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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/09/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. VG. 7316/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7316/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 14/07/2025 da nato a [...] il [...] con l'avv. Valentina Fantin Parte_1
e
nata a [...] l'[...] con l'avv. Marco Franceschetti Parte_2 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti:
“1) Affidamento e residenza
Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative,
a puro titolo esemplificativo, alla residenza abituale, all'istruzione (tipo di studi, tipologia di scuola, luogo degli studi, ecc.), alle scelte religiose, all'educazione (attività culturali e sportive da praticare nel tempo libero) ed alla salute (visite mediche, anche specialistiche, ricoveri ospedalieri) saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni del figlio.
Ciascun genitore si impegna a non esprimere davanti al figlio considerazioni o valutazioni che possano sminuire la figura genitoriale dell'altro e a comunicare in maniera diretta l'un l'altro, evitando di coinvolgere il figlio, sostenendo e favorendo reciprocamente il rapporto del figlio con l'altro e con le rispettive famiglie di origine. 2) Turni di responsabilità
I turni di responsabilità relativi al figlio , salvo diversi tempi di permanenza che Per_1 potranno essere concordati tra i genitori, sono regolati di base come da seguente schema: lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom
M M P P M M M P P M M P P P
M M P P M M M P P M M P P P
Il turno di responsabilità del lunedì-martedì inizia il mattino, quando il genitore che ha tenuto il figlio nel fine settimana lo ha portato a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore, e termina il mattino del mercoledì, quando il genitore che ha avuto il turno ha portato il figlio a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore.
Il turno di responsabilità del mercoledì-giovedì inizia il mattino, quando il genitore che ha tenuto il figlio il turno del lunedì-martedì lo ha portato a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore, e termina il mattino del venerdì, quando il genitore che ha avuto il turno ha portato il figlio a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore.
Il turno di responsabilità del fine settimana inizia il mattino del venerdì, quando il genitore che ha tenuto il figlio nel turno del mercoledì-giovedì lo ha portato a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore, e termina il mattino del lunedì, quando il genitore che avuto il turno ha portato il figlio a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore.
Vacanze, festività, ponti ed altri eventi
Il figlio minore trascorrerà in via esclusiva con ciascun genitore due settimane, da sabato a sabato, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da comunicare all'altro genitore possibilmente entro il 31/05 di ogni anno;
in caso di sovrapposizione dei periodi negli anni pari la decisione spetterà alla madre e negli anni dispari spetterà al padre. I genitori avranno cura di comunicarsi la località, l'albergo o l'indirizzo dell'alloggio in cui intenderanno recarsi in vacanze con il figlio, il mezzo di trasporto (treno, aereo, nave), gli orari di partenza e di arrivo. In ogni caso durante il periodo di vacanza sarà garantito all'altro genitore il contatto telefonico (anche video telefonata) quotidiano con il figlio. Durante le vacanze di Natale il figlio starà, ad anni alterni, con un genitore nel periodo compreso fra la fine della scuola ed il 31/12 mattina e con l'altro nel periodo fra il 31/12 mattina e la ripresa della scuola. A prescindere dal genitore con cui il figlio trascorrerà il primo periodo delle vacanze, il giorno di Natale trascorrerà mezza giornata con l'altro. Le altre festività e/o ponti scolastici legati alle festività (Pasqua, vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, festa patronale, ecc.) seguiranno il calendario ordinario dello schema sopra riportato.
Impedimenti
In caso di impegni personali o lavorativi del genitore che ha il turno di custodia del figlio, questi potrà chiedere all'altro genitore di tenere con sé il figlio fino al termine dell'impegno, salva la possibilità di recuperare le ore o il giorno persi in altro momento da concordarsi con l'altro genitore, comunque entro i venti giorni successivi.
La richiesta dovrà pervenire all'altro genitore con congruo preavviso a voce, via telefono o email, in modo da dare il tempo all'altro di organizzarsi.
Malattie
In caso di malattia di uno dei genitori nei giorni stabiliti con il figlio, il genitore ammalato che non potrà prendersi cura del figlio si rivolgerà per primo all'altro genitore. I giorni così persi verranno recuperati entro i successivi venti giorni, da concordare con l'altro genitore.
In caso di malattia del figlio, in linea di principio se ne occuperà il genitore nel cui turno rientra il periodo di malattia.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazione del figlio, il genitore che ne è al corrente deve avvertire immediatamente l'altro genitore.
Compleanni
Se possibile, ciascun genitore terrà con sé il figlio minore nel giorno del proprio compleanno anche se non rientra fra quelli di competenza, mentre, sempre se possibile, il figlio trascorrerà il suo compleanno con entrambi i genitori, anche in momenti diversi della giornata.
