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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7012/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. BOLONGARO CRISTINA, Parte_1 P.IVA_1
via per Binda41/c Stresa
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. Controparte_1 P.IVA_2
dom. avv. ZURLO MARIO, VIA SAFFI 17 TORINO
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via principale e nel merito
Dichiarare nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1777/2022 per tutte le causali su
esposte, vista la nullità e/o annullabilità del rapporto originario (contratto di leasing), viste le
maggiori somme tutte versate dall'opponente, vista l'infondatezza della richiesta (nessuna indennità)
ed il comportamento tenuto dalla cedente.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
In estremo subordine, dichiarare nullo decreto ingiuntivo opposto n. 1777/2022 e per l'effetto,
indicare l'eventuale minor somma dovuta dall'utilizzatrice al cedente per il godimento del bene in
riferimento alle mensilità di canoni non versati e/o per indennità.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
Per parte opposta:
NEL MERITO
In via principale
- respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in
narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata
nella denegata ipotesi in cui venga ritenuto nullo o inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo
opposto, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di €
185.796,95, condannare la già (C.F./P.IVA Parte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con attuale sede legale in P.IVA_1
ZA (NO), Via Borgomanero n. 40 – cap 28040, al pagamento, in favore della CP_1
nella propria qualità di mandataria di , della somma di Euro 185.796,95 o di Controparte_1
altra somma veriore accertanda - per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso - rigettare tutte le eccezioni e le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi
di cui in narrativa..
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
quale mandataria di proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 1777/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 185.796,95, era riferita a canoni scaduti e insoluti e alla penale relativi a un rapporto di locazione finanziaria immobiliare acceso dall'opponente con di cui si era resa cessionaria del credito l'opposta; Controparte_3
- che le condizioni economiche del contratto erano indeterminate, in quanto veniva indicato il tasso di interesse, senza specificare se fosse fosso o variabile;
- che, effettuato un riconteggio, il canone risultava sempre inferiore a quello indicato in contratto;
- che, pertanto, era impossibile ricostruire i conteggi che avrebbero portato al corrispettivo complessivo dedotto in contratto;
- che la clausola di indicizzazione del canone era indeterminata;
- che era stata violata la normativa in materia di trasparenza in sede di sottoscrizione di prodotti finanziari;
- che in sede di determinazione del canone e, poi, in sede di contestazione dell'inadempimento dell'utilizzatrice, non era stato considerato il maxi canone iniziale pagato dalla opponente,
che equivaleva a 33 ratei mensili, con l'effetto che nessun inadempimento in realtà era registrabile a carico dell'utilizzatrice;
- che, viceversa, considerati i canoni pagati e il maxi canone iniziale, l'utilizzatrice era a credito;
- che l'utilizzatrice era stata fondata venti giorni prima di stipulare il contratto di locazione finanziaria, per cui era completamente priva di merito creditizio;
- che la concedente aveva deliberatamente violato il limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile da acquistare previsto in materia di mutuo fondiario;
- che l'immobile, una volta restituito alla concedente, era stato venduto dalla stessa a una società del medesimo gruppo imprenditoriale al prezzo di 312.000,00, inferiore al prezzo di stima al momento dell'acquisto, pari a 650.000,00;
- che doveva trovare applicazione l'art. 1526 c.c., con conseguente diritto dell'utilizzatrice alla restituzione dei canoni corrisposti;
- che il contratto era assistito da fideiussione prestata dai due soci dell'opponente;
- che, tuttavia, le fideiussioni erano cessate ex art. 1957 c.c., non avendo la creditrice esercitato le proprie ragioni di credito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di CP_1 Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la puntualità di tutte le pattuizioni economiche contenute nel contratto di locazione finanziaria oggetto di causa.
Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio diretta a ricostruire i rapporti economici intercorsi fra le parti in forza del contratto oggetto di causa e, all'esito,
rinviava per la discussione e decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice fissava udienza all'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali.
