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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2005/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2005/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Sant'Agata sul Santerno (RA), via San Vitale n. 19, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA SAVINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Faenza (RA), via XX Settembre n. 15
ATTORE/I
E
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a CP_1 C.F._2
Ravenna, viale Caravaggio n. 13, e domiciliato a Brisighella (RA), via Molino Vecchio n. 5 con il patrocinio dell'avv. DOMENICA PAOLA VALTANCOLI e con domicilio virtuale eletto presso la pec del difensore Email_1
ATTORE/I
e con il parere favorevole del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 21.01.2025, le parti chiedevano di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate nell'istanza depositata telematicamente in data 13.01.2025. pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt.
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.08.2023, e adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, deducendo quanto segue:
- di aver contratto matrimonio a Ravenna in data 07.04.2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, annotato sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune, parte 1, n. 46, anno
2018;
- che, dalla loro unione, erano nate a UG (RA) la figlia in data 11.05.2007 e la figlia Persona_1 in data 17.01.2014, che risiedono assieme alla madre presso la casa familiare, sita a Persona_2
Sant'Agata sul Santerno (RA), via San Vitale n. 19, di proprietà esclusiva di quest'ultima e gravata da un mutuo a lei intestato;
- che, a seguito di un incidente stradale in moto avvenuto in data 18.09.2022, il sig. CP_1 rimaneva paraplegico e che, a seguito delle dimissioni dall'istituto di riabilitazione di Montecatone
(BO), veniva accolto presso la casa dei genitori a Brisighella (RA), via Molino Vecchio n. 5, in una porzione di immobile priva di barriere architettoniche, che erano invece presenti nella casa di
Sant'Agata;
- che il nucleo familiare godeva altresì di un piccolo appartamento al mare, ubicato a Lido Adriano
(RA), viale Caravaggio n. 13, int. n. 4, di proprietà del sig. e presso il quale lo stesso aveva CP_1 la propria residenza anagrafica sino al 28.07.2023 ma che, in data 24.07.2023, tale immobile veniva venduto ed il mutuo che gravava sul sig. veniva estinto dalla compagnia assicurativa della banca CP_1
a seguito dell'incidente;
- che la sig.ra è tecnico necroforo dipendente presso l'azienda Usl Romagna e ha Parte_1 percepito negli ultimi tre anni redditi rispettivamente pari ad euro 27.714,00 nel 2020, ad euro
25.574,00 nel 2021 e ad euro 23.142,00 nel 2022, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi;
- che, dallo 04.11.2022, la sig.ra è in regime di sospensione dell'attività lavorativa a Parte_1 seguito di un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna;
- che il sig. prima dell'incidente lavorava come impiegato e ha percepito negli ulti tre anni CP_1 redditi rispettivamente pari ad euro 40.642,00 nel 2019, ad euro 41.021,00 nel 2020 e ad euro
41.111,00 nel 2021, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi;
- che il sig. sino al 31.01.2024 sarà in regime di ferie e, all'esito di tale periodo, valuterà se CP_1 rientrare al lavoro, anche in regime di tempo parziale;
Pers
- che, da settembre 2023, la figlia frequenterà la IV elementare mentre la figlia Per_2 frequenterà la seconda superiore presso l'istituto professionale per i servizi di UG. Stante l'impossibilità di proseguire il rapporto matrimoniale essendo venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra loro, le parti chiedevano al Tribunale di omologare la separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, di rimettere la causa sul ruolo e di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni parimenti indicate nell'atto introduttivo del giudizio, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere ad ogni necessaria trascrizione.
pagina 2 di 6 Con decreto emesso in data 12.08.2023, veniva designato il Giudice relatore e fissata udienza di comparizione delle parti in data 14.12.2023 e, a seguito di apposita istanza delle parti, il Giudice relatore disponeva che l'udienza così fissata si svolgesse con la modalità della trattazione scritta.