Attività scolastiche ed extrascolastiche
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio minore nel suo andamento scolastico in ogni ordine e grado di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste e condividerà le informazioni raccolte con l'altro genitore.
Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire il figlio nei compiti per casa e per le vacanze.
Nei periodi di vacanza il carico di lavoro dovrà preventivamente, via mail e/o messaggio, essere suddiviso fra i genitori. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiati da un genitore. Le deleghe dei soggetti titolati ad andare a prendere il figlio a scuola dovranno essere previamente condivise tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano a permettere e garantire la frequentazione delle attività extra scolastiche per le quali il figlio esprimerà la propria preferenza, cercando sempre di ascoltare i suoi desideri. Entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento del figlio e sulle riunioni previste per i genitori.
Telefonate
Il genitore con cui si trova il figlio garantirà all'altro il contatto telefonico (anche tramite video telefonata) quotidianamente, nella fascia oraria compresa fra le 18:00 e le 20:00. Fino
a quando non sarà deciso - di comune accordo tra i genitori - che il figlio sia dotato Per_1 di un proprio telefono cellulare, tali contatti avverranno sul numero dell'altro genitore, sempre nel massimo rispetto personale e della privacy altrui.
Il genitore che ha il turno di custodia del figlio non potrà chiamare al telefono l'altro genitore se non in caso di emergenza;
ogni altra comunicazione dovrà avvenire solo ed esclusivamente via messaggio telefonico scritto o via email, avendo cura di evitare qualsivoglia argomento che non riguardi in modo immediato e diretto il loro figlio e di rispettare la privacy dell'altro.
3) Mantenimento
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio , sostenendo i costi Per_1 di vitto ed alloggio per il periodo in cui il figlio sarà con ciascuno di loro.
Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, un contributo al mantenimento del figlio con funzione perequativa di € 200,00
(duecento/00), soggetto ad automatica rivalutazione Istat a decorrere dall'udienza per la comparizione delle parti.
Le spese straordinarie, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Padova del
17.7.2017, da intendersi integralmente trascritto, verranno sostenute per il 60% dal SI.
e per il 40% dalla SI.ra Pt_1 Pt_2
Tra le spese da suddividere nella predetta misura, sulle quali vi è già l'accordo delle parti, sono ricomprese le seguenti:
- trasporto pubblico per e dalla scuola;
- mensa scolastica;
- materiale scolastico di cancelleria;
- uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
- abbonamento o ricarica telefono cellulare. Le parti concordano di ripartire nella predetta misura anche il costo dell'abbigliamento, ad eccezione di quello di stretta necessità (biancheria intima che ciascun genitore avrà presso la propria casa), e il costo delle calzature, e si impegnano reciprocamente l'un l'altro a munire il figlio di cambi adeguati quando si sposterà da una casa all'altra o in occasione delle vacanze.
Se la singola spesa del capo di vestiario o della calzatura superasse l'importo di euro 50, la stessa dovrà essere preventivamente concordata.
L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente da parte della SI.ra . Parte_2
4) I SInori e si danno il reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio/rinnovo di quello del figlio minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
Ciascun genitore terrà con sé uno dei due documenti del minore, alias la carta d'identità e il passaporto, con possibilità per l'altro di chiederne temporaneamente la consegna all'occorrenza. La madre terrà con sé la carta d'identità, mentre il padre terrà il passaporto.
5) Nuove frequentazioni
I genitori avranno cura di non fare entrare il figlio in contatto con terze persone cui abbiamo ad accompagnarsi se non previo adeguato periodo di conoscenza personale e comunque sempre nel rispetto del benessere psicologico e dei tempi di adattamento del figlio.
6) La casa familiare, sita a Padova, via della Biscia n. 215 Sc. A int. 6, di proprietà del SI.
, rimane a quest'ultimo con tutto l'arredo ivi contenuto, dando atto la SI.ra Pt_1 [...] di avere già prelevato tutti i propri beni. Pt_2
7) I SInori e danno atto di avere così regolamentato ogni Parte_1 Parte_2 rapporto personale e patrimoniale nascente dalla pregressa convivenza more uxorio e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione o causa, anche ad eventuale titolo risarcitorio.
8) Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 14.07.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio (nato il [...]) nato fuori dal Per_1 matrimonio;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse del figlio, minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto ai punti 3., limitatamente alla parte riguardante la percezione dell'assegno unico interamente da parte della signora , e 6. delle conclusioni di cui sopra, Parte_2 che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7316/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 14/07/2025 da nato a [...] il [...] con l'avv. Valentina Fantin Parte_1
e
nata a [...] l'[...] con l'avv. Marco Franceschetti Parte_2 ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti:
“1) Affidamento e residenza
Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative,
a puro titolo esemplificativo, alla residenza abituale, all'istruzione (tipo di studi, tipologia di scuola, luogo degli studi, ecc.), alle scelte religiose, all'educazione (attività culturali e sportive da praticare nel tempo libero) ed alla salute (visite mediche, anche specialistiche, ricoveri ospedalieri) saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni del figlio.
Ciascun genitore si impegna a non esprimere davanti al figlio considerazioni o valutazioni che possano sminuire la figura genitoriale dell'altro e a comunicare in maniera diretta l'un l'altro, evitando di coinvolgere il figlio, sostenendo e favorendo reciprocamente il rapporto del figlio con l'altro e con le rispettive famiglie di origine. 2) Turni di responsabilità
I turni di responsabilità relativi al figlio , salvo diversi tempi di permanenza che Per_1 potranno essere concordati tra i genitori, sono regolati di base come da seguente schema: lun mar mer gio ven sab dom lun mar mer gio ven sab dom
M M P P M M M P P M M P P P
M M P P M M M P P M M P P P
Il turno di responsabilità del lunedì-martedì inizia il mattino, quando il genitore che ha tenuto il figlio nel fine settimana lo ha portato a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore, e termina il mattino del mercoledì, quando il genitore che ha avuto il turno ha portato il figlio a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore.
Il turno di responsabilità del mercoledì-giovedì inizia il mattino, quando il genitore che ha tenuto il figlio il turno del lunedì-martedì lo ha portato a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore, e termina il mattino del venerdì, quando il genitore che ha avuto il turno ha portato il figlio a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore.
Il turno di responsabilità del fine settimana inizia il mattino del venerdì, quando il genitore che ha tenuto il figlio nel turno del mercoledì-giovedì lo ha portato a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore, e termina il mattino del lunedì, quando il genitore che avuto il turno ha portato il figlio a scuola, oppure, quando non c'è scuola, all'altro genitore.
Vacanze, festività, ponti ed altri eventi
Il figlio minore trascorrerà in via esclusiva con ciascun genitore due settimane, da sabato a sabato, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, in periodi da comunicare all'altro genitore possibilmente entro il 31/05 di ogni anno;
in caso di sovrapposizione dei periodi negli anni pari la decisione spetterà alla madre e negli anni dispari spetterà al padre. I genitori avranno cura di comunicarsi la località, l'albergo o l'indirizzo dell'alloggio in cui intenderanno recarsi in vacanze con il figlio, il mezzo di trasporto (treno, aereo, nave), gli orari di partenza e di arrivo. In ogni caso durante il periodo di vacanza sarà garantito all'altro genitore il contatto telefonico (anche video telefonata) quotidiano con il figlio. Durante le vacanze di Natale il figlio starà, ad anni alterni, con un genitore nel periodo compreso fra la fine della scuola ed il 31/12 mattina e con l'altro nel periodo fra il 31/12 mattina e la ripresa della scuola. A prescindere dal genitore con cui il figlio trascorrerà il primo periodo delle vacanze, il giorno di Natale trascorrerà mezza giornata con l'altro. Le altre festività e/o ponti scolastici legati alle festività (Pasqua, vacanze di carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, festa patronale, ecc.) seguiranno il calendario ordinario dello schema sopra riportato.
Impedimenti
In caso di impegni personali o lavorativi del genitore che ha il turno di custodia del figlio, questi potrà chiedere all'altro genitore di tenere con sé il figlio fino al termine dell'impegno, salva la possibilità di recuperare le ore o il giorno persi in altro momento da concordarsi con l'altro genitore, comunque entro i venti giorni successivi.
La richiesta dovrà pervenire all'altro genitore con congruo preavviso a voce, via telefono o email, in modo da dare il tempo all'altro di organizzarsi.
Malattie
In caso di malattia di uno dei genitori nei giorni stabiliti con il figlio, il genitore ammalato che non potrà prendersi cura del figlio si rivolgerà per primo all'altro genitore. I giorni così persi verranno recuperati entro i successivi venti giorni, da concordare con l'altro genitore.
In caso di malattia del figlio, in linea di principio se ne occuperà il genitore nel cui turno rientra il periodo di malattia.
In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazione del figlio, il genitore che ne è al corrente deve avvertire immediatamente l'altro genitore.
Compleanni
Se possibile, ciascun genitore terrà con sé il figlio minore nel giorno del proprio compleanno anche se non rientra fra quelli di competenza, mentre, sempre se possibile, il figlio trascorrerà il suo compleanno con entrambi i genitori, anche in momenti diversi della giornata.
