CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 1478/2022 emessa dal
Tribunale di Palmi il 20.10.2022, iscritto al n. 178/2023 R.G., vertente
TRA
con l' avv. Maria Francesca Sprizzi dalla quale è rappresentata e Parte_1 difesa unitamente all'Avv. Maria Guerrisi , che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni (art.170 ult.co. c.p.c.) al seguente numero di telefax
(0966/22194) o ai seguenti indirizzi di posta elettronica Email_1
e Email_2
appellante
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Lombardo, ,tel./fax
0964/399066, pec Email_3
appellata
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originari o ricorso l'odierna appellante deduceva che: -è dipendente dell' di in servizio presso il Reparto di CP_1 Controparte_1
Ginecologia e Ostetricia presso l'ospedale di Polistena a partire dall'21.12.1984 con l'inquadramento di 7.mo livello e le mansioni di collaboratore professionale sanitario-infermiere, come da certificato di servizio allegato;
- prima di poter accedere ai locali dove svolge la propria attività lavorativa deve indossare obbligatoriamente, per motivi di tutela dell'igiene e quindi della salute propria e dei pazienti e per tutta la durata dell'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che gli viene fornita, lavata e stirata, dall' datrice di lavoro;
CP_1
- è quindi di fatto obbligata a giungere in azienda in anticipo rispetto all'orario di inizio del proprio turno – cosa che fa ovviamente indossando i propri indumenti – perché, prima di prendere servizio, deve recarsi presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, e solo dopo recarsi in reparto, dove inizia il proprio turno lavorativo: il tutto, ripetendo le medesime operazioni in senso inverso (recarsi nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnarla per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riporla nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi), lasciando il luogo di lavoro solo dopo aver ultimato tali operazioni;
- che non può accedere all'unità operativa senza aver indossato tali indumenti e non può neppure allontanarsi dalla stessa prima della fine del turno di lavoro per potersi svestire;
- che tali operazioni richiedono, in media, dieci minuti per la vestizione e dieci minuti per la svestizione, per un totale di venti minuti in ragione di singolo turno;
- che pertanto, ipotizzando un turno di lavoro 07.00-14.00, all'entrata è costretta a giungere in azienda non oltre le 06.50 per poter indossare la divisa in tempo per essere in reparto alle 07.00, pena il suo ingresso in ritardo sul luogo di lavoro;
all'uscita, è parimenti costretta a lasciare il reparto alle 14.00 (non potendo farlo prima) per recarsi presso il locale adibito a spogliatoio, dismettere la divisa aziendale, indossare i propri abiti privati e lasciare finalmente i locali aziendali solo alle 14.10;
- che l'unità operativa cui è addetta non è stata per lungo tempo – e di sicuro non nel periodo temporale oggetto di causa - dotata di apposito cartellino marcatempo, e che pertanto le presenze venivano annotate su appositi fogli di servizio, da firmare in entrata ed in uscita;
- che il maggior tempo impiegato dall'appellante per completare le operazioni obbligatorie e propedeutiche all'esecuzione della prestazione, così come descritte, non è stato mai computato dall' come tempo lavorativo, CP_1 Controparte_1
non venendo quindi considerato ai fini della retribuzione;
- che ha inoltrato nel dicembre 2017 richiesta di pagamento della maggiore retribuzione così maturata con nota interruttiva della prescrizione (doc.1 fascicolo primo grado), senza esito alcuno.
Rilevava in diritto che l'obbligo di retribuire il tempo necessario alla vestizione/svestizione della divisa era unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto la sussistenza di un'eterodirezione datoriale implicita in ordine a tali attività; eterodirezione che, peraltro, poteva essere desunta da indici sintomatici quali: l'obbligo in capo al lavoratore di indossare la divisa;
la predisposizione da parte del datore di lavoro di appositi spogliatori ove indossare (e togliere) la divisa obbligatoria;
la fornitura degli indumenti da parte del datore di lavoro stesso.
Tutti i predetti indici sintomatici erano presenti nella fattispecie in parola, così come
Cont confermato dal dettato del regolamento dall' entrato in vigore nell'ottobre 2016, che aveva “statuito la necessità della presenza operativa – e quindi dotata dei necessari presidi di cui si discute – dei dipendenti sin dall'inizio del turno loro assegnato, e non dopo”.
