Articolo 17 della Legge 11 gennaio 2018, n. 6
Articolo 16Articolo 18
Versione
21 febbraio 2018
Art. 17. Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti 1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2018
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