Gran parte delle contestazioni sollevate in ordine al contratto di leasing stipulato dalle parti muovono da un presupposto implicito che non può trovare condivisione, ossia la sostanziale assimilazione della locazione finanziaria a un contratto di finanziamento puro e semplice. Sennonché, preso atto della causa mista propria del contratto di locazione finanziaria e della finalità
di finanziamento che lo stesso persegue, va comunque evidenziata la natura differente di tale fattispecie contrattuale rispetto a quella del mutuo;
con la prima, infatti, la concedente acquista la proprietà del bene richiesto dall'utilizzatore, il quale corrisponde un canone periodico che, sommato al prezzo di opzione di acquisto, consente di raggiungere una equivalenza fra il prezzo di acquisto pagato e l'importo finale conseguito dall'utilizzatore, ovviamente maggiorato dall'utile riservato alla società di leasing;
con il contratto di mutuo, viceversa, il finanziatore si limita a erogare una somma di denaro, destinata a essere restituita a scadenze programmate, con maggiorazione di interessi.
Se, quindi, il contratto di leasing normalmente persegue una finalità di finanziamento dell'utilizzatore, mettendogli a disposizione un bene dietro pagamento di un canone periodico, si distingue tuttavia dal contratto di mutuo per le modalità con cui tale finalità viene perseguita,
implicando l'acquisto della proprietà del bene da parte del concedente e la previsione contrattuale della possibilità di riacquisto dello stesso da parte dell'utilizzatore al termine della durata del rapporto.
Mentre, quindi, nel finanziamento puro le parti pattuiscono un tasso di interesse, che costituisce l'utile del mutuante, nel contratto di leasing viene pattuito, in ragione del prezzo di acquisto del bene sostenuto dalla concedente, l'importo e il numero dei ratei di canone concordati, oltre al prezzo del diritto di opzione in favore dell'utilizzatore.
Se così è, quindi, non trovano giustificazione gli istituti e i concetti propri di una obbligazione restitutoria vera e propria, che contraddistingue l'oggetto del contratto di mutuo, quali l'allegazione di un piano di ammortamento, così come l'indicazione di un tasso di interesse declinato nella modalità
di un tasso annuo nominale e di un tasso annuo effettivo, là dove i pagamenti vengano effettuati con cadenza infrannuale.
Nel contratto di leasing, infatti, l'utilizzatore non si obbliga a una prestazione propriamente restitutoria, ma, viceversa, è tenuto alla corresponsione di un canone periodico, la cui quantificazione viene concordata in ragione del prezzo inizialmente sostenuto dal concedente per acquistare sul mercato il bene, maggiorato del suo utile. Non si prospetta, pertanto, un piano di ammortamento, in quanto non si ha alcun capitale da restituire;
al contrario si ha soltanto un numero di canoni da corrispondere e il prezzo di opzione, ossia proprio ciò che viene indicato in contratto, senza che si possa parlare di abbattimento di un capitale da restituire man mano che le rate vengano pagate.
In tale contesto, pertanto, priva di fondamento è la contestazione in ordine al tasso leasing contrattualmente indicato, che non sarebbe esplicitato se esposto a tasso fisso o variabile, in quanto il tasso leasing non è un tasso di interesse, ma è il tasso interno di rendimento che consente di raggiungere una equivalenza fra il prezzo di acquisto pagato e l'importo finale conseguito dall'utilizzatore, ovviamente maggiorato dall'utile riservato alla società di leasing.
A ciò si aggiunga come nel contratto venga specificato il parametro di indicizzazione, riferito non a un tasso di interesse che rimane estraneo, come si è detto, al contratto di leasing, ma all'ammontare dei ratei mensili contrattualmente concordati sulla base di un indice convenzionale di partenza,
anch'esso indicato in contratto, indice convenzionale che ha giustificato le note di credito in costanza di rapporto in ragione dell'andamento del parametro di indicizzazione.
Violazione della normativa in materia di trasparenza.
Del tutto inconferente è la contestazione in ordine alla asserita violazione della normativa dettata in materia di trasparenza in sede di sottoscrizione di prodotti finanziari, considerato come il contratto in esame non ricada sotto la disciplina invocata, non rientrando nel novero degli strumenti finanziari indicati dal T.U.F.
