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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/05/2024, n. 9127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9127 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 41674/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41674/2021 promossa da:
Parte_1
[...]
Con il patrocinio dell'avv. RIGGIO GIANDOMENICO
ATTORI contro
Avv. VINCENZA SALTARELLI
Con il patrocinio dell'avv. DE FRAJA SIMONE del Foro di Arezzo
CONVENUTO
nonchè
1 con il patrocinio dell'avv. CORBO' FEDERICO MARIA e Controparte_1
dall'avv. FILIPPO M. CORBO'
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità professionale avvocato
IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e hanno evocato in giudizio l'avv. Vincenza Saltarelli Parte_1 Parte_1
chiedendone - previo accertamento della responsabilità professionale per colpa grave – la condanna al pagamento di tutti gli importi richiesti ad essi attori da parte della;
in Parte_2
subordine hanno chiesto condannarsi l'Avv. Vincenza Saltarelli a rimborsare ad essi attori tutte le somme che gli stessi dovessero trovarsi costretti a pagare alla Cooperativa, garantendoli e manlevandoli da ogni ulteriore spesa ed onere connesso. Hanno inoltre chiesto la condanna della professionista alla restituzione dei compensi percepiti per la causa di appello, del ricorso per
Cassazione, nonché il rimborso di quelli dell'opposizione a decreto ingiuntivo, da quantificarsi in via equitativa, in ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio.
Hanno esposto gli attori a fondamento della domanda di essere stati evocati in giudizio avanti al
Tribunale di Roma, unitamente ad altri 40 soci, dalla , per ottenere la Controparte_2
dichiarazione di nullità del recesso dalla cooperativa e l'obbligo di pagamento delle quote sociali in relazione alle quote di propria spettanza.
La cooperativa, premesso di essersi costituita nel 1976 per la realizzazione di villette di civile abitazione nel comprensorio di , aveva infatti sostenuto che i circa 240 soci avevano Controparte_3
2 regolarmente conferito le somme utili alla realizzazione degli immobili, ma che buona parte di tali somme - confluite nelle casse sia del , sia del Organizzazione_1
- erano state illecitamente distratte da Org_1 Controparte_4
parte degli amministratori dei suddetti consorzi regionali e comunque non conferite per la realizzazione dello scopo consortile. Solo pochi consorziati (tra cui e erano riusciti Pt_1 Parte_1
ad ottenere con rogito notarile le abitazioni promesse, contestualmente recedendo dalla cooperativa anche con l'avallo dei precedenti amministratori, di modo che il residuo debito necessario per ripianare gli ingenti scoperti nei confronti della banca ipotecaria era rimasto in capo ai soli soci non assegnatari, con conseguente disparità di trattamento.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15942/2006, aveva accolto la domanda della cooperativa, dichiarando inefficace il recesso.
Dopo la pronuncia in parola, essi attori avevano deciso di farsi assistere da altro legale, diverso da quello in precedenza incaricato, comunicando tale intenzione all'avv. Antonio Briguglio, che aveva a sua volta informato i nuovi difensori - avv. Sergio Consiglio e Vincenza Saltarelli - di aver proposto appello per altri soci. L'avv. Briguglio aveva inoltre raccomandato agli avv.ti Consiglio e Saltarelli, ove avessero avuto intenzione di proporre anch'essi gravame, di farlo nelle forme dell'appello incidentale, costituendosi 20 giorni prima dell'udienza.
Tuttavia, l'avv. Saltarelli si era costituita nel giudizio di gravame non già con appello incidentale, ma con appello separato e nell'imminenza della prima comparizione.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6626/2014, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avv. Saltarelli e accolto pienamente il gravame degli altri soci receduti dalla cooperativa.
L'avv. Saltarelli aveva allora deciso di avanzare ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte di
Appello, il cui esito si era tuttavia rivelato sfavorevole, avendo i giudici di legittimità confermato l'inammissibilità dell'appello dei signori e Pt_1 Parte_1
La cooperativa aveva quindi promosso azione monitoria nei confronti di e Pt_1 Parte_1
chiedendo il pagamento di euro 81.648,00 dovuti in base alla sentenza del Tribunale di Roma a titolo Org Org di spese gestionali del periodo 2004 – 2008, quota lodo arbitrale e quota transazione .
Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma era stato quindi opposto dagli odierni attori con il patrocinio dell'avv. Giandomenico Riggio, ma esso era stato confermato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3690/21, anche se con parziale riduzione della sorte ad euro 72.410,47 a seguito di una eccepita parziale compensazione con spese legali maturate a favore degli opponenti in altro giudizio.
3 Sussisteva quindi ad avviso degli esponenti la responsabilità professionale dell'avv. Saltarelli per aver proposto un gravame inammissibile. La convenuta era pertanto tenuta al pagamento in favore degli odierni attori dell'importo di cui essi risultavano debitori nei confronti della cooperativa, pari ad euro
81.648,10 oltre le spese liquidate di euro 2036,00 più accessori, interessi e spese di precetto, spese liquidate dalla Corte di Cassazione e richieste dalla cooperativa, il tutto per un totale di euro
94.502,94 oltre interessi. Occorreva altresì aggiungere l'importo dei compensi dell'avv. Saltarelli per l'appello e il ricorso per Cassazione e le spese relative alla sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo.
-------------
Si è costituita in giudizio l'avv. deducendo che la Corte di Appello aveva posto Controparte_5
come limite all'estromissione dal recesso dei soci e il raggiungimento dello scopo Pt_1 Parte_1
sociale e che tale argomento non era stato posto a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'avv. Riggio, circostanza che aveva quantomeno aggravato il danno. Nel giudizio di opposizione a d.i. essa Saltarelli non era stata citata in garanzia, con lesione del proprio diritto di difesa. In ogni caso era stata sottoscritta una polizza assicurativa per la responsabilità professionale con la Controparte_1
Ha quindi concluso la convenuta per il rigetto della domanda attorea, stante l'interruzione del nesso di causalità dovuto alla condotta processuale dell'avv. Riggio, e in caso di accoglimento della domanda ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dalla compagnia assicurativa da qualunque somma fosse riconosciuta agli attori, con vittoria di spese.
