Art. 17. Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti 1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso dell'esecuzione del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.
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21 febbraio 2018
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- 1. Trib. Roma, sentenza 21/10/2021, n. 8570Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 31819 dell'anno 2020, trattenute in decisione all'udienza del 21.10.2021, svolta nelle forma della trattazione scritta, vertenti T R A nella qualità di titolare della ditta individuale elettivamente domiciliata in Parte_1 Parte_1 Roma, via delle Sette Chiese n. 144, presso lo studio degli avv. ti Lorenzo Mosca e Daniele Costanzo, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in …Leggi di più...
- art. 413 c.p.c.·
- indennità di mancato preavviso·
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