Inadempimento dell'utilizzatrice.
Parimenti infondata è la contestazione del presupposto della risoluzione contrattuale, ossia l'inadempimento dell'utilizzatrice: parte opponente, infatti, pretende di imputare il maxi canone iniziale ai ratei mensili successivi e, in tal modo, non solo rideterminare l'ammontare di questi ultimi,
ma anche escludere la sussistenza di un inadempimento.
La tesi è palesemente infondata, se solo si consideri come i ratei mensili sono stati quantificati considerando il versamento iniziale del cd. maxi canone, il quale, pertanto, non è un'anticipazione dei canoni successivi, ma è un versamento iniziale in ragione del quale i canoni mensili successivi sono stati determinati.
Limiti di finanziabilità.
Parte opponente, inoltre, ha contestato come il contratto di leasing fosse stato pattuito violando i limiti di finanziabilità e in favore di un soggetto privo di merito creditizio, essendo di recente costituzione.
La contestazione è del tutto inconferente quanto al primo profilo, considerato come il limite di finanziabilità pari all'80% del valore dell'immobile da acquistare è dettato in materia di mutuo fondiario, ossia una fattispecie contrattuale totalmente estranea a quella in esame.
Non si comprende, inoltre, quale riflesso sulla validità del contratto o quale profilo di responsabilità
potrebbe comportare l'asserito difetto di merito creditizio in capo all'opponente, considerato come tale situazione al limite comporta un maggior rischio in capo alla concedente, ma non va certo a pregiudicare la situazione economico finanziaria dell'utilizzatrice, la quale, al contrario, ha vista accontentata la propria richiesta di accedere alla locazione finanziaria.
Applicazione dell'art. 1526 c.c.
Premesso come debba darsi per pacifico e assodato come al contratto in esame non possano trovare applicazione diretta le disposizioni contenute nella Legge 124/2017, entrata in vigore successivamente alla risoluzione di diritto del negozio inter partes; parte attrice, enfatizzando la portata traslativa del contratto di leasing, ha sostenuto la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto disciplinanti gli effetti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e, invocando l'applicazione del dettato di cui al primo comma dell'art. 1526 c.c., ha preteso la restituzione dei canoni pagati, avendo ella già provveduto a restituire l'immobile.
La decisione della presente controversia, pertanto, dipende dalla soluzione alla questione che per lungo tempo ha diviso la giurisprudenza, ossia l'applicabilità o meno dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore.
A tal riguardo va osservato come le pronunce giurisprudenziali che (soprattutto nel passato) hanno ipotizzato l'applicazione dell'art. 1526 c.c. traevano giustificazione dall'esigenza di ricondurre ad equilibrio le posizioni negoziali delle parti in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, a fronte di clausole contrattuali che prevedevano in tali casi il diritto del concedente a conseguire i canoni scaduti e a scadere, previa loro attualizzazione, nonché la restituzione dell'immobile, senza contrappesi.
Tali clausole contrattuali, infatti, risultavano contrastanti con i principi regolatori in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, secondo i quali la prestazione a carico della parte inadempiente deve essere tale da porre la controparte nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing, evitando, quindi, che l'inadempimento si trasformasse in una ragione di arricchimento per il concedente, il quale finiva per conseguire vantaggi superiori rispetto a quelli conseguibili in caso di esecuzione corretta del rapporto.
Per tale ragione, a fronte di simili clausole, ritenendo l'art. 1526 c.c. norma imperativa o, quanto meno, espressione di un principio di ordine pubblico in materia risarcitoria, si era ritenuto ipotizzabile nei leasing con portata traslativa l'applicazione dell'art. 1526 c.c., chiaramente con l'intento di evitare un ingiustificato arricchimento del concedente in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
Sennonchè, a prescindere da ogni considerazione in ordine al carattere imperativo della norma richiamata (tesi difficilmente conciliabile con la previsione del secondo comma della disposizione in questione) tale soluzione, frutto di una evidente forzatura ermeneutica, implicante l'applicazione al contratto di leasing di una disposizione dettata per una tipologia contrattuale differente, quale la vendita con riserva della proprietà, in tanto poteva trovare giustificazione, in quanto le parti non avessero regolato pattiziamente gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, in modo da assicurare il risarcimento del danno patito dalla parte adempiente in coerenza con i principi risarcitori.
In sostanza, quindi, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing finanziario non deve avvenire in maniera automatica e soprattutto non può trovare giustificazione laddove le parti abbiano affrontato già in sede contrattuale il possibile squilibrio delle posizioni delle parti in caso di risoluzione per inadempimento, mediante una regolamentazione che escluda possibili arricchimenti ingiustificati del concedente, ossia l'esigenza cui era rivolta la scelta giurisprudenziale di applicare in via analogica l'art. 1526 c.c.
Ciò, in particolare, avviene in tutti i casi in cui, come nel contratto in esame, la disciplina pattizia degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria preveda da una parte l'irrilevanza della vicenda risolutiva sulle prestazioni già eseguite, con conseguente diritto del concedente a trattenere i canoni già scaduti, nonché il diritto a titolo di penale a conseguire i canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione e il prezzo dell'opzione acquisto (oltre all'eventuale maggior danno da provarsi in concreto) e, dall'altro lato, il diritto del concedente a vedersi ridotta la prestazione risarcitoria così determinata nella misura pari all'importo che la concedente avrà
realizzato dalla vendita del bene, al netto di tasse e spese, una volta che il bene stesso sarà stato riconsegnato.
La meritevolezza di tale assetto dei rapporti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, la legittimità di clausole del tenore di quelle esaminate risulta indirettamente confermato dalla previsione di cui all'art. 1 commi 136 e seguenti della Legge
124/2017, la quale, sebbene non direttamente applicabile al contratto in parola, comunque conferma
“a posteriori” la legittimità della clausola conforme a quanto stabilito dal legislatore per i contratti di leasing successivi;
nonché ha trovato definitiva conferma dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
15202/2018), la quale ha confermato l'equilibrio delle posizioni delle parti regolate nei termini in discussione, con l'accortezza di fare ricorso ai parametri della buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c. (e degli strumenti codicistici già a disposizione, quale l'eventuale riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.) al fine di evitare possibili effetti distorsivi discendenti dall'applicazione della clausola contrattuale in casi “estremi”.
Tali conclusioni vanno affermate a prescindere dalla distinzione puramente giurisprudenziale fra leasing traslativo e di mero godimento, la cui distinzione peraltro oggi probabilmente merita di essere riesaminata, anche alla luce della disciplina complessiva dettata per il contratto di leasing dal legislatore del 2017.
Parte opponente, inoltre, ha contestato come l'alienazione dell'immobile fosse stata effettuata a una società del medesimo gruppo facente capo alla concedente, senza, tuttavia, allegare come il prezzo conseguito non fosse in linea con il valore di mercato alla data in cui detta vendita è stata effettuata
(circostanza sostanzialmente emersa anche in seguito alla consulenza tecnica disposta dal giudice originario assegnatario della controversia, considerato come la giurisprudenza sia costante nel precisare come la concedente sia tenuta ad alienare il bene a un prezzo di pronto realizzo, quindi inevitabilmente inferiore rispetto al prezzo massimo di mercato conseguibile mantenendo in vendita il bene anche per un lungo periodo di tempo).
