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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 254/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 254/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
FERRARINI KATIA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. PERLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 01/07/1995 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
898/2024 pubbl. il 09/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA
pagina 2 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 01/07/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1995 atto numero 124 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) il Sig. dovrà lasciare la casa coniugale a stretto giro, qualora Controparte_2
non l'abbia già fatto in conseguenza di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria penale, per quanto esposto nel ricorso introduttivo;
2) nessun contributo a carico del per il mantenimento del figlio Controparte_2
, maggiorenne, rimanendo la gestione patrimoniale tra padre e figlio, Persona_1
salvo successiva intervenuta incapacità economica del figlio
3) nessun contributo di mantenimento per la figlia autonoma Per_2
economicamente;
4) spese straordinarie riguardanti il figlio al 50% conformemente a quanto Per_3
disposto dal Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Pescara;
5) la casa coniugale ubicata in Pescara alla Via Luigi Polacchi n. 40, meglio distinta al NCEU di Pescara al Foglio 37, Part. 2172, Sub 4, Cat. A/2, Classe 2, e Foglio 37,
Part. 2172, Sub 46, Cat. C/6, Classe 3, Ape del 27.12.2017 (All.13), verrà intestata pro quota indivisa ai figli maggiorenni -C.F. Persona_4
nata a [...] il [...] e -C.F. CodiceFiscale_1 Persona_1
nato a [...] il [...], con diritto di abitazione in CodiceFiscale_2
favore della Sig.ra -C.F. nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
5.12.1965; salvo quanto pattuito con separato patto patrimoniale, i ricorrenti per il resto rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa economica per loro stessi, dichiarando di non avere null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
6) le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 254/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
FERRARINI KATIA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_2 assistito e difeso dall'avv. PERLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 01/07/1995 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
898/2024 pubbl. il 09/07/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
, provvede come segue: CP_1 Controparte_2
DICHIARA
pagina 2 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 01/07/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 1995 atto numero 124 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) il Sig. dovrà lasciare la casa coniugale a stretto giro, qualora Controparte_2
non l'abbia già fatto in conseguenza di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria penale, per quanto esposto nel ricorso introduttivo;
2) nessun contributo a carico del per il mantenimento del figlio Controparte_2
, maggiorenne, rimanendo la gestione patrimoniale tra padre e figlio, Persona_1
salvo successiva intervenuta incapacità economica del figlio
3) nessun contributo di mantenimento per la figlia autonoma Per_2
economicamente;
4) spese straordinarie riguardanti il figlio al 50% conformemente a quanto Per_3
disposto dal Protocollo Famiglia in vigore presso il Tribunale di Pescara;
5) la casa coniugale ubicata in Pescara alla Via Luigi Polacchi n. 40, meglio distinta al NCEU di Pescara al Foglio 37, Part. 2172, Sub 4, Cat. A/2, Classe 2, e Foglio 37,
Part. 2172, Sub 46, Cat. C/6, Classe 3, Ape del 27.12.2017 (All.13), verrà intestata pro quota indivisa ai figli maggiorenni -C.F. Persona_4
nata a [...] il [...] e -C.F. CodiceFiscale_1 Persona_1
nato a [...] il [...], con diritto di abitazione in CodiceFiscale_2
favore della Sig.ra -C.F. nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_3
5.12.1965; salvo quanto pattuito con separato patto patrimoniale, i ricorrenti per il resto rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa economica per loro stessi, dichiarando di non avere null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
6) le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4