Formulava le seguenti conclusioni :
<< accertare e dichiarare che il tempo impiegato dalla ricorrente per Parte_1
recarsi presso gli spogliatoi, indossare e dismettere la divisa di lavoro e recarsi al reparto, che si quantifica in 20 minuti per ciascun turno o altra misura ritenuta di giustizia, deve rientrare nell'orario di lavoro ed essere retribuito ex art.36 Cost.;
- per l'effetto, condannare la resistente in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore a corrispondere alla ricorrente per Parte_1
le causali appena sopra espresse e per il periodo dicembre 2012 sino al settembre
2020 la somma di € 8.369,68 o altra ritenuta di giustizia, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente ricorso, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 8.369,68 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo;
- in ogni caso, condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art.93 c.p.c.>>
In via istruttoria, chiedeva l'assunzione di interrogatorio formale del legale Cont rappresentante p. t. dell' e di prova testimoniale. In caso di contestazione quanto ai tempi necessari per le operazioni di vestizione/svestizione chiedeva disporsi esperimento giudiziale ex art.261 c.p.c., impartendo le opportune disposizioni in tal senso.
Chiedeva ordinarsi ex artt. 210, 421 c.p.c. alla resistente di CP_1 Controparte_1
la produzione in giudizio di tutti i tabulati e/o dei fogli di servizio delle presenze della ricorrente a partire dal dicembre 2012. Cont Resisteva l' deducendo che:
la ricorrente si era limitata a fondare la sua richiesta sulle previsioni contenute nel contratto collettivo di categoria senza tuttavia “calarle” nella realtà aziendale, che solo nell'anno 2017 si era dotata di un regolamento aziendale che disciplinava la materia;
l'attività svolta doveva essere ricondotta nell'alveo della diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione lavorativa principale, potendo dare luogo ad autonomo corrispettivo solo se imposta dall'azienda (c.d. “eterodirezione”). non era stata offerta prova : a) della presenza in servizio nei dieci minuti antecedenti all'inizio del turno e nei dieci minuti successivi alla cessazione dello stesso;
b) che l'attività di vestizione e svestizione fosse esuberante rispetto all'orario di lavoro;
c) che l'azienda avesse imposto di anticipare l'orario di entrata e posticipare l'orario di uscita al fine di consentire le suddette operazioni.
Il Giudice di prime cure ricostruiva il dibattito giurisprudenziale sul tema, ricondotto dapprima alla diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione professionale principale, o, in presenza di precise direttive datoriali, all'eterodirezione “esplicita”
(Cass. n. 9215/2012; Cass. 692/2014) e, successivamente all'eterodirezione
“implicita” (Cass. 7738/2018).
Con particolare riguardo alla categoria professionale dell'infermiere, richiamava la giurisprudenza eurounitaria in materia (Corte di Giustizia UE 10 settembre 2015 in
C-266/2014 ripresa da Cass. 1352/2016), secondo la quale: “l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, dunque, saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio
e dopo la fine del turno”.
Concludeva che l'attività di vestizione e di svestizione della divisa di lavoro deve essere quindi retribuita sia nel caso in cui sia eterodiretta dal datore di lavoro (che, appunto, disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione della stessa) sia nel caso in cui, in ragione della tipologia di attività esercitata, l'obbligo di vestire e svestire la divisa risulti imposto da esigenze di igiene e sicurezza pubblica sicché il relativo uso deve ritenersi implicitamente autorizzato da parte del datore - c.d. “eterodirezione implicita”.
Passando alla verifica in punto di fatto, il GL riteneva che la ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio di dimostrare che il tempo dedicato ad indossare e a dismettere la divisa si svolgesse al di fuori del tempo di lavoro retribuito dal datore di lavoro, omettendo di dimostrare, ed ancor prima di allegare, che l'
[...]
obbligasse i dipendenti ad indossare gli indumenti di lavoro prima della CP_1
timbratura o della firma in entrata e di dismettere gli indumenti dopo la timbratura o firma in uscita.
In particolare parte ricorrente aveva omesso di allegare e provare le modalità di tempo e di luogo di tali operazioni, non indicando né la collocazione del sistema di rilevazione delle presenze (se all'interno o al di fuori del reparto di appartenenza o all'ingresso dell'edificio ecc.) né quale luogo e in quale momento (se prima o dopo l'accesso negli spogliatoi) avveniva la timbratura in entrata e in uscita;
Tale circostanza era fondamentale per accertare se i tempi di vestizione/svestizione fossero stati utilizzati fuori o all'interno dell'orario di lavoro e se quindi vi era stata un'imposizione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di indossare gli indumenti di lavoro prima dell'inizio della prestazione lavorativa e di dismetterli dopo la fine della prestazione lavorativa.
Ha proposto appello la ricorrente per i motivi di seguito esplicitati.
Cont Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 29 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta : la contraddittorietà dell'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure che, dopo avere correttamente ritenuto che, anche nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione e svestizione desse diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto, aveva negato che tali esigenze di sicurezza ed igiene potessero riguardare la categoria
Collaboratori professionali sanitari cui ella apparteneva, in palese contrasto con la tesi della cd. eterodeterminazione implicita, unanime in giurisprudenza , richiamata dallo stesso giudicante;
che in sentenza sembra ammettersi che l' possa concedere ai propri infermieri CP_1
di potersi cambiare a orario di lavoro già iniziato (in entrata) o addirittura non concluso (in uscita), ipotesi, questa inconcepibile, perché provocherebbe veri e propri vuoti di tutela per i degenti ricoverati;
che il Giudice abbia negato la possibilità di dimostrare l'obbligo imposto dalla datrice di lavoro, rigettando le istanze istruttorie in tal senso articolate, arrecando un grave vulnus al diritto di difesa della parte. il rigetto dell'esperimento giudiziale ex art. 261 c.p.c. finalizzato ad ottenere copia dei fogli presenza dai quali, insisteva l'appellante, sarebbero emerse circostanze decisive, quali, ad esempio l'entrata prima dell'ora di inizio servizio e l'uscita almeno dieci minuti dopo la cessazione dello stesso.
Il gravame è infondato.
Nell'evoluzione giurisprudenziale in materia , è via via emerso il concetto di
“eterodirezione implicita”, essendosi ritenuto che, in talune ipotesi, l'obbligo datoriale imposto al lavoratore potesse desumersi in via implicita ed indiretta o dalla natura dell'attività professionale svolta o, in alcuni casi, dalla natura stessa degli indumenti da lavoro.
Nell'ambito di tale “eterodirezione implicita”, con particolare riguardo alla figura dell'operatore sanitario ospedaliero, è stato osservato che: “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria;
trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell ma dell'igiene CP_1
pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell stessa;
- per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel CP_1
silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. 17635/2019 che richiama Cass. 11 febbraio
2019, n. 3901; Cass. 24 maggio 2018, n. 12935; Cass. 22 novembre 2017, n. 27799).
Una volta acclarato il diritto dell'infermiere alla retribuzione per il maggior tempo impiegato nelle attività di vestizione e svestizione (c.d. “tempo tuta”), ove non ricadente all'interno dell'orario lavorativo, occorre verificare se, nel caso di specie, parte ricorrente abbia dato prova del fatto che le operazioni di vestizione/svestizione si siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro., non sussistendo altrimenti alcuna ragione di liquidazione e, anzi, incorrendo nel rischio di duplicazione della retribuzione.
Del relativo onere di allegazione e prova era gravata la ricorrente.
Già questa Corte (Corte d'Appello di Reggio Calabria, sent. n. 192/2024) - rilevato che “nell'originario ricorso non era stato in alcun modo allegato che la vestizione/svestizione avvenisse al di fuori dell'orario di lavoro e che ciò fosse conseguenza di una determinazione aziendale. Infatti, l'esposizione contenuta nel ricorso era compiuta in termini astratti e con il richiamo ad orientamenti giurisprudenziali intesi ad evidenziare la necessità che la vestizione avvenisse sul posto di lavoro e in appositi locali e che il tempo impiegato per tale operazione fosse incluso in quello di lavoro” - ha affermato che era “onere del ricorrente, al fine di dimostrare il diritto che egli reclamava a differenze che traevano titolo dal superamento dell'orario in turno, in primo luogo allegare l'avvenuto sforamento dall'orario del turno con l'indicazione analitica delle giornate in cui tale condizione si era verificata e ulteriormente (specificando se ciò fosse avvenuto solo in entrata o solo in uscita o in entrambe le situazioni senza che, naturalmente, vi fosse stato un corrispettivo in busta paga, ciò al fine di consentire al giudice la verifica se le eccedenze orarie ) ma soprattutto spiegare perché ciò fosse avvenuto nonostante il regolamento aziendale disponesse diversamente.
Infatti, anche ove la parte avesse inteso affermare che l'eccedenza oraria fosse avvenuta in modo indipendente dall'orario rilevato dall'azienda e posto a base per
l'elaborazione delle buste paga, ciò avrebbe dovuto essere chiarito e dedotto espressamente, oltre che dimostrato.
Ciò avrebbe comportato la necessità dell'ulteriore chiarimento se i tempi della vestizione/svestizione divergevano dalla precisa regolamentazione prevista dal regolamento, che prescriveva che la rilevazione delle presenze in entrata ed in uscita li comprendesse sempre, ed in caso fosse stato così chiarire per quali motivi ciò avveniva.
Infatti, tale affermazione avrebbe dovuto essere coordinata con il principio per cui
l'onere di allegare, in primis, e poi dimostrare il presupposto del diritto vantato ex art.2697 cc incombe sul lavoratore che dovrà allegare non solo che la vestizione avveniva prima di iniziare il turno di lavoro e la svestizione dopo il c.d. cambio turno
(quindi dopo la fine turno), ma anche il " fatto per cui questa modalità fosse frutto di un'eterodirezione del datore di lavoro instauratasi almeno in via di prassi.""( v. in tal senso da ultimo Cass. 34550/2023).
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale ovvero imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro.
Viceversa, non solo nel ricorso è mancata l'illustrazione dell'effettiva regolamentazione oraria delle operazioni di vestizione e svestizione, ma non è stato neppure dedotto e dimostrato che un eventuale sforamento fosse in qualche modo riconducibile all'organizzazione datoriale e non a una scelta elettiva del lavoratore”.
Siffatti oneri di allegazione, prima ancora che di prova, anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, non sono stati assolti dalla ricorrente, che si è limitata ad affermare che:
- prima di poter accedere ai locali dove svolge la propria attività lavorativa deve indossare obbligatoriamente, per motivi di tutela dell'igiene e quindi della salute propria e dei pazienti e per tutta la durata dell'orario di lavoro, la divisa (casacca e pantaloni o camice e zoccoli o scarpe) che gli viene fornita, lavata e stirata, dall' datrice di lavoro;
CP_1
-è quindi di fatto obbligata a giungere in azienda in anticipo rispetto all'orario di inizio del proprio turno indossando i propri indumenti – perché, prima di prendere servizio, deve recarsi presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, e solo dopo recarsi in reparto, dove inizia il proprio turno lavorativo: ripetendo le medesime operazioni in senso inverso
(recarsi nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnarla per il lavaggio in caso di necessità o altrimenti riporla nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi), lasciando il luogo di lavoro solo dopo aver ultimato tali operazioni, che richiedono, in media, dieci minuti per la vestizione e dieci minuti per la svestizione, per un totale di venti minuti in ragione di singolo turno.
Tali allegazioni risultano generiche e non prospettano fatti storici certi, rispetto ai quali correlare le richieste istruttorie.
In termini è la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. lav., 18/02/2025,
n. 4249), secondo cui :
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro perché tenuto
a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita”...
“il contenuto testuale dell'art. 27 del CCNL 2016-2018 nella parte che qui rileva:
<< 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24
ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione
e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo>>.
Il tempo di vestizione, dunque, deve risultare dalla timbratura essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
La Corte territoriale ha evidenziato che il differenziale retributivo riconosciuto dal
Tribunale in effetti valeva a ricompensare il tempo eccedente l'orario di lavoro ordinario (come risultante dalla timbratura): ossia lo straordinario, mentre non era stata neppure allegata la circostanza che il ricorrente avesse eseguito le quotidiane operazioni di vestizione e svestizione della divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature e pertanto la stessa non poteva considerarsi pacifica.
Si tratta di una verifica che preclude l'accoglimento della domanda della dipendente, in quanto, per costante giurisprudenza, in caso di richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
È stato ritenuto, infatti, che l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis,
Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del 13 aprile 2015).
In particolare, si è evidenziato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).
Nella specie, la corte territoriale ha pure precisato che la P.A. controricorrente aveva espressamente disconosciuto che il ricorrente avesse svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario e che, comunque, la prova testimoniale richiesta non aveva ad oggetto la dimostrazione "che il ricorrente sia stato costretto a indossare la divisa prima di timbrare in entrata e a svestirla solo dopo aver timbrato in uscita", con la conseguenza che non era provato che "siffatte operazioni propedeutiche e strumentali alla prestazione lavorativa siano state eseguite fuori dall'orario di lavoro che è retribuito in quanto registrato dalle apposite timbrature".
In conclusione, affinchè il tempo dedicato all'attività di vestizione/svestizione debba essere retribuito il lavoratore deve dimostrare:
di avere svolto le attività di vestizione/svestizione al di fuori dell'orario retribuito;
che le tempistiche siano dettate dal datore di lavoro, con la conseguenza che laddove il lavoratore alleghi e provi che le stesse avvengano al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, è tenuto a provare la sussistenza di specifiche direttive datoriali esplicite o anche implicite in tal senso, desumibili ad esempio dalla assegnazione a reparti con ubicazione degli spogliatoi lontana dal reparto assegnato. Sotto il primo profilo, il lavoratore non ha in alcuna maniera fornito alcun elemento concreto indispensabile per verificare come e perché le attività di vestizione e svestizione avvenissero al di fuori dell'orario di lavoro retribuito, non ha, infatti, indicato né dove si trovavano i c.d fogli presenza né dove fossero gli spogliatoi, elementi indispensabili per apprezzare le modalità con cui avvenivano le suddette attività ( ad esempio se il foglio presenze e lo spogliatoio si trovavano nel medesimo posto, è presumibile che la firma avvenisse prima dell'attività di vestizione).
Sotto il secondo profilo, poi, il lavoratore si è limitato ad affermare l'esistenza dell'obbligo di indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima e dopo del turno di lavoro senza precisarne - a fronte di esplicita contestazione da parte
Cont dell' - la fonte e senza allegare alcun indice sintomatico ( possibilità di contestazioni disciplinari, minaccia di sanzioni o al limite anche semplici reprimende) dal quale poter dedurre che il lavoratore potesse avere il ragionevole convincimento di un divieto da parte del datore di lavoro di indossare e dismettere la divisa rispettivamente dopo l'inizio del turno e prima della fine dello stesso o, per essere più precisi, dopo e prima di aver firmato i fogli presenza o timbrato il badge.
Per queste considerazioni, la prova articolata appare superflua, anche per i capitoli su cui ha insistito particolarmente l'appellante , ritenendoli dirimenti ai fini della decisione ( “cap.
5. vero che il ricorrente ha l'obbligo di trovarsi in reparto già con la divisa indossata sin dal primo minuto dell'inizio del proprio turno e deve restarvi sino alla scadenza del turno?; cap. 6- “vero che non può arrivare in ritardo rispetto all'inizio del turno perché deve indossare la predetta divisa, né può allontanarsi dal reparto prima della fine del turno per potersi andare a cambiare?”), essendo diretti a confermare la sola circostanza che sussisteva un obbligo di indossare e dismettere la divisa prima e dopo del turno lavorativo.
Ma l'eventuale risposta positiva dei testimoni non era certo idonea a attestare la sussistenza di un obbligo che per essere giuridicamente tale o è consacrato in esplicite direttive o potrebbe essere desunto dalla sussistenza di sanzioni in caso di inadempimento dello stesso, o di ulteriori indici sintomatici nel senso anzidetto, mai provati e ancor prima mai allegati dal ricorrente.
In conclusione, l'attore avrebbe dovuto affermare e provare che l'esubero dell'orario era avvenuto, in ogni caso, per disposizione datoriale, diretta o indiretta, ossia per effetto di disciplina aziendale imposta dalla stessa organizzazione impressa dal datore di lavoro. In tale contesto, l'argomento utilizzato dalla lavoratrice in base al quale sarebbe inconcepibile che l' possa concedere ai propri infermieri di potersi cambiare CP_1
a orario di lavoro già iniziato (in entrata) o addirittura non concluso (in uscita), pena la possibilità di pericolosi vuoti di tutela per i degenti , si rivela inidoneo a sostenere la domanda.
Infatti, nulla toglie che l'avvicendamento potesse avvenire, se tali operazioni erano consentite nel turno, con un meccanismo che nel complesso consentiva di recuperare in entrata o in uscita le eccedenze o i ritardi, venendo così comunque rispettato l'orario complessivo del dipendente nell'arco dello stesso turno e non essendovi perciò eccedenze remunerabili.
Per tali motivi, l'appello non può essere accolto.
In ragione della complessità della questione dedotta in giudizio, le spese di questo grado di giudizio vengono compensate tra le parti.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 1478/2022 emessa dal Tribunale di Palmi il
[...]
20.10.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti )
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti )