CASS
Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
Massime • 1
In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.
Commentari • 2
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8888 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11411/2023 R.G. proposto da FALLIMENTO MIRANNA S.A.S. DI LL RC & C. E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO RC LL, rappresentato e difeso dall’avv. EN ST ([...]), con domicilio digitale ex lege
- ricorrente -
contro IO TE e RG LO, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Miccolis ([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrenti -
e contro ON QUARANTA, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Pansini ([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1106 del 29/3/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
lette le memorie del ricorrente e dei controricorrenti PA e NT;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8888 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 03/04/2025 2 RILEVATO CHE − nell’esecuzione immobiliare promossa, innanzi al Tribunale di Bari, da NT NT e ER PA nei confronti di NI AR era sottoposta a pignoramento la piena proprietà dell’immobile censito al C.F. di Mola di Bari al foglio 46, part. 2179, sub. 16; − a seguito dello svolgimento delle operazioni affidate all’esperto stimatore, il giudice dell’esecuzione disponeva darsi avviso ex art. 599 c.p.c. a AR LO, individuato quale comproprietario di un vano catastalmente annesso all’unità immobiliare pignorata;
− sopravvenuto il fallimento della Miranna S.a.s. di LO AR & C. e del socio accomandatario (AR LO), la curatela si costituiva nella procedura esecutiva in data 14/10/2014; − in data 13/11/2014 il curatore fallimentare spiegava opposizione ex art. 619 c.p.c. per rivendicare la comproprietà dell’immobile pignorato e avanzava istanza di sospensione del processo esecutivo;
− il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza e, nel prosieguo della procedura, l’immobile staggito era aggiudicato il 24/6/2016 e trasferito con decreto del 19/11/2016; − l’opposizione di terzo veniva respinta con la sentenza n. 3875/2017 del Tribunale di Bari, in seguito confermata dalla sentenza n. 636/2020 della Corte d’appello pugliese, fatta oggetto di ricorso per cassazione (ancora pendente al momento dell’introduzione di questo giudizio, ma poi estinto, ex artt. 380-bis e 391 c.p.c., con decreto in data 16/1/2024). − in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita, il Fallimento Miranna S.a.s. di LO AR & C. avanzava pretese sulla somma da ripartire, invocando la propria parziale titolarità del bene alienato, e chiedendo quantomeno la sospensione del riparto in ragione della pendenza della controversia ex art. 619 c.p.c.; − con l’ordinanza del 14/2/2020, il giudice dell’esecuzione negava qualsivoglia diritto della curatela sulla somma da distribuire, attesa 3 l’indimostrata contitolarità dell’immobile pignorato (già esclusa con la succitata pronuncia del Tribunale); − la predetta ordinanza era impugnata con tempestiva opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c.; − il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1106 del 29/3/2023, rigettava l’opposizione; − avverso tale decisione il Fallimento Miranna S.a.s. di LO AR & C. e del socio accomandatario (AR LO) proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
− resistevano con distinti controricorsi sia NT NT e ER PA, sia NI AR (che chiedeva pure la condanna del ricorrente per lite temeraria); − sia il Fallimento ricorrente, sia i controricorrenti NT e PA depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.; − all’esito della camera di consiglio del 5/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE − col primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. - art. 295 c.p.c.)»; − il motivo è inammissibile per plurime ragioni;
− in primis, in violazione dell’art. 366 c.p.c., l’atto introduttivo omette di specificare se e quando, nel grado di merito, è stata avanzata un’istanza di sospensione per pregiudizialità; − in secondo luogo, non è neanche astrattamente configurabile un nesso di pregiudizialità tra la lite in cui si controverte della titolarità del bene staggito e quella riguardante la distribuzione del ricavato dalla sua vendita, atteso che l’eventuale accoglimento della prima non spiega alcun effetto diretto sul riparto, ma – casomai – consente alla parte rivendicante risultata vittoriosa di far valere le proprie ragioni (secondo la regola dell’art. 620 4 c.p.c.) sulla somma ricavata, se non ancora distribuita, o con ripetizione dai creditori;
− in ogni caso, non è comunque configurabile una pregiudizialità concreta e attuale: non solo non è stata documentata dal ricorrente - in violazione dell’onere su di quello incombente - la persistente pendenza del giudizio che si pretende pregiudicante, ma, anzi, si ha la prova - acquisibile d’ufficio in quanto riguardante una pronuncia di questa stessa Corte - che l’opposizione ex art. 619 c.p.c. promossa dalla curatela fallimentare è stata definita con la sentenza – sfavorevole all’opponente – n. 636/2020 della Corte d’appello di Bari, da qualificarsi passata in cosa giudicata formale, dato che il giudizio di legittimità avverso tale decisione è stato estinto col decreto della Prima Sezione di questa Corte n. 1654 del 16/01/2024; − col secondo motivo si deduce «omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c. - titolarità terza di parte del bene staggito)»; − sostiene il ricorrente che «La pronuncia del Tribunale è altresì censurabile laddove, omettendo qualsivoglia esame della documentazione offerta, nega il diritto dell’opponente all’accantonamento per difetto di prova della proprietà del bene pignorato, sicché non sussisterebbe l’ipotesi di cui agli artt. 499 ult. comma e 510 III comma c.p.c.»; − il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di fatti decisivi, non già delle prove offerte o richieste dalle parti;
