corso Magenta
n. 84; attrice
e
(c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Aliano (MT), piazza Garibaldi n. 16; convenuto contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 07/01/2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Matera per la condanna del : a) al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma, per sorte capitale, pari ad euro 21.846,20, relativa a fatture scadute ed insolute, oltre interessi moratori e anatocistici ex art. 1283 c.c., nonché al versamento dell'ulteriore importo di euro 40,00 ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002 su ciascuna fattura;
b) in via subordinata, al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
1 R.G. n. 23/2021
c.c.,esattamente pari alla sommatoria dell'importo delle fatture, degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, avendo il Convenuto pacificamente usufruito delle forniture oppure delle prestazioni di servi erogate in suo favore.
All'uopo riferiva: di essere cessionaria dei crediti maturati dalla e dalla Controparte_2 Pt_4 nei confronti del , come da contratti stipulati con scrittura privata
[...] Controparte_1 autenticata notificati all'ente locale;
di aver maturato sui crediti in questione il diritto alla corresponsione del corrispettivo del servizio erogato, come dimostrato dalle fatture emesse dalle società cedenti, maggiorato degli interessi moratori e della penale prevista dalla legge contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
Con successiva nota depositata in data 15/02/2022, riduceva la propria domanda, dichiarando di rinunciare nel presente giudizio a far valere i crediti di cui all'allegato 2A, avendo verificato che gli stessi erano oggetto di altro e precedente giudizio.
II. Dopo una prima rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, il , Controparte_1 pur correttamente evocato, non si costituiva in giudizio.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, all'udienza del 07/12/2022, l'attrice reiterava le proprie domande, integrando la documentazione a base della propria pretesa con il deposito delle fatture emesse dalle società cedenti in uno al contratto stipulato con essa e alle intimazioni di pagamento.
Dopo alcuni rinvii, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni con note depositate il 27/04/2024 e all'udienza di discussione del 09/01/2025, tenutasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande avanzate dall'attrice meritano accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente, si osserva che nel nostro ordinamento giuridico la disciplina della cessione dei crediti è contenuta negli artt. 1260 e ss. c.c., secondo i quali essa si perfeziona al momento dello scambio del consenso alla conclusione del relativo contratto e diviene efficace nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui è stata a questi notificata o è stata da questi accettata;
è principio generale quello della libera cedibilità del credito, salvo i limitati e specifici casi di esclusione previsti dalla legge, dalle parti o derivanti dalla natura personale del credito stesso;
la cessione non è assoggettata ad alcuno specifico requisito di forma, non richiede necessariamente l'accettazione del debitore ceduto, essendo sufficiente che la stessa gli sia nota;
la notifica e l'accettazione di cui all'art. 1264 c.c., che non richiedono particolari requisiti di forma, non
2 R.G. n. 23/2021
incidono sulla validità del negozio, ma rappresentano solo condizione di opponibilità del trasferimento al debitore ceduto o ai terzi.
Nell'eventualità in cui la cessione riguardi crediti maturati e a maturarsi da parte di un'impresa esercizio della sua attività commerciale in favore di una banca o di un intermediario finanziario si applica la disciplina di cui alla legge n. 52/1991.
Nell'eventualità in cui la cessione riguardi crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, la disciplina suddetta subisce due importanti deroghe:
- innanzitutto, l'art. 69 comma 3 R.D. n. 2440 del 18/11/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”, prevede che la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da Notaio. La specialità della normativa in questione non è venuta meno all'indomani dell'entrata in vigore della Legge n. 52/1991, come dimostra la normativa in materia di appalti che dal 1994 ha esteso la cessione dei crediti d'impresa anche nei confronti della pubblica amministrazione (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 14/03/2024 n.6934).
L'art. 69, però, è di stretta interpretazione e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva, sicché il suddetto onere formale opera solo in caso di cessione di crediti verso lo Stato e non anche nei confronti di altri soggetti pubblici, tra cui gli enti locali (v. ex multis Cassazione civile sez. VI ordinanza del 15/10/2020 n.22315). In ogni caso, il mancato rispetto dell'onere formale in questione non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma unicamente l'efficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico. Per di più, secondo orientamento unanime della giurisprudenza, questa inefficacia potrebbe essere rilevata solo dal debitore ceduto incorrendosi, in caso di rilievo d'ufficio, nel vizio di ultra o extra petizione (Cassazione civile sez. III sentenza n.
12901 del 13/07/2004);
- in secondo luogo, ai sensi dell'art. 9 all. E Legge n. 2248/1865, in pendenza di un rapporto di durata, come quello di somministrazione, intercorrente con una P.A., la cessione dei crediti maturati nei confronti del soggetto pubblico è efficace nei suoi confronti solo se da esso espressamente accettata. Il divieto si applica solamente ai rapporti di durata (come l'appalto e la somministrazione o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il
3 R.G. n. 23/2021
consenso del debitore, l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. Ove il rapporto sia esaurito, si riespande, invece, la disciplina codicistica di cui all'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata (così ex plurimis Cassazione civile sez. VI ordinanza del 15/09/2021 n.24758 e sez. III ordinanza del 14/03/2024 n.6934).
L'eccezione della mancata adesione della P.A. è, tuttavia, rimessa alla parte debitrice e non
è rilevabile d'ufficio.
Premesso ciò, si osserva che, data la rinuncia a far valere in questa sede il pagamento dei crediti di cui all' “elenco per sorte capitale A” (v. all. 2A fascicolo attore), la pretesa creditoria dell'attrice oggetto di accertamento deve ritenersi limitata ai crediti di cui all' “elenco per sorte capitale B” (v. all. 2B fascicolo attore) e precisamente a quelli maturati da per n. 23 fatture di Controparte_2
importo complessivo pari, per sorte capitale, ad euro 4.770,19, di seguito elencate:
1) Anno 2019 n. 5750879053, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 4,68;
2) Anno 2019 n. 5750879389, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 8,05;
3) Anno 2019 n. 5750879390, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 8,05;
4) Anno 2019 n. 5750880763, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 20,66;
5) Anno 2019 n. 5750881113, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 22,80;
6) Anno 2019 n. 5750881326, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 25,94;
7) Anno 2019 n. 5750881649, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 31,32;
4 R.G. n. 23/2021
8) Anno 2019 n. 5750882320, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 43,38;
9) Anno 2019 n. 5750882342, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 43,86;
10) Anno 2019 n. 5750882639, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 47,89;
11) Anno 2019 n. 5750883185, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 63,96;
12) Anno 2019 n. 5750883354, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 68,14;
13) Anno 2019 n. 5750883387, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 69,30;
14) Anno 2019 n. 5750886045, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 186,49;
15) Anno 2019 n. 5750886392, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 212,76;
16) Anno 2019 n. 5750888657, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 604,59;
17) Anno 2019 n. 5750889121, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020 di importo pari ad euro 816,42;
18) Anno 2019 n. 5750889153, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 842,32;
19) Anno 2019 n. 5750890093, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 1,52659;
20) Anno 2020 n. 5750987700, emessa il 12/05/2020 con scadenza 11/07/2020, di importo pari ad euro 4,31;
21) Anno 2020 n. 5751062403, emessa il 13/10/2020 con scadenza 12/11/2020, di importo pari ad euro 63,23;
22) Anno 2020 n. 5751064222, emessa il 13/10/2020 con scadenza 12/11/2020, di importo pari ad euro 31,21;
5 R.G. n. 23/2021
23) Anno 2020 n. 5751064828, emessa il 13/10/2020 con scadenza 12/11/2020, di importo pari ad euro 24,24
L'importo rimasto insoluto sarebbe leggermente inferiore, euro 4.721,30, in ragione del parziale pagamento (o storno) delle fatture di cui ai nn. 21, 22 e 23.
Ebbene, le suddette fatture emesse dalla nei confronti del Controparte_2 CP_1 CP_1 sono state depositate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., allegato n. 11
[...]
”, in formato .pdf e .XML. Sono state correttamente inviate al , Controparte_3 Controparte_1 come emerge dai report di accettazione e consegna dei relativi invii tramite il sistema di interscambio SdI dell'Agenzia delle Entrate inseriti nel file compresso di cui innanzi. Come risultante dal testo delle fatture in questione, poi, la cedente ha dato comunicazione alla debitrice dell'intervenuta cessione del credito, indicando che gli importi avrebbero dovuto essere corrisposti a mezzo bonifico bancario in favore della cessionaria sul Parte_1 conto IBAN [...]CT0990034353.