---------------
A seguito di chiamata di terzo da parte dell'avv. Saltarelli si è costituita in giudizio la
[...]
precisando che la polizza prevedeva uno scoperto pari al 10% del danno con un Controparte_6
minimo di euro 1500,00 ed un massimo di euro 15.000,00 e, nel merito, aderendo alle difese della propria assicurata. Infatti il raggiungimento dello scopo sociale costituiva il limite all'estromissione dei soci dal recesso e si era verificato al momento dell'assegnazione dell'immobile (20.12.2001), mentre tale argomento non era stato tenuto in considerazione dall'avv. Riggio nei suoi atti difensivi, provocando un aggravamento del danno.
Ha quindi concluso la compagnia per il rigetto delle domande attoree e in subordine ha chiesto dichiararsi essa compagnia tenuta alla manleva nei limiti del massimale di polizza e al netto dello scoperto del 10% ivi previsto.
4 La causa, istruita documentalmente, è pervenuta in fase decisoria all'udienza del 29.1.2024.
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La domanda è fondata e va accolta.
Giova anzitutto riassumere sinteticamente la vicenda che ha originato il presente giudizio di responsabilità.
La cooperativa edilizia aveva inizialmente ottenuto dal Tribunale la declaratoria di inefficacia del recesso operato da un gruppo di soci della medesima (di cui facevano parte gli odierni attori) contestualmente all'atto di assegnazione dei rispettivi alloggi. La infatti – che con delibera Parte_2
del precedente Consiglio di Amministrazione aveva accolto le dichiarazioni di recesso – aveva successivamente impugnato tali dichiarazioni di recesso lamentando che in tal modo solo alcuni privilegiati soci avevano ottenuto l'alloggio e al contempo, attraverso la conseguente fuoriuscita dalla cooperativa, si erano sottratti all'obbligo di pagamento dei relativi oneri.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15942/2006, aveva ritenuto fondate le doglianze della cooperativa e ritenuto inefficace il recesso dei soci sull'assunto che costoro non potessero esercitare tale diritto potestativo se non una volta raggiunto lo scopo sociale. A sua volta quest'ultimo, inteso come scopo mutualistico proprio dell'ente cooperativo, non poteva consistere nel conseguimento dell'interesse personale del singolo socio all'assegnazione del proprio alloggio, ma nell'esaurimento dell'attività di costruzione e assegnazione di tutti gli alloggi previsti. Ne conseguiva che, non avendo la cooperativa ancora ultimato la realizzazione e l'assegnazione di tutti gli alloggi, non poteva ritenersi fosse stato raggiunto lo scopo sociale, venendo quindi meno la possibilità per i soci assegnatari di ottenere un anticipato recesso.
Tale decisione, evidentemente sfavorevole per i soci, è stata da costoro impugnata.
Occorre nondimeno precisare che gli odierni attori, dopo la pronuncia del Tribunale, hanno ritenuto di proporre gravame verso tale decisione officiando gli avv.ti Consiglio e Saltarelli e non confermando l'incarico all'avv. Briguglio, che li aveva difesi in primo grado unitamente a gran parte degli altri soci che avevano esercitato il recesso.
Come risulta dalla missiva del 23 febbraio 2007 prodotta in atti, l'avv. Briguglio comunicò sia personalmente a e che ai loro nuovi legali Consiglio e Saltarelli, di aver proposto Pt_1 Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma su incarico dei propri assistiti, soggiungendo che, qualora anche e avessero inteso a loro volta proporre gravame, avrebbero dovuto Pt_1 Parte_1
farlo mediante appello incidentale, costituendosi 20 giorni prima dell'udienza.
5 È poi accaduto che gli odierni attori, mediante gli avv.ti Consiglio e Saltarelli, hanno proposto gravame con appello principale e non già mediante la forma dell'appello incidentale. Inoltre, detto appello è stato proposto tardivamente. A fronte quindi di specifica eccezione sollevata dal legale della cooperativa, la Corte territoriale ha dichiarato detto appello inammissibile.
Tale decisione è stata a sua volta impugnata da e col ministero dell'avv. Saltarelli Pt_1 Parte_1
avanti alla S.C. Il giudice di legittimità ha confermato sul punto la sentenza della Corte di Appello rilevando che anche in caso di riunione di procedimenti, l'appello tardivamente proposto in via autonoma non può essere considerato un appello incidentale tardivo. Né peraltro il vizio di forma poteva essere sanato in considerazione dell'avvenuta costituzione di e nel giudizio Pt_1 Parte_1
principale, sia perché in quella sede non era stato proposto appello incidentale, sia in quanto comunque detto appello sarebbe stato inammissibile per mancata costituzione nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Lamentano ora gli attori che se l'avv. Saltarelli non fosse incorsa in tale errore procedurale, essi non sarebbero stati condannati al pagamento in favore della cooperativa dell'importo di 81.648,00 euro.
Infatti, a seguito della sentenza della Suprema Corte, la cooperativa ha ottenuto nei loro confronti un decreto ingiuntivo per il pagamento di detto importo a titolo di debiti sociali maturati per spese Org gestionali dal 2004 al 2018, quota di lodo arbitrale e quota di transazione . D'altra parte – soggiungono - l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da essi attori a mezzo dell'avv. Riggio è stata respinta dal Tribunale di Roma.
Così ricostruita la vicenda sottostante, osserva il Tribunale che la domanda è fondata.