− inoltre, l’originaria domanda di accantonamento di una somma ex artt. 499 e 510 c.p.c. (qui richiamata a fondamento della censura) era palesemente inammissibile, posto che le citate disposizioni non contemplano alcuna possibilità di accantonare il ricavato se, in conseguenza dell’opposizione, non è disposta la sospensione della distribuzione;
− le norme, difatti, attengono esclusivamente all’intervenuto sine titulo, disconosciuto dal debitore e in particolari e ben delimitati casi, nella pendenza del giudizio intrapreso per munirsi del titolo esecutivo, ma non anche a qualunque altra pretesa, ancora solo eventuale, che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore;
5 − col terzo motivo si deduce «violazione ex art. 360 n. 4 cpc (erroneità percettiva)»; − oltre che generico e incomprensibile, il motivo – che prospetta inammissibilmente un errore percettivo, da denunciare con revocazione ex art. 395 c.p.c. e non con ricorso per cassazione – si risolve nella sottoposizione a questa Corte di legittimità di risultanze istruttorie, asseritamente non adeguatamente vagliate dal giudice di merito;
− col quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. – artt. 91 e 92 c.p.c.)»; − la censura è manifestamente infondata (e, come tale, inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.), sia perché proprio l’art. 91 c.p.c. fonda la decisione del giudice di merito di condannare alle spese l’opponente soccombente, sia perché non vi è alcun diritto di conseguire la compensazione dei costi del giudizio;
− con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (che amplia argomenti già esposti nell’atto introduttivo) il ricorrente si schermisce asserendo che l’opposizione ex art. 512 c.p.c. era necessaria per salvaguardare gli interessi collettivi sottesi alla procedura concorsuale, perché – in difetto di impugnazione del riparto – l’eventuale accoglimento dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. avrebbe comunque impedito la ripetizione delle somme attribuite ai creditori;
− si tratta, comunque, di un’argomentazione inconsistente, perché l’accoglimento dell’opposizione comporta – nonostante la prosecuzione del processo di espropriazione forzata con la distribuzione del ricavato dalla vendita – il travolgimento, in via derivata, del riparto e non determina il venir meno della tutela spettante all’opponente vittorioso (arg. da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21860 del 02/08/2024, Rv. 672050-01); − in conclusione, il ricorso è inammissibile;
− consegue all’inammissibilità dell’impugnazione la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
6 − ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per far luogo alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; − va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti NT NT e ER PA le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente NI AR le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,
- ricorrente -
contro IO TE e RG LO, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Miccolis ([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrenti -
e contro ON QUARANTA, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Pansini ([...]), con domicilio digitale ex lege
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1106 del 29/3/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
lette le memorie del ricorrente e dei controricorrenti PA e NT;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8888 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 03/04/2025 2 RILEVATO CHE − nell’esecuzione immobiliare promossa, innanzi al Tribunale di Bari, da NT NT e ER PA nei confronti di NI AR era sottoposta a pignoramento la piena proprietà dell’immobile censito al C.F. di Mola di Bari al foglio 46, part. 2179, sub. 16; − a seguito dello svolgimento delle operazioni affidate all’esperto stimatore, il giudice dell’esecuzione disponeva darsi avviso ex art. 599 c.p.c. a AR LO, individuato quale comproprietario di un vano catastalmente annesso all’unità immobiliare pignorata;
− sopravvenuto il fallimento della Miranna S.a.s. di LO AR & C. e del socio accomandatario (AR LO), la curatela si costituiva nella procedura esecutiva in data 14/10/2014; − in data 13/11/2014 il curatore fallimentare spiegava opposizione ex art. 619 c.p.c. per rivendicare la comproprietà dell’immobile pignorato e avanzava istanza di sospensione del processo esecutivo;
− il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza e, nel prosieguo della procedura, l’immobile staggito era aggiudicato il 24/6/2016 e trasferito con decreto del 19/11/2016; − l’opposizione di terzo veniva respinta con la sentenza n. 3875/2017 del Tribunale di Bari, in seguito confermata dalla sentenza n. 636/2020 della Corte d’appello pugliese, fatta oggetto di ricorso per cassazione (ancora pendente al momento dell’introduzione di questo giudizio, ma poi estinto, ex artt. 380-bis e 391 c.p.c., con decreto in data 16/1/2024). − in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita, il Fallimento Miranna S.a.s. di LO AR & C. avanzava pretese sulla somma da ripartire, invocando la propria parziale titolarità del bene alienato, e chiedendo quantomeno la sospensione del riparto in ragione della pendenza della controversia ex art. 619 c.p.c.; − con l’ordinanza del 14/2/2020, il giudice dell’esecuzione negava qualsivoglia diritto della curatela sulla somma da distribuire, attesa 3 l’indimostrata contitolarità dell’immobile pignorato (già esclusa con la succitata pronuncia del Tribunale); − la predetta ordinanza era impugnata con tempestiva opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c.; − il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1106 del 29/3/2023, rigettava l’opposizione; − avverso tale decisione il Fallimento Miranna S.a.s. di LO AR & C. e del socio accomandatario (AR LO) proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