La società attrice ha depositato il contratto di fornitura dell'energia elettrica concluso dal Comune di con la nel 2014, con decorrenza dall'01/01/2014, e la proroga oltre la CP_1 CP_2 scadenza originaria 30/06/2020 per diciotto mesi, con potenziale proroga di ulteriori 6 mesi, senza tuttavia specificare se detto rapporto sia stato poi eventualmente rinnovato, prorogato o sia eventualmente cessato e, in quest'ultima ipotesi, quando;
ha, inoltre, prodotto alcuni contratti di cessione dei crediti stipulati da essa con ex lege n. 52/1991 - recante la “Disciplina CP_2 della cessione dei crediti di impresa” che nel nostro ordinamento ha introdotto una regolamentazione embrionale del c.d. contratto di factoring -, ma nessuno di essi si riferisce a quelli portati dalle 23 fatture di cui sopra (v. all.ti 12 e 14 fascicolo attrice); ha, infine, asserito il mancato versamento dell'importo complessivo innanzi da parte del che non ha CP_1 dimostrato di aver correttamente e tempestivamente adempiuto all'obbligazione contrattuale, pur essendo gravato dal relativo onere della prova.
Non essendo necessaria una scrittura privata autenticata o un atto pubblico dell'intervenuta cessione, la prova della stessa tra e può rinvenirsi proprio CP_2 Parte_1 dalle fatture spedite dalla cessionaria al con cui la ha reso noto Controparte_1 CP_2 al debitore la cessione del credito ivi indicato: ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge n. 5271991, infatti, “È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”.
6 R.G. n. 23/2021
Ancora. Quando sono state inviate le fatture elettroniche, il rapporto di somministrazione di energia elettrica era certamente ancora in essere, tant'è che l'inoltro era stato eseguito dalla cedente È rimasta incerta la circostanza se il rapporto di somministrazione tra la CP_2 sia cessato oppure no, considerato che l'attrice nulla ha allegato a proposito. CP_2
Poiché però il è rimasto contumace e spettava alla P.A. eccepire la propria Controparte_1 mancata accettazione della cessione, la stessa deve ritenersi opponibile al convenuto.
Alla luce di quanto innanzi, quindi, deve riconoscersi in capo all'attrice il diritto al pagamento dell'importo di euro 4.721,30 a titolo di sorte capitale per le 23 fatture di cui innanzi, maggiorato ai sensi dell'art. 1263 comma 1 c.c. (secondo cui “per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”):
a) degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza fino all'effettivo pagamento;
b) della somma di euro 920,00 (=40euro*23fatture) ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n.
231/2002 a titolo di risarcimento del danno connesso alle spese di recupero del credito in via stragiudiziale. Sulla somma in questione sono dovuti solo gli interessi in misura legale dal giorno successivo alla scadenza del pagamento di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo.
Inoltre, con riferimento ai interessi moratori di cui al punto a) che precede, ai sensi degli artt.
2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., va riconosciuto in favore dell'attrice anche il diritto agli interessi sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio, nella misura del tasso legale con decorrenza dalla data di rinnovazione della notifica della citazione.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, in ragione del valore della causa (scaglione euro 5.200,01-26.000,00).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: accertatone il diritto, CONDANNA il al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di euro 4.721,30, per sorte capitale, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 come in motivazione e della somma di euro 920,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
7 R.G. n. 23/2021
forfetizzato ex lege oltre interessi legali come in motivazione, nonché dell'importo pari agli interessi legali sugli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati alla data di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio fino al soddisfo;
CONDANNA il alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta, Controparte_1 che si liquidano complessivamente in euro 3.085,00 (di cui euro 2.540,00 per compensi, euro
518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 18/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2, la seguente
SENTENZA nella presente controversia tra
(c.f. e P.Iva: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume (c.f.:
, Giovanni Gomez Paloma (c.f.: ), C.F._1 C.F._2 Parte_2
(c.f.: ) e (c.f.: ), con
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4 domicilio eletto in Milano presso lo studio professionale dei difensori in Milano, Corso Magenta
n. 84; attrice
e
(c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Aliano (MT), piazza Garibaldi n. 16; convenuto contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 07/01/2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Matera per la condanna del : a) al pagamento in suo favore della Controparte_1 somma, per sorte capitale, pari ad euro 21.846,20, relativa a fatture scadute ed insolute, oltre interessi moratori e anatocistici ex art. 1283 c.c., nonché al versamento dell'ulteriore importo di euro 40,00 ex art. 6 comma 2 d.lgs. n. 231/2002 su ciascuna fattura;
b) in via subordinata, al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
1 R.G. n. 23/2021
c.c.,esattamente pari alla sommatoria dell'importo delle fatture, degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, avendo il Convenuto pacificamente usufruito delle forniture oppure delle prestazioni di servi erogate in suo favore.
All'uopo riferiva: di essere cessionaria dei crediti maturati dalla e dalla Controparte_2 Pt_4 nei confronti del , come da contratti stipulati con scrittura privata
[...] Controparte_1 autenticata notificati all'ente locale;
di aver maturato sui crediti in questione il diritto alla corresponsione del corrispettivo del servizio erogato, come dimostrato dalle fatture emesse dalle società cedenti, maggiorato degli interessi moratori e della penale prevista dalla legge contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.
Con successiva nota depositata in data 15/02/2022, riduceva la propria domanda, dichiarando di rinunciare nel presente giudizio a far valere i crediti di cui all'allegato 2A, avendo verificato che gli stessi erano oggetto di altro e precedente giudizio.
II. Dopo una prima rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, il , Controparte_1 pur correttamente evocato, non si costituiva in giudizio.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, all'udienza del 07/12/2022, l'attrice reiterava le proprie domande, integrando la documentazione a base della propria pretesa con il deposito delle fatture emesse dalle società cedenti in uno al contratto stipulato con essa e alle intimazioni di pagamento.
Dopo alcuni rinvii, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni con note depositate il 27/04/2024 e all'udienza di discussione del 09/01/2025, tenutasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande avanzate dall'attrice meritano accoglimento per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente, si osserva che nel nostro ordinamento giuridico la disciplina della cessione dei crediti è contenuta negli artt. 1260 e ss. c.c., secondo i quali essa si perfeziona al momento dello scambio del consenso alla conclusione del relativo contratto e diviene efficace nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui è stata a questi notificata o è stata da questi accettata;
è principio generale quello della libera cedibilità del credito, salvo i limitati e specifici casi di esclusione previsti dalla legge, dalle parti o derivanti dalla natura personale del credito stesso;
la cessione non è assoggettata ad alcuno specifico requisito di forma, non richiede necessariamente l'accettazione del debitore ceduto, essendo sufficiente che la stessa gli sia nota;
la notifica e l'accettazione di cui all'art. 1264 c.c., che non richiedono particolari requisiti di forma, non
2 R.G. n. 23/2021
incidono sulla validità del negozio, ma rappresentano solo condizione di opponibilità del trasferimento al debitore ceduto o ai terzi.
Nell'eventualità in cui la cessione riguardi crediti maturati e a maturarsi da parte di un'impresa esercizio della sua attività commerciale in favore di una banca o di un intermediario finanziario si applica la disciplina di cui alla legge n. 52/1991.
Nell'eventualità in cui la cessione riguardi crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, la disciplina suddetta subisce due importanti deroghe:
- innanzitutto, l'art. 69 comma 3 R.D. n. 2440 del 18/11/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”, prevede che la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione debba risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da Notaio. La specialità della normativa in questione non è venuta meno all'indomani dell'entrata in vigore della Legge n. 52/1991, come dimostra la normativa in materia di appalti che dal 1994 ha esteso la cessione dei crediti d'impresa anche nei confronti della pubblica amministrazione (v. Cassazione civile sez. III ordinanza del 14/03/2024 n.6934).
L'art. 69, però, è di stretta interpretazione e, pertanto, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva, sicché il suddetto onere formale opera solo in caso di cessione di crediti verso lo Stato e non anche nei confronti di altri soggetti pubblici, tra cui gli enti locali (v. ex multis Cassazione civile sez. VI ordinanza del 15/10/2020 n.22315). In ogni caso, il mancato rispetto dell'onere formale in questione non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma unicamente l'efficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico. Per di più, secondo orientamento unanime della giurisprudenza, questa inefficacia potrebbe essere rilevata solo dal debitore ceduto incorrendosi, in caso di rilievo d'ufficio, nel vizio di ultra o extra petizione (Cassazione civile sez. III sentenza n.
12901 del 13/07/2004);
- in secondo luogo, ai sensi dell'art. 9 all. E Legge n. 2248/1865, in pendenza di un rapporto di durata, come quello di somministrazione, intercorrente con una P.A., la cessione dei crediti maturati nei confronti del soggetto pubblico è efficace nei suoi confronti solo se da esso espressamente accettata. Il divieto si applica solamente ai rapporti di durata (come l'appalto e la somministrazione o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il
3 R.G. n. 23/2021
consenso del debitore, l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. Ove il rapporto sia esaurito, si riespande, invece, la disciplina codicistica di cui all'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'abbia accettata o quando gli sia stata notificata (così ex plurimis Cassazione civile sez. VI ordinanza del 15/09/2021 n.24758 e sez. III ordinanza del 14/03/2024 n.6934).
L'eccezione della mancata adesione della P.A. è, tuttavia, rimessa alla parte debitrice e non
è rilevabile d'ufficio.
Premesso ciò, si osserva che, data la rinuncia a far valere in questa sede il pagamento dei crediti di cui all' “elenco per sorte capitale A” (v. all. 2A fascicolo attore), la pretesa creditoria dell'attrice oggetto di accertamento deve ritenersi limitata ai crediti di cui all' “elenco per sorte capitale B” (v. all. 2B fascicolo attore) e precisamente a quelli maturati da per n. 23 fatture di Controparte_2
importo complessivo pari, per sorte capitale, ad euro 4.770,19, di seguito elencate:
1) Anno 2019 n. 5750879053, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 4,68;
2) Anno 2019 n. 5750879389, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 8,05;
3) Anno 2019 n. 5750879390, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 8,05;
4) Anno 2019 n. 5750880763, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 20,66;
5) Anno 2019 n. 5750881113, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 22,80;
6) Anno 2019 n. 5750881326, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 25,94;
7) Anno 2019 n. 5750881649, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 31,32;
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8) Anno 2019 n. 5750882320, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 43,38;
9) Anno 2019 n. 5750882342, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 43,86;
10) Anno 2019 n. 5750882639, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 47,89;
11) Anno 2019 n. 5750883185, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 63,96;
12) Anno 2019 n. 5750883354, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 68,14;
13) Anno 2019 n. 5750883387, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 69,30;
14) Anno 2019 n. 5750886045, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 186,49;
15) Anno 2019 n. 5750886392, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 212,76;
16) Anno 2019 n. 5750888657, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 604,59;
17) Anno 2019 n. 5750889121, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020 di importo pari ad euro 816,42;
18) Anno 2019 n. 5750889153, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 842,32;
19) Anno 2019 n. 5750890093, emessa il 13/11/2019 con scadenza 13/01/2020, di importo pari ad euro 1,52659;
20) Anno 2020 n. 5750987700, emessa il 12/05/2020 con scadenza 11/07/2020, di importo pari ad euro 4,31;
21) Anno 2020 n. 5751062403, emessa il 13/10/2020 con scadenza 12/11/2020, di importo pari ad euro 63,23;
22) Anno 2020 n. 5751064222, emessa il 13/10/2020 con scadenza 12/11/2020, di importo pari ad euro 31,21;
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23) Anno 2020 n. 5751064828, emessa il 13/10/2020 con scadenza 12/11/2020, di importo pari ad euro 24,24
L'importo rimasto insoluto sarebbe leggermente inferiore, euro 4.721,30, in ragione del parziale pagamento (o storno) delle fatture di cui ai nn. 21, 22 e 23.
Ebbene, le suddette fatture emesse dalla nei confronti del Controparte_2 CP_1 CP_1 sono state depositate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., allegato n. 11
[...]