Fideiussioni
Per ultimo va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'opponente quanto alle eccezioni rivolte a una declaratoria di liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c., non avendo la debitrice principale interesse ad agire in nome e nell'interesse dei garanti, rimasti estranei al presente giudizio.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
A carico dell'opponente vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate dal giudice originario assegnatario della causa in complessivi euro 12.048,00, oltre i.v.a. e previdenza;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di quale Parte_1 CP_1
mandataria di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1777/2022 Controparte_1
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di c.t.u., liquidate dal giudice originario assegnatario della causa in complessivi euro 12.048,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025
Il giudice
AN RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AN Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7012/2022 promossa da:
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. BOLONGARO CRISTINA, Parte_1 P.IVA_1
via per Binda41/c Stresa
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. Controparte_1 P.IVA_2
dom. avv. ZURLO MARIO, VIA SAFFI 17 TORINO
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via principale e nel merito
Dichiarare nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1777/2022 per tutte le causali su
esposte, vista la nullità e/o annullabilità del rapporto originario (contratto di leasing), viste le
maggiori somme tutte versate dall'opponente, vista l'infondatezza della richiesta (nessuna indennità)
ed il comportamento tenuto dalla cedente.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
In estremo subordine, dichiarare nullo decreto ingiuntivo opposto n. 1777/2022 e per l'effetto,
indicare l'eventuale minor somma dovuta dall'utilizzatrice al cedente per il godimento del bene in
riferimento alle mensilità di canoni non versati e/o per indennità.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
Per parte opposta:
NEL MERITO
In via principale
- respingere l'opposizione de qua in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in
narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata
nella denegata ipotesi in cui venga ritenuto nullo o inefficace e, quindi, revocato il decreto ingiuntivo
opposto, accertata e dichiarata la legittimità della richiesta di pagamento della somma di €
185.796,95, condannare la già (C.F./P.IVA Parte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con attuale sede legale in P.IVA_1
ZA (NO), Via Borgomanero n. 40 – cap 28040, al pagamento, in favore della CP_1
nella propria qualità di mandataria di , della somma di Euro 185.796,95 o di Controparte_1
altra somma veriore accertanda - per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso - rigettare tutte le eccezioni e le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi
di cui in narrativa..
Con vittoria di spese e competenze di causa come per legge, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
quale mandataria di proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 1777/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 185.796,95, era riferita a canoni scaduti e insoluti e alla penale relativi a un rapporto di locazione finanziaria immobiliare acceso dall'opponente con di cui si era resa cessionaria del credito l'opposta; Controparte_3
- che le condizioni economiche del contratto erano indeterminate, in quanto veniva indicato il tasso di interesse, senza specificare se fosse fosso o variabile;
- che, effettuato un riconteggio, il canone risultava sempre inferiore a quello indicato in contratto;
- che, pertanto, era impossibile ricostruire i conteggi che avrebbero portato al corrispettivo complessivo dedotto in contratto;
- che la clausola di indicizzazione del canone era indeterminata;
- che era stata violata la normativa in materia di trasparenza in sede di sottoscrizione di prodotti finanziari;
- che in sede di determinazione del canone e, poi, in sede di contestazione dell'inadempimento dell'utilizzatrice, non era stato considerato il maxi canone iniziale pagato dalla opponente,
che equivaleva a 33 ratei mensili, con l'effetto che nessun inadempimento in realtà era registrabile a carico dell'utilizzatrice;
- che, viceversa, considerati i canoni pagati e il maxi canone iniziale, l'utilizzatrice era a credito;
- che l'utilizzatrice era stata fondata venti giorni prima di stipulare il contratto di locazione finanziaria, per cui era completamente priva di merito creditizio;
- che la concedente aveva deliberatamente violato il limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile da acquistare previsto in materia di mutuo fondiario;
- che l'immobile, una volta restituito alla concedente, era stato venduto dalla stessa a una società del medesimo gruppo imprenditoriale al prezzo di 312.000,00, inferiore al prezzo di stima al momento dell'acquisto, pari a 650.000,00;
- che doveva trovare applicazione l'art. 1526 c.c., con conseguente diritto dell'utilizzatrice alla restituzione dei canoni corrisposti;
- che il contratto era assistito da fideiussione prestata dai due soci dell'opponente;
- che, tuttavia, le fideiussioni erano cessate ex art. 1957 c.c., non avendo la creditrice esercitato le proprie ragioni di credito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di CP_1 Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando la puntualità di tutte le pattuizioni economiche contenute nel contratto di locazione finanziaria oggetto di causa.
Il giudice originario assegnatario della causa disponeva consulenza tecnica di ufficio diretta a ricostruire i rapporti economici intercorsi fra le parti in forza del contratto oggetto di causa e, all'esito,
rinviava per la discussione e decisione della controversia.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice fissava udienza all'11.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali.