− resistevano con distinti controricorsi sia NT NT e ER PA, sia NI AR (che chiedeva pure la condanna del ricorrente per lite temeraria); − sia il Fallimento ricorrente, sia i controricorrenti NT e PA depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.; − all’esito della camera di consiglio del 5/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE − col primo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. - art. 295 c.p.c.)»; − il motivo è inammissibile per plurime ragioni;
− in primis, in violazione dell’art. 366 c.p.c., l’atto introduttivo omette di specificare se e quando, nel grado di merito, è stata avanzata un’istanza di sospensione per pregiudizialità; − in secondo luogo, non è neanche astrattamente configurabile un nesso di pregiudizialità tra la lite in cui si controverte della titolarità del bene staggito e quella riguardante la distribuzione del ricavato dalla sua vendita, atteso che l’eventuale accoglimento della prima non spiega alcun effetto diretto sul riparto, ma – casomai – consente alla parte rivendicante risultata vittoriosa di far valere le proprie ragioni (secondo la regola dell’art. 620 4 c.p.c.) sulla somma ricavata, se non ancora distribuita, o con ripetizione dai creditori;
− in ogni caso, non è comunque configurabile una pregiudizialità concreta e attuale: non solo non è stata documentata dal ricorrente - in violazione dell’onere su di quello incombente - la persistente pendenza del giudizio che si pretende pregiudicante, ma, anzi, si ha la prova - acquisibile d’ufficio in quanto riguardante una pronuncia di questa stessa Corte - che l’opposizione ex art. 619 c.p.c. promossa dalla curatela fallimentare è stata definita con la sentenza – sfavorevole all’opponente – n. 636/2020 della Corte d’appello di Bari, da qualificarsi passata in cosa giudicata formale, dato che il giudizio di legittimità avverso tale decisione è stato estinto col decreto della Prima Sezione di questa Corte n. 1654 del 16/01/2024; − col secondo motivo si deduce «omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c. - titolarità terza di parte del bene staggito)»; − sostiene il ricorrente che «La pronuncia del Tribunale è altresì censurabile laddove, omettendo qualsivoglia esame della documentazione offerta, nega il diritto dell’opponente all’accantonamento per difetto di prova della proprietà del bene pignorato, sicché non sussisterebbe l’ipotesi di cui agli artt. 499 ult. comma e 510 III comma c.p.c.»; − il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di fatti decisivi, non già delle prove offerte o richieste dalle parti;
− inoltre, l’originaria domanda di accantonamento di una somma ex artt. 499 e 510 c.p.c. (qui richiamata a fondamento della censura) era palesemente inammissibile, posto che le citate disposizioni non contemplano alcuna possibilità di accantonare il ricavato se, in conseguenza dell’opposizione, non è disposta la sospensione della distribuzione;
− le norme, difatti, attengono esclusivamente all’intervenuto sine titulo, disconosciuto dal debitore e in particolari e ben delimitati casi, nella pendenza del giudizio intrapreso per munirsi del titolo esecutivo, ma non anche a qualunque altra pretesa, ancora solo eventuale, che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore;
5 − col terzo motivo si deduce «violazione ex art. 360 n. 4 cpc (erroneità percettiva)»; − oltre che generico e incomprensibile, il motivo – che prospetta inammissibilmente un errore percettivo, da denunciare con revocazione ex art. 395 c.p.c. e non con ricorso per cassazione – si risolve nella sottoposizione a questa Corte di legittimità di risultanze istruttorie, asseritamente non adeguatamente vagliate dal giudice di merito;
− col quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. – artt. 91 e 92 c.p.c.)»; − la censura è manifestamente infondata (e, come tale, inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.), sia perché proprio l’art. 91 c.p.c. fonda la decisione del giudice di merito di condannare alle spese l’opponente soccombente, sia perché non vi è alcun diritto di conseguire la compensazione dei costi del giudizio;
− con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (che amplia argomenti già esposti nell’atto introduttivo) il ricorrente si schermisce asserendo che l’opposizione ex art. 512 c.p.c. era necessaria per salvaguardare gli interessi collettivi sottesi alla procedura concorsuale, perché – in difetto di impugnazione del riparto – l’eventuale accoglimento dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. avrebbe comunque impedito la ripetizione delle somme attribuite ai creditori;
− si tratta, comunque, di un’argomentazione inconsistente, perché l’accoglimento dell’opposizione comporta – nonostante la prosecuzione del processo di espropriazione forzata con la distribuzione del ricavato dalla vendita – il travolgimento, in via derivata, del riparto e non determina il venir meno della tutela spettante all’opponente vittorioso (arg. da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21860 del 02/08/2024, Rv. 672050-01); − in conclusione, il ricorso è inammissibile;
− consegue all’inammissibilità dell’impugnazione la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
6 − ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per far luogo alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; − va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti NT NT e ER PA le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente NI AR le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,