In data 11.10.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 04.12.2023 e debitamente sottoscritte personalmente anche dal sig. e dalla sig.ra le parti rinunciavano alla CP_1 Pt_1 comparizione personale all'udienza, confermavano la propria volontà di non riconciliarsi e chiedevano di omologare la separazione alle condizioni di cui al ricorso, come modificate e integrate nelle note medesime.
Con ordinanza emessa in data 18.12.2023, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 29.12.2024, il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 53/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate tra le parti nel ricorso e modificate nelle note di trattazione scritta alle condizioni nn. 2), 5) e 8) e prendeva atto degli accordi delle parti riguardanti la regolazione dei loro economico-patrimoniali e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza del 18.09.2024 innanzi al medesimo.
Stante la richiesta delle parti, il Giudice delegato provvedeva, con decreto emesso in data 11.01.2024, a disporre che l'udienza come sopra fissata si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note scritte depositate in data 29.08.2024, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni ivi indicate.
In data 13.11.2024 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza emessa in data 28.11.2024, il Collegio, dopo aver verificato che le parti avevano parzialmente modificato nelle note le condizioni di divorzio indicate nel ricorso, stabilendo la collocazione prevalente delle figlie presso il padre, l'obbligo di quest'ultimo di sostenere interamente le spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie minori e di contribuire al loro mantenimento versando alla madre l'importo mensile di euro 200,00, convocava le parti innanzi al Giudice relatore all'udienza del 29.01.2025 per gli opportuni chiarimenti in considerazione dell'apparente violazione dell'art. 337, quarto comma, c.c. e ordinava il deposito delle dichiarazioni dei redditi relative all'annualità 2023.
Con istanza depositata dalle parti in data 13.01.2025, le parti, oltre ad allegare la documentazione reddituale, davano atto che, nelle more, vi era stato un ulteriore mutamento dell'organizzazione familiare e che le due figlie minori sarebbero tendenzialmente rimaste a settimane alterne presso ciascun genitore.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio da Pers loro contratto alle seguenti condizioni: “
1. Le figlie e sono affidate ad entrambi i Persona_2 genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre. I ricorrenti prestano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per la sottoscrizione del consenso per il rilascio alle figlie minorenni del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio.
pagina 3 di 6
2. I genitori cureranno congiuntamente l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento nel prioritario interesse delle minori stesse. La responsabilità genitoriale continuerà pertanto ad essere esercitata sia dal padre che dalla madre, i quali assumeranno di comune accordo ogni decisione da adottarsi nell'interesse delle figlie: per le questioni di ordinaria importanza, potranno provvedervi separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni quando uno dei due sarà assente;
mentre le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i percorsi formativi ed educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche ed i cambi di residenza, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni delle figlie.
3. Salvo diverse intese tra i genitori, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e non delle minori, ciascun genitore terrà le figlie a settimane alterne, dal lunedì alla domenica.
Durante le festività di Natale e Pasqua, le giornate seguiranno lo schema abituale tranne ad anni alterni: il genitore che ha le figlie a Natale le avrà a Pasquetta, l'altro genitore la terrà la vigilia di
Natale e Pasqua. Altrettanto ad anni alterni il 31 dicembre e 1 gennaio, mentre per le altre giornate si segue la normale turnazione.
Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore terrà con sé le figlie per due settimane anche non consecutive, che dovranno essere concordate dai genitori entro il mese di giugno.
La madre ed il padre potranno tenere con sè le figlie in ogni altra diversa occasione, previo consenso dell'altro genitore e nel rispetto degli impegni delle minori, in ossequio al loro diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di riceverne cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori.
4. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1 Pers mese, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e , l'importo mensile Per_2 complessivo di € 200,00 (duecento/00).
Tale versamento cesserà al compimento del diciottesimo anno di età della figlia , anche in Per_2 ragione di quanto pattuito ai successivi punti 5) e 6), già valutati e presi in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 337-ter, comma 4. c.c. per determinare il principio della proporzionalità nel mantenimento delle figlie.
