CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. TO CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 18/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1339/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Di Meglio e Boccia Neri)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti De Paolis e Ermini)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 334 del 22/3/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - oggetto di successivo provvedimento di correzione di errore materiale Pt_ del 10/5/2025 - in accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell , si Controparte_1 accertava che il ricorrente aveva svolto mansioni riconducibili al livello B1 del CCNL per il personale del
Comparto Enti pubblici economici nel periodo gennaio 2011-dicembre 2017, e si condannava il resistente al pagamento della complessiva somma di € 17.736,48, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo.
L'Istituto interponeva appello, cui resisteva il CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con i primi due - che, per la loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto -
l'appellante, denunciando, rispettivamente, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni del CCNL di settore, sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere lo svolgimento, da parte del di mansioni riconducibili al superiore inquadramento B1, CP_1 essendo le stesse, invece, riconducibili alla qualifica A2 di appartenenza.
Tale tesi non merita condivisione.
In punto di diritto, costituisce ius receptum che il procedimento logico-giuridico diretto alla corretta determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., ex multis,
Cass., sez. lav., 22/11/2019, n. 30580; Cass., sez. lav., 28/4/2015, n. 8589; Cass., sez. lav., 27/7/2010, n.
20272; Cass., sez. lav., 30/10/2008, n. 26234; Cass., sez. lav., 20/2/2004, n. 3446).
In quest'ordine di concetti, si aderisce al convincimento del primo giudice, secondo il quale, dalle risultanze processuali (segnatamente orali), si desume la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del superiore inquadramento in relazione alle mansioni così come descritte nel ricorso e provate in giudizio.
Invero, il livello A/2 - di appartenenza del - presuppone lo svolgimento di attività CP_1 esclusivamente di mero supporto agli altri colleghi relativamente ad una singola linea e/o fase (istruttoria o acquisizione o ricerca documenti, valutazione della sussistenza del diritto, redazione del provvedimento finale).
Di contro, rientrano nella categoria B1 - rivendicata dall'odierno appellato - quel lavoratore che “E' strutturalmente inserito nel processo produttivo svolgendone fasi o fasce di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche. Valuta nel merito i casi concreti e interpreta le istruzioni operative. Risponde dei risultati secondo la posizione rivestita.
Presuppone conoscenze di base sul contesto di riferimento interno ed esterno, delle normative che regolano l'attività istituzionale dell'ente e la sua organizzazione, nonché dei vincoli da rispettare;
presuppone conoscenze professionali di base riferite all'informatica applicata e al processo o ai processi di pertinenza.
Presuppone l'esplicazione dei servizi interni e sul territorio rientranti nell'attività istituzionale dell'ente, ovvero l'applicazione al processo produttivo sulla base di conoscenze ed esperienze adeguate alle esigenze di governo delle procedure che caratterizzano il processo produttivo, in sintonia con il complesso dell'ambiente operativo;
deve saper utilizzare strumentazioni informatiche e telematiche a supporto del servizio o del processo produttivo”.
In buona sostanza, la differenza tra i contenuti dell'area A di inquadramento e quella B rivendicata dal dipendente consiste nel fatto che, nella prima area, sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività di mero supporto, mentre, nella seconda, i lavoratori che svolgono il ciclo di processo oppure singole fasi e/o linee e/o adempimenti del processo produttivo.
Orbene, dalle deposizioni dei testi escussi - v., soprattutto, le dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2 Pt_
- è emerso che, contrariamente a quanto dedotto dall , l'attività svolta dal esorbitava dal Tes_3 CP_1 mero svolgimento di attività di supporto a singole fasi del processo, per rappresentare, invece,
l'ottimizzazione e la facilitazione del processo nell'impiego delle risorse - verifiche, accertamenti, indagini, compiute in via assolutamente autonoma e con spirito di iniziativa - oltre all'attività di sportello svolta dallo stesso con competenza e professionalità relativamente ai prodotti dei vari settori. CP_1 Pt_ Nello specifico, il teste ha dichiarato che: “ … ho lavorato all di Tivoli dal 2000 … Tes_1 confermo la circostanza di cui al ricorso e cioè che il ricorrente abbia svolto attività che mi vengono lette
(capitolo 11 del ricorso) … lo ricordo perché eravamo pochi impiegati e ci aiutavamo su tutto … il ricorrente del Settore malattia si è sempre occupato di questo Settore … anche quando è stato introdotto il responsabile (del Settore) il ricorrente ha continuato ad occuparsi delle stesse attività e di legge 104 … ricordo che il ricorrente aveva contatti con le aziende per la gestione della legge 104 … e così anche con il
Patronato … quando il ricorrente faceva una pratica doveva poi andare dal Direttore per farla vedere … il la preparava poi la portava alla firma al Direttore di Sede … il ricorrente aveva le password per CP_1 entrare dentro il Settore Malattia era S400 ... i ricorrente ricordo avesse l'abilitazione per il pagamento dei medici … tali attività sono state svolte quasi sempre dal ricorrente almeno finché io sono stata impiegata fino al 2017 … ”.
Anche il teste ha confermato che: “ … lui si occupava della legge 104 e congedi parentali e lo Tes_2 vedevo allo sportello in cui eravamo tutti insieme … non ho mai visto cosa facesse nel particolare ma chi sta allo sportello deve rispondere su tutto … lui si occupava di tutto quanto … c'è stato sempre un Responsabile per ciascun Settore e anche per quello del ricorrente … chi sta allo sportello deve essere a conoscenza di tutto … ”.
Anche il teste ha riferito che: “ … il ricorrente si occupava dal 2011 delle visite fiscali e Tes_3 predisponeva i pagamenti per le prestazioni dei medici … si occupava della legge 104 … si occupava di altre cose tra cui il congedo parentale … ricordo che lui era il responsabile del procedimento perché eravamo nello stesso settore, è stato lui a sostituirmi nel settore delle visite fiscali … ricordo che abbiamo fatto attività di sportello perché ci alternavamo … entrambi lo abbiamo fatto fino all'anno scorso … il ricorrente aveva poi rapporti con le aziende … confermo le circostanze di cui al capitolo 12 del ricorso che mi vengono lette … tutti noi impiegati rispondevamo al Direttore fino al 2014, poi siamo diventati un'agenzia complessa e c'erano i capi settore dal 2015 …. ognuno di noi era responsabile della propria attività … ”.
Dunque, il aveva svolto sia l'attività di gestione delle pratiche interamente, ossia dall'istruzione CP_1 alla predisposizione per la successiva firma del responsabile e/o direttore, indipendentemente dal livello di difficoltà della medesima, sia l'attività di contatto con gli Enti ed il pubblico, nonchè, per un certo periodo, anche quella di estrapolazione dei certificati medici per sopperire alle lacune delle singole pratiche. In quest'ottica, lo stesso dipendente risultava inserito nel processo delle prestazioni a sostegno del reddito, curandone le sue varie fasi, pur nell'àmbito di procedure predeterminate, attraverso l'utilizzo delle procedure informatiche.
Lo svolgimento delle relative mansioni richiedeva, dunque, il possesso di conoscenze superiori a quelle richieste nel profilo di appartenenza, in quanto il istruiva le pratiche, svolgeva attività di CP_1 consulenza alla clientela, seppure generale, ed impiegava una professionalità maggiore di quella propria delle funzioni “base”, occupandosi di vere e proprie fasi o fasce di attività con mansioni che non possono ritenersi di “mero supporto ad una fase”.
In quest'ottica, pertanto, giustamente il Tribunale ha ritenuto che le mansioni svolte dall'appellato rientrassero nell'area B, posizione B1.
Con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame, l'appellante rileva l'erroneità della sentenza, sia riguardo al quantum liquidato, sia con riferimento agli accessori di legge riconosciuti.
Entrambe le doglianze si rivelano fondate.
Sotto il primo profilo, si osserva che le risultanze contabili prodotte dall'originario ricorrente - e acriticamente adottate dal primo giudice - riguardanti le differenze retributive tra la posizione ordinamentale
A1 e la posizione B1, non tengono conto del fatto che il è stato inquadrato, dall'1/1/2011 al CP_1
31/12/2015, nella posizione A2 e dall'1/1/2016 a tutt'oggi, nella posizione A3, sicchè gli spetta la minor somma di € 5.791,11, a fronte di quella di € 17.736,48 liquidata nella gravata sentenza.
Del resto, lo stesso appellato ha ammesso - v. pag. 11 della memoria di costituzione in questa sede - che, “alla luce del trattamento economico spettante ai dipendenti dell Area B/1, alla parte ricorrente Pt_1 Pt_ spetta una somma non inferiore a € 5.791,11, come risultante dai conteggi depositati dall (v. doc. 4 fascicolo parte resistente), e a cui parte ricorrente ha aderito già nel giudizio di I grado, anche al fine di evitare una gravosa CTU contabile”.
Sotto il secondo profilo, si evidenzia che, trattandosi di crediti di lavoro afferenti a dipendenti di Enti pubblici maturati dopo l'1/1/1995, opera il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria posto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Per quanto fin qui esposto, l'appello va parzialmente accolto e, in parziale riforma della gravata sentenza - ferma nel resto - vanno emesse le statuizioni di cui appresso (invece, è oggetto di rinuncia ex art. Pt_ 346 c.p.c., da parte dell , l'eccezione di prescrizione sollevata nel giudizio di primo grado).
L'esito complessivo del giudizio - che registra una sostanziale diminuzione del quantum originariamente rivendicato - induce a ritenere equa la compensazione per la metà delle spese di entrambi i Pt_ gradi, ponendo la restante parte, da distrarre, a carico dell' , che viene liquidata in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, Pt_ condanna l al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 5.791,11, oltre al Controparte_1 maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
b - compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, e condanna l' alla refusione della Pt_1 restante parte, che si liquida, a titolo di compensi, quanto al primo grado, nella somma determinata dal Tribunale e, quanto al presente grado, in € 3.965,85, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 18/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(TO LE)