”, in formato .pdf e .XML. Sono state correttamente inviate al , Controparte_3 Controparte_1 come emerge dai report di accettazione e consegna dei relativi invii tramite il sistema di interscambio SdI dell'Agenzia delle Entrate inseriti nel file compresso di cui innanzi. Come risultante dal testo delle fatture in questione, poi, la cedente ha dato comunicazione alla debitrice dell'intervenuta cessione del credito, indicando che gli importi avrebbero dovuto essere corrisposti a mezzo bonifico bancario in favore della cessionaria sul Parte_1 conto IBAN [...]CT0990034353.
La società attrice ha depositato il contratto di fornitura dell'energia elettrica concluso dal Comune di con la nel 2014, con decorrenza dall'01/01/2014, e la proroga oltre la CP_1 CP_2 scadenza originaria 30/06/2020 per diciotto mesi, con potenziale proroga di ulteriori 6 mesi, senza tuttavia specificare se detto rapporto sia stato poi eventualmente rinnovato, prorogato o sia eventualmente cessato e, in quest'ultima ipotesi, quando;
ha, inoltre, prodotto alcuni contratti di cessione dei crediti stipulati da essa con ex lege n. 52/1991 - recante la “Disciplina CP_2 della cessione dei crediti di impresa” che nel nostro ordinamento ha introdotto una regolamentazione embrionale del c.d. contratto di factoring -, ma nessuno di essi si riferisce a quelli portati dalle 23 fatture di cui sopra (v. all.ti 12 e 14 fascicolo attrice); ha, infine, asserito il mancato versamento dell'importo complessivo innanzi da parte del che non ha CP_1 dimostrato di aver correttamente e tempestivamente adempiuto all'obbligazione contrattuale, pur essendo gravato dal relativo onere della prova.
Non essendo necessaria una scrittura privata autenticata o un atto pubblico dell'intervenuta cessione, la prova della stessa tra e può rinvenirsi proprio CP_2 Parte_1 dalle fatture spedite dalla cessionaria al con cui la ha reso noto Controparte_1 CP_2 al debitore la cessione del credito ivi indicato: ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge n. 5271991, infatti, “È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”.
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Ancora. Quando sono state inviate le fatture elettroniche, il rapporto di somministrazione di energia elettrica era certamente ancora in essere, tant'è che l'inoltro era stato eseguito dalla cedente È rimasta incerta la circostanza se il rapporto di somministrazione tra la CP_2 sia cessato oppure no, considerato che l'attrice nulla ha allegato a proposito. CP_2
Poiché però il è rimasto contumace e spettava alla P.A. eccepire la propria Controparte_1 mancata accettazione della cessione, la stessa deve ritenersi opponibile al convenuto.
Alla luce di quanto innanzi, quindi, deve riconoscersi in capo all'attrice il diritto al pagamento dell'importo di euro 4.721,30 a titolo di sorte capitale per le 23 fatture di cui innanzi, maggiorato ai sensi dell'art. 1263 comma 1 c.c. (secondo cui “per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”):
a) degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza fino all'effettivo pagamento;
b) della somma di euro 920,00 (=40euro*23fatture) ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. n.
231/2002 a titolo di risarcimento del danno connesso alle spese di recupero del credito in via stragiudiziale. Sulla somma in questione sono dovuti solo gli interessi in misura legale dal giorno successivo alla scadenza del pagamento di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo.
Inoltre, con riferimento ai interessi moratori di cui al punto a) che precede, ai sensi degli artt.
2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., va riconosciuto in favore dell'attrice anche il diritto agli interessi sugli interessi scaduti da oltre sei mesi al momento dell'introduzione del giudizio, nella misura del tasso legale con decorrenza dalla data di rinnovazione della notifica della citazione.
V. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. Giustizia n. 147/2022, attesa la semplicità delle questioni controverse e delle difese assunte dalle parti, in ragione del valore della causa (scaglione euro 5.200,01-26.000,00).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: accertatone il diritto, CONDANNA il al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 somma di euro 4.721,30, per sorte capitale, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 come in motivazione e della somma di euro 920,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale
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forfetizzato ex lege oltre interessi legali come in motivazione, nonché dell'importo pari agli interessi legali sugli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati alla data di rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio fino al soddisfo;
CONDANNA il alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta, Controparte_1 che si liquidano complessivamente in euro 3.085,00 (di cui euro 2.540,00 per compensi, euro
518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per diritti forfetari di cancelleria), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Matera, 18/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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