Attività scolastiche ed extrascolastiche
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio minore nel suo andamento scolastico in ogni ordine e grado di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste e condividerà le informazioni raccolte con l'altro genitore.
Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire il figlio nei compiti per casa e per le vacanze.
Nei periodi di vacanza il carico di lavoro dovrà preventivamente, via mail e/o messaggio, essere suddiviso fra i genitori. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiati da un genitore. Le deleghe dei soggetti titolati ad andare a prendere il figlio a scuola dovranno essere previamente condivise tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano a permettere e garantire la frequentazione delle attività extra scolastiche per le quali il figlio esprimerà la propria preferenza, cercando sempre di ascoltare i suoi desideri. Entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento del figlio e sulle riunioni previste per i genitori.
Telefonate
Il genitore con cui si trova il figlio garantirà all'altro il contatto telefonico (anche tramite video telefonata) quotidianamente, nella fascia oraria compresa fra le 18:00 e le 20:00. Fino
a quando non sarà deciso - di comune accordo tra i genitori - che il figlio sia dotato Per_1 di un proprio telefono cellulare, tali contatti avverranno sul numero dell'altro genitore, sempre nel massimo rispetto personale e della privacy altrui.
Il genitore che ha il turno di custodia del figlio non potrà chiamare al telefono l'altro genitore se non in caso di emergenza;
ogni altra comunicazione dovrà avvenire solo ed esclusivamente via messaggio telefonico scritto o via email, avendo cura di evitare qualsivoglia argomento che non riguardi in modo immediato e diretto il loro figlio e di rispettare la privacy dell'altro.
3) Mantenimento
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio , sostenendo i costi Per_1 di vitto ed alloggio per il periodo in cui il figlio sarà con ciascuno di loro.
Il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, un contributo al mantenimento del figlio con funzione perequativa di € 200,00
(duecento/00), soggetto ad automatica rivalutazione Istat a decorrere dall'udienza per la comparizione delle parti.
Le spese straordinarie, regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Padova del
17.7.2017, da intendersi integralmente trascritto, verranno sostenute per il 60% dal SI.
e per il 40% dalla SI.ra Pt_1 Pt_2
Tra le spese da suddividere nella predetta misura, sulle quali vi è già l'accordo delle parti, sono ricomprese le seguenti:
- trasporto pubblico per e dalla scuola;
- mensa scolastica;
- materiale scolastico di cancelleria;
- uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
- abbonamento o ricarica telefono cellulare. Le parti concordano di ripartire nella predetta misura anche il costo dell'abbigliamento, ad eccezione di quello di stretta necessità (biancheria intima che ciascun genitore avrà presso la propria casa), e il costo delle calzature, e si impegnano reciprocamente l'un l'altro a munire il figlio di cambi adeguati quando si sposterà da una casa all'altra o in occasione delle vacanze.
Se la singola spesa del capo di vestiario o della calzatura superasse l'importo di euro 50, la stessa dovrà essere preventivamente concordata.
L'assegno unico per i figli verrà percepito interamente da parte della SI.ra . Parte_2
4) I SInori e si danno il reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio/rinnovo di quello del figlio minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
Ciascun genitore terrà con sé uno dei due documenti del minore, alias la carta d'identità e il passaporto, con possibilità per l'altro di chiederne temporaneamente la consegna all'occorrenza. La madre terrà con sé la carta d'identità, mentre il padre terrà il passaporto.
5) Nuove frequentazioni
I genitori avranno cura di non fare entrare il figlio in contatto con terze persone cui abbiamo ad accompagnarsi se non previo adeguato periodo di conoscenza personale e comunque sempre nel rispetto del benessere psicologico e dei tempi di adattamento del figlio.
6) La casa familiare, sita a Padova, via della Biscia n. 215 Sc. A int. 6, di proprietà del SI.
, rimane a quest'ultimo con tutto l'arredo ivi contenuto, dando atto la SI.ra Pt_1 [...] di avere già prelevato tutti i propri beni. Pt_2
7) I SInori e danno atto di avere così regolamentato ogni Parte_1 Parte_2 rapporto personale e patrimoniale nascente dalla pregressa convivenza more uxorio e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, ragione o causa, anche ad eventuale titolo risarcitorio.
8) Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 14.07.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio (nato il [...]) nato fuori dal Per_1 matrimonio;
rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse del figlio, minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato quanto ai punti 3., limitatamente alla parte riguardante la percezione dell'assegno unico interamente da parte della signora , e 6. delle conclusioni di cui sopra, Parte_2 che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari