Articolo 1338 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1337Articolo 1339
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9 ottobre 2010
Art. 1338. Ufficiali in particolari situazioni 1. La promozione per merito di guerra puo' essere conferita anche all'ufficiale non idoneo all'avanzamento ad anzianita' o a scelta. 2. L'ufficiale a disposizione promosso per merito di guerra permane in detta posizione sino al raggiungimento del limite di eta' del grado conseguito per merito di guerra.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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