Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Musio e Giorgio Oliva, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del decreto n.-OMISSIS- datato 7.1.2025 prot. -OMISSIS- del 24.1.2025 della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza p.t. il Prefetto -OMISSIS-, notificato a mani il 5.3.2025;
- di ogni atto presupposto, con il quale veniva inflitta al già Assistente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, ora in quiescenza e già in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecce, la sanzione disciplinare della “Destituzione dal servizio” ai sensi dell’art 7 nn. 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 737/1981 per i motivi contenuti nell’unita deliberazione dell’11.10.2024 del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Lecce;
- della delibera dell’11.10. 2024 del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Lecce;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della relazione conclusiva dell’istruttoria disciplinare a firma del Funzionario Istruttore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. OL SA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 3.5.2025 e depositato il 17.5.2025, viene impugnato innanzi a questo Tribunale il decreto del 7.1.2025, notificato il 5.3.2025, con cui veniva inflitta a -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Lecce e ora in quiescenza, la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 737/1981 per i motivi contenuti nell’unita deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina della Questura di Lecce del 11.10.2024.
Parte ricorrente contesta in questa sede la legittimità di tali provvedimenti, unitamente a quelli meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento sulla base di quattro distinti motivi di doglianza.
In particolare, con il primo motivo (“ VIOLAZIONE DELL’ARTT. 16 e 20 D.P.R. 737/81 – TRAVISAMENTO DEI FATTI ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”), il ricorrente censura che il Consiglio di Disciplina, violando gli artt. 16 e 20 del d.P.R. n. 737/1981, sarebbe giunto a valutare la posizione del ricorrente sulla scorta di una “ visione già maturata e consolidata ”, posto che, nella medesima data del 11.10.2024, in cui era chiamato a vagliare la posizione dell’incolpato, venivano giudicati altri due colleghi di quest’ultimo (-OMISSIS- e -OMISSIS-), concludendo, ai danni di tutti i soggetti, per l’irrogazione della medesima sanzione della destituzione dall’Amministrazione di appartenenza, in virtù di una fase deliberativa durata solo dieci minuti.
Con il secondo motivo (“ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. VIOLAZIONE ARTT 12, 14, 15, 16 e 20 DPR n. 737/1981 CON ULTERIORI PROFILI DI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”), il ricorrente lamenta ulteriormente:
- la violazione del principio di separazione delle funzioni di cui agli artt. 12, 14 e 15 del d.P.R. n. 737/1981, in quanto il funzionario istruttore del procedimento, in sede di contestazione degli addebiti nei confronti del -OMISSIS-, avrebbe omesso qualsivoglia indicazione delle fattispecie disciplinari asseritamente violate dal dipendente, mentre, all’interno della relazione istruttoria finale, avrebbe impropriamente indicato le sanzioni da applicare alla vicenda di specie;
- la mancata sostituzione del componente sindacale ad opera del Questore competente ex art. 16 del d.P.R. n. 737/1981, nonché l’esiguità dei tempi di valutazione da parte del Consiglio della documentazione alla base del procedimento disciplinare.
Con il terzo ordine di censure ( “ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA. IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE ARTT 13 E SS DPR n. 737/1981. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 7 DPR n. 737/1981. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”), il ricorrente si duole, invece, dell’illegittimità provvedimentale conseguente al difetto di istruttoria e di motivazione da parte dell’Amministrazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità.
Infine, con il quarto motivo (“ ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ EX ART. 1 SECONDO COMMA DPR N. 737/81 ”), -OMISSIS- prospetta un vizio di eccesso di potere dei provvedimenti in gravame per disparità di trattamento rispetto a due procedimenti disciplinari riguardanti fatti analoghi e conclusisi con l’irrogazione, nei confronti dei dipendenti, della minore sanzione della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi.
2. In data 20.5.2025 si è costituita l’Amministrazione intimata, sviluppando le proprie difese con memoria depositata il 4.6.2025.
3. All’udienza camerale del 9.6.2025, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare formulata nell’atto introduttivo di giudizio.