In effetti, come si è visto, con la sentenza n. 6626/2014 la Corte di Appello, se per un verso ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal e dalla mediante il patrocinio Pt_1 Parte_1
dell'avv. Saltarelli, ha invece pienamente accolto l'appello proposto da tutti gli altri soci assegnatari della cooperativa che avevano anch'essi esercitato il recesso, ritenendo che si fosse realizzata la duplice condizione – prevista dallo statuto – della manifestazione di volontà del socio fondata sul raggiungimento dello scopo sociale, da una parte, e dell'accettazione del recesso da parte del consiglio di amministrazione, dall'altra.
Tale impostazione è stata tenuta ferma anche dalla Corte di Cassazione, sebbene con motivazione parzialmente diversa.
Infatti i giudici di legittimità hanno escluso la riconduzione del recesso del socio ad un paradigma di natura contrattuale, ravvisando in esso un atto unilaterale recettizio ed un diritto potestativo, rispetto
6 al quale la delibera del Consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia. Hanno poi affermato che lo statuto della non condizionava l'esercizio del diritto Parte_2
di recesso al conseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa, considerando piuttosto la condizione soggettiva del socio in quanto non più in grado di partecipare agli scopi sociali. Inoltre,
l'organo amministrativo, nella fattispecie in esame, aveva approvato la dichiarazione di recesso dei soci e tale dichiarazione, di natura discrezionale, non era suscettibile di essere successivamente revocata, non avendo la delibera di revoca efficacia retroattiva.
In conclusione, la S.C. ha respinto sia il ricorso degli odierni attori (per i motivi procedurali già cennati), che quello incidentale della cooperativa, confermando pertanto la validità del recesso operato dagli altri soci.
Ora, giova rilevare in primo luogo che l'errore in cui è incorso l'avv. Saltarelli non appare oggetto di contestazione da parte della convenuta, né può essere posto seriamente in dubbio. Come risulta sia dalla sentenza della Corte di Appello, che da quella della Cassazione, esso è consistito nel proporre tardivamente e come appello principale un gravame che doveva essere proposto in forma incidentale
(e ovviamente, tempestivamente). Ciò ha comportato l'impossibilità, per gli odierni attori, di far valere le loro ragioni ottenendo una pronuncia nel merito della controversia, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva dato loro torto.
È noto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18612 del 05/08/2013).
Nel caso che occupa la condotta del difensore non si è conformata ai parametri di diligenza esigibili dal professionista di media preparazione e attenzione, anche in relazione alla natura dell'attività esercitata, poiché la predisposizione in forma proceduralmente corretta del gravame non richiedeva speciali competenze e non prestava il fianco a particolari difficoltà tecniche. Per altro verso nemmeno trova giustificazione il deposito intempestivo dell'atto per effetto del mancato rispetto del termine a comparire (neanche sotto questo aspetto è stato obbiettato alcunché da parte della convenuta).
7 Va altresì posto in rilievo che la responsabilità dell'avvocato, per giurisprudenza costante, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2638 del 05/02/2013).
Orbene, alla stregua di un giudizio controfattuale, deve ritenersi che ove il legale non fosse incorso nella dichiarazione di inammissibilità del gravame per vizio di forma, il recesso del e della Pt_1
non sarebbe stato annullato, ed essi, ormai definitivamente fuoriusciti dalla cooperativa, Parte_1
non si sarebbero visti ingiungere il pagamento dell'importo a titolo di debiti sociali di cui si è detto.
Invero, la situazione fatta valere dagli odierni attori – vale a dire l'aver receduto dalla cooperativa edilizia all'atto dell'assegnazione dell'immobile – era perfettamente sovrapponibile a quella degli altri soci nei cui confronti la aveva proposto il giudizio. Si tratta invero di una quarantina di soci Parte_2
che, a differenza degli altri, erano riusciti ad ottenere l'assegnazione dell'immobile e che avevano anche esercitato il recesso dalla cooperativa con l'avallo del precedente consiglio di amministrazione.
Ebbene, tutti costoro, dopo un primo esito sfavorevole per effetto della pronuncia di primo grado, hanno visto accertare nelle fasi successive la legittimità del proprio recesso. Se ne deve ragionevolmente trarre la conseguenza che, se l'appello del e della non fosse stato Pt_1 Parte_1
dichiarato inammissibile, anch'essi avrebbero visto affermare la validità del proprio recesso, restando poi insensibili ai debiti successivamente contratti dalla cooperativa. Dunque, alla stregua di una valutazione probabilistica, secondo il noto criterio della preponderanza dell'evidenza o probabilità logica, deve affermarsi che, ove non fosse stato commesso l'errore procedurale di cui si discute, con un elevato grado di credibilità razionale il pregiudizio patrimoniale non si sarebbe prodotto.
Non coglie invece nel segno la difesa della convenuta, che ha fatto leva sulla strategia difensiva dell'avv. Riggio nell'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa nei confronti degli odierni attori.
Assume sul punto la professionista che la difesa articolata dall'avv. Riggio sarebbe stata fondata su argomentazioni inidonee e non pertinenti, quando invece l'argomento centrale da spendere era quello del limite all'operatività del recesso, costituito dal raggiungimento dello scopo sociale. In altri
8 termini, il recesso sarebbe stato possibile una volta raggiunto lo scopo sociale, con la conseguenza che anche il pagamento dei debiti sociali sarebbe stato dovuto solo sino al raggiungimento dello scopo sociale e non oltre.
Ora, va subito evidenziato che l'argomentazione difensiva sopra compendiata è stata enunciata in maniera non chiara, non comprendendosi cosa esattamente si intenda sostenere, tanto che la difesa della convenuta non svolge al riguardo alcun concreto riferimento temporale, non specificando sino a quando e in quale misura, in tesi, il e la avrebbero risposto con il loro patrimonio Pt_1 Parte_1
dei debiti sociali. Va infatti rimarcato come la questione del raggiungimento dello scopo sociale come condizione di esercizio del diritto di recesso sia stata oggetto di dibattito nei vari gradi di giudizio, sebbene con esiti diversi, se non diametralmente opposti, discettandosi se lo scopo sociale indicato nello statuto fosse raggiunto per il singolo socio al momento della soddisfazione del proprio interesse individuale (con l'assegnazione dell'immobile) o se invece tale scopo dovesse essere inteso in una prospettiva più ampia e propriamente sociale, quindi come compiuta realizzazione e assegnazione di tutti gli immobili della cooperativa ai soci.
Ebbene, non si è dell'avviso che, qualora gli odierni attori avessero speso tale argomento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essi avrebbero ottenuto una riduzione dell'importo dovuto alla cooperativa. Infatti, se da una parte la Corte di Appello, là dove nel dispositivo di sentenza dichiara e “tenuti al pagamento dei debiti sociali della Parte_1 Parte_1 [...]
in proporzione alle rispettive quote fino al raggiungimento dello scopo sociale” Parte_3
non specifica espressamente se tale scopo sociale sia da intendersi in senso individuale o collettivo, appare tuttavia chiaro che essendo stato accolto sul punto l'appello incidentale proposto dalla cooperativa, il raggiungimento dello scopo sociale va considerato nell'accezione propugnata dalla cooperativa, ovvero quello della compiuta assegnazione di tutti gli immobili ai soci. Non ha pertanto pregio il rilievo secondo il quale l'avv. Riggio avrebbe dovuto produrre in giudizio la delibera del CdA della cooperativa del 21.1.2002 che indicava nella stipula notarile dell'atto di assegnazione dell'alloggio il raggiungimento dello scopo sociale per il socio assegnatario, trattandosi di posizione riferibile al precedente CdA e della delibera impugnata dalla stessa cooperativa.
Non ritiene in definitiva il Tribunale che l'omessa spendita di tale argomento difensivo abbia pregiudicato la posizione degli attori, aggravandone la debitoria, poiché la sentenza del Tribunale di
Roma, passata in giudicato per i soci e aveva optato per l'opzione ermeneutica Pt_1 Parte_1
opposta a quella qui sostenuta dalla convenuta, mentre il giudice della causa di opposizione a d.i. ha
9 valutato le contestazioni circa l'an debeatur “evidentemente irrilevanti stante la definitività della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6626/14 nella parte in cui ha condannato e Parte_1
al pagamento dei debiti sociali della in Parte_1 Parte_3
proporzione alle rispettive quote fino al raggiungimento dello scopo sociale”.
In altri termini la questione del raggiungimento dello scopo sociale è stata tenuta in conto dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e risolta nel senso della sussistenza del debito dei soci e Pt_1
Parte_1
Non si comprende poi il richiamo ad un passo della relazione ispettiva del Organizzazione_4
, non essendo chiaro cosa si vorrebbe dimostrare.
[...]
Priva di pregio appare anche la considerazione secondo cui l'avv. Riggio avrebbe omesso di istruire la causa di opposizione a decreto ingiuntivo rinunciando ai termini ex art. 183 c.p.c., non avendo la convenuta spiegato di quali mezzi istruttori avrebbe dovuto chiedere l'ammissione e come questa avrebbe condotto alla revoca del decreto.
Non si palesa convincente nemmeno la doglianza della convenuta relativa alla sua mancata chiamata in causa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La scelta di una eventuale chiamata in garanzia dell'avv. Salterelli in quella controversia costituiva opzione discrezionale degli ingiunti, né la mancata chiamata ha in qualche modo leso il diritto di difesa della professionista, che è stato spiegato pienamente in questa sede.
Infine, nessun rilievo assume nemmeno il richiamo a vicenda riguardante altro socio che ha raggiunto un accordo transattivo con la cooperativa.
---------------
Passando al quantum, la convenuta va condannata al pagamento di €.94.502,94, di cui euro 81.648,10 quale importo ingiunto agli odierni attori a titolo di debiti sociali, spese di giudizio di Cassazione pari ad euro 10.413,84 (come richiesti dalla cooperativa con missiva del 26 settembre 2018), nonché euro
2036,00 oltre IVA e Cassa per spese di decreto ingiuntivo. ltresì aggiunti euro 3000,00 per spese di opposizione a decreto ingiuntivo. Pt_4
Non si ritiene di accogliere la domanda di restituzione delle somme corrisposte all'avv. per CP_5
l'appello e il ricorso per Cassazione, in quanto parte attrice non ha fornito la prova della relativa corresponsione.
Sull'importo di cui sopra vanno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
10 Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della convenuta in ragione del principio di soccombenza.
Va poi accolta la domanda di manleva spiegata dalla Saltarelli nei confronti della compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, non essendo contestata l'operatività della polizza, detratto lo scoperto del 10% sul totale dovuto (nel range previsto tra un minimo di euro 1500,00 ed un massimo di euro 15.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, accerta la responsabilità professionale della convenuta avv.
Vincenza Saltarelli e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di euro
€.94.502,94 nonché ad euro 3000,00 a titolo di rimborso spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta la domanda di rimborso degli onorari corrisposti all'avv. Saltarelli per i giudizi di appello e per il ricorso in Cassazione;
- condanna la a tenere indenne e manlevare l'avv. Saltarelli delle Controparte_6
somme che deve corrispondere in favore degli attori in esecuzione della presente sentenza, detratto lo scoperto del 10% sul dovuto, nel range previsto tra un minimo di euro 1500,00 ed un massimo di euro 15.000,00;
- condanna l'avv. Saltarelli a rifondere agli attori le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 8000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), IVA e Cassa;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra convenuta e compagnia assicuratrice chiamata in causa.
Così deciso in Roma, 27 maggio 2024
11 Il Giudice
dott. Guido Marcelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41674/2021 promossa da:
Parte_1
[...]
