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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Patricia Biagina Polillo;
ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Idalia De Controparte_1 C.F._2
Bartolo; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il Controparte_1
5.8.2000 nel Comune di Castelsilano, dalla cui unione nascevano (maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente), (maggiorenne) e (divenuto nelle more Per_2 Per_3
maggiorenne), deduceva che la comunione morale e materiale dei coniugi si era definitivamente deteriorata a causa delle insorte incompatibilità caratteriali, chiedeva, pertanto, disporsi la separazione giudiziale, nonché il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori dei figli e , maggiorenni non economicamente autosufficienti, con ripartizione al 50% delle Per_3 Per_1 spese straordinarie, e l'assegnazione della casa sita in Rende alla via Chiodo, snc, di proprietà del sig. , ove attualmente vive insieme ai figli. Parte_2
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla richiesta della ricorrente in merito alla pronuncia di separazione, opponendosi, tuttavia, all'assegnazione della casa sita in Rende alla via
Chiodo, snc, rappresentando la pendenza di trattative dirette alla vendita dell'immobile.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, all'udienza del 16.5.2025 le parti chiedevano la pronuncia parziale di separazione e la causa veniva riservata per la decisione al collegio.
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L'esame delle allegazioni in atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, confermata anche dal contegno del resistente che non si è opposto alla domanda di separazione che, pertanto, deve essere accolta.
Con riguardo agli ulteriori profili connessi alla separazione, deve disporsi il prosieguo della attività istruttoria con gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione giudiziale di e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelsilano per quanto di sua competenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Cosenza, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma
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