4. Depositata un’ulteriore memoria ex art. 73 c.p.a. dall’Amministrazione, all’udienza pubblica del 9.3.2026 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento alla luce delle argomentazioni che seguono.
6. Va anzitutto rigettata la prima censura sollevata dal ricorrente, con cui si deduce che il Consiglio di Disciplina avrebbe valutato contestualmente più posizioni rilevanti sul piano disciplinare, pur essendo nella sostanza incompatibile ad esaminare una medesima vicenda a causa di un possibile rischio di condizionamento.
6.1. L’art. 16 del d.P.R. n. 737/1981 dispone, infatti, che “ il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all’art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo”.
A sua volta, la disposizione di cui all’art. 149 del d.P.R. n. 3/1957, nel prevedere i casi in cui il Presidente o il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato ovvero ha il dovere di astenersi, traduce in preciso obbligo legislativo il principio costituzionale di imparzialità e tende a garantire la posizione di assoluta terzietà dei componenti della Commissione, i quali non devono avere alcun interesse concreto o coinvolgimento di carattere personale nella vicenda che sono chiamati ad esaminare e valutare sotto il profilo disciplinare, sicché detta posizione di assoluta terzietà è condizione di legittimità del provvedimento da emanare (sulla tassatività delle cause di astensione codificate nell’art. 149 del d.P.R. n. 3/1957 e nell’art. 16 del d.P.R. n. 737/1981 si veda T.A.R. Sicilia, Catania, III, n. 114/2012).
6.2. Ora, premesso che nel caso in esame nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina l’incolpato non risulta aver avanzato alcuna domanda di ricusazione, deve rilevarsi che il rischio di condizionamento a fondamento del principio generale per cui, nei procedimenti disciplinari, dell’organo competente a proporre l’irrogazione della sanzione (per il personale della Polizia, il Consiglio Provinciale di Disciplina) non possono far parte, oltre ai soggetti espressamente citati nell’art. 149 del d.P.R. n. 3/1957, tutti i funzionari che hanno preso parte alle fasi pregresse del procedimento, ha come presupposto la medesimezza del procedimento nei confronti dello stesso incolpato, e non, come nella vicenda di specie, una pluralità di procedimenti disciplinari nei confronti di diverse persone fisiche coinvolte in una medesima vicenda giudiziaria.
Risulta, dunque, inconferente il richiamo operato in ricorso alla pronuncia di questo Tribunale n. 765/2025, riguardando un caso diverso rispetto al presente, concernente una fattispecie di incompatibilità all’interno del medesimo procedimento con riguardo ad un unico incolpato.
6.3. Priva di rilievo appare, infine, l’obiezione sollevata dalla parte con riguardo ai componenti del Consiglio di Disciplina designati di volta in volta dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale, posto che alcuna turnazione-alternanza è prevista dall’art. 16 del d.P.R. n. 737/1981, né da altra disposizione normativa, e considerato che, anche laddove fosse prevista, non si tratterrebbe certo di un obbligo di alternanza strettamente cronologica ma, al più, di un’alternanza che garantisca complessivamente a ciascuna organizzazione sindacale la partecipazione all’attività disciplinare annualmente svolta nell’ambito della provincia di riferimento (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, III, n. 4681/2010).
6.4. In ogni caso, non essendo rinvenibile alcuna norma di legge che ponga questa condizione quale causa di nullità ovvero di annullabilità del parere emesso dal Consiglio di Disciplina, la censura in esame non può essere fatta valere ai fini dell’annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato dal Capo della Polizia su proposta del medesimo Consiglio ( ibidem ).
7. Parimenti da rigettare è il secondo ordine di censure avanzate dal ricorrente.
7.1. Quanto, anzitutto, alla presunta mancata indicazione delle fattispecie disciplinari violate dal dipendente, va rammentato che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981, la contestazione degli addebiti “ deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere ”.
La norma è, dunque, volta a imporre all’Amministrazione di delineare in modo preciso l’addebito mosso al dipendente, eventualmente indicando le disposizioni ritenute violate (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 6331/2012), sì da consentire all’incolpato di esercitare il proprio diritto di difesa (si veda T.A.R. Valle l’Aosta, I, n. 94/2015).
Ne discende che, se senza subbio nell’atto di contestazione di addebito ex art. 14 del d.P.R. n. 737/1981 vanno indicati “ i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere e deve ritenersi peculiare al concetto di trasgressione non soltanto l’identificazione sul piano concreto della condotta dell’interessato da sottoporre a sanzione, ma anche la relativa qualificazione giuridica alla stregua del regolamento di disciplina, il quale riconnette specifiche conseguenze afflittive a determinati comportamenti ”, il funzionario tenuto a formulare la contestazione di addebito può - ma non deve - individuare la norma disciplinare ritenuta violata (in tal senso, si veda Cons. Stato, VI, n. 3136/2009).
Fermo quanto precede, è comunque pacifico che, con riferimento all’atto di contestazione dell’odierno ricorrente, è stata espressamente indicata la ritenuta violazione dei precetti di cui agli artt. 1, 2, 12 e 13 del d.P.R. n. 782/1985, all’art. 11 del d.P.R. n. 3/1957 e all’art. 24 L. n. 121/1981, dandosi altresì atto che il dipendente aveva contravvenuto “ volontariamente a precisi doveri previsti dalle legge e, in particolare, dalla normativa per gli appartenenti all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e assunti con il giuramento, che impongono al personale della Polizia di Stato, di comportarsi con la massima correttezza e nel pieno rispetto della legalità, danneggiando gravemente l’immagine dell’Istituzione della Polizia di Stato agli occhi della collettività ” (cfr. doc. 3, fascicolo di parte ricorrente).
La medesima nota di contestazione reca, inoltre, anche un riferimento testuale all’art. 7 del d.P.R. n. 737/1981, riguardante, appunto, le varie ipotesi di destituzione dal servizio.
7.2. Per quel che riguarda poi l’assunta violazione del principio di separazione di funzioni ad opera del funzionario istruttore, è sufficiente evidenziare che, sebbene sia indiscutibile che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 737/1981, il soggetto che irroga la sanzione disciplinare deve necessariamente essere distinto dal soggetto che ha condotto la pregressa fase della rilevazione della mancanza e della contestazione degli addebiti, tuttavia detto criterio di separazione non può essere inteso in senso assoluto, essendo compito del funzionario anche inquadrare, ai fini della contestazione formale, il fatto addebitato nell’apposita previsione legale (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3136 cit.; cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, VI, n. 1197/2019).
Il che è, appunto, quello che è avvenuto nella vicenda in esame, ove nessuna proposta di sanzione, a dispetto di quanto indicato in ricorso, è stata avanzata dal funzionario istruttore nella propria relazione ex art. 19 del d.P.R. n. 737/1981 recante data del 13.8.2024, essendosi questo limitato a richiamare le previsioni di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 737 in relazione alla “ contestazione degli addebiti ” dell’incolpato, rimettendo all’organo competente ogni valutazione circa la valenza disciplinare delle condotte poste in essere dal dipendente (cfr. doc. 7, fascicolo di parte ricorrente, in particolare pp. 9, 10 e 12).
7.3. Non meritano, ancora, condivisione le doglianze attoree riguardanti la mancata sostituzione del componente sindacale ad opera del Questore ex art. 16 del d.P.R. n. 737 del 1981, nonché l’esiguità dei tempi di valutazione impiegati dal Consiglio.
7.3.1. L’art. 16 del d.P.R. n. 737/1981 stabilisce, infatti, che “ con decreto del questore è costituito, in ogni provincia, il consiglio di disciplina composto: a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede; b) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate; c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell’incolpato, designati di volta in volta dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale ”; la disposizione normativa precisa, inoltre, che “ con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b) ”.
È dunque evidente come, in caso di impedimento, spetta al Questore la nomina dei soli supplenti di sua competenza, rectius quelli indicati alla lettera b), mentre è logicamente prerogativa esclusiva delle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale, in quanto ad esse ab origine riservata, la nomina dei supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
Nella specie, dunque, in linea con il suddetto dettato normativo, l’organizzazione sindacale “S.I.U.L.P.” ha nominato come sostituto l’ispettore -OMISSIS- che ha partecipato alla riunione del 17.9.2024 (cfr. doc. 10, fascicolo di parte ricorrente).