Con il patrocinio dell'avv. RIGGIO GIANDOMENICO
ATTORI contro
Avv. VINCENZA SALTARELLI
Con il patrocinio dell'avv. DE FRAJA SIMONE del Foro di Arezzo
CONVENUTO
nonchè
1 con il patrocinio dell'avv. CORBO' FEDERICO MARIA e Controparte_1
dall'avv. FILIPPO M. CORBO'
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: responsabilità professionale avvocato
IN FATTO E IN DIRITTO
I signori e hanno evocato in giudizio l'avv. Vincenza Saltarelli Parte_1 Parte_1
chiedendone - previo accertamento della responsabilità professionale per colpa grave – la condanna al pagamento di tutti gli importi richiesti ad essi attori da parte della;
in Parte_2
subordine hanno chiesto condannarsi l'Avv. Vincenza Saltarelli a rimborsare ad essi attori tutte le somme che gli stessi dovessero trovarsi costretti a pagare alla Cooperativa, garantendoli e manlevandoli da ogni ulteriore spesa ed onere connesso. Hanno inoltre chiesto la condanna della professionista alla restituzione dei compensi percepiti per la causa di appello, del ricorso per
Cassazione, nonché il rimborso di quelli dell'opposizione a decreto ingiuntivo, da quantificarsi in via equitativa, in ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio.
Hanno esposto gli attori a fondamento della domanda di essere stati evocati in giudizio avanti al
Tribunale di Roma, unitamente ad altri 40 soci, dalla , per ottenere la Controparte_2
dichiarazione di nullità del recesso dalla cooperativa e l'obbligo di pagamento delle quote sociali in relazione alle quote di propria spettanza.
La cooperativa, premesso di essersi costituita nel 1976 per la realizzazione di villette di civile abitazione nel comprensorio di , aveva infatti sostenuto che i circa 240 soci avevano Controparte_3
2 regolarmente conferito le somme utili alla realizzazione degli immobili, ma che buona parte di tali somme - confluite nelle casse sia del , sia del Organizzazione_1
- erano state illecitamente distratte da Org_1 Controparte_4
parte degli amministratori dei suddetti consorzi regionali e comunque non conferite per la realizzazione dello scopo consortile. Solo pochi consorziati (tra cui e erano riusciti Pt_1 Parte_1
ad ottenere con rogito notarile le abitazioni promesse, contestualmente recedendo dalla cooperativa anche con l'avallo dei precedenti amministratori, di modo che il residuo debito necessario per ripianare gli ingenti scoperti nei confronti della banca ipotecaria era rimasto in capo ai soli soci non assegnatari, con conseguente disparità di trattamento.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15942/2006, aveva accolto la domanda della cooperativa, dichiarando inefficace il recesso.
Dopo la pronuncia in parola, essi attori avevano deciso di farsi assistere da altro legale, diverso da quello in precedenza incaricato, comunicando tale intenzione all'avv. Antonio Briguglio, che aveva a sua volta informato i nuovi difensori - avv. Sergio Consiglio e Vincenza Saltarelli - di aver proposto appello per altri soci. L'avv. Briguglio aveva inoltre raccomandato agli avv.ti Consiglio e Saltarelli, ove avessero avuto intenzione di proporre anch'essi gravame, di farlo nelle forme dell'appello incidentale, costituendosi 20 giorni prima dell'udienza.
Tuttavia, l'avv. Saltarelli si era costituita nel giudizio di gravame non già con appello incidentale, ma con appello separato e nell'imminenza della prima comparizione.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6626/2014, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'avv. Saltarelli e accolto pienamente il gravame degli altri soci receduti dalla cooperativa.
L'avv. Saltarelli aveva allora deciso di avanzare ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte di
Appello, il cui esito si era tuttavia rivelato sfavorevole, avendo i giudici di legittimità confermato l'inammissibilità dell'appello dei signori e Pt_1 Parte_1
La cooperativa aveva quindi promosso azione monitoria nei confronti di e Pt_1 Parte_1
chiedendo il pagamento di euro 81.648,00 dovuti in base alla sentenza del Tribunale di Roma a titolo Org Org di spese gestionali del periodo 2004 – 2008, quota lodo arbitrale e quota transazione .
Il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma era stato quindi opposto dagli odierni attori con il patrocinio dell'avv. Giandomenico Riggio, ma esso era stato confermato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 3690/21, anche se con parziale riduzione della sorte ad euro 72.410,47 a seguito di una eccepita parziale compensazione con spese legali maturate a favore degli opponenti in altro giudizio.
3 Sussisteva quindi ad avviso degli esponenti la responsabilità professionale dell'avv. Saltarelli per aver proposto un gravame inammissibile. La convenuta era pertanto tenuta al pagamento in favore degli odierni attori dell'importo di cui essi risultavano debitori nei confronti della cooperativa, pari ad euro
81.648,10 oltre le spese liquidate di euro 2036,00 più accessori, interessi e spese di precetto, spese liquidate dalla Corte di Cassazione e richieste dalla cooperativa, il tutto per un totale di euro
94.502,94 oltre interessi. Occorreva altresì aggiungere l'importo dei compensi dell'avv. Saltarelli per l'appello e il ricorso per Cassazione e le spese relative alla sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo.
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Si è costituita in giudizio l'avv. deducendo che la Corte di Appello aveva posto Controparte_5
come limite all'estromissione dal recesso dei soci e il raggiungimento dello scopo Pt_1 Parte_1
sociale e che tale argomento non era stato posto a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'avv. Riggio, circostanza che aveva quantomeno aggravato il danno. Nel giudizio di opposizione a d.i. essa Saltarelli non era stata citata in garanzia, con lesione del proprio diritto di difesa. In ogni caso era stata sottoscritta una polizza assicurativa per la responsabilità professionale con la Controparte_1
Ha quindi concluso la convenuta per il rigetto della domanda attorea, stante l'interruzione del nesso di causalità dovuto alla condotta processuale dell'avv. Riggio, e in caso di accoglimento della domanda ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dalla compagnia assicurativa da qualunque somma fosse riconosciuta agli attori, con vittoria di spese.
