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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 13/01/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10865/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EQ IZ PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli - Piazza Cenni Torre a , Piano 24. 80100 Napoli NA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONE n. 025_EQG_GCG_00002103121 CONTRIBUTO UNIF 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20661/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la dott.ssa Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e ivi res.te alla
Indirizzo_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), già titolare dell'omonima farmacia, ricorreva
contro
EQ
IZ s.p.a. e la Corte d'Appello di Napoli avverso l'atto “2025_EQG_GCG_00002103121” dell'08/02/2025, adottato da EQ IZ s.p.a. per conto della corte d'Appello di Napoli e notificato in data 18/03/2025, di applicazione di sanzione per omesso pagamento del contributo unificato relativo al giudizio incardinato presso la Corte d'Appello di Napoli, sezione civile, con il num. R.G. 394/2023, per complessivi € 2.277,00, pari al doppio del contributo dovuto.
La ricorrente premetteva che ha proposto appello, tutt'ora pendente, alla Corte d'Appello di Napoli, sezione civile, iscritto con num. R.G. 394/2023. In data 18 marzo 2025 è stato notificato a mezzo pec all'avvocato costituito della ricorrente l'atto oggetto dell'odierna impugnazione. Al riguardo, la ricorrente osserva che, a mezzo del suo legale costituito, aveva regolarmente provveduto in data 26/01/2023 (in occasione dell'iscrizione a ruolo dell'appello) al pagamento del contributo unificato nella misura dovuta di € 1.165.50, come da allegata ricevuta telematica di pagamento scaricata dal fascicolo telematico presso la Corte
d'Appello di Napoli R.G. n. 394/2023.
Pertanto, in data 02/04/2025, la ricorrente ha inoltrato ad EQ IZ s.p.a. istanza di annullamento in autotutela della predetta sanzione, rimasta inevasa.
Motivi del ricorso: mancanza del presupposto impositivo ex art. 16 D.P.R. 115/2002.
Si costituiva in giudizio la Corte d'Appello di Napoli, la quale osservava che, contrariamente a quanto eccepito da parte avversa, alcun contributo unificato risulta pagato per il giudizio iscritto a ruolo innanzi alla Corte di
Appello di Napoli – RG n. 394/2023. Più nello specifico, da una semplice lettura della ricevuta di pagamento telematico depositata dalla dott.ssa Ricorrente_1 nel fascicolo telematico - RG n. 394/2023 - il pagamento risulta
“ANNULLATO PER SESSIONE SCADUTA” e, pertanto, non effettuato.
Orbene, in data 27/01/2023 ossia il giorno seguente l'iscrizione a ruolo della causa, l'Ufficio Ruolo della
Corte di Appello di Napoli, verificata tale circostanza, depositava nel fascicolo di causa un invito al pagamento del contributo unificato di € 1.138,50, al fine di sollecitare la parte all'adempimento di quanto dovuto, con l'avvertimento che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata attivata la procedura di recupero del credito ex art. 248 del DPR n. 115/2002.
Si costituiva in giudizio EQ spa, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione di questo Giudice, lo stesso è infondato: le
SSUU della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 8810 del 03/04/2025 hanno chiarito che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria. La pretesa pubblica rivolta nei confronti dell'obbligato al versamento del contributo unificato, cui l'obbligato non abbia adempiuto o abbia adempiuto parzialmente, oppure ritenga che la fattispecie rientri tra quelle per le quali l'art. 10 cit. non sia assoggettata al contributo perché esente, la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
Solo il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non Banca_1 adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché solo in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.
Giungendo al merito della controversia, si osserva: l'art. 16 del D.P.R. 115/2002 prevede: “1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”.
Nel caso in esame, il ricorso è fondato. La ricorrente ha prodotto (cfr, all. 3) la ricevuta di pagamento telematico effettuata in data 26/01/2023 alle ore 13:32:06: Importo totale Versato € 1165.50, Id. versamento
37P009GLNA9IVLC7D3F9J17O5XFD84FV5DB, Importo 1138.50, Causale: /RFB/37P009GLNA9IVLC7D
3F9J17O5XFD84FV5DB/1138.50/TXT/DOTT.Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) / ASL NA 1
CENTRO.
E' vero che agli atti risulta un precedente tentativo di pagamento alle ore 13,23,28 annullato per sessione scaduta, ma lo stesso evidentemente è stato seguito da quello delle ore 13,32,06, andato a buon fine.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso. La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata con il dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna gli enti convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 250,00 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge e contributo unificato.