7.3.2. Destituita di fondamento è, altresì, l’asserita violazione della scansione procedimentale delineata dall’art. 20 del d.P.R. n. 737/1981.
Com’è noto - e come, peraltro, precisato anche dalla stessa parte ricorrente - tale disposizione normativa si limita a descrivere le fasi del procedimento disciplinare in questione, senza dettare in alcun modo una tempistica da dedicare a ciascuna fase.
In particolare, si prevede che, nella prima fase, ossia nella prima riunione, “ il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazione per far constatare tale adempimento; indi il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l’ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso ”; di contro, nella seconda fase, ossia nella seconda riunione, “(…) il presidente, dopo aver fatto introdurre l’inquisito e l’eventuale difensore: a) legge l’ordine di convocazione; b) rende noti i precedenti disciplinari e di servizio dell’inquisito; c) legge le dichiarazioni scritte dell’avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell’inchiesta formale; d) fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore; e) chiede se i membri del consiglio o l’inquisito desiderino che sia letto qualche altro atto dell’inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura. Il presidente, o i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Questi può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e può produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all’inquisito se ha altro da aggiungere. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiarata chiusa la trattazione orale e fa ritirare l’inquisito ed il difensore. Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria sospende il procedimento e restituisce gli atti all’organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti. Non verificandosi l’ipotesi di cui al precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti (…)”.
In estrema sintesi, i membri del Consiglio nella prima riunione esaminano le carte e, nel corso della seconda riunione, procedono alla trattazione del caso e alla deliberazione finale.
Orbene, come emerge dal verbale del 11.10.2024, la predetta scansione procedurale è stata correttamente rispettata anche con riguardo al membro impedito in sede di prima riunione, venendo precisato come la fase della trattazione sia stata interrotta proprio per consentire al componente sindacale, assente alla prima riunione del 17.9.2024, di esaminare il pertinente carteggio (cfr. doc. 12, fascicolo di parte ricorrente).
La parte lamenta, tuttavia, l’esiguità del tempo dedicato dal componente sindacale (pari a 3 minuti) e dagli altri componenti del Consiglio (pari a 30 minuti) alla disamina degli atti.
Ma tale censura, per come meglio si vedrà con la disamina del terzo motivo, non può essere accolta, non emergendo in ogni caso profili di illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità tecnica operato dall’Amministrazione resistente; con l’ulteriore conseguenza che priva di pregio è anche la doglianza in merito all’asserita brevità dei tempi di valutazione, posto che i tempi di valutazione integrano un mero sintomo di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, VI, n. 4016/2013; T.A.R. Campania, Napoli, I, n. 6748/2025), che però va riscontrato in concreto, mentre, nella vicenda de qua , la valutazione del Collegio non risulta censurabile sotto i profili del sindacato della discrezionalità tecnica, emergendo un’adeguata istruttoria e una sufficiente motivazione.
8. In proposito, con la terza censura, la parte si duole dell’illegittimità degli atti impugnati sul ritenuto presupposto di un difetto di istruttoria e di motivazione ad opera dell’Amministrazione, nonché per violazione del principio di proporzionalità.
8.1. Anche la doglianza in esame è infondata.
8.2. Al riguardo possono richiamarsi i consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui le valutazioni dell’Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, anche in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere; con la conseguenza che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (si vedano Cons. Stato, II, n. 5261/2022 e n. 2337/2022; Id., IV, n. 1013/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VI, n. 4917/2025).
Ma, nel caso di specie, non è dato rinvenire nell’azione amministrativa alcun connotato di irragionevolezza relativamente alla valutazione della condotta posta in essere dal ricorrente.