Gran parte delle contestazioni sollevate in ordine al contratto di leasing stipulato dalle parti muovono da un presupposto implicito che non può trovare condivisione, ossia la sostanziale assimilazione della locazione finanziaria a un contratto di finanziamento puro e semplice. Sennonché, preso atto della causa mista propria del contratto di locazione finanziaria e della finalità
di finanziamento che lo stesso persegue, va comunque evidenziata la natura differente di tale fattispecie contrattuale rispetto a quella del mutuo;
con la prima, infatti, la concedente acquista la proprietà del bene richiesto dall'utilizzatore, il quale corrisponde un canone periodico che, sommato al prezzo di opzione di acquisto, consente di raggiungere una equivalenza fra il prezzo di acquisto pagato e l'importo finale conseguito dall'utilizzatore, ovviamente maggiorato dall'utile riservato alla società di leasing;
con il contratto di mutuo, viceversa, il finanziatore si limita a erogare una somma di denaro, destinata a essere restituita a scadenze programmate, con maggiorazione di interessi.
Se, quindi, il contratto di leasing normalmente persegue una finalità di finanziamento dell'utilizzatore, mettendogli a disposizione un bene dietro pagamento di un canone periodico, si distingue tuttavia dal contratto di mutuo per le modalità con cui tale finalità viene perseguita,
implicando l'acquisto della proprietà del bene da parte del concedente e la previsione contrattuale della possibilità di riacquisto dello stesso da parte dell'utilizzatore al termine della durata del rapporto.
Mentre, quindi, nel finanziamento puro le parti pattuiscono un tasso di interesse, che costituisce l'utile del mutuante, nel contratto di leasing viene pattuito, in ragione del prezzo di acquisto del bene sostenuto dalla concedente, l'importo e il numero dei ratei di canone concordati, oltre al prezzo del diritto di opzione in favore dell'utilizzatore.
Se così è, quindi, non trovano giustificazione gli istituti e i concetti propri di una obbligazione restitutoria vera e propria, che contraddistingue l'oggetto del contratto di mutuo, quali l'allegazione di un piano di ammortamento, così come l'indicazione di un tasso di interesse declinato nella modalità
di un tasso annuo nominale e di un tasso annuo effettivo, là dove i pagamenti vengano effettuati con cadenza infrannuale.
Nel contratto di leasing, infatti, l'utilizzatore non si obbliga a una prestazione propriamente restitutoria, ma, viceversa, è tenuto alla corresponsione di un canone periodico, la cui quantificazione viene concordata in ragione del prezzo inizialmente sostenuto dal concedente per acquistare sul mercato il bene, maggiorato del suo utile. Non si prospetta, pertanto, un piano di ammortamento, in quanto non si ha alcun capitale da restituire;
al contrario si ha soltanto un numero di canoni da corrispondere e il prezzo di opzione, ossia proprio ciò che viene indicato in contratto, senza che si possa parlare di abbattimento di un capitale da restituire man mano che le rate vengano pagate.
In tale contesto, pertanto, priva di fondamento è la contestazione in ordine al tasso leasing contrattualmente indicato, che non sarebbe esplicitato se esposto a tasso fisso o variabile, in quanto il tasso leasing non è un tasso di interesse, ma è il tasso interno di rendimento che consente di raggiungere una equivalenza fra il prezzo di acquisto pagato e l'importo finale conseguito dall'utilizzatore, ovviamente maggiorato dall'utile riservato alla società di leasing.
A ciò si aggiunga come nel contratto venga specificato il parametro di indicizzazione, riferito non a un tasso di interesse che rimane estraneo, come si è detto, al contratto di leasing, ma all'ammontare dei ratei mensili contrattualmente concordati sulla base di un indice convenzionale di partenza,
anch'esso indicato in contratto, indice convenzionale che ha giustificato le note di credito in costanza di rapporto in ragione dell'andamento del parametro di indicizzazione.
Violazione della normativa in materia di trasparenza.
Del tutto inconferente è la contestazione in ordine alla asserita violazione della normativa dettata in materia di trasparenza in sede di sottoscrizione di prodotti finanziari, considerato come il contratto in esame non ricada sotto la disciplina invocata, non rientrando nel novero degli strumenti finanziari indicati dal T.U.F.