Napoli, 11.1.2026
Il Giudice Monocraticoliana esposito
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10865/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EQ IZ PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli - Piazza Cenni Torre a , Piano 24. 80100 Napoli NA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SANZIONE n. 025_EQG_GCG_00002103121 CONTRIBUTO UNIF 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20661/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la dott.ssa Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e ivi res.te alla
Indirizzo_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), già titolare dell'omonima farmacia, ricorreva
contro
EQ
IZ s.p.a. e la Corte d'Appello di Napoli avverso l'atto “2025_EQG_GCG_00002103121” dell'08/02/2025, adottato da EQ IZ s.p.a. per conto della corte d'Appello di Napoli e notificato in data 18/03/2025, di applicazione di sanzione per omesso pagamento del contributo unificato relativo al giudizio incardinato presso la Corte d'Appello di Napoli, sezione civile, con il num. R.G. 394/2023, per complessivi € 2.277,00, pari al doppio del contributo dovuto.
La ricorrente premetteva che ha proposto appello, tutt'ora pendente, alla Corte d'Appello di Napoli, sezione civile, iscritto con num. R.G. 394/2023. In data 18 marzo 2025 è stato notificato a mezzo pec all'avvocato costituito della ricorrente l'atto oggetto dell'odierna impugnazione. Al riguardo, la ricorrente osserva che, a mezzo del suo legale costituito, aveva regolarmente provveduto in data 26/01/2023 (in occasione dell'iscrizione a ruolo dell'appello) al pagamento del contributo unificato nella misura dovuta di € 1.165.50, come da allegata ricevuta telematica di pagamento scaricata dal fascicolo telematico presso la Corte
d'Appello di Napoli R.G. n. 394/2023.
Pertanto, in data 02/04/2025, la ricorrente ha inoltrato ad EQ IZ s.p.a. istanza di annullamento in autotutela della predetta sanzione, rimasta inevasa.
Motivi del ricorso: mancanza del presupposto impositivo ex art. 16 D.P.R. 115/2002.
Si costituiva in giudizio la Corte d'Appello di Napoli, la quale osservava che, contrariamente a quanto eccepito da parte avversa, alcun contributo unificato risulta pagato per il giudizio iscritto a ruolo innanzi alla Corte di
Appello di Napoli – RG n. 394/2023. Più nello specifico, da una semplice lettura della ricevuta di pagamento telematico depositata dalla dott.ssa Ricorrente_1 nel fascicolo telematico - RG n. 394/2023 - il pagamento risulta
“ANNULLATO PER SESSIONE SCADUTA” e, pertanto, non effettuato.
Orbene, in data 27/01/2023 ossia il giorno seguente l'iscrizione a ruolo della causa, l'Ufficio Ruolo della
Corte di Appello di Napoli, verificata tale circostanza, depositava nel fascicolo di causa un invito al pagamento del contributo unificato di € 1.138,50, al fine di sollecitare la parte all'adempimento di quanto dovuto, con l'avvertimento che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stata attivata la procedura di recupero del credito ex art. 248 del DPR n. 115/2002.
Si costituiva in giudizio EQ spa, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, a scioglimento della riserva, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione di questo Giudice, lo stesso è infondato: le
SSUU della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 8810 del 03/04/2025 hanno chiarito che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria. La pretesa pubblica rivolta nei confronti dell'obbligato al versamento del contributo unificato, cui l'obbligato non abbia adempiuto o abbia adempiuto parzialmente, oppure ritenga che la fattispecie rientri tra quelle per le quali l'art. 10 cit. non sia assoggettata al contributo perché esente, la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
Solo il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non Banca_1 adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché solo in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.
Giungendo al merito della controversia, si osserva: l'art. 16 del D.P.R. 115/2002 prevede: “1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”.
Nel caso in esame, il ricorso è fondato. La ricorrente ha prodotto (cfr, all. 3) la ricevuta di pagamento telematico effettuata in data 26/01/2023 alle ore 13:32:06: Importo totale Versato € 1165.50, Id. versamento
37P009GLNA9IVLC7D3F9J17O5XFD84FV5DB, Importo 1138.50, Causale: /RFB/37P009GLNA9IVLC7D
3F9J17O5XFD84FV5DB/1138.50/TXT/DOTT.Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) / ASL NA 1
CENTRO.
E' vero che agli atti risulta un precedente tentativo di pagamento alle ore 13,23,28 annullato per sessione scaduta, ma lo stesso evidentemente è stato seguito da quello delle ore 13,32,06, andato a buon fine.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso. La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata con il dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna gli enti convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 250,00 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge e contributo unificato.
Napoli, 11.1.2026
Il Giudice Monocraticoliana esposito