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A seguito di chiamata di terzo da parte dell'avv. Saltarelli si è costituita in giudizio la
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precisando che la polizza prevedeva uno scoperto pari al 10% del danno con un Controparte_6
minimo di euro 1500,00 ed un massimo di euro 15.000,00 e, nel merito, aderendo alle difese della propria assicurata. Infatti il raggiungimento dello scopo sociale costituiva il limite all'estromissione dei soci dal recesso e si era verificato al momento dell'assegnazione dell'immobile (20.12.2001), mentre tale argomento non era stato tenuto in considerazione dall'avv. Riggio nei suoi atti difensivi, provocando un aggravamento del danno.
Ha quindi concluso la compagnia per il rigetto delle domande attoree e in subordine ha chiesto dichiararsi essa compagnia tenuta alla manleva nei limiti del massimale di polizza e al netto dello scoperto del 10% ivi previsto.
4 La causa, istruita documentalmente, è pervenuta in fase decisoria all'udienza del 29.1.2024.
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La domanda è fondata e va accolta.
Giova anzitutto riassumere sinteticamente la vicenda che ha originato il presente giudizio di responsabilità.
La cooperativa edilizia aveva inizialmente ottenuto dal Tribunale la declaratoria di inefficacia del recesso operato da un gruppo di soci della medesima (di cui facevano parte gli odierni attori) contestualmente all'atto di assegnazione dei rispettivi alloggi. La infatti – che con delibera Parte_2
del precedente Consiglio di Amministrazione aveva accolto le dichiarazioni di recesso – aveva successivamente impugnato tali dichiarazioni di recesso lamentando che in tal modo solo alcuni privilegiati soci avevano ottenuto l'alloggio e al contempo, attraverso la conseguente fuoriuscita dalla cooperativa, si erano sottratti all'obbligo di pagamento dei relativi oneri.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15942/2006, aveva ritenuto fondate le doglianze della cooperativa e ritenuto inefficace il recesso dei soci sull'assunto che costoro non potessero esercitare tale diritto potestativo se non una volta raggiunto lo scopo sociale. A sua volta quest'ultimo, inteso come scopo mutualistico proprio dell'ente cooperativo, non poteva consistere nel conseguimento dell'interesse personale del singolo socio all'assegnazione del proprio alloggio, ma nell'esaurimento dell'attività di costruzione e assegnazione di tutti gli alloggi previsti. Ne conseguiva che, non avendo la cooperativa ancora ultimato la realizzazione e l'assegnazione di tutti gli alloggi, non poteva ritenersi fosse stato raggiunto lo scopo sociale, venendo quindi meno la possibilità per i soci assegnatari di ottenere un anticipato recesso.
Tale decisione, evidentemente sfavorevole per i soci, è stata da costoro impugnata.
Occorre nondimeno precisare che gli odierni attori, dopo la pronuncia del Tribunale, hanno ritenuto di proporre gravame verso tale decisione officiando gli avv.ti Consiglio e Saltarelli e non confermando l'incarico all'avv. Briguglio, che li aveva difesi in primo grado unitamente a gran parte degli altri soci che avevano esercitato il recesso.
Come risulta dalla missiva del 23 febbraio 2007 prodotta in atti, l'avv. Briguglio comunicò sia personalmente a e che ai loro nuovi legali Consiglio e Saltarelli, di aver proposto Pt_1 Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma su incarico dei propri assistiti, soggiungendo che, qualora anche e avessero inteso a loro volta proporre gravame, avrebbero dovuto Pt_1 Parte_1
farlo mediante appello incidentale, costituendosi 20 giorni prima dell'udienza.
5 È poi accaduto che gli odierni attori, mediante gli avv.ti Consiglio e Saltarelli, hanno proposto gravame con appello principale e non già mediante la forma dell'appello incidentale. Inoltre, detto appello è stato proposto tardivamente. A fronte quindi di specifica eccezione sollevata dal legale della cooperativa, la Corte territoriale ha dichiarato detto appello inammissibile.
Tale decisione è stata a sua volta impugnata da e col ministero dell'avv. Saltarelli Pt_1 Parte_1
avanti alla S.C. Il giudice di legittimità ha confermato sul punto la sentenza della Corte di Appello rilevando che anche in caso di riunione di procedimenti, l'appello tardivamente proposto in via autonoma non può essere considerato un appello incidentale tardivo. Né peraltro il vizio di forma poteva essere sanato in considerazione dell'avvenuta costituzione di e nel giudizio Pt_1 Parte_1
principale, sia perché in quella sede non era stato proposto appello incidentale, sia in quanto comunque detto appello sarebbe stato inammissibile per mancata costituzione nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
Lamentano ora gli attori che se l'avv. Saltarelli non fosse incorsa in tale errore procedurale, essi non sarebbero stati condannati al pagamento in favore della cooperativa dell'importo di 81.648,00 euro.
Infatti, a seguito della sentenza della Suprema Corte, la cooperativa ha ottenuto nei loro confronti un decreto ingiuntivo per il pagamento di detto importo a titolo di debiti sociali maturati per spese Org gestionali dal 2004 al 2018, quota di lodo arbitrale e quota di transazione . D'altra parte – soggiungono - l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da essi attori a mezzo dell'avv. Riggio è stata respinta dal Tribunale di Roma.
Così ricostruita la vicenda sottostante, osserva il Tribunale che la domanda è fondata.