5. L'assegno unico e universale per le figlie spetterà interamente alla SI.ra . Parte_1
6. Tutte le spese straordinarie occorrenti per le figlie (di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna), fino a quando le medesime non saranno economicamente autosufficienti, sono integralmente a carico del SI. CP_1
7. Nessun contributo al mantenimento sarà previsto tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti.
8. Gli assetti economico-patrimoniali tra i coniugi sono già stati tra i medesimi regolati in sede di separazione tra le parti per cui le stesse dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
pagina 4 di 6 Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 07.04.2018 a
Ravenna e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 46, parte I, dell'anno 2018. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti in data 29.12.2024, pubblicata in data
24.01.2024. Come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato.
Le parti hanno inoltre confermato nelle note di trattazione scritta di non volersi riconciliare e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione in modalità cartolare delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale.
La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla data dell'udienza in modalità cartolare dei coniugi innanzi al Giudice e l'insistenza delle parti nella domanda di scioglimento del matrimonio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Quanto alle pronunce accessorie, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni ostative all'omologa delle condizioni da ultimo concordate dalle parti e sopra riportate, in quanto le stesse appaiono adeguate, non Pers risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse delle figlie minori e , come disciplinato dalle norme positive. Per_2
In particolare, tenuto conto che le minori permarranno presso ciascun genitore per una settimana, con il conseguente profilarsi di una collocazione paritaria, ritiene il Collegio che, considerando che la madre provvederà, almeno in parte, al mantenimento diretto delle figlie nei periodi ove le stesse rimarranno collocate presso di lei, il regime di mantenimento delineato non concreti una violazione dell'art. 337, quarto comma, c.c..
Stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 - DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1
22.01.1974, e nato a Faenza (RA) l'11.06.1975, a [...] in data [...], con atto CP_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna, al n. 46, p. 1 dell'anno 2018;
- OMOLOGA le condizioni di scioglimento del matrimonio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2005/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Sant'Agata sul Santerno (RA), via San Vitale n. 19, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA SAVINI ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Faenza (RA), via XX Settembre n. 15
ATTORE/I
E
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente a CP_1 C.F._2
Ravenna, viale Caravaggio n. 13, e domiciliato a Brisighella (RA), via Molino Vecchio n. 5 con il patrocinio dell'avv. DOMENICA PAOLA VALTANCOLI e con domicilio virtuale eletto presso la pec del difensore Email_1
ATTORE/I
e con il parere favorevole del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 21.01.2025, le parti chiedevano di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate nell'istanza depositata telematicamente in data 13.01.2025. pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt.
473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 01.08.2023, e adivano Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, deducendo quanto segue:
- di aver contratto matrimonio a Ravenna in data 07.04.2018, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, annotato sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune, parte 1, n. 46, anno
2018;
- che, dalla loro unione, erano nate a UG (RA) la figlia in data 11.05.2007 e la figlia Persona_1 in data 17.01.2014, che risiedono assieme alla madre presso la casa familiare, sita a Persona_2
Sant'Agata sul Santerno (RA), via San Vitale n. 19, di proprietà esclusiva di quest'ultima e gravata da un mutuo a lei intestato;
- che, a seguito di un incidente stradale in moto avvenuto in data 18.09.2022, il sig. CP_1 rimaneva paraplegico e che, a seguito delle dimissioni dall'istituto di riabilitazione di Montecatone
(BO), veniva accolto presso la casa dei genitori a Brisighella (RA), via Molino Vecchio n. 5, in una porzione di immobile priva di barriere architettoniche, che erano invece presenti nella casa di
Sant'Agata;
- che il nucleo familiare godeva altresì di un piccolo appartamento al mare, ubicato a Lido Adriano
