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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10047/24 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
MIGLIORE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
( ) nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 3/2/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Collegno (To) il Parte_1 Controparte_1
23/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Collegno (atto n.18, parte 1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati due figli: e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
11/01/2024. Con ricorso depositato il 5/6/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 3/2/2025 compariva per parte ricorrente l'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA con la parte personalmente. Il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta, perfezionatasi il 20.09.2024 ex art. 140 c.p.c.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di ritualmente citato e non costituito e rimetteva la causa al Collegio per la Controparte_1 decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non si accollano le spese alla parte convenuta che non si è opposta alle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collegno di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Relatore
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10047/24 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA Parte_1 C.F._1
MIGLIORE, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
( ) nato a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 3/2/2025
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in Collegno (To) il Parte_1 Controparte_1
23/05/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Collegno (atto n.18, parte 1, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati due figli: e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
11/01/2024. Con ricorso depositato il 5/6/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il sig. non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 3/2/2025 compariva per parte ricorrente l'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA con la parte personalmente. Il Giudice dava atto della regolarità della notifica del ricorso a parte convenuta, perfezionatasi il 20.09.2024 ex art. 140 c.p.c.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato, verificata la regolare costituzione del contraddittorio, dichiarava la contumacia di ritualmente citato e non costituito e rimetteva la causa al Collegio per la Controparte_1 decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non si accollano le spese alla parte convenuta che non si è opposta alle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Collegno di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.