In effetti, come si è visto, con la sentenza n. 6626/2014 la Corte di Appello, se per un verso ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal e dalla mediante il patrocinio Pt_1 Parte_1
dell'avv. Saltarelli, ha invece pienamente accolto l'appello proposto da tutti gli altri soci assegnatari della cooperativa che avevano anch'essi esercitato il recesso, ritenendo che si fosse realizzata la duplice condizione – prevista dallo statuto – della manifestazione di volontà del socio fondata sul raggiungimento dello scopo sociale, da una parte, e dell'accettazione del recesso da parte del consiglio di amministrazione, dall'altra.
Tale impostazione è stata tenuta ferma anche dalla Corte di Cassazione, sebbene con motivazione parzialmente diversa.
Infatti i giudici di legittimità hanno escluso la riconduzione del recesso del socio ad un paradigma di natura contrattuale, ravvisando in esso un atto unilaterale recettizio ed un diritto potestativo, rispetto
6 al quale la delibera del Consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia. Hanno poi affermato che lo statuto della non condizionava l'esercizio del diritto Parte_2
di recesso al conseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa, considerando piuttosto la condizione soggettiva del socio in quanto non più in grado di partecipare agli scopi sociali. Inoltre,
l'organo amministrativo, nella fattispecie in esame, aveva approvato la dichiarazione di recesso dei soci e tale dichiarazione, di natura discrezionale, non era suscettibile di essere successivamente revocata, non avendo la delibera di revoca efficacia retroattiva.
In conclusione, la S.C. ha respinto sia il ricorso degli odierni attori (per i motivi procedurali già cennati), che quello incidentale della cooperativa, confermando pertanto la validità del recesso operato dagli altri soci.
Ora, giova rilevare in primo luogo che l'errore in cui è incorso l'avv. Saltarelli non appare oggetto di contestazione da parte della convenuta, né può essere posto seriamente in dubbio. Come risulta sia dalla sentenza della Corte di Appello, che da quella della Cassazione, esso è consistito nel proporre tardivamente e come appello principale un gravame che doveva essere proposto in forma incidentale
(e ovviamente, tempestivamente). Ciò ha comportato l'impossibilità, per gli odierni attori, di far valere le loro ragioni ottenendo una pronuncia nel merito della controversia, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva dato loro torto.
È noto che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 18612 del 05/08/2013).
Nel caso che occupa la condotta del difensore non si è conformata ai parametri di diligenza esigibili dal professionista di media preparazione e attenzione, anche in relazione alla natura dell'attività esercitata, poiché la predisposizione in forma proceduralmente corretta del gravame non richiedeva speciali competenze e non prestava il fianco a particolari difficoltà tecniche. Per altro verso nemmeno trova giustificazione il deposito intempestivo dell'atto per effetto del mancato rispetto del termine a comparire (neanche sotto questo aspetto è stato obbiettato alcunché da parte della convenuta).
7 Va altresì posto in rilievo che la responsabilità dell'avvocato, per giurisprudenza costante, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2638 del 05/02/2013).
Orbene, alla stregua di un giudizio controfattuale, deve ritenersi che ove il legale non fosse incorso nella dichiarazione di inammissibilità del gravame per vizio di forma, il recesso del e della Pt_1
non sarebbe stato annullato, ed essi, ormai definitivamente fuoriusciti dalla cooperativa, Parte_1
non si sarebbero visti ingiungere il pagamento dell'importo a titolo di debiti sociali di cui si è detto.
Invero, la situazione fatta valere dagli odierni attori – vale a dire l'aver receduto dalla cooperativa edilizia all'atto dell'assegnazione dell'immobile – era perfettamente sovrapponibile a quella degli altri soci nei cui confronti la aveva proposto il giudizio. Si tratta invero di una quarantina di soci Parte_2
che, a differenza degli altri, erano riusciti ad ottenere l'assegnazione dell'immobile e che avevano anche esercitato il recesso dalla cooperativa con l'avallo del precedente consiglio di amministrazione.
Ebbene, tutti costoro, dopo un primo esito sfavorevole per effetto della pronuncia di primo grado, hanno visto accertare nelle fasi successive la legittimità del proprio recesso. Se ne deve ragionevolmente trarre la conseguenza che, se l'appello del e della non fosse stato Pt_1 Parte_1
dichiarato inammissibile, anch'essi avrebbero visto affermare la validità del proprio recesso, restando poi insensibili ai debiti successivamente contratti dalla cooperativa. Dunque, alla stregua di una valutazione probabilistica, secondo il noto criterio della preponderanza dell'evidenza o probabilità logica, deve affermarsi che, ove non fosse stato commesso l'errore procedurale di cui si discute, con un elevato grado di credibilità razionale il pregiudizio patrimoniale non si sarebbe prodotto.
Non coglie invece nel segno la difesa della convenuta, che ha fatto leva sulla strategia difensiva dell'avv. Riggio nell'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa nei confronti degli odierni attori.
Assume sul punto la professionista che la difesa articolata dall'avv. Riggio sarebbe stata fondata su argomentazioni inidonee e non pertinenti, quando invece l'argomento centrale da spendere era quello del limite all'operatività del recesso, costituito dal raggiungimento dello scopo sociale. In altri
8 termini, il recesso sarebbe stato possibile una volta raggiunto lo scopo sociale, con la conseguenza che anche il pagamento dei debiti sociali sarebbe stato dovuto solo sino al raggiungimento dello scopo sociale e non oltre.
Ora, va subito evidenziato che l'argomentazione difensiva sopra compendiata è stata enunciata in maniera non chiara, non comprendendosi cosa esattamente si intenda sostenere, tanto che la difesa della convenuta non svolge al riguardo alcun concreto riferimento temporale, non specificando sino a quando e in quale misura, in tesi, il e la avrebbero risposto con il loro patrimonio Pt_1 Parte_1
dei debiti sociali. Va infatti rimarcato come la questione del raggiungimento dello scopo sociale come condizione di esercizio del diritto di recesso sia stata oggetto di dibattito nei vari gradi di giudizio, sebbene con esiti diversi, se non diametralmente opposti, discettandosi se lo scopo sociale indicato nello statuto fosse raggiunto per il singolo socio al momento della soddisfazione del proprio interesse individuale (con l'assegnazione dell'immobile) o se invece tale scopo dovesse essere inteso in una prospettiva più ampia e propriamente sociale, quindi come compiuta realizzazione e assegnazione di tutti gli immobili della cooperativa ai soci.
Ebbene, non si è dell'avviso che, qualora gli odierni attori avessero speso tale argomento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essi avrebbero ottenuto una riduzione dell'importo dovuto alla cooperativa. Infatti, se da una parte la Corte di Appello, là dove nel dispositivo di sentenza dichiara e “tenuti al pagamento dei debiti sociali della Parte_1 Parte_1 [...]
in proporzione alle rispettive quote fino al raggiungimento dello scopo sociale” Parte_3
non specifica espressamente se tale scopo sociale sia da intendersi in senso individuale o collettivo, appare tuttavia chiaro che essendo stato accolto sul punto l'appello incidentale proposto dalla cooperativa, il raggiungimento dello scopo sociale va considerato nell'accezione propugnata dalla cooperativa, ovvero quello della compiuta assegnazione di tutti gli immobili ai soci. Non ha pertanto pregio il rilievo secondo il quale l'avv. Riggio avrebbe dovuto produrre in giudizio la delibera del CdA della cooperativa del 21.1.2002 che indicava nella stipula notarile dell'atto di assegnazione dell'alloggio il raggiungimento dello scopo sociale per il socio assegnatario, trattandosi di posizione riferibile al precedente CdA e della delibera impugnata dalla stessa cooperativa.
Non ritiene in definitiva il Tribunale che l'omessa spendita di tale argomento difensivo abbia pregiudicato la posizione degli attori, aggravandone la debitoria, poiché la sentenza del Tribunale di
Roma, passata in giudicato per i soci e aveva optato per l'opzione ermeneutica Pt_1 Parte_1
opposta a quella qui sostenuta dalla convenuta, mentre il giudice della causa di opposizione a d.i. ha
9 valutato le contestazioni circa l'an debeatur “evidentemente irrilevanti stante la definitività della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6626/14 nella parte in cui ha condannato e Parte_1
al pagamento dei debiti sociali della in Parte_1 Parte_3
proporzione alle rispettive quote fino al raggiungimento dello scopo sociale”.
In altri termini la questione del raggiungimento dello scopo sociale è stata tenuta in conto dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e risolta nel senso della sussistenza del debito dei soci e Pt_1
Parte_1
Non si comprende poi il richiamo ad un passo della relazione ispettiva del Organizzazione_4
, non essendo chiaro cosa si vorrebbe dimostrare.
[...]
Priva di pregio appare anche la considerazione secondo cui l'avv. Riggio avrebbe omesso di istruire la causa di opposizione a decreto ingiuntivo rinunciando ai termini ex art. 183 c.p.c., non avendo la convenuta spiegato di quali mezzi istruttori avrebbe dovuto chiedere l'ammissione e come questa avrebbe condotto alla revoca del decreto.
Non si palesa convincente nemmeno la doglianza della convenuta relativa alla sua mancata chiamata in causa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La scelta di una eventuale chiamata in garanzia dell'avv. Salterelli in quella controversia costituiva opzione discrezionale degli ingiunti, né la mancata chiamata ha in qualche modo leso il diritto di difesa della professionista, che è stato spiegato pienamente in questa sede.
Infine, nessun rilievo assume nemmeno il richiamo a vicenda riguardante altro socio che ha raggiunto un accordo transattivo con la cooperativa.
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Passando al quantum, la convenuta va condannata al pagamento di €.94.502,94, di cui euro 81.648,10 quale importo ingiunto agli odierni attori a titolo di debiti sociali, spese di giudizio di Cassazione pari ad euro 10.413,84 (come richiesti dalla cooperativa con missiva del 26 settembre 2018), nonché euro
2036,00 oltre IVA e Cassa per spese di decreto ingiuntivo. ltresì aggiunti euro 3000,00 per spese di opposizione a decreto ingiuntivo. Pt_4
Non si ritiene di accogliere la domanda di restituzione delle somme corrisposte all'avv. per CP_5
l'appello e il ricorso per Cassazione, in quanto parte attrice non ha fornito la prova della relativa corresponsione.
Sull'importo di cui sopra vanno corrisposti gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
10 Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della convenuta in ragione del principio di soccombenza.
Va poi accolta la domanda di manleva spiegata dalla Saltarelli nei confronti della compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, non essendo contestata l'operatività della polizza, detratto lo scoperto del 10% sul totale dovuto (nel range previsto tra un minimo di euro 1500,00 ed un massimo di euro 15.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, accerta la responsabilità professionale della convenuta avv.
Vincenza Saltarelli e per l'effetto la condanna al pagamento, in favore degli attori, dell'importo di euro
€.94.502,94 nonché ad euro 3000,00 a titolo di rimborso spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta la domanda di rimborso degli onorari corrisposti all'avv. Saltarelli per i giudizi di appello e per il ricorso in Cassazione;
- condanna la a tenere indenne e manlevare l'avv. Saltarelli delle Controparte_6
somme che deve corrispondere in favore degli attori in esecuzione della presente sentenza, detratto lo scoperto del 10% sul dovuto, nel range previsto tra un minimo di euro 1500,00 ed un massimo di euro 15.000,00;
- condanna l'avv. Saltarelli a rifondere agli attori le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 8000,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), IVA e Cassa;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra convenuta e compagnia assicuratrice chiamata in causa.
Così deciso in Roma, 27 maggio 2024
11 Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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