(RA), viale Caravaggio n. 13, int. n. 4, di proprietà del sig. e presso il quale lo stesso aveva CP_1 la propria residenza anagrafica sino al 28.07.2023 ma che, in data 24.07.2023, tale immobile veniva venduto ed il mutuo che gravava sul sig. veniva estinto dalla compagnia assicurativa della banca CP_1
a seguito dell'incidente;
- che la sig.ra è tecnico necroforo dipendente presso l'azienda Usl Romagna e ha Parte_1 percepito negli ultimi tre anni redditi rispettivamente pari ad euro 27.714,00 nel 2020, ad euro
25.574,00 nel 2021 e ad euro 23.142,00 nel 2022, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi;
- che, dallo 04.11.2022, la sig.ra è in regime di sospensione dell'attività lavorativa a Parte_1 seguito di un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna;
- che il sig. prima dell'incidente lavorava come impiegato e ha percepito negli ulti tre anni CP_1 redditi rispettivamente pari ad euro 40.642,00 nel 2019, ad euro 41.021,00 nel 2020 e ad euro
41.111,00 nel 2021, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi;
- che il sig. sino al 31.01.2024 sarà in regime di ferie e, all'esito di tale periodo, valuterà se CP_1 rientrare al lavoro, anche in regime di tempo parziale;
Pers
- che, da settembre 2023, la figlia frequenterà la IV elementare mentre la figlia Per_2 frequenterà la seconda superiore presso l'istituto professionale per i servizi di UG. Stante l'impossibilità di proseguire il rapporto matrimoniale essendo venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra loro, le parti chiedevano al Tribunale di omologare la separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso e, una volta decorsi i termini di legge, di rimettere la causa sul ruolo e di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni parimenti indicate nell'atto introduttivo del giudizio, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile di provvedere ad ogni necessaria trascrizione.
pagina 2 di 6 Con decreto emesso in data 12.08.2023, veniva designato il Giudice relatore e fissata udienza di comparizione delle parti in data 14.12.2023 e, a seguito di apposita istanza delle parti, il Giudice relatore disponeva che l'udienza così fissata si svolgesse con la modalità della trattazione scritta.
In data 11.10.2023, il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 04.12.2023 e debitamente sottoscritte personalmente anche dal sig. e dalla sig.ra le parti rinunciavano alla CP_1 Pt_1 comparizione personale all'udienza, confermavano la propria volontà di non riconciliarsi e chiedevano di omologare la separazione alle condizioni di cui al ricorso, come modificate e integrate nelle note medesime.
Con ordinanza emessa in data 18.12.2023, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 29.12.2024, il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 53/2024 con cui omologava le condizioni di separazione concordate tra le parti nel ricorso e modificate nelle note di trattazione scritta alle condizioni nn. 2), 5) e 8) e prendeva atto degli accordi delle parti riguardanti la regolazione dei loro economico-patrimoniali e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza del 18.09.2024 innanzi al medesimo.
Stante la richiesta delle parti, il Giudice delegato provvedeva, con decreto emesso in data 11.01.2024, a disporre che l'udienza come sopra fissata si svolgesse con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note scritte depositate in data 29.08.2024, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni ivi indicate.
In data 13.11.2024 il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza emessa in data 28.11.2024, il Collegio, dopo aver verificato che le parti avevano parzialmente modificato nelle note le condizioni di divorzio indicate nel ricorso, stabilendo la collocazione prevalente delle figlie presso il padre, l'obbligo di quest'ultimo di sostenere interamente le spese straordinarie contratte nell'interesse delle figlie minori e di contribuire al loro mantenimento versando alla madre l'importo mensile di euro 200,00, convocava le parti innanzi al Giudice relatore all'udienza del 29.01.2025 per gli opportuni chiarimenti in considerazione dell'apparente violazione dell'art. 337, quarto comma, c.c. e ordinava il deposito delle dichiarazioni dei redditi relative all'annualità 2023.
Con istanza depositata dalle parti in data 13.01.2025, le parti, oltre ad allegare la documentazione reddituale, davano atto che, nelle more, vi era stato un ulteriore mutamento dell'organizzazione familiare e che le due figlie minori sarebbero tendenzialmente rimaste a settimane alterne presso ciascun genitore.
Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio da Pers loro contratto alle seguenti condizioni: “
1. Le figlie e sono affidate ad entrambi i Persona_2 genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre. I ricorrenti prestano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per la sottoscrizione del consenso per il rilascio alle figlie minorenni del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio.
pagina 3 di 6
2. I genitori cureranno congiuntamente l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento nel prioritario interesse delle minori stesse. La responsabilità genitoriale continuerà pertanto ad essere esercitata sia dal padre che dalla madre, i quali assumeranno di comune accordo ogni decisione da adottarsi nell'interesse delle figlie: per le questioni di ordinaria importanza, potranno provvedervi separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni quando uno dei due sarà assente;
mentre le scelte di straordinaria importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i percorsi formativi ed educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche ed i cambi di residenza, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni delle figlie.
3. Salvo diverse intese tra i genitori, e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e non delle minori, ciascun genitore terrà le figlie a settimane alterne, dal lunedì alla domenica.
Durante le festività di Natale e Pasqua, le giornate seguiranno lo schema abituale tranne ad anni alterni: il genitore che ha le figlie a Natale le avrà a Pasquetta, l'altro genitore la terrà la vigilia di
Natale e Pasqua. Altrettanto ad anni alterni il 31 dicembre e 1 gennaio, mentre per le altre giornate si segue la normale turnazione.
Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore terrà con sé le figlie per due settimane anche non consecutive, che dovranno essere concordate dai genitori entro il mese di giugno.
La madre ed il padre potranno tenere con sè le figlie in ogni altra diversa occasione, previo consenso dell'altro genitore e nel rispetto degli impegni delle minori, in ossequio al loro diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di riceverne cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé le minori.
4. Il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1 Pers mese, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie e , l'importo mensile Per_2 complessivo di € 200,00 (duecento/00).
Tale versamento cesserà al compimento del diciottesimo anno di età della figlia , anche in Per_2 ragione di quanto pattuito ai successivi punti 5) e 6), già valutati e presi in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 337-ter, comma 4. c.c. per determinare il principio della proporzionalità nel mantenimento delle figlie.
5. L'assegno unico e universale per le figlie spetterà interamente alla SI.ra . Parte_1
6. Tutte le spese straordinarie occorrenti per le figlie (di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna), fino a quando le medesime non saranno economicamente autosufficienti, sono integralmente a carico del SI. CP_1
7. Nessun contributo al mantenimento sarà previsto tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti.
8. Gli assetti economico-patrimoniali tra i coniugi sono già stati tra i medesimi regolati in sede di separazione tra le parti per cui le stesse dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
pagina 4 di 6 Con ordinanza emessa in data 03.03.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 07.04.2018 a
Ravenna e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 46, parte I, dell'anno 2018. Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti in data 29.12.2024, pubblicata in data
24.01.2024. Come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato.
Le parti hanno inoltre confermato nelle note di trattazione scritta di non volersi riconciliare e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione in modalità cartolare delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale.
La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dalla data dell'udienza in modalità cartolare dei coniugi innanzi al Giudice e l'insistenza delle parti nella domanda di scioglimento del matrimonio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita.
Quanto alle pronunce accessorie, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni ostative all'omologa delle condizioni da ultimo concordate dalle parti e sopra riportate, in quanto le stesse appaiono adeguate, non Pers risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse delle figlie minori e , come disciplinato dalle norme positive. Per_2
In particolare, tenuto conto che le minori permarranno presso ciascun genitore per una settimana, con il conseguente profilarsi di una collocazione paritaria, ritiene il Collegio che, considerando che la madre provvederà, almeno in parte, al mantenimento diretto delle figlie nei periodi ove le stesse rimarranno collocate presso di lei, il regime di mantenimento delineato non concreti una violazione dell'art. 337, quarto comma, c.c..
Stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza, nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dalla sig.ra e dal sig. così provvede: Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 - DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1
22.01.1974, e nato a Faenza (RA) l'11.06.1975, a [...] in data [...], con atto CP_1 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna, al n. 46, p. 1 dell'anno 2018;
- OMOLOGA le condizioni di scioglimento del matrimonio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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