8.3. Dall’esame degli atti, infatti, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta chiaramente l’effettuazione di un’autonoma attività istruttoria, di un esame delle giustificazioni dell’incolpato e di un’effettiva valutazione ai fini disciplinari, ciò emergendo sia dalla dettagliata relazione istruttoria del 13.8.2024, che riporta un’autonoma ricostruzione dei fatti in precedenza accertati nell’ambito del procedimento penale e contiene il richiamo a tutte le fonti utilizzate nonché le osservazioni delle memorie difensive allegate (cfr. doc. 7, fascicolo di parte ricorrente), sia, soprattutto, dal verbale di deliberazione del Consiglio di Disciplina del 11.10.2024 (cfr. doc. 2, ibidem , in particolare pp. 7-12), richiamato per relationem nel decreto impugnato (doc. 1, a sua volta recante, comunque, una motivazione specifica).
8.4. Va peraltro rammentato che, in sede di procedimento disciplinare, non è necessario lo svolgimento da parte dell’Amministrazione di un “ nuovo processo ” al fine di accertare la colpevolezza del dipendente, una siffatta impostazione contrastando con il principio secondo il quale “ per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, VI, n. 8171/2025 e n. 468/2023); per converso, quando non si è giunti ad una condanna, oppure la sentenza di condanna - come nel caso che ci occupa - è stata annullata in conseguenza dell’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato di carattere assolutorio, di tal che “ l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere ” (così ancora, testualmente, Cons. Stato, n. 468/2023).
E l’Amministrazione, quando le circostanze sono chiare, come nella vicenda in esame, non ha alcun obbligo di rinnovare integralmente l’istruttoria già effettuata, né può mettere in dubbio le dichiarazioni rese in sede penale se il giudice in quella sede non le ha poste in dubbio.
8.5. Nel caso che ci occupa, la Corte di Appello, in esito al relativo procedimento e nell’ambito dell’amplissima motivazione alla cui lettura si rimanda (cfr., in particolare, la sentenza n. -OMISSIS-, depositata da parte ricorrente in data 9.3.2026, in particolare pp. 49-54), ha accertato a carico del -OMISSIS-, in disparte l’intervenuta prescrizione, l’integrazione delle condotte del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità ai sensi dell’art. 319- quater c.p., quindi di un delitto di particolare disvalore sociale, come si evince dall’elevata cornice edittale della pena prevista per tale reato (comportante la reclusione da un minimo di sei anni ad un massimo di dieci anni e sei mesi).
E la sussistenza di tale condotta non è mai stata messa in discussione dal ricorrente, il quale ha tentato invece di inferirne un minor disvalore sostenendo si trattasse di un mal costume diffuso nell’ambito della Sezione della Polizia Stradale di Lecce, offrendo così un argomento che, al contrario, ne evidenzia un maggior pregiudizio per i rilevanti beni giuridici (dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione) tutelati dall’art. 319- quater c.p.
8.6. In definitiva, il Collegio, in relazione alla fattispecie in esame, rileva che l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare che ha condotto all’irrogazione dell’impugnata sanzione, ha congruamente valutato i fatti addebitabili alla parte ricorrente, non limitandosi ad un mero richiamo acritico delle motivazioni del procedimento penale.
Il provvedimento risulta, altresì, essere stato preceduto da approfondita istruttoria (vedasi relazione istruttoria e documentazione allegata) e corredato da congrua, logica e coerente motivazione, come dimostrato dal fatto che:
- la condotta del ricorrente è stata accertata e valutata come connotata da rilevante gravità, sottolineandosi che “i fatti in argomento [hanno] palesato una complessiva censurabilità sul piano deontologico e professionale del comportamento tenuto dall’incolpato, nonché una evidente impossibilità di affidamento sulle sue doti morali e caratteriali ” e che “ il comportamento tenuto dall’interessato, in spregio dei doveri assunti con il giuramento, è stato oltremodo riprovevole ed assolutamente inconciliabile con le funzioni di alto profilo demandate dall’ordinamento giuridico ad ogni operatore di polizia” (cfr. il decreto di destituzione sub doc. 1, cit.);
- le giustificazioni addotte dal dipendente sono state esaminate in sede di relazione istruttoria e dal Consiglio di disciplina, ritenendole tuttavia destituite di fondamento e, per il resto, non in grado di sminuire le gravi responsabilità dell’incolpato, avendo quest’ultimo comunque di fatto ammesso di far parte di un “sistema” illecito, senza aver mai compiuto un atto concreto finalizzato a farlo emergere o, quanto meno, ad affrancarsene ( ibidem );
- è stata apprezzata una particolare gravità della condotta posta in essere dall’incolpato, perché contraria ai “doveri assunti con il giuramento ” prestato, in quanto “oltremodo riprovevole ed assolutamente inconciliabile con le funzioni di alto profilo demandate dall’ordinamento giuridico ad ogni operatore di polizia di stato ” e, comunque, avendo arrecato “grave nocumento al prestigio e al decoro dell’Amministrazione, per la cui missione istituzionale rivestono fondamentale importanza la stima e la fiducia in essa riposte dalla collettività” ; di tal che “ la condotta tenuta dall’incolpato, con chiaro abuso di autorità e fiducia , [si è posta] in stridente contrasto con il dettato costituzionale che impone ai cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore ”.
