Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8888
CASS
Ordinanza 3 aprile 2025

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In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8888
Data del deposito : 3 aprile 2025

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