Inadempimento dell'utilizzatrice.
Parimenti infondata è la contestazione del presupposto della risoluzione contrattuale, ossia l'inadempimento dell'utilizzatrice: parte opponente, infatti, pretende di imputare il maxi canone iniziale ai ratei mensili successivi e, in tal modo, non solo rideterminare l'ammontare di questi ultimi,
ma anche escludere la sussistenza di un inadempimento.
La tesi è palesemente infondata, se solo si consideri come i ratei mensili sono stati quantificati considerando il versamento iniziale del cd. maxi canone, il quale, pertanto, non è un'anticipazione dei canoni successivi, ma è un versamento iniziale in ragione del quale i canoni mensili successivi sono stati determinati.
Limiti di finanziabilità.
Parte opponente, inoltre, ha contestato come il contratto di leasing fosse stato pattuito violando i limiti di finanziabilità e in favore di un soggetto privo di merito creditizio, essendo di recente costituzione.
La contestazione è del tutto inconferente quanto al primo profilo, considerato come il limite di finanziabilità pari all'80% del valore dell'immobile da acquistare è dettato in materia di mutuo fondiario, ossia una fattispecie contrattuale totalmente estranea a quella in esame.
Non si comprende, inoltre, quale riflesso sulla validità del contratto o quale profilo di responsabilità
potrebbe comportare l'asserito difetto di merito creditizio in capo all'opponente, considerato come tale situazione al limite comporta un maggior rischio in capo alla concedente, ma non va certo a pregiudicare la situazione economico finanziaria dell'utilizzatrice, la quale, al contrario, ha vista accontentata la propria richiesta di accedere alla locazione finanziaria.
Applicazione dell'art. 1526 c.c.
Premesso come debba darsi per pacifico e assodato come al contratto in esame non possano trovare applicazione diretta le disposizioni contenute nella Legge 124/2017, entrata in vigore successivamente alla risoluzione di diritto del negozio inter partes; parte attrice, enfatizzando la portata traslativa del contratto di leasing, ha sostenuto la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto disciplinanti gli effetti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e, invocando l'applicazione del dettato di cui al primo comma dell'art. 1526 c.c., ha preteso la restituzione dei canoni pagati, avendo ella già provveduto a restituire l'immobile.
La decisione della presente controversia, pertanto, dipende dalla soluzione alla questione che per lungo tempo ha diviso la giurisprudenza, ossia l'applicabilità o meno dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore.
A tal riguardo va osservato come le pronunce giurisprudenziali che (soprattutto nel passato) hanno ipotizzato l'applicazione dell'art. 1526 c.c. traevano giustificazione dall'esigenza di ricondurre ad equilibrio le posizioni negoziali delle parti in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, a fronte di clausole contrattuali che prevedevano in tali casi il diritto del concedente a conseguire i canoni scaduti e a scadere, previa loro attualizzazione, nonché la restituzione dell'immobile, senza contrappesi.
Tali clausole contrattuali, infatti, risultavano contrastanti con i principi regolatori in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, secondo i quali la prestazione a carico della parte inadempiente deve essere tale da porre la controparte nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing, evitando, quindi, che l'inadempimento si trasformasse in una ragione di arricchimento per il concedente, il quale finiva per conseguire vantaggi superiori rispetto a quelli conseguibili in caso di esecuzione corretta del rapporto.
Per tale ragione, a fronte di simili clausole, ritenendo l'art. 1526 c.c. norma imperativa o, quanto meno, espressione di un principio di ordine pubblico in materia risarcitoria, si era ritenuto ipotizzabile nei leasing con portata traslativa l'applicazione dell'art. 1526 c.c., chiaramente con l'intento di evitare un ingiustificato arricchimento del concedente in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
Sennonchè, a prescindere da ogni considerazione in ordine al carattere imperativo della norma richiamata (tesi difficilmente conciliabile con la previsione del secondo comma della disposizione in questione) tale soluzione, frutto di una evidente forzatura ermeneutica, implicante l'applicazione al contratto di leasing di una disposizione dettata per una tipologia contrattuale differente, quale la vendita con riserva della proprietà, in tanto poteva trovare giustificazione, in quanto le parti non avessero regolato pattiziamente gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, in modo da assicurare il risarcimento del danno patito dalla parte adempiente in coerenza con i principi risarcitori.
In sostanza, quindi, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing finanziario non deve avvenire in maniera automatica e soprattutto non può trovare giustificazione laddove le parti abbiano affrontato già in sede contrattuale il possibile squilibrio delle posizioni delle parti in caso di risoluzione per inadempimento, mediante una regolamentazione che escluda possibili arricchimenti ingiustificati del concedente, ossia l'esigenza cui era rivolta la scelta giurisprudenziale di applicare in via analogica l'art. 1526 c.c.
Ciò, in particolare, avviene in tutti i casi in cui, come nel contratto in esame, la disciplina pattizia degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria preveda da una parte l'irrilevanza della vicenda risolutiva sulle prestazioni già eseguite, con conseguente diritto del concedente a trattenere i canoni già scaduti, nonché il diritto a titolo di penale a conseguire i canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione e il prezzo dell'opzione acquisto (oltre all'eventuale maggior danno da provarsi in concreto) e, dall'altro lato, il diritto del concedente a vedersi ridotta la prestazione risarcitoria così determinata nella misura pari all'importo che la concedente avrà
realizzato dalla vendita del bene, al netto di tasse e spese, una volta che il bene stesso sarà stato riconsegnato.
La meritevolezza di tale assetto dei rapporti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, la legittimità di clausole del tenore di quelle esaminate risulta indirettamente confermato dalla previsione di cui all'art. 1 commi 136 e seguenti della Legge
124/2017, la quale, sebbene non direttamente applicabile al contratto in parola, comunque conferma
“a posteriori” la legittimità della clausola conforme a quanto stabilito dal legislatore per i contratti di leasing successivi;
nonché ha trovato definitiva conferma dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
15202/2018), la quale ha confermato l'equilibrio delle posizioni delle parti regolate nei termini in discussione, con l'accortezza di fare ricorso ai parametri della buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c. (e degli strumenti codicistici già a disposizione, quale l'eventuale riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.) al fine di evitare possibili effetti distorsivi discendenti dall'applicazione della clausola contrattuale in casi “estremi”.
Tali conclusioni vanno affermate a prescindere dalla distinzione puramente giurisprudenziale fra leasing traslativo e di mero godimento, la cui distinzione peraltro oggi probabilmente merita di essere riesaminata, anche alla luce della disciplina complessiva dettata per il contratto di leasing dal legislatore del 2017.
Parte opponente, inoltre, ha contestato come l'alienazione dell'immobile fosse stata effettuata a una società del medesimo gruppo facente capo alla concedente, senza, tuttavia, allegare come il prezzo conseguito non fosse in linea con il valore di mercato alla data in cui detta vendita è stata effettuata
(circostanza sostanzialmente emersa anche in seguito alla consulenza tecnica disposta dal giudice originario assegnatario della controversia, considerato come la giurisprudenza sia costante nel precisare come la concedente sia tenuta ad alienare il bene a un prezzo di pronto realizzo, quindi inevitabilmente inferiore rispetto al prezzo massimo di mercato conseguibile mantenendo in vendita il bene anche per un lungo periodo di tempo).
Fideiussioni
Per ultimo va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo all'opponente quanto alle eccezioni rivolte a una declaratoria di liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c., non avendo la debitrice principale interesse ad agire in nome e nell'interesse dei garanti, rimasti estranei al presente giudizio.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va disattesa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
A carico dell'opponente vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate dal giudice originario assegnatario della causa in complessivi euro 12.048,00, oltre i.v.a. e previdenza;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di quale Parte_1 CP_1
mandataria di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1777/2022 Controparte_1
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,0, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di c.t.u., liquidate dal giudice originario assegnatario della causa in complessivi euro 12.048,00, oltre i.v.a. e previdenza.
Così deciso in Milano il 12 dicembre 2025
Il giudice
AN RR