8.7. In conclusione, l’Amministrazione, oltre ad utilizzare le risultanze istruttorie del processo penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare, valutandone la rilevanza in tale diversa prospettiva, ha analizzato la complessiva condotta tenuta dal -OMISSIS- negli episodi contestati e ne ha apprezzato il disvalore anche alla luce delle giustificazioni addotte che ha ritenuto non idonee ad escludere l’addebito contestato.
8.8. A nulla, peraltro, rileva che la motivazione dell’impugnato provvedimento contenga alcuni errori, vista la riqualificazione operata in corso di causa, circa le fattispecie penali addebitate al ricorrente (concussione, anziché induzione indebita a dare o promettere utilità), costituendo evidenti errori materiali di trascrizione e trattandosi, in ogni caso, di reati comunque di notevole gravità (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, n. 11936/2025).
8.9. Anche la scelta di infliggere la sanzione disciplinare della destituzione non si presta alle critiche espresse dalla parte ricorrente volte ad evidenziare la presunta violazione del principio di proporzionalità.
Invero, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (si vedano Cons. Stato, II, n. 7691/2022; Id., VI, n. 8171/2025), la determinazione relativa all’entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, che è insindacabile dal giudice amministrativo, il quale non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, salvi i casi di abnormità, di travisamento dei fatti e di manifesta, illogica e macroscopica sproporzione.
Nel caso di specie non si rinvengono minimamente i suddetti indici sintomatici di eccesso di potere, in quanto, da un lato, i fatti sono stati ben percepiti dall’Amministrazione e, dall’altro, la sanzione non è palesemente anomala o abnorme rispetto alla gravità della condotta del dipendente.
9. Va infine rigettata la quarta ed ultima censura formulata in ricorso, con cui la parte prospetta un possibile vizio provvedimentale per disparità di trattamento.
Si rammenta, infatti, che la sussistenza di tale vizio presuppone una rigorosa prova circa l’assoluta identità delle situazioni di fatto e di diritto che vengono in rilievo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, I, n. 1404/2025).
Prova che la parte non ha fornito nel caso di specie, tenuto conto che i precedenti invocati in ricorso risultano riguardare procedimenti penali differenti, relativi a fattispecie di tentativo o di istigazione - ipotesi già di per sé caratterizzate da minor disvalore rispetto alle fattispecie di induzione consumata di cui si discute - e, pertanto, non comparabili con la vicenda in esame.
Al contrario, risulta significativo che altri appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nella medesima indagine leccese siano stati, all’esito dei rispettivi procedimenti disciplinari, destinatari della medesima sanzione, attestando una linea di condotta amministrativa omogenea e coerente per fatti analoghi, come allegato dall’Amministrazione e non specificamente contestato da parte ricorrente (cfr. T.A.R. Bari, n. 1404 cit., nonché T.A.R. Lazio, Roma, I- quater , n. 11936/2025).
10. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso in esame deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, da porre a carico di parte ricorrente nella misura meglio liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Ministero resistente, che liquida in euro 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominati in motivazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RE AN, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
OL SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SA | RE AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.